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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI CR Presidente
Dott.ssa IM Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 667/24 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F: titolare della ditta individuale “Gabbiano” di Cantella Salvatrice, corrente C.F._1
a Serradifalco in Via Crucillà n. 260, P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_1
Giambra, C.F. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., dott. Controparte_1 Per_1
con sede in nella Piazza Municipio n. 1, (c.f.: ), rappresentato e
[...] CP_1 P.IVA_2 difeso, giusta mandato in atti ed autorizzazione della Giunta Municipale n. 169 del 06/09/2024, dall'avv. Pietro Rustico del Foro di Ragusa (c.f.: ) C.F._3 APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in appello notificato il 13.5.2024, , titolare della ditta Parte_1
“Gabbiano” di Cantella Salvatrice, ha proposto appello contro il , per la parziale CP_1 CP_1 riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1684/2023 pubblicata il 15.11.2023, resa nel procedimento civile n. 5132/2019 R.G., nella parte in cui, in parziale accoglimento dell'opposizione a D.I. proposta dal , aveva revocato il D.I. n.1818/2019 emesso dal Tribunale di CP_1 CP_1
Ragusa il 24.10.2019 nell'ambito del giudizio n. 4006/2019 R.G. e rigettato la domanda di essa appellante di condanna del al pagamento della fattura elettronica n.04/PA Controparte_1 dell'8.2.2019 di € 107.936,30, emessa a titolo di interessi moratori su precedenti fatture pagate in ritardo.
Esponeva che con D.I. n. 1818/2019 emesso nel procedimento monitorio n. 4006/2019 R.G.. il
Tribunale di Ragusa aveva ingiunto al il pagamento in suo favore della Controparte_1 complessiva somma di € 173.068,30, di cui :
- € 65.132,00, dovuta in forza delle fatture elettroniche emesse con la scissione dei pagamenti per l'iva: a) n.68 del 27.7.2016 di € 29.244,00 oltre iva, relativa alla fornitura di 960 Kit completi, 120 reggiseni e 120 slip donna;
b) n.71 del 27.7.2016 di € 20.888,00, oltre iva, emessa per la fornitura di
696 kit completi;
c) n.79 del 10.8.2016 di € 15.000,00, oltre iva, emessa per la fornitura di 500 kit completi;
tutte da pagare a mezzo bonifico bancario entro sessanta giorni e rimaste insolute;
oltre interessi moratori con decorrenza dalla data in cui maturava l'obbligo di pagamento ex D.Lgs
231/2002 e ss.mm.ii.;
- € 107.936,30, come da fattura elettronica n.04 PA dell'8.2.2019, emessa a titolo di interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento delle 27 fatture emesse nel corso dell'anno 2014, pagate con notevole ritardo rispetto alla data di scadenza.
Con atto di citazione notificato il 20.12.2019, il aveva proposto opposizione Controparte_1 avverso il detto D.I. ed aveva all'uopo eccepito 1) la mancanza di prova in ordine all'adempimento delle obbligazioni, alle quali facevano riferimento le tre fatture nn. 68/2016, 71/2016, 79/2016; 2)
l'infondatezza della pretesa creditoria di cui alla fattura 04/2019, emessa per gli interessi di mora maturati sulle fatture 2014, pagate in ritardo, nonché per gli interessi di mora richiesti e ingiunti sulle fatture 2016 prima descritte. Il procedimento veniva definito con la sentenza appellata, con la quale il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente l'opposizione del revocava il D.I. opposto e condannava il CP_1
al solo pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 68, 71, 79/2016, ritenendo Controparte_1 provata la fornitura della merce ivi indicata e perciò l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta,
a fronte della quale la chiedeva il pagamento. Pt_1
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di pagamento degli importi di cui alla fattura n. 04 PA dell'8.2.2019, emessa a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di 27 fatture dell'anno 2014 e disponeva che sulle fatture impagate del 2016, azionate in sede monitoria, gli interessi moratori decorressero solo dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, considerandolo il primo atto di costituzione in mora. Inoltre, condannava il al pagamento delle spese CP_1 processuali solo nella misura della metà, con conseguente compensazione tra le parti della restante metà delle stesse, stabilendole per la detta quota in € 1.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso le statuizioni della sentenza relative agli interessi moratori ed alle spese legali la Pt_1 proponeva, come detto, appello, chiedendone la parziale riforma, previo espletamento di eventuale
CTU, deducendo che sussisteva il diritto di essa appellante al pagamento degli interessi moratori e che le argomentazioni valorizzate dal Tribunale a sostegno della decisione erano errate in quanto andava applicata la speciale normativa introdotta con il D. Lgs n.231/2002, con le modifiche apportate dal D. Lgs n.192/2012, decorrenti dal gennaio 2013, che aveva introdotto un regime diverso da quello previsto dall'art. 1219 c.c., con la conseguenza che le transazioni commerciali intercorse tra imprese e P.A. soggiacevano all'art. 4 del D. Lgs 231/02, che prevede la mora automatica allo scadere del termine stabilito per legge o per accordo delle parti per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Andava, perciò, riconosciuto l'importo richiesto a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle 27 fatture emesse nel 2014 -esposto nella fattura n.04 PA dell'8.2.2019- che correttamente aveva tenuto conto della scadenza del pagamento dovuto per ciascuna fattura commerciale.
In ogni caso, anche a non voler ritenere assorbente tale assunto, faceva rilevare che nella specie gli interessi moratori dovuti per le tre fatture 68, 71 e 79/2016 non dovevano decorrere dalla notifica del
D.I., così come ritenuto dal primo giudice (che aveva rilevato una carenza assoluta della messa in mora) ma dalla data della messa in mora, che in realtà risultava eseguita con pec del 9.2.2017. Infine si doleva anche del fatto che le spese di lite in sede di prime cure erano state poste a suo carico in ragione di metà dato che – stante la soccombenza della controparte – esse andavano poste a carico del . Controparte_1
Con comparsa del 2.10.2024, tardivamente depositata, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 28.4.2025, l'appellante insisteva in atti e nell'ammissione di CTU contabile, al fine di procedere al calcolo degli interessi moratori, ove ritenuto necessario ad integrazione e verifica dei prospetti calcolo in atti. Il Comune appellato insisteva in atti e chiedeva che la causa venisse posta in decisione. La Corte adita, impregiudicata ogni istanza istruttoria, rinviava per la discussione orale all'udienza del 27.10.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Indi all'udienza del 27 ottobre 2025, acquisite le note conclusive, la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto osserva la Corte come l'appello meriti accoglimento in punto di diritto e in relazione alla doglianze afferenti la normativa alla specie applicabile, dovendosi però rimettere la causa sul ruolo in ordine alla esatta quantificazione degli interessi moratori.
E valga il vero.
Il diritto al pagamento dell'importo di € 107.936,30, indicato nella fattura n.04/2019 a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle 27 fatture emesse nei confronti dell'Ente nel 2014, è stato negato dal primo giudice sull'assunto che, avendo le obbligazioni della P.A. natura querable, gli interessi moratori decorrono dalla data di formale costituzione in mora, che nella specie non aveva preceduto il pagamento tardivo.
A tale conclusione il primo giudice è però giunto sulla scorta di riflessioni giurisprudenziali antecedenti alla entrata in vigore del D. Lgs n.192/2012 che però ha profondamente innovato la materia.
Va infatti premesso che , in materia di obbligazioni pecuniarie e, specificamente, di pagamenti dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, per lungo tempo si è ritenuto in giurisprudenza che i debiti delle P.A., ancorché scaduti, diventassero liquidi ed esigibili solo a conclusione del procedimento contabile e, quindi, al momento dell'emissione del mandato di pagamento: cosicché, prima di quel momento, l'Amministrazione non poteva essere condannata al pagamento di interessi moratori, né essere assoggettata a procedura esecutiva (Cfr., ad esempio, Cass., Sez. Un., 12 maggio 1971 n. 1351, in Mass. Giust. Civ., 1971, 731).
Si trattava appunto delle obbligazioni cosiddette “chiedibili”, o “querable” , o illiquide (da tenere distinte dalle obbligazioni portabili, o liquide. Le obbligazioni portabili sono infatti individuate dall'art. 1182, comma 3, c.c.: sono quelle che devono essere adempiute al domicilio del creditore. Le obbligazioni chiedibili sono individuate invece dall'art. 1182, comma 4, c.c.: sono quelle che devono essere adempiute al domicilio del debitore).
E' da notare che la qualificazione dell'obbligazione pecuniaria come portabile o chiedibile rileva sotto il profilo del regime giuridico applicabile, sostanziale e processuale. Tra l'altro, e per quel che qui interessa, la qualificazione dell'obbligazione come portabile rileva anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.: la norma esclude la necessità della costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”, come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie portabili (ma non per quelle chiedibili).
Ebbene il problema, sulla soluzione del quale ha profondamente innovato la normativa introdotta dal
D. Lgs.vo 231/2002, è legato al fatto che la giurisprudenza ha tradizionalmente richiesto, al fine di riconoscere gli interessi moratori, una previa messa in mora, o una domanda giudiziale. Affermandosi che, "con riguardo ai debiti pecuniari delle p.a., per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, commi 2 e 3, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 cit., affinchè sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno"(Così Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1997 n. 2804).
In sostanza, la giurisprudenza ha sempre ritenuto non applicabile alle obbligazioni pecuniarie delle
P.A. la norma sopra richiamata contenuta all'art. 1219, comma 2, n. 3, del codice civile, secondo cui non è necessaria la costituzione in mora "quando è scaduto il termine", perché ciò vale, come precisato dalla medesima disposizione, "se la prestazione deve essere eseguita la domicilio del creditore". Mentre invece per le P.A. si ritiene che il luogo dell'adempimento sia quello della sede dei propri uffici di tesoreria, come si ricava dagli artt. 417 e ss. del R.D. 23 maggio 1924 n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). A tale impostazione si è quindi espressamente rifatto il giudice di prime cure.
Tuttavia, come detto, su tale impostazione sono intervenute le novità dettate dal D. Lgs.vo 231/2002 che consistono non soltanto nell'avere posto una disciplina che, in generale, agevola la possibilità, per il creditore, di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta, ma nell'avere anche equiparato in toto le pubbliche Amministrazioni ai privati.
Infatti, dopo avere stabilito, all'art. 3, che "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", dispone inequivocabilmente, all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"
(cioè il termine stabilito in contratto) ma anche che ciò avviene "automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora".
In mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre "dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".
La previsione che rende non più necessaria la costituzione in mora sicuramente costituisce, nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, un passo in avanti verso una maggiore tutela delle ragioni dell'imprenditore che si trovi ad intrattenere rapporti con una di esse su un piano di parità. Lo stesso uso reiterato dell'avverbio "automaticamente" denota la precisa volontà di non condizionare il decorso degli interessi all'attivazione delle macchinose procedure amministrative.
Pertanto non pare dubbio che alla fattispecie in esame sia certamente applicabile il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato con il d. lgs. 192/2012, relativo ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, che, dal gennaio 2013, si è riconosciuto applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e che riconosce la decorrenza automatica degli interessi, senza la necessità della costituzione in mora.
E, invero, il D.L. 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole già introdotte nel settore agroalimentare dal Dl 1/2012.
Viene infatti prevista la decorrenza automatica degli interessi, per i contratti conclusi a far data dal 1° gennaio 2013, una volta decorso il termine di:
– 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se non è certa la data della fattura o della richiesta di pagamento
– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se la fattura o richiesta di pagamento
è anteriore
– 30 giorni dall'accettazione o verifica di conformità (se previsto contrattualmente) se la fattura o richiesta di pagamento vengono ricevuti prima dell'accettazione o verifica di conformità.
