CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 229/2022
promossa da:
c.f. nella qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di , c.f. , giusta autorizzazione del Controparte_1 C.F._2
Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto in data 31.3.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Serano
appellante
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Alessandro Accardi presso lo studio del quale in Spoleto, corso Garibaldi n.11, ha eletto domicilio
appellato
pagina 1 di 24 e nei confronti di
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Emili per procura speciale dell'11.9.2024, e comparsa di costituzione di nuovo di difensore di data 18.9.2024, ed elettivamente domiciliata in Giano dell'Umbria (PG),
Loc. Bastardo, Piazza G. Matteotti n. 12, presso lo studio del suddetto procuratore
appellata e appellante incidentale
e nei confronti di
p. iva Controparte_3
, già trasformazione in s.n.c. avvenuta in data P.IVA_1 Controparte_4
16.10.2006 con verbale di assemblea straordinaria Notaio di Perugia n. 114406, Per_1 con sede in Perugia, via della Tigre snc in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Crisi, con studio in Perugia, via XIV Settembre, presso cui è elettivamente domiciliata
appellata 2
Oggetto: impugnazione di atto di rinuncia all'eredità per dolo, accertamento della qualità di erede, ricostituzione del cespite ereditario e domanda di simulazione.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 20.6.2024.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1
con atto di appello ritualmente notificato ha interposto gravame avverso la
[...] sentenza non definitiva n. 191/2008, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 23.9.2008, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., anche in forza della ritenuta proposizione di riserva di appello, enunciata all'udienza del 17.2.2009, nonché avverso la sentenza definitiva n.
150/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto il 13.2.2021, pubblicata il 2.3.2021, entrambe rese nel giudizio R.G.C. n. 907/2002.
I motivi di appello sono stati proposti in separati paragrafi: avverso la sentenza
(ritenuta) non definitiva ed avverso la sentenza definitiva.
Con un articolato motivo ha censurato la sentenza non definitiva n. 191/2008 per pagina 2 di 24 illegittimità/erroneità in ordine alla declaratoria di annullamento della rinuncia all'eredità presentata da in nome e per conto di per Controparte_5 Controparte_2 asserito dolo di sostenendo che: a fronte di una domanda volta Controparte_1 all'annullamento della rinuncia all'eredità per avere taciuto alla cognata CP_5
l'esistenza del compendio di , aveva pronunciato ultra petita per
[...] CP_3 profili diversi e ugualmente infondati ignorando immotivatamente le emergenze documentali;
la pronuncia sarebbe errata nel presupposto e cioè l'avere ritenuto che
(all'epoca minore) e la madre non sapessero Controparte_2 Controparte_5 neppure dell'esistenza dell'azienda di quale complesso di immobili in CP_3 possesso, ed in gestione, ai germani quando, invece, pur essendo stata accertata CP_1 la piena consapevolezza in sia dell'esistenza dell'azienda sia dei contenziosi CP_5 giudiziari pendenti e aventi ad oggetto la stessa, sarebbe stato individuato il dolo in capo a nel fatto di avere taciuto a “la positiva evoluzione Controparte_1 CP_5 registratasi nelle stesse trattative sin dal maggio 2000, epoca successiva all'istanza di rinuncia all'eredità avanzata dalla a gennaio 2000”; secondo la motivazione del CP_5 primo Giudice le condizioni del cespite ereditario riferibile alla società
[...]
e, quindi, le condizioni economiche in cui versava l'azienda, Parte_2 sarebbero state fraudolentemente riferite da ad con Controparte_1 Controparte_5 ciò facendole insorgere perplessità sull'accettazione dell'eredità in nome e per conto del figlio, con conseguente formalizzazione della rinuncia alla stessa e non considerando che non era stato parte del negozio di rinuncia all'eredità . Controparte_1
L'appellante ha impugnato anche la sentenza definitiva n. 150/2021, censurandola di nullità col primo motivo per violazione degli articoli 132 c.p.c., e 118 disp. att.ne c.p.c., sostenendo che l'esposizione dei fatti rilevanti e, soprattutto, delle ragioni giuridiche della decisione sarebbero stati esposti in forma vaga e generica, tale da rendere il provvedimento vicino alla inesistenza.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza per nullità ex art. 112 c.p.c. deducendo che sarebbe stata omessa ogni pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della domanda, già proposta in primo grado ex art. 164, comma 4, c.p.c., per indeterminatezza e genericità.
Col terzo motivo ha censurato la sentenza per erroneità e/o la illegittimità nella pagina 3 di 24 parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita immobiliare intercorso tra e stipulato per atto Controparte_1 Parte_1 pubblico in data 8.5.2001, anche sulla scorta di un'errata valutazione dell'istruttoria, in violazione dell'art. 246 c.p.c., sostenendo che l'atto in oggetto sarebbe valido ed efficace essendo stata fornita la prova sia dell'avvenuto pagamento di un prezzo congruo in contanti rispetto ai valori di mercato vigenti all'epoca (2001) per quella tipologia di immobili in relazione alla sua ubicazione, sia che fosse all'epoca Pt_1 economicamente indipendente godendo di un adeguato stipendio mensile e che: la ricostruzione riportata dal Giudice nella parte motiva della sentenza non sarebbe corrispondente a quanto effettivamente riferito dalla parte in sede di interrogatorio, posto che in realtà dalla lettura del verbale d'udienza si evincerebbe che CP_1 aveva fatto riferimento ad una frequentazione connessa al rapporto di lavoro,
[...] iniziato nell'anno 1999, mentre il “fidanzamento” ed il matrimonio (celebrato nel 2004) risalirebbero ad un'epoca di gran lunga successiva alla stipula dell'atto; in Pt_1 merito all'azienda di aveva solo riferito di sapere “dell'esistenza di CP_3 questa azienda, come azienda della famiglia ma non ero a conoscenza delle 4 CP_1 cause…”; i testi si erano limitati ad affermare che “si parlava dei problemi dell'azienda anche alla presenza della , ciò che non poteva costituire prova di Parte_1 alcunché, giammai della solo presunta consapevolezza in capo a delle Pt_1 complesse questioni, sostanziali e giuridiche, che interessavano l'azienda né tanto meno dei possibili sviluppi futuri di tali questioni prettamente giuridiche;
era stato chiarito che era rimasto ad abitare nell'immobile compravenduto (adiacente al Controparte_1 caseificio dove lavoravano lo stesso e la per espresso accordo CP_1 Pt_1 intercorso con e con il padre della stessa, che acconsentirono che vi Pt_1 Per_2 rimanesse ad abitare sino a quando non ne avessero avuto la necessità, ciò che avvenne quasi subito, fin dal 2001.
Col quarto motivo ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di compravendita immobiliare ex art
1418 c.c., sebbene nel dispositivo non vi sarebbe traccia di tale statuizione presente in parte motiva, trattandosi peraltro di domanda nuova introdotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni sulla quale non era stato accettato il contraddittorio,
pagina 4 di 24 sostenendo che non sarebbero stati specificati i presunti artifici e raggiri perpetrati da e il cui profitto della condotta illecita sarebbe stato Controparte_1 Parte_1 consolidato con l'atto di vendita in oggetto.
Col quinto motivo di appello ha criticato la sentenza per erroneità nella parte in cui era stata stabilita la quota ereditaria spettante a nella misura del Controparte_2
50%, assegnandogli l'immobile un conguaglio economico ereditario, in base agli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio, da considerarsi nulla, contraddittoria ed inutilizzabile, sostenendo che: il c.t.u., in relazione al quesito sulla ricostruzione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione di Persona_3 avrebbe erroneamente inserito nella massa ereditaria i beni immobili situati in Perugia-
Marsciano, mai entrati a far parte del patrimonio del de cuius giacché tali beni, al momento del decesso di questi, erano intestati a tale ed erano rimasti tali Persona_4 sino al conferimento all'azienda nel 2001, circa due anni e Controparte_4 mezzo dopo la morte di i beni in oggetto erano oggetto della Persona_3 convenzione 22.2.1978, oggetto di contenzioso, e a tutto concedere nell'asse ereditario si sarebbe potuto ricomprendere il valore dei diritti nascenti dal contenzioso ancora 5 pendente al momento dell'apertura della successione, come previsto dalla scrittura privata del 20.2.1978, per € 635.241,98, detratti gli acconti versati dai fratelli per CP_1
€ 180.789,92, residuando quindi un debito a carico degli stessi di € 454.452,06; il c.t.u. nella relazione integrativa aveva ricompreso gli immobili in questione nella massa ereditaria, stimandoli, in maniera errata, nel corrispettivo della transazione intervenuta a definire il giudizio ( in epoca di gran lunga successiva alla morte di Persona_3 equivocando l'atto di transazione come se si fosse trattato di vendita immobiliare;
per la valutazione dei beni di Montepulciano e di Spoleto (San Giacomo) il c.t.u., anziché determinare il valore degli stessi al momento dell'apertura della successione, si limita a recepire l'importo del corrispettivo delle singole vendite quale risultante dagli atti pubblici di compravendita stipulati alcuni anni dopo, ovvero dal 2001 al 2005.
Ha chiesto quindi la rinnovazione della c.t.u. o il richiamo del consulente, per contrastare gli esiti dell'elaborato peritale già cristallizzati, ma ritenuti disomogenei ed inaccettabili.
Con il sesto motivo l'appellante ha poi censurato la sentenza sostenendone la pagina 5 di 24 nullità e/o l'illegittimità nella parte in cui era stata disposta la liquidazione a CP_1
(rectius: della somma di € 60.000,00, a titolo di risarcimento
[...] Controparte_2 del danno patito sostenendo che il parametro equitativo utilizzato sarebbe arbitrario oltre che sfornito di prova in ordine al pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato.
Con l'ultimo motivo di appello ha censurato la regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. (queste ultime poste a totale carico di atteso che la Controparte_1 sentenza non definitiva nella parte motiva (e non nel dispositivo) aveva compensato le spese per reciproca soccombenza, rimettendo poi alla sentenza definitiva la loro quantificazione e liquidazione delle spese di lite tra le altre parti, mentre la sentenza definitiva le aveva posto a carico solidale di e Parte_1 Controparte_1 incorrendo in errore.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma delle sentenze appellate ed il rigetto delle domande avanzate da anche per il tramite di Controparte_2
e, in via istruttoria, per il richiamo del consulente od il rinnovo della Controparte_5 consulenza. 6
Con comparsa in data 1.6.2022 si è costituito contrastando le Controparte_2 ragioni dell'appellante, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., in quanto costei, in qualità di amministratore di sostegno di aveva notificato l'appello anche a Controparte_1 personalmente, la quale si era poi costituita, e ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità del gravame nei confronti della sentenza parziale per essere decorsi i termini. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello sulla nullità della rinuncia all'eredità, giacché non poteva effettivamente conoscere la CP_5 composizione dell'asse ereditario e le vicende legate all'azienda di . CP_3
In ordine alla sentenza definitiva ha contrastato le censure dell'appellante sostenendo la bontà della pronuncia di annullamento della rinuncia all'eredità per dolo di in danno di come rappresentato. Controparte_1 Controparte_2
Rispetto alle critiche mosse alla formazione delle quote ereditarie ed alla c.t.u. ha ritenuto corrette le conclusioni cui era pervenuto il consulente e giusto il danno liquidato a Controparte_2
pagina 6 di 24 Da ultimo, in ordine alle spese di lite e di c.t.u., ha sostenuto l'infondatezza della critica per avere l'appellante equivocato la portata della sentenza non definitiva, che era limitata alla domanda di avanzata per mezzo della genitrice Controparte_2 CP_5 nei confronti del terzo poi e, di seguito, l'odierna Controparte_6 Controparte_4 appellata . Controparte_3
Ha, quindi, concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per nullità o inefficacia dei poteri di delega nonché per decorrenza dei termini nei confronti della sentenza ritenuta erroneamente non definitiva, e chiedendone nel merito il rigetto.
Con comparsa del 12.9.2022, contenente appello incidentale, si è anche personalmente costituita nel giudizio dichiarando di aderire in toto Parte_1 alle eccezioni e domande dell'appellante principale. L'appello incidentale è stato indirizzato ad accertare: l'erroneità e/o l'illegittimità della sentenza nella parte in cui era stata accolta la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile alienato da a per simulazione e, quindi, per erronea Controparte_1 Parte_1 valutazione degli esiti della fase istruttoria in violazione dell'art. 246 c.p.c., sollevando, altresì, vizio di ultrapetizione con riferimento alla nullità della compravendita 7 immobiliare de qua ex art. 1418 c.c., statuizione contenuta solo nella parte motiva dell'atto e non anche nel dispositivo;
l'erroneità della regolamentazione delle spese di lite che, in tesi, l'appellata chiedeva di imputare, quanto ai due gradi di giudizio, integralmente a carico di comunque insistendo in via istruttoria per Controparte_2 la rinnovazione della consulenza, o per il richiamo del consulente.
Con comparsa del 13.9.2022, si è anche costituita
[...]
(breviter anche “ ”), Controparte_3 Controparte_3 facendo rilevare la propria estraneità al giudizio, anche per stessa ammissione della parte appellante, oltre che rinvenibile nelle statuizioni della sentenza non definitiva in parte motiva, poi confluite nel dispositivo. Ha quindi qualificato la sentenza non definitiva quale parziale e, quindi, connotata da definitività, ritenendo con ciò definitivo il rigetto delle domande azionate da nei confronti della Controparte_2 società agricola, con derivata inammissibilità dell'appello avverso la stessa per decorrenza dei termini di legge e ha domandato conclusivamente il rigetto dell'appello in relazione all'impugnazione della domanda riferita ai cespiti conferiti alla società
pagina 7 di 24 (già anche in ordine alla cancellazione della CP_6 Controparte_4 trascrizione della domanda giudiziale per la parte che atteneva ai beni di proprietà di
Controparte_4
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note predisposte per l'udienza del 20.6.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
L'oggetto del giudizio è riferito dall'azione al tempo promossa da CP_2
all'epoca minore e rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale
[...]
nei confronti dello zio Il tema del contendere era (ed Controparte_5 Controparte_1
è) afferente all'eredità del loro comune dante causa padre del premorto Persona_3
e di . In tesi, dopo la morte del fratello , avrebbe Per_5 CP_1 Per_5 Controparte_1 profittato dell'ignoranza delle vicende ereditarie del nipote e di sua madre, CP_2 inducendolo, per mezzo della rappresentanza della madre ed in forza del decreto autorizzatorio del Giudice tutelare, a rinunciare all'eredità di e, per esso, Persona_3 di Persona_6
ottenuto l'effetto a sé favorevole, avrebbe poi alienato un 8 Controparte_1 immobile (ricompreso nell'eredità relitta di sito in Spoleto, fraz. San Persona_3
Giacomo, in favore dell'allora compagna e convivente poi divenuta Parte_1 moglie e oggi anche amministratrice di sostegno.
divenuto poi maggiorenne e costituitosi personalmente nel Controparte_2 giudizio di primo grado, qui appellato, ha agito domandando l'accertamento della nullità e/o inefficacia del decreto del Giudice tutelare di rinuncia all'eredità, previo riconoscimento del titolo di erede legittimo sull'eredità del de cuius e, Persona_6 per esso, di Nella domanda di ricostituzione dell'asse ereditario ha Persona_3 chiesto poi di ricomprendere: i proventi di un atto di transazione stipulato nel 2001 tra e la allora (oggi ), in forza del Controparte_1 Controparte_6 Controparte_3 quale il primo aveva ottenuto £ 1.250.000.000, in asserito danno del coerede;
il bene oggetto dell'atto di compravendita intercorso tra e Controparte_1 Parte_1 di cui ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia e/o nullità per simulazione, ; i danni subìti a causa della condotta dello zio.
Ora, la sentenza n. 191/2008 ha rigettato la domanda di inefficacia dell'atto di pagina 8 di 24 disposizione con cui aveva conferito alla società il Controparte_1 CP_6 compendio di beni (o cespiti) siti in , riscontrando la carenza di CP_3 legittimazione di , e ha ordinato la cancellazione della Controparte_3 trascrizione della domanda giudiziale in tal senso, e ha accolto, per altro aspetto, la domanda di nullità e/o inefficacia della rinuncia all'eredità di e Controparte_2 dichiarato, più correttamente, l'annullamento della cennata rinuncia, formalizzata in data 26.10.2000 da in rappresentanza di per dolo di Controparte_5 Controparte_2
Controparte_1
Chiarire la portata del provvedimento in questione diviene rilevante nell'economia del presente giudizio, al fine di comprendere quali aspetti giudiziali siano stati effettivamente definiti dallo stesso, pur nella sua controversa accezione di sentenza non definitiva. Ed, infatti, il giudizio in oggetto, dopo l'emissione del provvedimento non definitivo, è proseguito per risolvere le questioni di ricostituzione
(e divisione) dell'asse ereditario, ed inerenti alla nullità (rectius: inefficacia) dell'atto di compravendita immobiliare tra e oltre al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno subìto dal coerede rinunciatario, questioni appunto definite con 9 la sentenza n. 150/2021.
E, dunque, il primo punto da affrontare investe la portata (e più ancora la qualificazione) del provvedimento non definitivo sulle rispettive azioni, e sulle effettive azioni processuali intraprese dalle parti.
Su tale aspetto i rilievi di e di colgono Controparte_2 Controparte_3 nel segno.
La sentenza n. 191/2008, come detto, ha disposto la prosecuzione del giudizio per le altre questioni non risolte. Occorre allora interrogarsi sulla formulazione di riserva di appello ad opera delle parti in causa e, più precisamente, sulla riserva formulata dall'appellante tramite all'udienza del 17.2.2009, Controparte_1 Parte_1 non avendo costei, in veste personale, elevato critiche al provvedimento non definitivo.
Ribadito che con la pronuncia in questione è stata respinta la domanda di azionata contro , dichiarato invece Controparte_2 Controparte_3
l'annullamento della sua rinuncia all'eredità e regolato su tale aspetto anche le spese di lite, e con separata ordinanza è stata demandata la risoluzione delle altre domande alla pagina 9 di 24 pronuncia definitiva, l'unico punto avversato concerne l'eventuale riforma dell'annullamento della rinuncia all'eredità di domandata Controparte_2 dall'appellante principale. Non è dunque investito - nonostante la società sia stata vocata in giudizio - il capo di pronuncia relativo alla reiezione della domanda di ricostituzione dell'asse ereditario nel senso di ricomprendere i cespiti ceduti alla società
oggi . CP_6 Controparte_3
Appare allora chiaro che il Tribunale su alcune cumulate domande si è pronunciato, liquidando anche le spese di lite, e ha disposto il proseguimento e la separazione del procedimento per le sole ulteriori domande azionate da CP_2 nei confronti dei convenuti e E di ciò può
[...] Controparte_1 Parte_1 essere dato riscontro esaminando su quali (altre) domande si sia pronunciata la sentenza definitiva del giudizio.
Per vero, il Collegio non ignora che ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione 10 della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa (cfr. Cass.
SS.UU. 19.4.2021 n. 10242). Tuttavia, è stato rimarcato che qualora il Giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva (cfr. pronuncia citata).
Tale asserzione diviene un principio di diritto la cui applicazione pragmatica risulta indubbiamente salvifica del diritto di difesa della parte. Sennonché, se questo è astrattamente condivisibile, si pone comunque la problematica di qualificare le sentenze con le quali il Giudice ha deciso alcune delle domande cumulate, riconoscendo che per esse soltanto non è necessaria un'ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza, domandandosi se debbano pagina 10 di 24 essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 279, comma 2 n. 5 c.p.c., con la conseguenza di essere considerate “definitive”, o piuttosto al n. 4 della medesima disposizione, qualificandole, quindi, come “non definitive” e, come tali, suscettibili di riserva di appello. E allora si ritiene che il provvedimento precario conservi la natura non definitiva qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279, 2° co, n. 5)
c.p.c., o non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, mentre la presenza di tali indici formali impone piuttosto di qualificarlo come definitivo e, quindi, non suscettibile di riserva di appello.
In particolare, ai sensi dell'art. 340 c.p.c., la riserva di appello può riguardare esclusivamente le sentenze emesse ai sensi degli articoli 278 e 279 n. 4 c.p.c., ovvero le sentenze di condanna generica e le sentenze non definitive. Ebbene, si evince dal contenuto della sentenza in questione che sulle domande cumulative risolte il Tribunale aveva separato le cause dando disposizione di proseguire il processo soltanto per i restanti e distinti capi di domanda, avvalendosi, quindi, della facoltà prevista ex artt.
103, e 104 c.p.c. ma, elemento non deteriore, ed anzi dirimente, decidendo, altresì, sulle spese di lite. Pertanto, si ritiene prevalente, perché più aderente, la tesi più formalista 11 inaugurata dalla più risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 1577/1990, cui sono susseguiti indirizzi di legittimità complanari delle Sezioni semplici), che conduce ad aderire all'indirizzo per cui al fine di distinguere tra sentenze definitive e non definitive, per le quali ultime è previsto l'istituto della riserva di impugnazione, occorre avere riguardo ad un criterio meramente formale sicché, in caso di cumulo di domande tra le stesse parti, ove anche siano decise solo alcune delle domande, deve essere considerata non definitiva solo la sentenza che non adotti un formale provvedimento di separazione ovvero non provveda a liquidare le spese in ordine alla domanda o alle domande decise.
Ora, è vero che il provvedimento precario appare quantomeno “anomalo”, perché contenente nel testo diciture contraddittorie disponendo, da una parte, la liquidazione delle spese di lite (che secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale depone per la natura definitiva del provvedimento), dall'altra la diversa qualificazione operata dal
Giudice che ha fatto precedere il dispositivo dall'affermazione secondo cui stava “[…] non definitivamente pronunciando sulle domande […]”, tuttavia, ove si ritenga prevalente la pagina 11 di 24 qualificazione formale operata dal Giudice (la dichiarata natura non definitiva del provvedimento), si paleserebbe erronea la liquidazione delle spese di lite, che potrebbe censurarsi con gli ordinari mezzi di gravame, mentre laddove si attribuisca prevalenza alla liquidazione delle spese, la diversa qualificazione dell'estensore si risolverebbe in un vero e proprio errore materiale, eventualmente suscettibile di correzione (in tali termini: Cass. n. 6624/2020). Tale ultimo argomento rafforza anche l'indirizzo qui richiamato che si discosta da quello seguito dalla pronuncia delle Sezioni Unite del
19.4.2021, propendente per il favor dell'esteso diritto ad impugnare, giacché la parte, nella ragionevole osservanza di un provvedimento di per sé anomalo (e cioè definito in intestazione “non definitivo”, ma di parziale contenuto inequivocabilmente
“definitivo”), aveva in disponibilità i rituali strumenti di reazione consentiti dall'ordinamento per attivarsi repentinamente avverso detta pronuncia, ovvero l'impugnazione immediata o l'istanza di correzione per errore materiale.
La conseguenza è che il provvedimento precario costituito dalla sentenza n.
191/2008, pur recando nell'intestazione “n.d.” (e cioè “non definitiva”) avendo risolto le domande cumulative nel senso chiarito, disponendo cioè la liquidazione delle spese di 12 lite su parte delle stesse, unitamente alla dettata prosecuzione del giudizio per le altre domande “come da separata ordinanza”, deve essere qualificato quale sentenza parziale e dichiaratamente definitiva per quanto attiene alla pronuncia di annullamento della rinuncia all'eredità formalizzata da per il tramite della madre, oltre Controparte_2 che sulla statuizione di rigetto della domanda di volta alla Controparte_2 ricomprensione dei cespiti al tempo ceduti a ed alla pronuncia Controparte_3 di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Se ne trae che la riserva di appello dichiarata appare irrituale e, comunque, giuridicamente inefficace.
Per logiche premesse, risolte le preliminari diatribe tra i principali contendenti, va ora esaminata la posizione processuale di . Controparte_3
La società appellata è stata, infatti, vocata in giudizio da per il Controparte_1 tramite dell' ma era già ben consolidato nella parte motiva del provvedimento CP_7 precario il difetto di legittimazione passiva rispetto le domande spiegate nei propri confronti. Del resto, è proprio con la sentenza - pur intestata “non definitiva” - che pagina 12 di 24 diviene definitiva la posizione di sulle domande azionate nei Controparte_3 propri riguardi da E sul punto si nota che l'appellante principale non Controparte_2 aveva ragione di vocare in giudizio , società che, in parte motiva, Controparte_3
è stata pure implicitamente ritenuta non legittimata passiva rispetto la domanda di ricostituzione dell'asse ereditario per l'intervenuta cessione del compendio dei beni non più inferibili nei diritti ereditari pretesi, mentre nel dispositivo del provvedimento precario la stessa ha ottenuto la liquidazione delle spese di lite quale parte vittoriosa.
Tale società è divenuta pertanto un soggetto non più interessato perché estraneo all'oggetto della lite residua e proseguita tra le altre parti. Dunque, a ben guardare, non avrebbe potuto essere destinataria della lite neppure potendo l'appellante affidarsi alla dichiarata riserva di appello giacché, anche in quel caso, stante l'assenza di domande dirette e la definitività delle statuizioni di cui si è detto, la sua vocatio in ius non sarebbe stata legittimata (e motivata) neppure ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio.
E ciò anche perché alcuna domanda è stata avanzata dall'appellante nel senso di poter interessare o co-interessare direttamente la convenuta né Controparte_3 questa è rimasta parte processuale del separato giudizio proseguito acquisendosi, anche 13 per tale motivo, il dato che con la pubblicazione del provvedimento precario non è residuata parte delle altre domande, e con ciò è venuto meno il suo interesse alla emissione del provvedimento definitivo del giudizio. Diversa, rispetto l'impugnazione del provvedimento non definitivo, è, invece, la posizione di nei cui Controparte_2 confronti l'impugnazione, pur affidata ad un'inefficace riserva di appello per i motivi spiegati, lo ha investito direttamente e, sul punto, ha riesumato le proprie difese di primo grado.
In conclusione, l'appello è inammissibile avverso la sentenza n.191/2008 per decorrenza dei termini tassativamente riservati all'impugnazione, consistendo tale provvedimento in una pronuncia parzialmente definitiva sicché oramai su tali aspetti, essendo sceso il giudicato formale, non è più suscettibile l'impugnazione.
Ciò assorbe inevitabilmente le doglianze in merito al dichiarato annullamento della rinuncia all'eredità per dolo di lamentando anche l'appellante il Controparte_1 vizio di ultrapetizione in ragione di una diversa lettura del compendio istruttorio. E la censura avverso il dichiarato annullamento della rinuncia all'eredità formalizzata da pagina 13 di 24 per il tramite della rappresentante, è destituita di fondamento anche Controparte_2 nel merito, venendo in rilievo una condotta serbata da (zio di Controparte_1
nel riferire la serie di eventi succedutisi e legati anche alla Controparte_2 definizione di giudizi pendenti che avevano inciso sul patrimonio ereditario del disponente e, per esso, di determinanti in capo ad Persona_3 Persona_6 una situazione di incertezza sulle attività e passività insistenti sulla Controparte_5 eredità relitta e tali da far maturare, infine, un convincimento negativo intorno alla accettazione dell'eredità da parte del figlio. E ciò può essere anche valutato prendendo a esame la stipula delle scritture private successive alla rinuncia all'eredità da parte di che avevano comportato l'alienazione di un immobile ricompreso Controparte_1 nell'asse ereditario nel corso dell'annualità 2001 a vantaggio di che, Parte_1 di lì a poco, sarebbe divenuta la moglie.
Venendo ora alle ulteriori questioni meritevoli di trattazione, sempre preliminari al merito della controversia, è necessario affrontare la costituzione in giudizio di
(anche) in veste personale. L'appellante in Parte_1 Parte_1 qualità di a.d.s. di ha, infatti, vocato in giudizio sé stessa, 14 Controparte_1 costituendosi ritualmente e aderendo alle domande e alle difese avanzate dell'appellante principale, proponendo altresì autonomo appello incidentale.
Per quanto si dirà tale costituzione è inammissibile e, comunque, formalmente pregiudizievole per trattandosi di soggetto assistito dall'a.d.s. che Controparte_1 ricopre un ministero pubblico. E la questione va incasellata tenendo anche presenti le eccezioni che, sul punto, ha avanzato la difesa di Controparte_2
La costituzione di nel giudizio, in veste personale, è Parte_1 formalmente in conflitto di interessi con la parte cointeressata al capo della sentenza relativo all'annullamento dell'atto di compravendita intercorso tra rappresentante e rappresentato. Tuttavia, tale conflitto di interessi va relazionato a naturali effetti processuali che ne conseguono dovendosi disattendere la tesi dell'appellato CP_2 secondo cui l'appello avversario (rectius l'atto di costituzione con appello
[...] incidentale) sarebbe inammissibile per nullità o inefficacia dei poteri della delega conferita in quanto la procura alle liti conferita da in proprio è Parte_1 formalmente valida giacché, per farne derivare la nullità o la inefficacia del mandato, la pagina 14 di 24 parte avrebbe dovuto allegare il pregiudizio effettivamente subìto (danno patrimoniale) per la conclusione del contratto (art. 1394 c.c.) secondo i crismi della rispondenza di interessi tra beneficiario e a.d.s., regolati dal libro I, Titolo XII, Capo I c.c., e pur sempre nei limiti del decreto di nomina e dei poteri autorizzatori enunciati dal Giudice tutelare.
E nulla vietava a sotto l'aspetto formale, di conferire mandato Parte_1 di rappresentanza nel presente giudizio al difensore prescelto, così come formalmente nulla vietava a di esperire l'azione in proprio ed in qualità di A.d.s. Parte_1 di Sennonché, all'evidenza risulta che Controparte_1 Parte_1 costituendosi in veste personale, abbia coltivato (anche) un proprio interesse, sebbene intervenendo in parte ad adiuvandum le ragioni dell'amministrato Controparte_1 anche se tale proprio interesse, come detto, risulta anche potenzialmente confliggente con la sfera di interessi del beneficiario.
La conseguenza sul piano giuridico è che la procura speciale conferita per il giudizio di appello, in assenza di prova contraria del danno o del pregiudizio subìto dall'amministrato è formalmente valida, così come formalmente sarebbe permessa la costituzione in giudizio della parte in veste personale, pur se già costituita come A.d.s., 15 fatta salva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., al fine di scongiurare ipotesi di conflitto di interessi, anche soltanto potenziali.
Quel che non può essere accettato, invece, attiene: a) alla litispendenza provocata dall'amministratore di sostegno che ha vocato in giudizio sé stessa;
b) al contenuto delle domande esperite che coinvolgono inevitabilmente la posizione sostanziale dell'amministrato.
Invero, quanto al primo punto avrebbe potuto semplicemente Parte_1 proporre appello sostanziale in proprio ed in qualità di A.d.s. di senza Controparte_1 necessità alcuna di gravare l'economia del giudizio e, tanto più, di operare una litispendenza irragionevole in danno dell'amministrato. Ed infatti, è proprio l'effetto derivato dalla litispendenza (e non dalla suggerita nullità del mandato) che viene a determinare un'ipotesi di conflitto col soggetto amministrato, rivolgendo altresì
l'appellante incidentale domande che, anche astrattamente, possono ben andare a confliggere con gli interessi dell'amministrato meritevoli di tutela.
In ordine al secondo aspetto sollevato poi l'eventuale accoglimento della domanda pagina 15 di 24 di annullamento del contratto di compravendita immobiliare, azionata da Pt_1 in veste personale, potrebbe far insorgere il diritto di rivalsa tra e
[...] CP_7 amministrato potendo l' in ipotesi, rivalersi sull'amministrato in conseguenza CP_7 della dichiarazione di inefficacia della compravendita immobiliare stipulata in proprio favore. E dunque nella posizione di amministrato, viene a trovarsi Controparte_1 nella menomata possibilità di contrastare e contraddire la domanda avanzata dalla stessa astrattamente lesiva dei propri interessi. CP_7
Il comportamento dell' è dunque quantomeno abusivo rispetto al diritto CP_7 azionato vocando sé stessa in giudizio e ponendosi, pure astrattamente, in contrasto con gli interessi e le ragioni dell'amministrato, così come risulta abusivo rispetto allo svolgimento del processo stesso, aggravandone inutilmente l'economia del giudizio globalmente inteso. Questo vale tanto più considerando che non è neppure possibile procedere ritualmente alla riunione delle domande avanzate dall'appellante rispetto le domande avanzate dall'appellata e appellante incidentale, e che le posizioni processuali dell' e del beneficiario sono pure coltivate da difensori diversi. CP_7
E va anche considerato che la cennata litispendenza è inevitabilmente incidente 16 sulle spese di lite dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto, mentre le domande in parte avanzate dall' si traducono in un abuso del diritto e, CP_7 insieme, del processo stesso, sebbene siffatto ultimo rilievo è valevole incidenter tantum non potendosi operare d'ufficio tale estesa qualificazione, con conseguenti sanzioni in capo alla parte.
Occorre allora regolare la questione riscontrando il conflitto di interessi sostanziale comunque derivato dalla litispendenza per cui esso tra due o più parti sussista è inammissibile la costituzione in giudizio e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 765/2023, Cass. n. 1143 /2020; Cass. n. 22772/ 2018). E nella specie il conflitto di interessi rileva sia in senso attuale che virtuale, ragion per cui l'appello incidentale formulato da col quale ha insistito nel sottolineare Parte_1
l'erroneità e/o illegittimità della sentenza nella parte in cui era accolta la domanda di inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita immobiliare stipulato con e per erronea valutazione degli esiti istruttori, con domanda di Controparte_1
pagina 16 di 24 riforma delle spese di lite al seguito, non può meritare miglior sorte dell'atto di costituzione che lo veicola risultando, pure in via derivata, inammissibile, il che travolge gli atti processuali successivi che da questa dipendono.
Fermo allora quanto detto in precedenza sull'abuso del diritto e del processo, di tale aspetto dovrà tenersi conto in sede di imputazione delle spese di lite, ritenendo comunque di giustizia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., per vero applicabile d'ufficio alla parte soccombente quale sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale la cui applicabilità richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", come l'avere agito o resistito pretestuosamente in giudizio (Cass. sez. lav., 15.2.2021, n. 3830; Cass. ord. 24.9.2020, n. 20018; Cass. ord.
18.11.2019, n. 29812). Invero, tale condanna può essere pronunciata senza alcuna istanza di parte né allegazione e dimostrazione di un danno effettivo, ma soltanto ritenendo sussistente il dolo o la colpa grave del soggetto agente, come nel caso di specie in cui la parte non poteva non conoscere le conseguenze della propria condotta abusiva, latamente anche pregiudiziale per lo stesso amministrato. 17
Rispetto alle domande avverso le definitive statuizioni dell'esaurito giudizio si osserva che in ordine all'accertamento del negozio simulato tra e Parte_1
non è accoglibile la domanda di nullità della sentenza per difetto dei Controparte_1 requisiti essenziali dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 163, n.4 c.p.c. Invero, posto che al Giudice spetta la qualificazione della domanda giudiziale, sin dall'atto introduttivo del giudizio quella avanzata da non pare equivocabile, Controparte_2 avendo chiesto di accertare la nullità della compravendita immobiliare, ovvero l'annullamento di questa per intercorsa simulazione del negozio.
In ordine alla critica al provvedimento di primo grado per erronea valutazione delle prove acquisite (testimoniali e per interrogatorio) si osserva che è proprio attraverso l'esame del compendio istruttorio che diviene ragionevole ritenere che la schermatura realizzata con l'alienazione dell'immobile avrebbe reso per CP_2 ancor più complesso rientrare nella disponibilità dei beni caduti in successione
[...] deponendo per la riscontrata simulazione del negozio ulteriori elementi di portata non secondaria nell'economia del processo, che appaiono come minimo sospetti, come il pagina 17 di 24 pagamento del prezzo di compravendita dell'immobile sito in Spoleto, fraz. San
Giacomo, pattuito in denaro (per lire cento milioni) senza rilascio di quietanza, e il fatto che l'acquirente di lì a poco sia divenuto anche moglie del venditore Controparte_1
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che legato da una relazione Controparte_1 sentimentale con da anni (sin dal 1999), abbia continuato a vivere Parte_1 nell'immobile de quo anche dopo il perfezionamento della compravendita, che Pt_1 conoscesse la situazione dell'azienda di (e, quindi, pure indirettamente CP_3 delle pendenze economiche insistenti sulla società), elementi questi acquisiti proprio a seguito degli interrogatori, e, infine, che la compravendita risulta stipulata in limine rispetto la rinuncia all'eredità formalizzata da per il tramite della Controparte_2 madre, come risultante dagli esiti delle deposizioni testimoniali, le quali, sebbene provenienti dai famigliari di risultano univoci e non discordanti e, Parte_1 quindi, il che non lascia motivi per discostarsene.
Ora, non può condividersi la tesi dell'appellante che pretenda di far derivare la nullità della sentenza definitiva adducendo che in parte motiva faccia riferimento alla nullità del negozio di simulazione (ex art. 1418 c.c.), salvo poi nulla disporre in tal 18 senso. Ed infatti, in parte motiva il Tribunale ha ritenuto la nullità del negozio simulato in quanto logicamente connesso ad un motivo illecito emerso tra le parti, ovvero aver cagionato un danno all'asse ereditario del chiamato in successione Controparte_2
Vero è che per la giurisprudenza maggioritaria la dichiarazione di simulazione produce la nullità del negozio, ma è altresì vero che da tale pronuncia discende l'inefficacia dell'atto compiuto nei confronti della posizione giuridica soggettiva del terzo che se ne assume leso. E nella specie l'effetto finale è proprio quello disciplinato dall'istituto, giovandosi della dichiarata inefficacia – appunto per Controparte_2 simulazione – del negozio di compravendita immobiliare stipulato tra l'alienante e l'acquirente come non vi è dubbio che tali Controparte_1 Parte_1 immobili, oggetto di compravendita, fossero ricompresi nell'asse ereditario relitto da per cui erano chiamati all'eredità e Persona_3 CP_1 Controparte_2
In forza di tali considerazioni, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
Venendo alle critiche mosse all'elaborato peritale e, quindi, alla stima dell'eredità proveniente a da nella quota del 50%, si osserva che Controparte_2 Persona_3
pagina 18 di 24 oltre che la stima dei beni operata dal consulente è esente da censure la mancata ricomprensione nell'indagine svolta, per la ricostituzione dell'asse ereditario, sui beni ceduti e conferiti alla società nel 2001. Controparte_3
Per l'effetto, l'unico bene effettivamente rientrante nella disponibilità patrimoniale dell'appellato è proprio l'immobile compravenduto in Spoleto, fraz. San Giacomo, sul quale vi è stata la pronuncia di simulazione, con inefficacia del negozio nei confronti di
Ed il valore dell'immobile alienato (e dei terreni) è inferiore alla Controparte_2 stima della metà dell'asse ereditario, calcolata prima della dispersione dei beni, attuata da successivamente alla rinuncia all'eredità di per Controparte_1 Controparte_2 la quale l'unico erede aveva ottenuto in via transattiva £ 1.250.000,00. Infatti, il c.t.u. aveva stimato il valore dell'immobile compravenduto in € 117.008,10, mentre il valore del compendio ereditario ricostituito, spettante a pro quota ed al Controparte_2 netto del rientro delle posizioni debitorie, era stato stimato in € 309.985,82.
La stima dei beni immobili siti in Montepulciano e Spoleto è stata operata dal c.t.u. con riferimento alla data di apertura della successione. I diritti vantati da CP_2
pari ai 2/27 degli immobili compravenduti da siti in 19
[...] Controparte_1
Montepulciano, invece, sono stati calcolati in forza del valore patrimoniale effettivamente conseguito dall'alienante. Anche tale metodo di calcolo risulta esente da critiche, giacché la ricostituzione del compendio ereditario non può che avvenire, pure fittiziamente, al momento in cui si è verificata l'apertura della successione.
E' vero poi che i beni ceduti a non facevano più parte Controparte_4 dell'asse ereditario al tempo del dichiarato annullamento dell'eredità richiesto da ma è anche vero che il c.t.u. ha calcolato l'asse includendo la somma Controparte_2 derivata dalla loro cessione per transazione, sicché ha correttamente indicato i proventi della stessa di cui aveva profittato e non il valore dei beni, proprio Controparte_1 perché essi non erano entrati nel patrimonio ereditario al momento della morte del de cuius, giacché la loro proprietà era in contestazione tra il defunto ed il terzo Per_4
E per confermare la correttezza del ragionamento basti rilevare che
[...] CP_2
ove non avesse rinunciato all'eredità, avrebbe potuto stipulare o dichiarare di
[...] profittare, in veste di coerede e co-interessato, anche della cennata transazione così divenendo contitolare delle somme invece incassate unicamente da Controparte_1
pagina 19 di 24 Anche tale motivo di impugnazione va dunque respinto.
Il riconoscimento del danno in favore di per l'accertata condotta Controparte_2 lesiva posta in essere da in suo danno, liquidato ex art. 2059 c.c. in via Controparte_1 equitativa alla data della pronuncia avuto riguardo all'effettivo valore dell'asse ereditario (e precisamente nella misura di 1/5 dello stesso) risulta proporzionato all'effettivo pregiudizio patito anche in considerazione del compendio ereditario che spettava, pro quota, al danneggiato. Ed il pregiudizio non era in re ipsa, ma è stato supportato dall'attore anche attraverso le prove costituende nel processo sicché si ritiene che lo stesso sia stato adeguatamente comprovato anche in esito alle risultanze istruttorie. Non è, infatti, equivoco che la condotta posta in essere da si Controparte_1
è dimostrata sufficientemente distrattiva delle spettanze ereditarie di cui avrebbe potuto beneficiare il coerede anche rispetto alla diminuzione del Controparte_2 valore dell'asse una volta definite le esposizioni debitorie.
In tal senso depone anzitutto l'atto di transazione del 10.4.2001 col quale CP_1 ha ricevuto la cospicua somma di lire 1.250.000.000, una volta perfezionata la
[...] rinuncia all'eredità da parte di avvenuta per avere egli stesso indotto 20 Controparte_2
a formalizzarla, come si evince dalle deposizioni testimoniali rese da CP_5 all'udienza del 16.9.2009, avendo costui riferito che Testimone_1 Controparte_1 aveva prospettato alla ingenti passività ereditarie, pur in costanza di trattative CP_5 economiche pendenti con le altre parti, non ancora definite. Pertanto, al di là del mandato conferito da al proprio geometra al fine di stimare l'eredità Controparte_1 relitta pro domo sua (evidentemente così influendo le scelte poi intraprese per conto del nipote) fa fede, in tema, anche la cronistoria del rapporto tra ed Controparte_1
legati da convivenza stabile già al tempo della stipula dell'atto di Parte_1 compravendita immobiliare, di guisa che non può sottacersi la mal celata complicità di intenti, venendo riferito alla stessa udienza degli stretti rapporti affettivi tra simulato venditore e acquirente, almeno a partire dal gennaio 1999, e del fatto che Parte_1 fosse ben a conoscenza dell'esistenza dell'azienda di e dei
[...] CP_3 rapporti economici pendenti che interessavano suo compagno. Controparte_1
In conclusione, tali esiti istruttori, unitamente alle ulteriori risultanze già citate, sono sufficienti ad apprezzare la lesione dell'autodeterminazione del soggetto pagina 20 di 24 rappresentato e chiamato all'eredità in ordine alla formalizzata rinuncia all'asse ereditario e conferma che la posta risarcitoria sia stata liquidata in modo proporzionato a tale lesione.
Pertanto, anche tale motivo di appello va disatteso.
Con l'ultimo motivo di gravame per il tramite della propria Controparte_1
A.d.s., ha contestato, altresì, la liquidazione delle spese di lite e di c.t.u. come imputate definitivamente in via solidale a e a lui. Parte_1
Sul punto non può sposarsi la tesi dell'appellante volta a sostenere che le domande di erano state accolte solo in parte. Ed infatti, la sentenza Controparte_2 definitiva ha regolato il regime delle spese di lite tra le sole parti interessate dalle statuizioni finali del processo, ovverosia quelle circostanze “proseguite” e non già definite attraverso la sentenza n.191/2008, e cioè tra Controparte_1 Parte_1
e mentre era stata rigettata con la sentenza non definitiva soltanto la Controparte_2 domanda inerente al rapporto tra e . Controparte_2 CP_3 Controparte_3
La sentenza definitoria del giudizio, ferme le statuizioni di quella non definitiva, ha, invece, operato buon governo del regime delle spese di lite, condannando i 21 convenuti in solido in favore della parte vittoriosa e imputando le spese di c.t.u. a esclusivo carico del soccombente Controparte_1
Alcuna ragione sussiste, dunque, per accogliere tale motivo di appello.
Per le ragioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale meritano integrale rigetto, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di
(anche) personalmente. Inammissibili sono pure le domande Parte_1 formulate nei confronti di stante il rigetto dell'appello Controparte_3 principale formulato avverso la pronuncia n. 191/2008.
In conclusione, la sentenza (definitiva) è esente da censure, e se ne confermano, quindi, le integrali statuizioni.
Le spese di lite vengono regolate in applicazione del principio della soccombenza, con le precisazioni che seguono.
L'appellante principale (come rappresentato dall'a.d.s.) e Controparte_1 in proprio vanno condannati separatamente a rifondere le spese di Parte_3 lite del grado all'appellato e all'appellata Controparte_2 Controparte_3
pagina 21 di 24 s.n.c.. Invero, (anche) in veste di rappresentante, introdotto domande Parte_1 dirette a tutelare un interesse proprio, anche dissonante e non sostanzialmente funzionale alle ragioni dell'amministrato, da cui è derivata tanto una condanna del rappresentato quanto una autonoma condanna in veste personale, venendo le posizioni processuali a coincidere solo per l'interesse comune tra rappresentato sostanziale e rappresentante (appellata in proprio), ma costringendo nel contempo le altre parti processuali a prendere posizioni e ad assumere difese nei riguardi tanto dell'una quanto dell'altra parte.
poi, quale appellata e appellante incidentale, costituita in Parte_1 proprio, in ragione della litispendenza provocata chiamando in lite sé medesima
(principio della causalità) e del riscontrato conflitto di interessi anche solo potenziale con l'amministrato, va condannata al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3,
c.p.c., nei confronti della parte vittoriosa contro la quale ha insistito Controparte_2 nel coltivare le proprie domande ad adiuvandum le ragioni dell'appellante principale, determinata equitativamente in € 2.500,00.
Ad ulteriore precisazione, si ritiene corretto liquidare le spese in favore di
[...]
- appellata estranea alla lite - applicando lo scaglione di valore CP_8 indeterminabile per complessità bassa, utilizzando lo scaglione di liquidazione del compenso professionale minimo, in ragione del fatto che alcuna delle parti ha avanzato conclusive domande dirette nei confronti della stessa, e che l'appellata società si è costituita nel giudizio con atti processuali di contenuto semplice.
Ciò appare tanto più corretto considerando che le domande di Controparte_2 sono state in parte falcidiate dalla sentenza non definitiva che ha disposto la prosecuzione del giudizio per le questioni non definite, così però esaurendo la posizione processuale di perché intervenuta in senso dirimente Controparte_3 sull'unico aspetto del rapporto che aveva interessato l'allora attore e l'odierna società appellata. Di conseguenza l'attività difensiva (e processuale) va valutata secondo l'effettivo impegno profuso dal professionista in rapporto alla proporzionata ed effettiva complessità della lite per la parte rappresentata.
E su questo aspetto il Collegio deve tenere conto di ciò, che la reiezione della domanda di inclusione dei cespiti nell'asse ereditario conferiti all'azienda in questione,
pagina 22 di 24 la cui ricostituzione era stata domandata da per mezzo del proprio Controparte_2 legale rappresentante, è stata risolta per mezzo della sentenza “non definitiva”
n.191/2008 e, come detto, tale risulta l'unico aspetto litigioso che ha interessato la società appellata, a fronte di un compendio di altre domande avanzate dall'appellante principale nei confronti dell'appellato che certo hanno importato Controparte_2 questioni giuridiche di più profonda e complessa analisi.
Le spese di lite vengono quindi liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato ed integrato dal d.m. n. 37/2018, e del d.m. n. 147/2022, tenendo in considerazione il valore indeterminabile della controversia, avuto riguardo al pregio dell'attività e al risultato raggiunto, secondo i parametri di liquidazione del compenso medi.
La parte appellante e la parte appellante incidentale sono tenute ciascuna, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle 23 parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello proposto da n.q. di amministratore Parte_1 di sostegno di e la costituzione in giudizio di Controparte_1 Parte_1 quale appellata, in proprio, nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1 in proprio;
condanna n.q. di amministratore di sostegno di a Parte_1 Controparte_1 rifondere le spese di lite del grado a liquidate per compensi Controparte_2 professionali in € 7.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, e a CP_3 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., liquidate per compensi professionali in € 2.700,00, oltre il
[...] rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna in proprio a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 del grado, liquidate per compensi professionali in € 2.300,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, e a
[...]
, in persona del l.r.p.t., liquidate per compensi Controparte_3
pagina 23 di 24 professionali in € 1.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna in proprio, ex art. 96 comma 3, c.p.c., al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 2.500,00; Controparte_2 dichiara la parte appellante e la parte appellante incidentale tenute ciascuna, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Perugia, 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
24
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 229/2022
promossa da:
c.f. nella qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di , c.f. , giusta autorizzazione del Controparte_1 C.F._2
Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto in data 31.3.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Serano
appellante
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Alessandro Accardi presso lo studio del quale in Spoleto, corso Garibaldi n.11, ha eletto domicilio
appellato
pagina 1 di 24 e nei confronti di
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Emili per procura speciale dell'11.9.2024, e comparsa di costituzione di nuovo di difensore di data 18.9.2024, ed elettivamente domiciliata in Giano dell'Umbria (PG),
Loc. Bastardo, Piazza G. Matteotti n. 12, presso lo studio del suddetto procuratore
appellata e appellante incidentale
e nei confronti di
p. iva Controparte_3
, già trasformazione in s.n.c. avvenuta in data P.IVA_1 Controparte_4
16.10.2006 con verbale di assemblea straordinaria Notaio di Perugia n. 114406, Per_1 con sede in Perugia, via della Tigre snc in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Crisi, con studio in Perugia, via XIV Settembre, presso cui è elettivamente domiciliata
appellata 2
Oggetto: impugnazione di atto di rinuncia all'eredità per dolo, accertamento della qualità di erede, ricostituzione del cespite ereditario e domanda di simulazione.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 20.6.2024.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1
con atto di appello ritualmente notificato ha interposto gravame avverso la
[...] sentenza non definitiva n. 191/2008, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 23.9.2008, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., anche in forza della ritenuta proposizione di riserva di appello, enunciata all'udienza del 17.2.2009, nonché avverso la sentenza definitiva n.
150/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto il 13.2.2021, pubblicata il 2.3.2021, entrambe rese nel giudizio R.G.C. n. 907/2002.
I motivi di appello sono stati proposti in separati paragrafi: avverso la sentenza
(ritenuta) non definitiva ed avverso la sentenza definitiva.
Con un articolato motivo ha censurato la sentenza non definitiva n. 191/2008 per pagina 2 di 24 illegittimità/erroneità in ordine alla declaratoria di annullamento della rinuncia all'eredità presentata da in nome e per conto di per Controparte_5 Controparte_2 asserito dolo di sostenendo che: a fronte di una domanda volta Controparte_1 all'annullamento della rinuncia all'eredità per avere taciuto alla cognata CP_5
l'esistenza del compendio di , aveva pronunciato ultra petita per
[...] CP_3 profili diversi e ugualmente infondati ignorando immotivatamente le emergenze documentali;
la pronuncia sarebbe errata nel presupposto e cioè l'avere ritenuto che
(all'epoca minore) e la madre non sapessero Controparte_2 Controparte_5 neppure dell'esistenza dell'azienda di quale complesso di immobili in CP_3 possesso, ed in gestione, ai germani quando, invece, pur essendo stata accertata CP_1 la piena consapevolezza in sia dell'esistenza dell'azienda sia dei contenziosi CP_5 giudiziari pendenti e aventi ad oggetto la stessa, sarebbe stato individuato il dolo in capo a nel fatto di avere taciuto a “la positiva evoluzione Controparte_1 CP_5 registratasi nelle stesse trattative sin dal maggio 2000, epoca successiva all'istanza di rinuncia all'eredità avanzata dalla a gennaio 2000”; secondo la motivazione del CP_5 primo Giudice le condizioni del cespite ereditario riferibile alla società
[...]
e, quindi, le condizioni economiche in cui versava l'azienda, Parte_2 sarebbero state fraudolentemente riferite da ad con Controparte_1 Controparte_5 ciò facendole insorgere perplessità sull'accettazione dell'eredità in nome e per conto del figlio, con conseguente formalizzazione della rinuncia alla stessa e non considerando che non era stato parte del negozio di rinuncia all'eredità . Controparte_1
L'appellante ha impugnato anche la sentenza definitiva n. 150/2021, censurandola di nullità col primo motivo per violazione degli articoli 132 c.p.c., e 118 disp. att.ne c.p.c., sostenendo che l'esposizione dei fatti rilevanti e, soprattutto, delle ragioni giuridiche della decisione sarebbero stati esposti in forma vaga e generica, tale da rendere il provvedimento vicino alla inesistenza.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza per nullità ex art. 112 c.p.c. deducendo che sarebbe stata omessa ogni pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della domanda, già proposta in primo grado ex art. 164, comma 4, c.p.c., per indeterminatezza e genericità.
Col terzo motivo ha censurato la sentenza per erroneità e/o la illegittimità nella pagina 3 di 24 parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita immobiliare intercorso tra e stipulato per atto Controparte_1 Parte_1 pubblico in data 8.5.2001, anche sulla scorta di un'errata valutazione dell'istruttoria, in violazione dell'art. 246 c.p.c., sostenendo che l'atto in oggetto sarebbe valido ed efficace essendo stata fornita la prova sia dell'avvenuto pagamento di un prezzo congruo in contanti rispetto ai valori di mercato vigenti all'epoca (2001) per quella tipologia di immobili in relazione alla sua ubicazione, sia che fosse all'epoca Pt_1 economicamente indipendente godendo di un adeguato stipendio mensile e che: la ricostruzione riportata dal Giudice nella parte motiva della sentenza non sarebbe corrispondente a quanto effettivamente riferito dalla parte in sede di interrogatorio, posto che in realtà dalla lettura del verbale d'udienza si evincerebbe che CP_1 aveva fatto riferimento ad una frequentazione connessa al rapporto di lavoro,
[...] iniziato nell'anno 1999, mentre il “fidanzamento” ed il matrimonio (celebrato nel 2004) risalirebbero ad un'epoca di gran lunga successiva alla stipula dell'atto; in Pt_1 merito all'azienda di aveva solo riferito di sapere “dell'esistenza di CP_3 questa azienda, come azienda della famiglia ma non ero a conoscenza delle 4 CP_1 cause…”; i testi si erano limitati ad affermare che “si parlava dei problemi dell'azienda anche alla presenza della , ciò che non poteva costituire prova di Parte_1 alcunché, giammai della solo presunta consapevolezza in capo a delle Pt_1 complesse questioni, sostanziali e giuridiche, che interessavano l'azienda né tanto meno dei possibili sviluppi futuri di tali questioni prettamente giuridiche;
era stato chiarito che era rimasto ad abitare nell'immobile compravenduto (adiacente al Controparte_1 caseificio dove lavoravano lo stesso e la per espresso accordo CP_1 Pt_1 intercorso con e con il padre della stessa, che acconsentirono che vi Pt_1 Per_2 rimanesse ad abitare sino a quando non ne avessero avuto la necessità, ciò che avvenne quasi subito, fin dal 2001.
Col quarto motivo ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di compravendita immobiliare ex art
1418 c.c., sebbene nel dispositivo non vi sarebbe traccia di tale statuizione presente in parte motiva, trattandosi peraltro di domanda nuova introdotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni sulla quale non era stato accettato il contraddittorio,
pagina 4 di 24 sostenendo che non sarebbero stati specificati i presunti artifici e raggiri perpetrati da e il cui profitto della condotta illecita sarebbe stato Controparte_1 Parte_1 consolidato con l'atto di vendita in oggetto.
Col quinto motivo di appello ha criticato la sentenza per erroneità nella parte in cui era stata stabilita la quota ereditaria spettante a nella misura del Controparte_2
50%, assegnandogli l'immobile un conguaglio economico ereditario, in base agli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio, da considerarsi nulla, contraddittoria ed inutilizzabile, sostenendo che: il c.t.u., in relazione al quesito sulla ricostruzione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione di Persona_3 avrebbe erroneamente inserito nella massa ereditaria i beni immobili situati in Perugia-
Marsciano, mai entrati a far parte del patrimonio del de cuius giacché tali beni, al momento del decesso di questi, erano intestati a tale ed erano rimasti tali Persona_4 sino al conferimento all'azienda nel 2001, circa due anni e Controparte_4 mezzo dopo la morte di i beni in oggetto erano oggetto della Persona_3 convenzione 22.2.1978, oggetto di contenzioso, e a tutto concedere nell'asse ereditario si sarebbe potuto ricomprendere il valore dei diritti nascenti dal contenzioso ancora 5 pendente al momento dell'apertura della successione, come previsto dalla scrittura privata del 20.2.1978, per € 635.241,98, detratti gli acconti versati dai fratelli per CP_1
€ 180.789,92, residuando quindi un debito a carico degli stessi di € 454.452,06; il c.t.u. nella relazione integrativa aveva ricompreso gli immobili in questione nella massa ereditaria, stimandoli, in maniera errata, nel corrispettivo della transazione intervenuta a definire il giudizio ( in epoca di gran lunga successiva alla morte di Persona_3 equivocando l'atto di transazione come se si fosse trattato di vendita immobiliare;
per la valutazione dei beni di Montepulciano e di Spoleto (San Giacomo) il c.t.u., anziché determinare il valore degli stessi al momento dell'apertura della successione, si limita a recepire l'importo del corrispettivo delle singole vendite quale risultante dagli atti pubblici di compravendita stipulati alcuni anni dopo, ovvero dal 2001 al 2005.
Ha chiesto quindi la rinnovazione della c.t.u. o il richiamo del consulente, per contrastare gli esiti dell'elaborato peritale già cristallizzati, ma ritenuti disomogenei ed inaccettabili.
Con il sesto motivo l'appellante ha poi censurato la sentenza sostenendone la pagina 5 di 24 nullità e/o l'illegittimità nella parte in cui era stata disposta la liquidazione a CP_1
(rectius: della somma di € 60.000,00, a titolo di risarcimento
[...] Controparte_2 del danno patito sostenendo che il parametro equitativo utilizzato sarebbe arbitrario oltre che sfornito di prova in ordine al pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato.
