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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3898/2022 r.g.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Traversa Parte_1 attore nei confronti di
- assistita dall' amministratore di sostegno avv. - Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Castaldo convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 13-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1-7-2022 esponeva che: il 27-10-1993 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Grottaglie con dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1 il 30-8-1995 e il 18-8-2000; l'unione era naufragata ed era intervenuta Persona_2 separazione giudiziale pronunciata con sentenza di questo Tribunale depositata in data 9-6-2009; in sede di separazione era stato previsto l'affido esclusivo dei figli al padre collocati presso quest'ultimo, con obbligo della madre di contribuire al loro mantenimento nella misura di € 50 per ciascuno;
dal 2005 la era affetta da grave patologia psichiatrica(disturbo delirante cronico CP_1 in personalità paranoide); su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Si costituiva per il tramite dell'amministratore di sostegno avv. Controparte_1 Controparte_2 , la quale deduceva che l'assistita come già accertato nel corso del giudizio di separazione
[...] era affetta da psicosi cronica (disturbo delirante di tipo paranoideo ad andamento cronico su personalità paranoide di base con tratti borderline della personalità) con invalidità riconosciuta all'80% aggiungendo che dall'1-7-2022 era ricoverata presso la Struttura socio sanitaria residenziale
“Casa Margherita” in Latiano, che non era titolare di immobili e percepiva pensione di invalidità civile di € 297,14 mensili;
chiedeva pertanto stabilire un assegno di divorzio in favore della CP_1 di € 250 e che nulla fosse stabilito a carico della per mantenimento dei figli essendo la CP_1 stessa in condizioni di indigenza;
aggiungeva che il figlio era dotato di lavoro stabile, Persona_2 mentre la figlia ra studentessa universitaria. Per_1
Con provvedimento del 4-5-2023 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione.
In corso di causa era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 5-12-2023;quindi la causa era istruita documentalmente ed all'esito rimessa al collegio per la decisione.
*******
In ragione della già intervenuta pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede delibare le domande inerenti i soli rapporti economici tra i coniugi ed il mantenimento dei figli ,attualmente maggiorenni.
In ordine all'assegno di divorzio chiesto dalla con domanda riconvenzionale, va premesso CP_1 che il riconoscimento di tale prestazione poggia su presupposti diversi dall'assegno di separazione.
Quest'ultimo ha finalità differente rispetto all'assegno divorzile, in quanto mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato. Tuttavia ,per consolidato orientamento di legittimità, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n.
11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n. 42145). Nella specie l'attrice in riconvenzionale ,che ne era onerata, non ha dato prova adeguata di tale attuale significativo squilibrio economico rispetto all'ex coniuge, che è invece necessario presupposto della prestazione richiesta.
A questo proposito va rilevato che la ha affermato nella memoria di costituzione del 13-4- CP_1
2023 di percepire solo pensione di invalidità civile di € 297,14 mensili. Ha tuttavia in seguito prodotto una certificazione reddituale da cui risulta avere percepito reddito zero nel 2020 e nel 2021 ma un reddito esente di € 6653,15 dall'Inps nel 2022. Sempre dalla produzione documentale effettuata il 29-
9-2023 risulta che la è proprietaria per la quota di cinque ottavi di due immobili in CP_1
Grottaglie. La stessa parte convenuta ha poi prodotto contratto di ricovero con la Cooperativa Le Ali
a r.l. gerente la struttura residenziale sanitaria “Casa Margherita” in Latiano, ove la è CP_1 ricoverata in ragione dell'infermità mentale da cui è affetta, nella quale era prevista una retta giornaliera per le prestazioni socio-sanitarie offerte di € 109,47 di cui il 70% a carico del Servizio
Socio Sanitario, ed il residuo 30% “a carico dell'utente/famiglia” di € 32,84 oltre iva in misura di legge. Nel contempo era previsto per l'assistita l'impegno a versare contemporaneamente al pagamento della retta un contributo per spese personali di € 150; l'impegno di spesa era assunto dalla stessa e “dagli altri eredi aventi causa od obbligati ai sensi dell'art.433 del codice civile”. CP_1
Con la comparsa conclusionale la ha prodotto certificazione da cui risulta essere stata CP_1 riconosciuta, con decorrenza dal 22-6-2023, invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani(l.18/80), e pertanto con diritto anche ad indennità di accompagnamento. Sempre con la comparsa conclusionale è stata prodotta dalla convenuta certificazione unica relativa al 2024, da cui risulta avere percepito in quell'anno redditi esenti per €
12065,96(doc. 4 allegato alla conclusionale punto 464 redditi esenti cod.25) con una media
,rapportata a dodici mesi, di poco più di mille euro, somma maggiore dell'importo risultante dal cumulo annuo della pensione netta mensile di invalidità civile per € 747,84 di cui la convenuta sempre con gli scritti conclusionali, si è riconosciuta titolare. Infine la convenuta ha affermato di versare attualmente alla struttura di ricovero ,tramite ADS, la somma di € 165 per compartecipazione alla retta presso la struttura di ricovero, oltre ad € 150 di cui si è detto innanzi e di essere obbligata per rateazione SOGET.
Per contro risulta che il onvive in nucleo familiare composto dai figli , Pt_1 Per_1 Persona_2 dalla compagna e dal figlio minore, nato il [...] dalla relazione con Controparte_3 quest'ultima,con un reddito complessivo dei componenti il nucleo di € 17909,20 nell'anno 2022(cfr. modello Isee in atti);lo stesso ha affermato in sede presidenziale di svolgere saltuari lavori CP_1 in campagna.
Tali essendo le risultanze disponibili, non vi è prova di effettiva e rilevante disparità reddituale tra le parti a vantaggio del ,avendo la prodotto documentazione che mostra un reddito Pt_1 CP_1 per il 2024 per € 12065,96;la stessa dispone inoltre di quote di due immobili in Grottaglie potenzialmente suscettibili(quanto meno per un immobile in precedenza adibito a bar caffetteria come non contestato) di fornire ulteriore reddito. Deve infine considerarsi come il si faccia Pt_1 presuntivamente carico del mantenimento del figlio minore nato nel 2011 da successiva Per_3 relazione, e della figlia che entrambe le parti hanno affermato essere studentessa universitaria, Per_1
e rispetto alla quale non è comprovato il raggiungimento di autonomia economica all'attualità.
Queste considerazioni inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulla richiedente in ordine alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile richiesto, la quale presuppone l'accertamento di effettiva e sensibile disparità economica tra richiedente ed ex coniuge;
né è stato allegato alcunchè in ordine ad una funzione perequativo- compensativa dell'assegno ossia di un eventuale sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sacrificio che la richiedente l'assegno aveva invece l'onere di dimostrare( in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 12/3/2024, n. 6433).
Da ciò deriva che in assenza di dimostrazione dei suoi presupposti di legge la domanda di assegno di divorzio non può essere accolta.
Per ciò che attiene al concorso al mantenimento dei figli maggiorenni che il ha chiesto Pt_1 stabilirsi a carico della nella misura stabilita in sede di separazione, deve essere confermato CP_1 quello di € 50 oltre rivalutazione annuale Istat già a favore della figlia non essendo stato Per_1 contestato che la stessa sia studentessa, e comunque non essendo comprovato il raggiungimento da parte sua di autonomia economica;
la misura limitata di tale contributo di mantenimento, in una all'inderogabilità dell'obbligo di mantenimento della figlia, consentono di confermare la misura già stabilita in sede di separazione.
Per contro va revocato l'assegno posto a carico della per concorso al mantenimento del CP_1 figlio , avendo lo stesso riconosciuto in sede di udienza presidenziale che lo Persona_2 Pt_1 stesso svolge attività di lavoro (affermazione fatta anche dalla nella propria memoria di CP_1 costituzione) disponendo quindi presuntivamente di una fonte di reddito che giustifica il venire meno dell'obbligo di suo mantenimento da parte dei genitori.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 1-7-2022 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima, e dando atto della già intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ,così provvede:
1)rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio proposta da Controparte_1
2)revoca l'assegno di concorso al mantenimento del figlio posto a carico di Persona_2 CP_1 nella sentenza di separazione;
conferma il contributo al mantenimento della figlia
[...] Per_1 posto a carico di dalla sentenza di separazione;
Controparte_1
3)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5-6-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3898/2022 r.g.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Traversa Parte_1 attore nei confronti di
- assistita dall' amministratore di sostegno avv. - Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Castaldo convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 13-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1-7-2022 esponeva che: il 27-10-1993 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Grottaglie con dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1 il 30-8-1995 e il 18-8-2000; l'unione era naufragata ed era intervenuta Persona_2 separazione giudiziale pronunciata con sentenza di questo Tribunale depositata in data 9-6-2009; in sede di separazione era stato previsto l'affido esclusivo dei figli al padre collocati presso quest'ultimo, con obbligo della madre di contribuire al loro mantenimento nella misura di € 50 per ciascuno;
dal 2005 la era affetta da grave patologia psichiatrica(disturbo delirante cronico CP_1 in personalità paranoide); su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Si costituiva per il tramite dell'amministratore di sostegno avv. Controparte_1 Controparte_2 , la quale deduceva che l'assistita come già accertato nel corso del giudizio di separazione
[...] era affetta da psicosi cronica (disturbo delirante di tipo paranoideo ad andamento cronico su personalità paranoide di base con tratti borderline della personalità) con invalidità riconosciuta all'80% aggiungendo che dall'1-7-2022 era ricoverata presso la Struttura socio sanitaria residenziale
“Casa Margherita” in Latiano, che non era titolare di immobili e percepiva pensione di invalidità civile di € 297,14 mensili;
chiedeva pertanto stabilire un assegno di divorzio in favore della CP_1 di € 250 e che nulla fosse stabilito a carico della per mantenimento dei figli essendo la CP_1 stessa in condizioni di indigenza;
aggiungeva che il figlio era dotato di lavoro stabile, Persona_2 mentre la figlia ra studentessa universitaria. Per_1
Con provvedimento del 4-5-2023 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione.
In corso di causa era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 5-12-2023;quindi la causa era istruita documentalmente ed all'esito rimessa al collegio per la decisione.
*******
In ragione della già intervenuta pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede delibare le domande inerenti i soli rapporti economici tra i coniugi ed il mantenimento dei figli ,attualmente maggiorenni.
In ordine all'assegno di divorzio chiesto dalla con domanda riconvenzionale, va premesso CP_1 che il riconoscimento di tale prestazione poggia su presupposti diversi dall'assegno di separazione.
Quest'ultimo ha finalità differente rispetto all'assegno divorzile, in quanto mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato. Tuttavia ,per consolidato orientamento di legittimità, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n.
11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n. 42145). Nella specie l'attrice in riconvenzionale ,che ne era onerata, non ha dato prova adeguata di tale attuale significativo squilibrio economico rispetto all'ex coniuge, che è invece necessario presupposto della prestazione richiesta.
A questo proposito va rilevato che la ha affermato nella memoria di costituzione del 13-4- CP_1
2023 di percepire solo pensione di invalidità civile di € 297,14 mensili. Ha tuttavia in seguito prodotto una certificazione reddituale da cui risulta avere percepito reddito zero nel 2020 e nel 2021 ma un reddito esente di € 6653,15 dall'Inps nel 2022. Sempre dalla produzione documentale effettuata il 29-
9-2023 risulta che la è proprietaria per la quota di cinque ottavi di due immobili in CP_1
Grottaglie. La stessa parte convenuta ha poi prodotto contratto di ricovero con la Cooperativa Le Ali
a r.l. gerente la struttura residenziale sanitaria “Casa Margherita” in Latiano, ove la è CP_1 ricoverata in ragione dell'infermità mentale da cui è affetta, nella quale era prevista una retta giornaliera per le prestazioni socio-sanitarie offerte di € 109,47 di cui il 70% a carico del Servizio
Socio Sanitario, ed il residuo 30% “a carico dell'utente/famiglia” di € 32,84 oltre iva in misura di legge. Nel contempo era previsto per l'assistita l'impegno a versare contemporaneamente al pagamento della retta un contributo per spese personali di € 150; l'impegno di spesa era assunto dalla stessa e “dagli altri eredi aventi causa od obbligati ai sensi dell'art.433 del codice civile”. CP_1
Con la comparsa conclusionale la ha prodotto certificazione da cui risulta essere stata CP_1 riconosciuta, con decorrenza dal 22-6-2023, invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani(l.18/80), e pertanto con diritto anche ad indennità di accompagnamento. Sempre con la comparsa conclusionale è stata prodotta dalla convenuta certificazione unica relativa al 2024, da cui risulta avere percepito in quell'anno redditi esenti per €
12065,96(doc. 4 allegato alla conclusionale punto 464 redditi esenti cod.25) con una media
,rapportata a dodici mesi, di poco più di mille euro, somma maggiore dell'importo risultante dal cumulo annuo della pensione netta mensile di invalidità civile per € 747,84 di cui la convenuta sempre con gli scritti conclusionali, si è riconosciuta titolare. Infine la convenuta ha affermato di versare attualmente alla struttura di ricovero ,tramite ADS, la somma di € 165 per compartecipazione alla retta presso la struttura di ricovero, oltre ad € 150 di cui si è detto innanzi e di essere obbligata per rateazione SOGET.
Per contro risulta che il onvive in nucleo familiare composto dai figli , Pt_1 Per_1 Persona_2 dalla compagna e dal figlio minore, nato il [...] dalla relazione con Controparte_3 quest'ultima,con un reddito complessivo dei componenti il nucleo di € 17909,20 nell'anno 2022(cfr. modello Isee in atti);lo stesso ha affermato in sede presidenziale di svolgere saltuari lavori CP_1 in campagna.
Tali essendo le risultanze disponibili, non vi è prova di effettiva e rilevante disparità reddituale tra le parti a vantaggio del ,avendo la prodotto documentazione che mostra un reddito Pt_1 CP_1 per il 2024 per € 12065,96;la stessa dispone inoltre di quote di due immobili in Grottaglie potenzialmente suscettibili(quanto meno per un immobile in precedenza adibito a bar caffetteria come non contestato) di fornire ulteriore reddito. Deve infine considerarsi come il si faccia Pt_1 presuntivamente carico del mantenimento del figlio minore nato nel 2011 da successiva Per_3 relazione, e della figlia che entrambe le parti hanno affermato essere studentessa universitaria, Per_1
e rispetto alla quale non è comprovato il raggiungimento di autonomia economica all'attualità.
Queste considerazioni inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulla richiedente in ordine alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile richiesto, la quale presuppone l'accertamento di effettiva e sensibile disparità economica tra richiedente ed ex coniuge;
né è stato allegato alcunchè in ordine ad una funzione perequativo- compensativa dell'assegno ossia di un eventuale sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sacrificio che la richiedente l'assegno aveva invece l'onere di dimostrare( in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 12/3/2024, n. 6433).
Da ciò deriva che in assenza di dimostrazione dei suoi presupposti di legge la domanda di assegno di divorzio non può essere accolta.
Per ciò che attiene al concorso al mantenimento dei figli maggiorenni che il ha chiesto Pt_1 stabilirsi a carico della nella misura stabilita in sede di separazione, deve essere confermato CP_1 quello di € 50 oltre rivalutazione annuale Istat già a favore della figlia non essendo stato Per_1 contestato che la stessa sia studentessa, e comunque non essendo comprovato il raggiungimento da parte sua di autonomia economica;
la misura limitata di tale contributo di mantenimento, in una all'inderogabilità dell'obbligo di mantenimento della figlia, consentono di confermare la misura già stabilita in sede di separazione.
Per contro va revocato l'assegno posto a carico della per concorso al mantenimento del CP_1 figlio , avendo lo stesso riconosciuto in sede di udienza presidenziale che lo Persona_2 Pt_1 stesso svolge attività di lavoro (affermazione fatta anche dalla nella propria memoria di CP_1 costituzione) disponendo quindi presuntivamente di una fonte di reddito che giustifica il venire meno dell'obbligo di suo mantenimento da parte dei genitori.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 1-7-2022 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima, e dando atto della già intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ,così provvede:
1)rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio proposta da Controparte_1
2)revoca l'assegno di concorso al mantenimento del figlio posto a carico di Persona_2 CP_1 nella sentenza di separazione;
conferma il contributo al mantenimento della figlia
[...] Per_1 posto a carico di dalla sentenza di separazione;
Controparte_1
3)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5-6-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)