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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 673/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 673/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
21.01.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Massimo Tavella Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Massimo Tavella Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “emettersi sentenza di separazione consensuale dei coniugi Controparte_1
e ; Parte_1 trasmettersi la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vigonza per la relativa annotazione;
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati di tetto e mensa, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, dandosi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in Vigonza (PD), in via Monte Grappa 38, di proprietà dei genitori di
[...]
, sig.ri e , rimane assegnata alla moglie , che Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_1
la abiterà con i figli minori . Tutti gli arredi rimarranno alla moglie, ad esclusione degli Per_1 Per_2
effetti personali del marito che lo stesso provvederà a portare con sé;
3. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé durante il periodo scolastico secondo gli accordi che verranno di volta in volta decisi dai coniugi, compatibilmente alle loro esigenze lavorative ed agli impegni scolastici dei minori. In ogni caso il padre, sig.
[...]
, potrà tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
CP_1
4. entro il giorno 05 di ogni mese il sig. corrisponderà alla moglie per il contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli minori e la somma di euro 200,00 ciascuno, rivalutabile Per_1 Per_2 annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data dell'udienza presidenziale;
5. il sig. provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1
secondo quanto previsto del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 21.01.2025; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 04.03.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato Per_1
il 12.09.2007) e (nato il [...]), entrambi minori e non economicamente autosufficienti, Per_2
e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...]; b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vigonza al n. 7, parte II, Serie A dell'anno 2008;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Controparte_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 673/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
21.01.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Massimo Tavella Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Massimo Tavella Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “emettersi sentenza di separazione consensuale dei coniugi Controparte_1
e ; Parte_1 trasmettersi la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vigonza per la relativa annotazione;
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati di tetto e mensa, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, dandosi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in Vigonza (PD), in via Monte Grappa 38, di proprietà dei genitori di
[...]
, sig.ri e , rimane assegnata alla moglie , che Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_1
la abiterà con i figli minori . Tutti gli arredi rimarranno alla moglie, ad esclusione degli Per_1 Per_2
effetti personali del marito che lo stesso provvederà a portare con sé;
3. i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé durante il periodo scolastico secondo gli accordi che verranno di volta in volta decisi dai coniugi, compatibilmente alle loro esigenze lavorative ed agli impegni scolastici dei minori. In ogni caso il padre, sig.
[...]
, potrà tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
CP_1
4. entro il giorno 05 di ogni mese il sig. corrisponderà alla moglie per il contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli minori e la somma di euro 200,00 ciascuno, rivalutabile Per_1 Per_2 annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data dell'udienza presidenziale;
5. il sig. provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1
secondo quanto previsto del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 21.01.2025; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 04.03.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato Per_1
il 12.09.2007) e (nato il [...]), entrambi minori e non economicamente autosufficienti, Per_2
e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...]; b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vigonza al n. 7, parte II, Serie A dell'anno 2008;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Controparte_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari