TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5673/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
IU BI, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
TT De AR;
in persona del legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SQ LE e CE LE, elettivamente domicilia- ta come in atti;
1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Parte_2
Esposito, elettivamente domiciliato come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_3
NI De MA, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
[...]
Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 424/2023 del Giudice di Pace di Mercato San SE del 29/05/2023 e depositata in data 31/05/2023.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della
2 sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
, proprietaria dell'ambulanza Fiat DU (tg. Controparte_1
DK592LS), conveniva in giudizio il sig. e la Parte_2
rispettivamente proprietario e società Controparte_4
assicuratrice dell'autovettura Audi A3 (tg. EF457PT), per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal predetto mezzo di soccorso (carrozzeria, meccanica ed accessori interni), in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 28/07/2017 alle ore 21:40 circa, in Mercato
San SE. Parte attrice deduceva che nel mentre l'ambulanza, stava attraversando l'incrocio semaforico, con i dispositivi acustici e visivi di segnalazione azionati, veniva urtata dall'Audi A3 che, nel contempo, stava attraversando il medesimo incrocio, senza concederle la dovuta precedenza. In conseguenza allo scontro, l'ambulanza si ribaltava ed urtava sia contro il motociclo Yamaha TMAX (tg. DG44641) di
[...]
, fermo al semaforo, sospingendolo contro la Citroen CP_3
Saxo (tg. CD557EX) di anch'essa ferma al- Controparte_3
la stessa intersezione stradale.
Nel giudizio di primo grado si costituivano ritualmente Pt_2
e i quali contestavano inte-
[...] Controparte_4
gralmente la domanda attorea deducendo che il sinistro si era
3 verificato per colpa esclusiva del conducente dell'ambulanza, il quale aveva impegnato l'incrocio con semaforo rosso, senza necessità di emergenza e a velocità elevata, urtando la vettura
Audi che transitava con luce verde. Chiedevano pertanto il ri- getto della domanda e la condanna dell'Associazione attrice alle spese.
Parallelamente, venivano proposti autonomi giudizi e preci- samente il giudizio avente n. R.G. 9/2018, promosso da
[...]
(conducente dell'ambulanza) contro e Parte_4 Pt_2
per il risarcimento dei danni personali e il giudizio CP_4
avente n. R.G. 329/2019, promosso da e il giudi- CP_3
zio avente n. R.G. 613/2021, promosso da Controparte_3
entrambi per danni ai rispettivi veicoli (Yamaha T-Max e troën Saxo) coinvolti nel ribaltamento dell'ambulanza.
Con ordinanza del 29 maggio 2019, il Giudice di Pace dispo- neva la riunione dei procedimenti, per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del conducente dell'ambulanza ed esame dei testimoni nonché con CTU tecnica con la nomina dell'ingegnere , volta Tes_1
ad accertare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni ai veicoli.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda
4 di “ ”, ritenendo esclusiva la responsabilità del CP_1
conducente dell'Audi, che avrebbe urtato la parte posteriore dell'ambulanza, rigettava le domande di ed Pt_2 CP_3
e condannava e in solido, al pagamento Pt_2 CP_4
della somma di euro 7.132,00, euro 2.210,00 per accessori ed euro 420,00, per intervento di recupero e trasporto oltre spese.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e proponevano due au- Controparte_6 Parte_2
tonomi appelli avverso tale sentenza. Gli appellanti lamenta- vano in particolare che il giudice di prime cure, pur ricono- scendo la perdurante obbligazione di prudenza gravante sui conducenti di mezzi di soccorso, avesse contraddittoriamente escluso ogni colpa in capo al conducente dell'ambulanza, sebbene quest'ultimo avesse attraversato l'incrocio con luce rossa e a velocità sostenuta. Pertanto, chiedevano la riforma della sentenza per errata valutazione delle prove, violazione degli artt. 2054 c.c. e 177 C.d.S., nonché per erronea applica- zione delle risultanze istruttorie e della CTU.
Nel corso del giudizio di appello si costituivano le controparti appellate chiedendo il rigetto degli appelli perché infondati in fatto e in diritto e la conferma integrale della sentenza impu- gnata.
5 Con ordinanza resa all'udienza del 12 marzo 2025, il Giudice disponeva la riunione dei fascicoli iscritti ai numeri R.G.
5673/2023 e 47/2024.
La causa veniva, quindi rinviata per la precisazione delle con- clusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre
2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e CP_3
i quali, pur se ritualmente evocati in giudi- Controparte_3
zio, non si costituivano.
Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
Questo Tribunale ritiene che l'appello sia parzialmente fonda- to e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito pre- cisati.
Dall'esame complessivo delle risultanze di causa emerge che il Giudice di prime cure ha correttamente ricostruito i presup- posti processuali di proponibilità delle domande, ma ha attri- buito in via esclusiva la responsabilità del sinistro al condu- cente dell'autovettura Audi A3 di proprietà dell'appellante
, sulla base di un apprezzamento delle prove non Parte_2
del tutto coerente con il quadro istruttorio complessivo.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nei diversi proce- dimenti riuniti presentano, infatti, divergenze significative e non consentono di ricostruire in maniera univoca la dinamica
6 del sinistro. In particolare, i testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
, hanno riferito che l'autovettura Audi aveva impegnato
[...]
l'incrocio con luce del semaforo verde, mentre l'ambulanza, proveniente da via Pioppi, attraversava la medesima interse- zione con luce rossa, a velocità sostenuta, con i soli dispositi- vi lampeggianti accesi e i segnali acustici azionati solo imme- diatamente prima dell'urto. Tali dichiarazioni trovano parziale riscontro nel verbale redatto dai Carabinieri di Mercato San
SE intervenuti sul luogo del sinistro.
Di contro, le deposizioni delle testi Tes_5 Tes_6
e , non risultano pienamente attendi-
[...] Testimone_7
bili in quanto rese da soggetti che non avevano assistito diret- tamente al sinistro ma avevano solo percepito il passaggio del mezzo di soccorso. Ne consegue che la prova di una condotta esclusivamente colposa del conducente dell'Audi non può dirsi raggiunta.
Allo stesso modo, la CTU tecnica espletata nel corso del giu- dizio di primo grado, pur correttamente acquisita, non ha chiarito con certezza la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, limitandosi a riportare le dichiarazioni raccolte dagli operatori intervenuti.
Alla luce di tali considerazioni, la dinamica del sinistro deve ritenersi connotata da reciproca imprudenza dei conducenti. Il conducente dell'ambulanza, pur potendo beneficiare delle
7 prerogative previste dall'art. 177 del Codice della Strada per i mezzi di soccorso, non era esonerato dall'obbligo di osservare le comuni regole di prudenza e diligenza, soprattutto nell'attraversamento di un incrocio regolato da semaforo ros- so e in assenza di una reale emergenza sanitaria. D'altro can- to, il conducente dell'Audi avrebbe dovuto moderare la velo- cità e accertarsi dell'eventuale sopraggiungere di veicoli in servizio d'urgenza, obbligo che sussiste anche per chi goda del diritto di precedenza, secondo il principio di solidarietà e cautela nella circolazione stradale.
In tale contesto, trova applicazione la presunzione di pari re- sponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo stata fornita prova idonea a superarla. Deve pertanto affer- marsi che la causazione del sinistro è imputabile in egual mi- sura a entrambi i conducenti, con ripartizione del grado di colpa nella misura del 50% ciascuno.
Ne consegue la necessità di riformare parzialmente la senten- za impugnata, limitatamente all'affermazione della responsa- bilità esclusiva di e ri- Parte_2 Controparte_4
conoscendo invece un concorso paritario di colpa con il con- ducente dell'ambulanza , in servizio per con- Parte_3
to dell' . Controparte_1
Per quanto concerne il quantum risarcitorio, deve escludersi la conferma della somma di € 2.210,00 liquidata in primo grado
8 per presunti danni agli accessori interni dell'ambulanza, trat- tandosi di voce non adeguatamente provata né supportata da documentazione idonea. La relativa stima, come risulta dalla relazione peritale, è stata formulata dal CTU a seguito di so- pralluogo svolto senza contraddittorio tra le parti e senza pre- ventiva autorizzazione del giudice. Ne consegue che tale voce non può essere confermata in appello.
Rimane, invece, confermata la quantificazione del danno ma- teriale diretto di € 7.132,00 e dell'importo di € 420,00 per il recupero del veicolo, congruamente determinati e non oggetto di specifica contestazione.
Alla luce di quanto detto, la sentenza di primo grado va par- zialmente riformata ed in ragione del concorso di colpa accer- tato, la condanna al pagamento disposta dal primo giudice va ridotta della metà, con conseguente obbligo di restituzione, da parte dell' e della compagnia Controparte_1
AXA Ass.ni S.p.A., in solido, del 50% delle somme già per- cepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Nulla va disposto quanto alle parti rimaste contumaci.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Infine, quanto alle spese, la reciproca soccombenza delle par- ti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le spese di CTU sostenute nel
9 giudizio di primo grado vanno poste a carico di tutte le parti soccombenti. Spese nulle nei confronti degli appellati contu- maci.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e CP_3 CP_3
[...]
b) In parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la pari e concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei conducenti dei veicoli
Audi A3 e l' in ordine al sinistro Controparte_7
stradale per cui è causa e per l'effetto,
c) Condanna l' Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., alla restituzione in favore di e , del 50% Parte_1 Parte_2
delle somme da queste ultime corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comprese le somme versate a titolo di spese legali, competenze e accessori, nonché alla restituzione integrale della somma di €
2.210,00 indebitamente percepita a titolo di danno agli accessori interni dell'ambulanza, per le motivazioni di cui in premessa;
10 d) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza;
f) Pone le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico solidale dell'
[...]
, della compagnia Controparte_1
della Controparte_2 [...]
e di , in ragione della Parte_1 Parte_2
rispettiva soccombenza;
g) Nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci;
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5673/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
IU BI, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
TT De AR;
in persona del legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SQ LE e CE LE, elettivamente domicilia- ta come in atti;
1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Parte_2
Esposito, elettivamente domiciliato come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_3
NI De MA, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
[...]
Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 424/2023 del Giudice di Pace di Mercato San SE del 29/05/2023 e depositata in data 31/05/2023.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della
2 sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
, proprietaria dell'ambulanza Fiat DU (tg. Controparte_1
DK592LS), conveniva in giudizio il sig. e la Parte_2
rispettivamente proprietario e società Controparte_4
assicuratrice dell'autovettura Audi A3 (tg. EF457PT), per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal predetto mezzo di soccorso (carrozzeria, meccanica ed accessori interni), in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 28/07/2017 alle ore 21:40 circa, in Mercato
San SE. Parte attrice deduceva che nel mentre l'ambulanza, stava attraversando l'incrocio semaforico, con i dispositivi acustici e visivi di segnalazione azionati, veniva urtata dall'Audi A3 che, nel contempo, stava attraversando il medesimo incrocio, senza concederle la dovuta precedenza. In conseguenza allo scontro, l'ambulanza si ribaltava ed urtava sia contro il motociclo Yamaha TMAX (tg. DG44641) di
[...]
, fermo al semaforo, sospingendolo contro la Citroen CP_3
Saxo (tg. CD557EX) di anch'essa ferma al- Controparte_3
la stessa intersezione stradale.
Nel giudizio di primo grado si costituivano ritualmente Pt_2
e i quali contestavano inte-
[...] Controparte_4
gralmente la domanda attorea deducendo che il sinistro si era
3 verificato per colpa esclusiva del conducente dell'ambulanza, il quale aveva impegnato l'incrocio con semaforo rosso, senza necessità di emergenza e a velocità elevata, urtando la vettura
Audi che transitava con luce verde. Chiedevano pertanto il ri- getto della domanda e la condanna dell'Associazione attrice alle spese.
Parallelamente, venivano proposti autonomi giudizi e preci- samente il giudizio avente n. R.G. 9/2018, promosso da
[...]
(conducente dell'ambulanza) contro e Parte_4 Pt_2
per il risarcimento dei danni personali e il giudizio CP_4
avente n. R.G. 329/2019, promosso da e il giudi- CP_3
zio avente n. R.G. 613/2021, promosso da Controparte_3
entrambi per danni ai rispettivi veicoli (Yamaha T-Max e troën Saxo) coinvolti nel ribaltamento dell'ambulanza.
Con ordinanza del 29 maggio 2019, il Giudice di Pace dispo- neva la riunione dei procedimenti, per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del conducente dell'ambulanza ed esame dei testimoni nonché con CTU tecnica con la nomina dell'ingegnere , volta Tes_1
ad accertare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni ai veicoli.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda
4 di “ ”, ritenendo esclusiva la responsabilità del CP_1
conducente dell'Audi, che avrebbe urtato la parte posteriore dell'ambulanza, rigettava le domande di ed Pt_2 CP_3
e condannava e in solido, al pagamento Pt_2 CP_4
della somma di euro 7.132,00, euro 2.210,00 per accessori ed euro 420,00, per intervento di recupero e trasporto oltre spese.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e proponevano due au- Controparte_6 Parte_2
tonomi appelli avverso tale sentenza. Gli appellanti lamenta- vano in particolare che il giudice di prime cure, pur ricono- scendo la perdurante obbligazione di prudenza gravante sui conducenti di mezzi di soccorso, avesse contraddittoriamente escluso ogni colpa in capo al conducente dell'ambulanza, sebbene quest'ultimo avesse attraversato l'incrocio con luce rossa e a velocità sostenuta. Pertanto, chiedevano la riforma della sentenza per errata valutazione delle prove, violazione degli artt. 2054 c.c. e 177 C.d.S., nonché per erronea applica- zione delle risultanze istruttorie e della CTU.
Nel corso del giudizio di appello si costituivano le controparti appellate chiedendo il rigetto degli appelli perché infondati in fatto e in diritto e la conferma integrale della sentenza impu- gnata.
5 Con ordinanza resa all'udienza del 12 marzo 2025, il Giudice disponeva la riunione dei fascicoli iscritti ai numeri R.G.
5673/2023 e 47/2024.
La causa veniva, quindi rinviata per la precisazione delle con- clusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre
2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e CP_3
i quali, pur se ritualmente evocati in giudi- Controparte_3
zio, non si costituivano.
Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
Questo Tribunale ritiene che l'appello sia parzialmente fonda- to e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito pre- cisati.
Dall'esame complessivo delle risultanze di causa emerge che il Giudice di prime cure ha correttamente ricostruito i presup- posti processuali di proponibilità delle domande, ma ha attri- buito in via esclusiva la responsabilità del sinistro al condu- cente dell'autovettura Audi A3 di proprietà dell'appellante
, sulla base di un apprezzamento delle prove non Parte_2
del tutto coerente con il quadro istruttorio complessivo.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nei diversi proce- dimenti riuniti presentano, infatti, divergenze significative e non consentono di ricostruire in maniera univoca la dinamica
6 del sinistro. In particolare, i testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
, hanno riferito che l'autovettura Audi aveva impegnato
[...]
l'incrocio con luce del semaforo verde, mentre l'ambulanza, proveniente da via Pioppi, attraversava la medesima interse- zione con luce rossa, a velocità sostenuta, con i soli dispositi- vi lampeggianti accesi e i segnali acustici azionati solo imme- diatamente prima dell'urto. Tali dichiarazioni trovano parziale riscontro nel verbale redatto dai Carabinieri di Mercato San
SE intervenuti sul luogo del sinistro.
Di contro, le deposizioni delle testi Tes_5 Tes_6
e , non risultano pienamente attendi-
[...] Testimone_7
bili in quanto rese da soggetti che non avevano assistito diret- tamente al sinistro ma avevano solo percepito il passaggio del mezzo di soccorso. Ne consegue che la prova di una condotta esclusivamente colposa del conducente dell'Audi non può dirsi raggiunta.
Allo stesso modo, la CTU tecnica espletata nel corso del giu- dizio di primo grado, pur correttamente acquisita, non ha chiarito con certezza la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, limitandosi a riportare le dichiarazioni raccolte dagli operatori intervenuti.
Alla luce di tali considerazioni, la dinamica del sinistro deve ritenersi connotata da reciproca imprudenza dei conducenti. Il conducente dell'ambulanza, pur potendo beneficiare delle
7 prerogative previste dall'art. 177 del Codice della Strada per i mezzi di soccorso, non era esonerato dall'obbligo di osservare le comuni regole di prudenza e diligenza, soprattutto nell'attraversamento di un incrocio regolato da semaforo ros- so e in assenza di una reale emergenza sanitaria. D'altro can- to, il conducente dell'Audi avrebbe dovuto moderare la velo- cità e accertarsi dell'eventuale sopraggiungere di veicoli in servizio d'urgenza, obbligo che sussiste anche per chi goda del diritto di precedenza, secondo il principio di solidarietà e cautela nella circolazione stradale.
In tale contesto, trova applicazione la presunzione di pari re- sponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo stata fornita prova idonea a superarla. Deve pertanto affer- marsi che la causazione del sinistro è imputabile in egual mi- sura a entrambi i conducenti, con ripartizione del grado di colpa nella misura del 50% ciascuno.
Ne consegue la necessità di riformare parzialmente la senten- za impugnata, limitatamente all'affermazione della responsa- bilità esclusiva di e ri- Parte_2 Controparte_4
conoscendo invece un concorso paritario di colpa con il con- ducente dell'ambulanza , in servizio per con- Parte_3
to dell' . Controparte_1
Per quanto concerne il quantum risarcitorio, deve escludersi la conferma della somma di € 2.210,00 liquidata in primo grado
8 per presunti danni agli accessori interni dell'ambulanza, trat- tandosi di voce non adeguatamente provata né supportata da documentazione idonea. La relativa stima, come risulta dalla relazione peritale, è stata formulata dal CTU a seguito di so- pralluogo svolto senza contraddittorio tra le parti e senza pre- ventiva autorizzazione del giudice. Ne consegue che tale voce non può essere confermata in appello.
Rimane, invece, confermata la quantificazione del danno ma- teriale diretto di € 7.132,00 e dell'importo di € 420,00 per il recupero del veicolo, congruamente determinati e non oggetto di specifica contestazione.
Alla luce di quanto detto, la sentenza di primo grado va par- zialmente riformata ed in ragione del concorso di colpa accer- tato, la condanna al pagamento disposta dal primo giudice va ridotta della metà, con conseguente obbligo di restituzione, da parte dell' e della compagnia Controparte_1
AXA Ass.ni S.p.A., in solido, del 50% delle somme già per- cepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Nulla va disposto quanto alle parti rimaste contumaci.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Infine, quanto alle spese, la reciproca soccombenza delle par- ti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le spese di CTU sostenute nel
9 giudizio di primo grado vanno poste a carico di tutte le parti soccombenti. Spese nulle nei confronti degli appellati contu- maci.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e CP_3 CP_3
[...]
b) In parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la pari e concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei conducenti dei veicoli
Audi A3 e l' in ordine al sinistro Controparte_7
stradale per cui è causa e per l'effetto,
c) Condanna l' Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., alla restituzione in favore di e , del 50% Parte_1 Parte_2
delle somme da queste ultime corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comprese le somme versate a titolo di spese legali, competenze e accessori, nonché alla restituzione integrale della somma di €
2.210,00 indebitamente percepita a titolo di danno agli accessori interni dell'ambulanza, per le motivazioni di cui in premessa;
10 d) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza;
f) Pone le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico solidale dell'
[...]
, della compagnia Controparte_1
della Controparte_2 [...]
e di , in ragione della Parte_1 Parte_2
rispettiva soccombenza;
g) Nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci;
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
11