Parere definitivo 16 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2026REG.PROV.COLL.
N. 00932/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA DO in Napoli, via P. Colletta n. 12,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 537/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025, il Cons. LO BE CE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS- ha impugnato il diniego di rinnovo di porto d’armi emesso dalla Questura di Caserta in data 4 novembre 2022 sulla base delle risultanze istruttorie di un precedente diniego, emesso dalla Questura di Napoli il 9 aprile 2021, che aveva valorizzato in senso ostativo la parentela con soggetti gravemente pregiudicati, la convivenza con il padre attinto da divieto di detenzione armi nel 2002 e in passato indagato per estorsione, calunnia e violazioni edilizie e, infine, la frequentazione con altri soggetti pregiudicati. La prima istanza era stata reiterata e poi ripresentata poco tempo dopo, previo mutamento di residenza presso la dimora della nonna materna, sempre nel Comune di Giugliano in Campania: tale spostamento di residenza era stato giudicato elusivo e strumentale da parte della locale Questura, assumendo valenza vieppiù ostativa al rinnovo dell’autorizzazione di polizia.
Nel provvedimento odiernamente gravato la Questura di Caserta richiama e fa proprie le risultanze istruttorie maturate dalla Questura di Napoli e arricchisce il compendio info-investigativo di una serie numerosa di segnalazioni di polizia in cui l’interessato, negli anni dal 2011 al 2021, è stato controllato in presenza di soggetti pregiudicati o controindicati per svariati titoli di reato in materia di armi, esplosivi e clonazione di carte di credito.
2. – Avversando il provvedimento innanzi al TAR per la Campania l’istante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost., sotto vari profili, degli artt. 13, 39 e segg. T.U.L.P.S. e dell’art. 3 L. 241/90 e ha contestato, in punto di fatto, tutte le circostanze indicate, in particolare deducendo che alcun rapporto sarebbe intrattenuto con i parenti pregiudicati, che sarebbe cessata la convivenza con il padre - cui peraltro era contestato un divieto di detenzione armi molto risalente nel tempo - e che, in mancanza di più precise indicazioni sui soggetti frequentati - di cui non vengono indicate le generalità, i precedenti specifici e la datazione degli stessi -, non ne sarebbe affatto dimostrata la rilevanza ostativa ai fini del rinnovo del titolo di polizia.
3. – Il TAR per la Campania, dopo un ampio excursus sulla penetrante discrezionalità che l’ordinamento accorda all’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi ponendo l’enfasi sulla relativa natura cautelare e preventiva di tali provvedimenti e sulla correlativa intensità del giudice amministrativo che reclama accesso pieno ai fatti in tesi rivelatori del pericolo al fine di scrutinarne la ragionevolezza e la proporzionalità., ha respinto il ricorso sul rilievo che la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione sia del tutto adeguata sotto il profilo istruttorio-motivazionale e rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
3.1. – Ha soggiunto, in particolare, il primo giudice che non è stato confutato in giudizio il mutamento fittizio di residenza onde dissociare la propria posizione da quella paterna per via della valenza ostativa di un divieto, sia pur risalente, di detenzione di armi, a suo tempo emanato in ragione dell’instaurazione a carico del padre di un procedimento penale tuttora pendente.
Infine, il giudice di prime cure ha rimarcato che non è stata invero superata la contestazione delle reiterate e stabili frequentazioni - a giudicare dal fatto che risalgono al 2011 e sono tuttora attuali, come da controllo del 13 marzo 2021 - almeno con un soggetto attinto da pregiudizi di polizia e precedenti penali, che non sono certo elisi dalla generica attestazione circa la sua buona condotta.
4. – Il signor IS ha, dunque, appellato la prefata sentenza deducendo quattro profili di gravame volti a denunciare complessivamente l’ error in iudicando e in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost., degli artt. 11, 13, 39 e segg. del T.U.L.P.S., dell’art. 56 c.p., dell’art. 3 della legge 241 del 1990 unitamente alla carenza di presupposti e all’eccesso di potere per sviamento.
4.1. – L’appellante contesta tutti i presupposti di fatto del diniego questorile disconoscendo di intrattenere alcun rapporto con gli zii materni e rivendicando l’integrità della condotta del padre. In particolare, lamenta il difetto istruttorio giacché, a dispetto di tre successive ordinanze istruttorie, la Questura non avrebbe esplicitato i nominativi dei soggetti con i quali egli sarebbe stato controllato e neanche il verbale ove emergerebbe che suo padre avrebbe partecipato ad un summit con esponenti della criminalità organizzata.
Dipoi, stigmatizza il malgoverno dei parametri normativi del T.U.L.P.S. che regolano il rilascio dei porti di arma poiché la Questura di Caserta avrebbe accordato eccessivo peso alla relazione familiare e ai presunti elementi di controindicazione del padre, mentre non avrebbe circostanziato in modo verificabile le effettive frequentazioni dell’appellante - che risultano meramente elencate - e, per l’effetto, avrebbe disposto acriticamente il diniego del rinnovo della licenza del porto di fucile a dispetto del fatto che l’appellante era stato titolare di porto di armi sino al 2014.
