Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 866
CS
Parere definitivo 16 luglio 2025
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CS
Inammissibile
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della procura alle liti

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la nullità della procura alle liti per inconferenza del delegante, delle altre parti del giudizio e del petitum, ritenendo che la procura speciale nel processo amministrativo debba avere carattere di indefettibile specialità e non sia sanabile per regolarizzazione successiva.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, è stato adito dal signor -OMISSIS- per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 537/2024, con cui era stato respinto il suo ricorso avverso il diniego di rinnovo del porto d'armi emesso dalla Questura di Caserta. Il diniego si fondava sulle risultanze istruttorie di un precedente provvedimento della Questura di Napoli, che aveva considerato ostativi la parentela con soggetti pregiudicati, la convivenza con il padre destinatario di un divieto di detenzione armi e la frequentazione di persone con precedenti penali. L'appellante aveva contestato tali circostanze, deducendo la falsità delle premesse fattuali, l'assenza di rapporti con parenti pregiudicati, la cessazione della convivenza con il padre e l'indeterminatezza dei soggetti frequentati, lamentando altresì la violazione degli artt. 97 Cost., 13, 39 T.U.L.P.S. e 3 L. 241/90. Il TAR aveva confermato la legittimità del diniego, ritenendo adeguata la prognosi inferenziale dell'Amministrazione e non confutato il mutamento fittizio di residenza, né superata la contestazione delle stabili frequentazioni con soggetti controindicati. L'appellante, nel ricorso in esame, reiterava le censure, lamentando carenze istruttorie, l'errata applicazione dei parametri normativi del T.U.L.P.S. e un giudizio complessivo non adeguato della sua personalità.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello, rilevando d'ufficio la nullità della procura alle liti. Il Collegio ha evidenziato come la procura speciale conferita dall'appellante fosse irrituale e affetta da nullità assoluta, poiché conteneva riferimenti a deleganti e a un petitum (impugnativa di un'informativa prefettizia) del tutto inconferenti rispetto al presente giudizio di appello. Tale vizio, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, determina la nullità insanabile della procura, non suscettibile di sanatoria per regolarizzazione successiva, in quanto incompatibile con il regime processuale amministrativo che richiede la specialità della procura e il rispetto dei termini decadenziali. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per nullità della procura alle liti, con conseguente compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 866
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 866
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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