Decreto decisorio 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 26/01/2021, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00017/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2015, proposto da
Comune di Montecchio Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Bertolaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Azienda Agricola "La Gualda" di IN e TE NA S.S. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera nr. 1830/2014 adottata dalla Giunta Regionale del Veneto in data 6 Ottobre 2014, recante `proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 KWp nel Comune di Montecchio Maggiore (VI)" e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale nr. 101/2014 del 21 Ottobre 2014;
della nota nr. 517291/2014 adottata dal direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. Sezione Energia della Regione -Veneto in data 2 dicembre 2014 e recante comunicazione della predetta d.G.R. 1830/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 gennaio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25.01.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO