Art. 7.
Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall' articolo 2215 del Codice civile . La vidimazione del registro e' esente da tassa, di concessione governativa.
Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, puo' consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.
Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall' articolo 2215 del Codice civile . La vidimazione del registro e' esente da tassa, di concessione governativa.
Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, puo' consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.