Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/07/2022, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01142/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2016, proposto da
Discoverde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Suez, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n. 15;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente dell'Area n. 1 - Politiche territoriali del Comune di Gallipoli n. 1666 del 1° settembre 2016, notificata in pari data, recante ad oggetto "( AC0800). Revoca autorizzazione commerciale per la realizzazione di un 'area commerciale integrata in località “Area P. P.A. - Agglomeralo Industriale/Lotto 1 in favore della Società Discoverde S.r.l . ",
nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali e, in particolare,
della determinazione della Conferenza di Servizi conclusiva dei lavori del 21 luglio 2016, con la previsione dell'assegnazione di un termine ultimo alla Società odierna ricorrente entro il quale adempiere a quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del R.R. n. 27/2011 o presentare una proposta di rateizzazione supportata da idonea polizza fideiussoria,
nonchè ove occorra:
- della nota regionale del Servizio Attività Economiche Consumatori prot.n. 160/0000090 dell’8 gennaio 2016, con la quale il medesimo Ufficio ha avviato le procedure previste per la richiesta delle somme dovute non versate dalla Disco Verde S.r.l., titolare dell'autorizzazione;
- della nota prot. n. 5426 del 9 febbraio 2016, con la quale il Dirigente dell'Area 1 - Politiche territoriali ed infrastrutturali U.O. 9 - S.U.A.P. del Comune di Gallipoli ha invitato la Discoverde S.r.l. al versamento del contributo dovuto ex art. 18 comma 2 del Regolamento Regionale n. 27/2011, per cui è controversia;
- della determinazione del medesimo Dirigente comunale n. 625 del 12 aprile 2016 declinatoria dell'istanza presentata dalla Discoverde S.r.l. in data 29 marzo 2016 prot. 0012560 volta ad ottenere il rinvio del medesimo adempimento contributivo;
- della nota regionale del Servizio Attività Economiche Consumatori prot. AOO_l 60/2892 del 9 giugno 2016, di convocazione della Conferenza dì Servizi ex artt. 17, commi 7, 11 e 12 L.R. Puglia n. 24/2015 e del R.R. n. 7/2009 per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 18 del R.R. n. 27/2011;
- dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi regionale del 30/06/2016 e del 21/07/2016, conclusa con 1 'invito nei confronti del Comune cli Gallipoli a procedere, senza indugio e senza necessità di ulteriori conferenze, alla revoca dell'A.A. di cui alla D.D. n. 2073 del 18.11.2015 in applicazione dell'art. 62 comma 4 e 5 della L.R. n. 24/2015;
con conseguente condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente nella misura da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori l’avv.to D. Lorenzo in sostituzione dell'avv.to L. Suez, l’avv.to R. Bellomo in sostituzione dell'avv.to A. Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente impugna la determinazione del Dirigente dell'Area n. 1 - Politiche territoriali del Comune di Gallipoli n. 1666 del 1/9/2016, recante “(ACOSOO). Revoca autorizzazione commerciale per la realizzazione di un 'area commerciale integrata in località Area PPA - Agglomerato Industriale/Lotto 1 in favore della Società Discoverde s.r.l.” , con cui il Comune resistente ha disposto la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciatale con la precedente determinazione dirigenziale n. 2073 del 18/11/2015, e gli atti a questa presupposti e connessi puntualmente indicati in epigrafe, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I) Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 18 del R.R. Puglia n. 27/2011 e 20 della L.R. Puglia n. 24/2015; violazione dei principi generali in materia di ragionevolezza dell'azione amministrativa.
II) Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa; violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione art. 62, comma. 4 della L.R. Puglia n. 24/2015; violazione e falsa applicazione dell’art.9, commi 3 e 4, del R.R. n. 27/2011; sviamento di potere.
III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; malgoverno dei presupposti; violazione dell’art. 97 della Costituzione; arbitrarietà dell'azione amministrativa.
Il 13.10.2016 e il 4.8.2017 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Comune di Gallipoli e la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve essere integralmente respinto; può, pertanto, per ragioni di economia processuale prescindersi dall’esaminare le eccezioni pregiudiziali formulate dalla difesa delle Amministrazioni resistenti.
2.1.Parte ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti impugnati, con i quali è stata disposta la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciatale dal Comune di Gallipoli con determinazione dirigenziale n. 2073 del 18/11/2015 per la realizzazione di un’area commerciale integrata (superficie di vendita 15.000 mq.) nell’Agglomerato Industriale Lotto1, richiamando quanto affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 102/2016, non contestando l' "an" della propria obbligazione contributiva ex art. 18 comma 2 del R.R. n. 27/2011, quale a suo tempo assunta con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'apertura di un'area commerciale integrata nel Comune di Gallipoli, quanto il "quando" del relativo adempimento che, a, suo dire, potrebbe avvenire fino all’apertura della struttura interessata comportante la concreta attivazione dell’autorizzazione commerciale in questione.
Il motivo non coglie nel segno.
Come efficacemente rilevato dalla difesa regionale, con precedente ricorso (analogo) iscritto al n. 159/2015 R.G., la Società ricorrente impugnava la determinazione del Dirigente dell'Area n. 1 - Politiche territoriali del Comune di Gallipoli n. 2009 del 19/11/2014, recante " Revoca autorizzazione commerciale n. 1/2012 per la realizzazione di un'area commerciale integrata in località Area PPA - Agglomerato Industriale/Lotto 1 in favore della Società Discoverde s.r.l. AC0800 ”, nonché la nota regionale del Servizio Attività Economiche Consumatori prot. n. 29638 del 10/12/2012 e la nota comunale dell'Area 1 - Politiche territoriali ed infrastrutturali - S.U.A.P. prot. n. 147 del 07/10/2013, contenenti l’invito al versamento del contributo di cui all’art.18 comma 2 del Regolamento Regionale n. 27/2011, per cui è controversia; gli atti relativi alla Conferenza di Servizi tenutasi il 31/3/2014 e le determinazioni assunte in tale seduta.
Con la sentenza n.1318/2018 (resa “inter partes” e passata in giudicato), questo T.A.R. per la Puglia - Lecce ha respinto la tesi avversa, secondo cui il pagamento del contributo ex art. 18 comma 2 dell’allora vigente R.R. n. 27/2011 sarebbe doveroso solo all’atto del rilascio anche del titolo edilizio, perché opererebbe un obbligo di correlazione e contestualità del rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio.
Osserva, il Tribunale, che la citata sentenza n.1318/2018 (passata in giudicato), da un lato spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio in quanto avente ad oggetto la medesima res litigiosa, ossia la disposta revoca dell’autorizzazione commerciale in conseguenza dell’omesso versamento del contributo ex art.18 comma 2 del Regolamento Regionale n.27/2011 e, dall’altro, è comunque pienamente condivisa dal Collegio.
Devono, pertanto, essere integralmente confermati e richiamati principi ivi espressi.
“ E’ anzitutto infondato il primo motivo di censura, con cui la ricorrente, citando specifico precedente giurisprudenziale di questo Tribunale (Sentenza 102 del 14.1.2016), assume la doverosità del pagamento del contributo ex art. 18 del citato Regolamento Regionale solo all’atto del rilascio anche del titolo edilizio, proprio in ragione della coordinata lettura delle norme di riferimento che impongono una correlazione e una contestualità del rilascio dell’autorizzazione commerciale con il rilascio del titolo edilizio.
Rileva in proposito il Collegio che la normativa citata prevede il necessario coordinamento tra i due procedimenti, quello relativo al rilascio di autorizzazione commerciale e quello relativo al rilascio del titolo edilizio, non necessariamente da riguardarsi in termini di contestualità temporale.
Risulta pertanto del tutto condivisibile l’orientamento già espresso da questa Sezione con la citata sentenza n. 102 del 14.1.2016.
E tuttavia, proprio l’applicazione di tali paradigmi interpretativi della normativa di riferimento comprova l’infondatezza del ricorso in esame.
L’art. 14 della L.R. 11/2003 (correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale) stabiliva che la presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita dovesse avvenire “in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio”, mentre l’art. 18 del citato regolamento regionale prescrive che il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributo debba avvenire prima o contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.
Rileva il Collegio che l’antinomia tra le due disposizioni risulta solo apparente, atteso che l’art. 18 fa implicito riferimento all’ipotesi fisiologica della contestualità del rilascio dei due titoli, dovendosi comunque – in difetto di tale contestualità – operare un raccordo tra le norme tale da garantire il coordinamento dei due procedimenti.
Nel caso di specie tuttavia, è proprio il comportamento serbato dalla parte ricorrente che ha precluso sia la contestualità sia il coordinamento dei procedimenti, atteso che il procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio non può che essere avviato che su istanza di parte, istanza che la Discoverde s.r.l. – alla stregua della documentazione in atti – non ha mai prodotto o non ha comunque dimostrato di averla presentata.
In tal senso, proprio in ragione della mancata presentazione dell’istanza di rilascio del titolo edilizio - né contestualmente all’istanza di rilascio dell’autorizzazione commerciale, né successivamente - rende inammissibile, ancor prima che infondata, la censura relativa ad un presunto mancato coordinamento dei due procedimenti, inteso come condizione per il versamento del contributo.
Ed anzi, la mancata presentazione di istanza edilizia rende inapplicabile alla fattispecie concretamente dedotta, la prescrizione di cui al citato art. 14 L.R. 11/2003, con conseguente piena ed immediata applicazione del disposto di cui all’art. 18 del Regolamento Regionale.
Deve da ultimo rilevarsi che il versamento del contributo, costituendo presupposto imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e per il prosieguo dell’attività amministrativa, non può che determinare – per l’ipotesi di suo mancato versamento (e – si ribadisce – stante la mancata presentazione di istanza edilizia) l’immediata revoca della autorizzazione commerciale, risultando evidente che l’ipotesi di cui all’art. 9 comma 4 del regolamento relativa alle valutazioni di non conformità dell’autorizzazione, con applicazione dei commi 8 e 9 dell’art. 27 L.R. 11/2003, previa riconvocazione della Conferenza di servizi per la valutazione delle difformità e degli inadempimenti, non possa che riferirsi ad oneri e obblighi ulteriori e diversi rispetto al preliminare versamento del contributo ”.
2.2. Del pari infondati sono, con ogni evidenza, gli ulteriori motivi di gravame con i quali la Società ricorrente deduce che la Conferenza di Servizi del 30 giugno 2016 avrebbe dovuto accogliere l’istanza di differimento dell’adempimento del pagamento del contributo de quo alla data di apertura dell’area commerciale, in applicazione della sentenza n. 102/2016 del T.A.R. Puglia Lecce e in attesa della definizione del giudizio instaurato con ricorso n. 232/2016 proposto innanzi al T.A.R. per la Puglia - Lecce avverso la medesima autorizzazione.
In particolare, quanto alla sentenza n.102/2016 correttamente e (legittimamente) la Conferenza di Servizi ha ritenuto - con motivazione sufficientemente estrinsecata - che la stessa fosse riferita ad un giudizio del tutto estraneo al procedimento incardinatosi (riguardando una altra Amministrazione Comunale ed un altro operatore commerciale) e che (quanto all’ulteriore giudizio) non è consentito dilazionare sine die il pagamento del contributo di che trattasi, dato che “ l’inoltro da parte della Discoverde S.r.l. di un dettagliato piano di rateizzazione e della fideiussione a garanzia dell’impegno al pagamento è l’unica modalità consentita dalla legge per il rilascio del parere favorevole ”, con conseguente irrilevanza di questioni estranee alla fattispecie concreta presa in esame dalla Conferenza dei Servizi.
Ne deriva che alcuna discrezionalità poteva residuare in ordine al suddetto tempestivo e non dilazionabile adempimento, anche alla luce dell’art. 9, comma 4, del R.R. n. 27/2011 (secondo cui “ 4. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con il predetto atto d’obbligo, costituisce causa di non conformità dell’autorizzazione rilasciata e comporta l’applicazione dei commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge, previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle difformità o sugli inadempimenti individuati ”).
Del resto, con atti unilaterali d’obbligo n. 23329/2012 e n. 26436/2015 relativi agli impegni assunti per il rilascio dell’autorizzazione commerciale de qua, la Società ricorrente si era impegnata al rispetto del versamento del contributo previsto dal comma 2 dell’art.18 del R.R. n. 27/2011.
2.3. Non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., stante la natura sanzionatoria/decadenziale (e non già di annullamento d’ufficio) del provvedimento impugnato, doverosamente e vincolativamente conseguente all’accertato inadempimento di precisi obblighi rivenienti dal rilascio dell’autorizzazione commerciale de qua, in applicazione di puntuali disposizioni normative.
3. In conclusione, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve essere integralmente respinto.
Alla reiezione della domanda impugnatoria consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria (peraltro generica) azionata, stante la manifesta assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi all’uopo necessari.
Le spese del presente giudizio seguono, ex art.91 c.p.c. la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00, di cui € 1.000,00 in favore della Regione Puglia ed € 1.000,00 in favore del Comune di Gallipoli, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO