Articolo 7 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 6 bisArticolo 8
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 7.

Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall' articolo 2215 del Codice civile . La vidimazione del registro e' esente da tassa, di concessione governativa.
Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, puo' consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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