Articolo 12 della Legge 1 ottobre 1969, n. 679
Articolo 11Articolo 13
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4 novembre 1969
Art. 12. (Formalita' relative all'annotazione di riserva)

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unita' immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.
L'annotazione apposta alle particelle o alle unita' immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e puo' essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unita' immobiliari urbane risultano intestate.
La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa; tale documentazione non e' necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.
Ove la domanda di cancellazione venga respinta e' ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.
Entrata in vigore il 4 novembre 1969
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