Ora, non è contestato che la ditta creditrice nel corso del 2014 abbia emesso e consegnato nel medesimo giorno di emissione n.27 fatture (allegate dal n.19 al n.45 alla memoria 183, comma 6, n.2, cpc) nei confronti del , che ne ha eseguito il pagamento con notevole ritardo Controparte_1
(all.46, 47, 48).
Il ritardo –puntualmente provato con i documenti prodotti al n. 46, 47, 48 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, cpc- come detto non è stato neanche contestato dal che, al contrario, a pagina CP_1
4 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha dichiarato che l'ultimo pagamento è stato eseguito il 22.9.2015.
Pertanto, a mente dell'art.4, comma 2, lett.d), D. Lgs 231/2002, (e successive modifiche) il ritardo matura automaticamente il giorno successivo a quello della scadenza del termine per il pagamento.
Si deve quindi certamente dichiarare che l'importo richiesto a titolo di interessi moratori è dovuto in base alla normativa sopra menzionata e senza la previa costituzione in mora.
Tuttavia quanto alla esattezza del calcolo effettuata dalla odierna appellante gli atti vanno rimessi a un esperto contabile affinchè ne determini la correttezza alla luce:
1) della data di decorrenza degli interessi moratori (considerato che il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, come sopra detto, è fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura)
2) del fatto che il d.lgs 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Spese al definitivo.
PQM
Non definitivamente decidendo la causa in epigrafe: dichiara che al credito vantato dalla odierna appellante , titolare della ditta Parte_1
“Gabbiano” di Cantella Salvatrice, è applicabile il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato con il d. lgs. 192/2012, relativo ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, che, dal gennaio 2013, riconosce la decorrenza automatica degli interessi, senza la necessità della costituzione in mora.
Rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza al fine di dare mandato a un esperto di quantificare gli interessi moratori dovuti alla parte appellante.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa IM Lo Iacono Dott. NI CR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI CR Presidente
Dott.ssa IM Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 667/24 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F: titolare della ditta individuale “Gabbiano” di Cantella Salvatrice, corrente C.F._1
a Serradifalco in Via Crucillà n. 260, P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_1
Giambra, C.F. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., dott. Controparte_1 Per_1
con sede in nella Piazza Municipio n. 1, (c.f.: ), rappresentato e
[...] CP_1 P.IVA_2 difeso, giusta mandato in atti ed autorizzazione della Giunta Municipale n. 169 del 06/09/2024, dall'avv. Pietro Rustico del Foro di Ragusa (c.f.: ) C.F._3 APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in appello notificato il 13.5.2024, , titolare della ditta Parte_1
“Gabbiano” di Cantella Salvatrice, ha proposto appello contro il , per la parziale CP_1 CP_1 riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1684/2023 pubblicata il 15.11.2023, resa nel procedimento civile n. 5132/2019 R.G., nella parte in cui, in parziale accoglimento dell'opposizione a D.I. proposta dal , aveva revocato il D.I. n.1818/2019 emesso dal Tribunale di CP_1 CP_1
Ragusa il 24.10.2019 nell'ambito del giudizio n. 4006/2019 R.G. e rigettato la domanda di essa appellante di condanna del al pagamento della fattura elettronica n.04/PA Controparte_1 dell'8.2.2019 di € 107.936,30, emessa a titolo di interessi moratori su precedenti fatture pagate in ritardo.