4.2. – Insiste, quindi, sul vizio di carenza istruttoria del provvedimento impugnato per cui la Questura non avrebbe operato un giudizio “complessivo” della personalità dell’appellante ancorando la decisione di disporre il diniego di licenza di porto d’armi ad episodi casuali, isolati e risalenti che non dovrebbero incidere in senso così pregiudizievole sulla credibilità e moralità dell’appellante - il quale ha sempre goduto della licenza di porto d’armi, senza mai aver ingenerato dubbi sulla possibilità che potesse abusarne.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno domandando la reiezione del gravame.
6. – La causa è stata chiamata alla discussione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 nel corso della quale il Collegio ha rilevato d’ufficio la nullità della procura alle liti. Successivamente è stata spedita in decisione.
7. – Il Collegio osserva che il ricorso in appello, pur ritualmente notificato, reca una procura speciale del tutto irrituale in quanto espone due deleganti (tra cui il sig. -OMISSIS-, estraneo al presente giudizio) e fa riferimento espresso alla impugnazione de “ la Informativa Prefettizia, proporre ulteriori motivi aggiunti, accedere ad Uffici Pubblici per reperire documentazione e quanto altro necessario per proporre difese autorizzandov, contestare il provvedimento del Comune di -OMISSIS- concernendo la chiusura delle attività e revoca della SCIA ed in generale tutti i provvedimenti richiamati anche nell’epigrafe del presente atto, altresì a delegare e farvi sostituire ”.
7.1. – Alla luce del rilievo d’ufficio, il Collegio ritiene che l’inconferenza del delegante, delle altre parti del giudizio (Comune di -OMISSIS-), nonché del petitum (l’impugnativa di una interdittiva antimafia) determini il vizio di nullità assoluta della procura alle liti, poiché nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire indefettibile carattere di specialità ex art. 40, co. 1 lett. g) cod. proc. amm. (per un caso del tutto analogo, cfr . Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7108).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa vi è procura speciale, necessaria per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo allorquando la parte indichi gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, 8552) – tutti elementi, pur menzionati nella procura de qua , manifestamente inconferenti rispetto al giudizio. Al riguardo, costituisce jus receptum che l’esame della procura deve dare certezza che il suo contenuto non contenga “ espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi o di altre fasi processuali, da cui desumere la mancanza di specialità (cfr. ex multis, nello stesso senso Cons. Stato V, 14 gennaio 2019, n. 283 che richiama sul punto Cass. sez.VI-III, ord. 22 gennaio 2015, n. 1205, nonché Cass. sez. I, 7 marzo 2017, n. 5688) ” (Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, 8552).
Inoltre, non soccorre alla posizione dell’appellante quell’indirizzo pretorio che ammette la specialità della procura “ pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2025, 8552; Cons. Stato, sez. VII, 8 ottobre 2024, n. 8099). Difatti, tale precipua esegesi estensiva consente che la specialità della procura possa ricavarsi anche dalla circostanza che sia stata allegata al ricorso e notificata unitamente all’atto cui accedeva, risultando così idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a generare la presunzione di riferibilità della stessa procura al giudizio cui accede, a condizione che non vi siano “ elementi incoerenti con tale giudizio ”: nel caso di specie, vi è un palese travisamento nell’identificazione della controversia cui la procura si riferisce tale da renderla non spendibile nel presente giudizio di appello.
La procura alle liti apposta a margine del ricorso in appello è, dunque, incontrovertibilmente nulla.
7.2. – In più, siffatto vizio di nullità non è sanabile per mezzo di regolarizzazione successiva – come invece ammesso nel processo civile di merito ex art. 182, co. 2 c.p.c. - a mente del nitido orientamento enunciato dalla giurisprudenza amministrativa in sede nomofilattica per cui “ il processo amministrativo richiede sempre […] che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale: l’art. 182, secondo comma, del c.p.c. è, dunque, ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui regola generale è quella per cui la procura - proprio come nel giudizio di cassazione - deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso. […] Invero, il processo amministrativo di legittimità (archetipo del processo amministrativo, su cui è costruita tutta la relativa disciplina), nelle sue varie forme, ivi inclusa quella speciale di cui all’art. 117 del c.p.a., si basa, fra l’altro, su termini decadenziali, il cui superamento è rilevabile d'ufficio e determina la chiusura del giudizio con una pronuncia di rito ( arg. ex art. 35 del c.p.a.). Consentire la sanatoria di una procura inizialmente nulla (o tout court inesistente) potrebbe comportare, potenzialmente, l’aggiramento di tali termini, con danno (oltre che all'Amministrazione intimata ed all'eventuale controinteressato) alla stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, valore primario che è sempre stato tenuto presente dal legislatore per i giudizi amministrativi ” (Cons. Stato, Ad. Pl., 2 ottobre 2025, n. 11).
8. – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in appello deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile per nullità insanabile della procura alle liti.
9. – Sussistono giustificare ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per nullità della procura alle liti.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
LO BE CE, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO BE CE | NN De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.