Esponeva che con D.I. n. 1818/2019 emesso nel procedimento monitorio n. 4006/2019 R.G.. il
Tribunale di Ragusa aveva ingiunto al il pagamento in suo favore della Controparte_1 complessiva somma di € 173.068,30, di cui :
- € 65.132,00, dovuta in forza delle fatture elettroniche emesse con la scissione dei pagamenti per l'iva: a) n.68 del 27.7.2016 di € 29.244,00 oltre iva, relativa alla fornitura di 960 Kit completi, 120 reggiseni e 120 slip donna;
b) n.71 del 27.7.2016 di € 20.888,00, oltre iva, emessa per la fornitura di
696 kit completi;
c) n.79 del 10.8.2016 di € 15.000,00, oltre iva, emessa per la fornitura di 500 kit completi;
tutte da pagare a mezzo bonifico bancario entro sessanta giorni e rimaste insolute;
oltre interessi moratori con decorrenza dalla data in cui maturava l'obbligo di pagamento ex D.Lgs
231/2002 e ss.mm.ii.;
- € 107.936,30, come da fattura elettronica n.04 PA dell'8.2.2019, emessa a titolo di interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento delle 27 fatture emesse nel corso dell'anno 2014, pagate con notevole ritardo rispetto alla data di scadenza.
Con atto di citazione notificato il 20.12.2019, il aveva proposto opposizione Controparte_1 avverso il detto D.I. ed aveva all'uopo eccepito 1) la mancanza di prova in ordine all'adempimento delle obbligazioni, alle quali facevano riferimento le tre fatture nn. 68/2016, 71/2016, 79/2016; 2)
l'infondatezza della pretesa creditoria di cui alla fattura 04/2019, emessa per gli interessi di mora maturati sulle fatture 2014, pagate in ritardo, nonché per gli interessi di mora richiesti e ingiunti sulle fatture 2016 prima descritte. Il procedimento veniva definito con la sentenza appellata, con la quale il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente l'opposizione del revocava il D.I. opposto e condannava il CP_1
al solo pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 68, 71, 79/2016, ritenendo Controparte_1 provata la fornitura della merce ivi indicata e perciò l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta,
a fronte della quale la chiedeva il pagamento. Pt_1
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di pagamento degli importi di cui alla fattura n. 04 PA dell'8.2.2019, emessa a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di 27 fatture dell'anno 2014 e disponeva che sulle fatture impagate del 2016, azionate in sede monitoria, gli interessi moratori decorressero solo dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, considerandolo il primo atto di costituzione in mora. Inoltre, condannava il al pagamento delle spese CP_1 processuali solo nella misura della metà, con conseguente compensazione tra le parti della restante metà delle stesse, stabilendole per la detta quota in € 1.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso le statuizioni della sentenza relative agli interessi moratori ed alle spese legali la Pt_1 proponeva, come detto, appello, chiedendone la parziale riforma, previo espletamento di eventuale
CTU, deducendo che sussisteva il diritto di essa appellante al pagamento degli interessi moratori e che le argomentazioni valorizzate dal Tribunale a sostegno della decisione erano errate in quanto andava applicata la speciale normativa introdotta con il D. Lgs n.231/2002, con le modifiche apportate dal D. Lgs n.192/2012, decorrenti dal gennaio 2013, che aveva introdotto un regime diverso da quello previsto dall'art. 1219 c.c., con la conseguenza che le transazioni commerciali intercorse tra imprese e P.A. soggiacevano all'art. 4 del D. Lgs 231/02, che prevede la mora automatica allo scadere del termine stabilito per legge o per accordo delle parti per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Andava, perciò, riconosciuto l'importo richiesto a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle 27 fatture emesse nel 2014 -esposto nella fattura n.04 PA dell'8.2.2019- che correttamente aveva tenuto conto della scadenza del pagamento dovuto per ciascuna fattura commerciale.
In ogni caso, anche a non voler ritenere assorbente tale assunto, faceva rilevare che nella specie gli interessi moratori dovuti per le tre fatture 68, 71 e 79/2016 non dovevano decorrere dalla notifica del
D.I., così come ritenuto dal primo giudice (che aveva rilevato una carenza assoluta della messa in mora) ma dalla data della messa in mora, che in realtà risultava eseguita con pec del 9.2.2017. Infine si doleva anche del fatto che le spese di lite in sede di prime cure erano state poste a suo carico in ragione di metà dato che – stante la soccombenza della controparte – esse andavano poste a carico del . Controparte_1
Con comparsa del 2.10.2024, tardivamente depositata, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 28.4.2025, l'appellante insisteva in atti e nell'ammissione di CTU contabile, al fine di procedere al calcolo degli interessi moratori, ove ritenuto necessario ad integrazione e verifica dei prospetti calcolo in atti. Il Comune appellato insisteva in atti e chiedeva che la causa venisse posta in decisione. La Corte adita, impregiudicata ogni istanza istruttoria, rinviava per la discussione orale all'udienza del 27.10.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Indi all'udienza del 27 ottobre 2025, acquisite le note conclusive, la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto osserva la Corte come l'appello meriti accoglimento in punto di diritto e in relazione alla doglianze afferenti la normativa alla specie applicabile, dovendosi però rimettere la causa sul ruolo in ordine alla esatta quantificazione degli interessi moratori.
E valga il vero.
Il diritto al pagamento dell'importo di € 107.936,30, indicato nella fattura n.04/2019 a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle 27 fatture emesse nei confronti dell'Ente nel 2014, è stato negato dal primo giudice sull'assunto che, avendo le obbligazioni della P.A. natura querable, gli interessi moratori decorrono dalla data di formale costituzione in mora, che nella specie non aveva preceduto il pagamento tardivo.
A tale conclusione il primo giudice è però giunto sulla scorta di riflessioni giurisprudenziali antecedenti alla entrata in vigore del D. Lgs n.192/2012 che però ha profondamente innovato la materia.
Va infatti premesso che , in materia di obbligazioni pecuniarie e, specificamente, di pagamenti dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, per lungo tempo si è ritenuto in giurisprudenza che i debiti delle P.A., ancorché scaduti, diventassero liquidi ed esigibili solo a conclusione del procedimento contabile e, quindi, al momento dell'emissione del mandato di pagamento: cosicché, prima di quel momento, l'Amministrazione non poteva essere condannata al pagamento di interessi moratori, né essere assoggettata a procedura esecutiva (Cfr., ad esempio, Cass., Sez. Un., 12 maggio 1971 n. 1351, in Mass. Giust. Civ., 1971, 731).
Si trattava appunto delle obbligazioni cosiddette “chiedibili”, o “querable” , o illiquide (da tenere distinte dalle obbligazioni portabili, o liquide. Le obbligazioni portabili sono infatti individuate dall'art. 1182, comma 3, c.c.: sono quelle che devono essere adempiute al domicilio del creditore. Le obbligazioni chiedibili sono individuate invece dall'art. 1182, comma 4, c.c.: sono quelle che devono essere adempiute al domicilio del debitore).
E' da notare che la qualificazione dell'obbligazione pecuniaria come portabile o chiedibile rileva sotto il profilo del regime giuridico applicabile, sostanziale e processuale. Tra l'altro, e per quel che qui interessa, la qualificazione dell'obbligazione come portabile rileva anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.: la norma esclude la necessità della costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”, come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie portabili (ma non per quelle chiedibili).
Ebbene il problema, sulla soluzione del quale ha profondamente innovato la normativa introdotta dal
D. Lgs.vo 231/2002, è legato al fatto che la giurisprudenza ha tradizionalmente richiesto, al fine di riconoscere gli interessi moratori, una previa messa in mora, o una domanda giudiziale. Affermandosi che, "con riguardo ai debiti pecuniari delle p.a., per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, commi 2 e 3, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 cit., affinchè sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno"(Così Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1997 n. 2804).
In sostanza, la giurisprudenza ha sempre ritenuto non applicabile alle obbligazioni pecuniarie delle
P.A. la norma sopra richiamata contenuta all'art. 1219, comma 2, n. 3, del codice civile, secondo cui non è necessaria la costituzione in mora "quando è scaduto il termine", perché ciò vale, come precisato dalla medesima disposizione, "se la prestazione deve essere eseguita la domicilio del creditore". Mentre invece per le P.A. si ritiene che il luogo dell'adempimento sia quello della sede dei propri uffici di tesoreria, come si ricava dagli artt. 417 e ss. del R.D. 23 maggio 1924 n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). A tale impostazione si è quindi espressamente rifatto il giudice di prime cure.
Tuttavia, come detto, su tale impostazione sono intervenute le novità dettate dal D. Lgs.vo 231/2002 che consistono non soltanto nell'avere posto una disciplina che, in generale, agevola la possibilità, per il creditore, di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta, ma nell'avere anche equiparato in toto le pubbliche Amministrazioni ai privati.
Infatti, dopo avere stabilito, all'art. 3, che "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", dispone inequivocabilmente, all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"
(cioè il termine stabilito in contratto) ma anche che ciò avviene "automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora".
In mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre "dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".
La previsione che rende non più necessaria la costituzione in mora sicuramente costituisce, nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, un passo in avanti verso una maggiore tutela delle ragioni dell'imprenditore che si trovi ad intrattenere rapporti con una di esse su un piano di parità. Lo stesso uso reiterato dell'avverbio "automaticamente" denota la precisa volontà di non condizionare il decorso degli interessi all'attivazione delle macchinose procedure amministrative.
Pertanto non pare dubbio che alla fattispecie in esame sia certamente applicabile il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato con il d. lgs. 192/2012, relativo ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, che, dal gennaio 2013, si è riconosciuto applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e che riconosce la decorrenza automatica degli interessi, senza la necessità della costituzione in mora.
E, invero, il D.L. 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole già introdotte nel settore agroalimentare dal Dl 1/2012.
Viene infatti prevista la decorrenza automatica degli interessi, per i contratti conclusi a far data dal 1° gennaio 2013, una volta decorso il termine di:
– 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se non è certa la data della fattura o della richiesta di pagamento
– 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi se la fattura o richiesta di pagamento
è anteriore
– 30 giorni dall'accettazione o verifica di conformità (se previsto contrattualmente) se la fattura o richiesta di pagamento vengono ricevuti prima dell'accettazione o verifica di conformità.
Ora, non è contestato che la ditta creditrice nel corso del 2014 abbia emesso e consegnato nel medesimo giorno di emissione n.27 fatture (allegate dal n.19 al n.45 alla memoria 183, comma 6, n.2, cpc) nei confronti del , che ne ha eseguito il pagamento con notevole ritardo Controparte_1
(all.46, 47, 48).
Il ritardo –puntualmente provato con i documenti prodotti al n. 46, 47, 48 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, cpc- come detto non è stato neanche contestato dal che, al contrario, a pagina CP_1
4 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha dichiarato che l'ultimo pagamento è stato eseguito il 22.9.2015.
Pertanto, a mente dell'art.4, comma 2, lett.d), D. Lgs 231/2002, (e successive modifiche) il ritardo matura automaticamente il giorno successivo a quello della scadenza del termine per il pagamento.
Si deve quindi certamente dichiarare che l'importo richiesto a titolo di interessi moratori è dovuto in base alla normativa sopra menzionata e senza la previa costituzione in mora.
Tuttavia quanto alla esattezza del calcolo effettuata dalla odierna appellante gli atti vanno rimessi a un esperto contabile affinchè ne determini la correttezza alla luce:
1) della data di decorrenza degli interessi moratori (considerato che il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, come sopra detto, è fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura)
2) del fatto che il d.lgs 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Spese al definitivo.
PQM
Non definitivamente decidendo la causa in epigrafe: dichiara che al credito vantato dalla odierna appellante , titolare della ditta Parte_1
“Gabbiano” di Cantella Salvatrice, è applicabile il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato con il d. lgs. 192/2012, relativo ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, che, dal gennaio 2013, riconosce la decorrenza automatica degli interessi, senza la necessità della costituzione in mora.
Rimette la causa sul ruolo come da allegata ordinanza al fine di dare mandato a un esperto di quantificare gli interessi moratori dovuti alla parte appellante.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa IM Lo Iacono Dott. NI CR