Con l'ultimo motivo di appello ha censurato la regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. (queste ultime poste a totale carico di atteso che la Controparte_1 sentenza non definitiva nella parte motiva (e non nel dispositivo) aveva compensato le spese per reciproca soccombenza, rimettendo poi alla sentenza definitiva la loro quantificazione e liquidazione delle spese di lite tra le altre parti, mentre la sentenza definitiva le aveva posto a carico solidale di e Parte_1 Controparte_1 incorrendo in errore.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma delle sentenze appellate ed il rigetto delle domande avanzate da anche per il tramite di Controparte_2
e, in via istruttoria, per il richiamo del consulente od il rinnovo della Controparte_5 consulenza. 6
Con comparsa in data 1.6.2022 si è costituito contrastando le Controparte_2 ragioni dell'appellante, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., in quanto costei, in qualità di amministratore di sostegno di aveva notificato l'appello anche a Controparte_1 personalmente, la quale si era poi costituita, e ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità del gravame nei confronti della sentenza parziale per essere decorsi i termini. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello sulla nullità della rinuncia all'eredità, giacché non poteva effettivamente conoscere la CP_5 composizione dell'asse ereditario e le vicende legate all'azienda di . CP_3
In ordine alla sentenza definitiva ha contrastato le censure dell'appellante sostenendo la bontà della pronuncia di annullamento della rinuncia all'eredità per dolo di in danno di come rappresentato. Controparte_1 Controparte_2
Rispetto alle critiche mosse alla formazione delle quote ereditarie ed alla c.t.u. ha ritenuto corrette le conclusioni cui era pervenuto il consulente e giusto il danno liquidato a Controparte_2
pagina 6 di 24 Da ultimo, in ordine alle spese di lite e di c.t.u., ha sostenuto l'infondatezza della critica per avere l'appellante equivocato la portata della sentenza non definitiva, che era limitata alla domanda di avanzata per mezzo della genitrice Controparte_2 CP_5 nei confronti del terzo poi e, di seguito, l'odierna Controparte_6 Controparte_4 appellata . Controparte_3
Ha, quindi, concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per nullità o inefficacia dei poteri di delega nonché per decorrenza dei termini nei confronti della sentenza ritenuta erroneamente non definitiva, e chiedendone nel merito il rigetto.
Con comparsa del 12.9.2022, contenente appello incidentale, si è anche personalmente costituita nel giudizio dichiarando di aderire in toto Parte_1 alle eccezioni e domande dell'appellante principale. L'appello incidentale è stato indirizzato ad accertare: l'erroneità e/o l'illegittimità della sentenza nella parte in cui era stata accolta la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile alienato da a per simulazione e, quindi, per erronea Controparte_1 Parte_1 valutazione degli esiti della fase istruttoria in violazione dell'art. 246 c.p.c., sollevando, altresì, vizio di ultrapetizione con riferimento alla nullità della compravendita 7 immobiliare de qua ex art. 1418 c.c., statuizione contenuta solo nella parte motiva dell'atto e non anche nel dispositivo;
l'erroneità della regolamentazione delle spese di lite che, in tesi, l'appellata chiedeva di imputare, quanto ai due gradi di giudizio, integralmente a carico di comunque insistendo in via istruttoria per Controparte_2 la rinnovazione della consulenza, o per il richiamo del consulente.
Con comparsa del 13.9.2022, si è anche costituita
[...]
(breviter anche “ ”), Controparte_3 Controparte_3 facendo rilevare la propria estraneità al giudizio, anche per stessa ammissione della parte appellante, oltre che rinvenibile nelle statuizioni della sentenza non definitiva in parte motiva, poi confluite nel dispositivo. Ha quindi qualificato la sentenza non definitiva quale parziale e, quindi, connotata da definitività, ritenendo con ciò definitivo il rigetto delle domande azionate da nei confronti della Controparte_2 società agricola, con derivata inammissibilità dell'appello avverso la stessa per decorrenza dei termini di legge e ha domandato conclusivamente il rigetto dell'appello in relazione all'impugnazione della domanda riferita ai cespiti conferiti alla società
pagina 7 di 24 (già anche in ordine alla cancellazione della CP_6 Controparte_4 trascrizione della domanda giudiziale per la parte che atteneva ai beni di proprietà di
Controparte_4
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni nelle note predisposte per l'udienza del 20.6.2024, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei rituali termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
L'oggetto del giudizio è riferito dall'azione al tempo promossa da CP_2
all'epoca minore e rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale
[...]
nei confronti dello zio Il tema del contendere era (ed Controparte_5 Controparte_1
è) afferente all'eredità del loro comune dante causa padre del premorto Persona_3
e di . In tesi, dopo la morte del fratello , avrebbe Per_5 CP_1 Per_5 Controparte_1 profittato dell'ignoranza delle vicende ereditarie del nipote e di sua madre, CP_2 inducendolo, per mezzo della rappresentanza della madre ed in forza del decreto autorizzatorio del Giudice tutelare, a rinunciare all'eredità di e, per esso, Persona_3 di Persona_6
ottenuto l'effetto a sé favorevole, avrebbe poi alienato un 8 Controparte_1 immobile (ricompreso nell'eredità relitta di sito in Spoleto, fraz. San Persona_3
Giacomo, in favore dell'allora compagna e convivente poi divenuta Parte_1 moglie e oggi anche amministratrice di sostegno.
divenuto poi maggiorenne e costituitosi personalmente nel Controparte_2 giudizio di primo grado, qui appellato, ha agito domandando l'accertamento della nullità e/o inefficacia del decreto del Giudice tutelare di rinuncia all'eredità, previo riconoscimento del titolo di erede legittimo sull'eredità del de cuius e, Persona_6 per esso, di Nella domanda di ricostituzione dell'asse ereditario ha Persona_3 chiesto poi di ricomprendere: i proventi di un atto di transazione stipulato nel 2001 tra e la allora (oggi ), in forza del Controparte_1 Controparte_6 Controparte_3 quale il primo aveva ottenuto £ 1.250.000.000, in asserito danno del coerede;
il bene oggetto dell'atto di compravendita intercorso tra e Controparte_1 Parte_1 di cui ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia e/o nullità per simulazione, ; i danni subìti a causa della condotta dello zio.
Ora, la sentenza n. 191/2008 ha rigettato la domanda di inefficacia dell'atto di pagina 8 di 24 disposizione con cui aveva conferito alla società il Controparte_1 CP_6 compendio di beni (o cespiti) siti in , riscontrando la carenza di CP_3 legittimazione di , e ha ordinato la cancellazione della Controparte_3 trascrizione della domanda giudiziale in tal senso, e ha accolto, per altro aspetto, la domanda di nullità e/o inefficacia della rinuncia all'eredità di e Controparte_2 dichiarato, più correttamente, l'annullamento della cennata rinuncia, formalizzata in data 26.10.2000 da in rappresentanza di per dolo di Controparte_5 Controparte_2
Controparte_1
Chiarire la portata del provvedimento in questione diviene rilevante nell'economia del presente giudizio, al fine di comprendere quali aspetti giudiziali siano stati effettivamente definiti dallo stesso, pur nella sua controversa accezione di sentenza non definitiva. Ed, infatti, il giudizio in oggetto, dopo l'emissione del provvedimento non definitivo, è proseguito per risolvere le questioni di ricostituzione
(e divisione) dell'asse ereditario, ed inerenti alla nullità (rectius: inefficacia) dell'atto di compravendita immobiliare tra e oltre al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno subìto dal coerede rinunciatario, questioni appunto definite con 9 la sentenza n. 150/2021.
E, dunque, il primo punto da affrontare investe la portata (e più ancora la qualificazione) del provvedimento non definitivo sulle rispettive azioni, e sulle effettive azioni processuali intraprese dalle parti.
Su tale aspetto i rilievi di e di colgono Controparte_2 Controparte_3 nel segno.
La sentenza n. 191/2008, come detto, ha disposto la prosecuzione del giudizio per le altre questioni non risolte. Occorre allora interrogarsi sulla formulazione di riserva di appello ad opera delle parti in causa e, più precisamente, sulla riserva formulata dall'appellante tramite all'udienza del 17.2.2009, Controparte_1 Parte_1 non avendo costei, in veste personale, elevato critiche al provvedimento non definitivo.
Ribadito che con la pronuncia in questione è stata respinta la domanda di azionata contro , dichiarato invece Controparte_2 Controparte_3
l'annullamento della sua rinuncia all'eredità e regolato su tale aspetto anche le spese di lite, e con separata ordinanza è stata demandata la risoluzione delle altre domande alla pagina 9 di 24 pronuncia definitiva, l'unico punto avversato concerne l'eventuale riforma dell'annullamento della rinuncia all'eredità di domandata Controparte_2 dall'appellante principale. Non è dunque investito - nonostante la società sia stata vocata in giudizio - il capo di pronuncia relativo alla reiezione della domanda di ricostituzione dell'asse ereditario nel senso di ricomprendere i cespiti ceduti alla società
oggi . CP_6 Controparte_3
Appare allora chiaro che il Tribunale su alcune cumulate domande si è pronunciato, liquidando anche le spese di lite, e ha disposto il proseguimento e la separazione del procedimento per le sole ulteriori domande azionate da CP_2 nei confronti dei convenuti e E di ciò può
[...] Controparte_1 Parte_1 essere dato riscontro esaminando su quali (altre) domande si sia pronunciata la sentenza definitiva del giudizio.
Per vero, il Collegio non ignora che ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione 10 della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa (cfr. Cass.
SS.UU. 19.4.2021 n. 10242). Tuttavia, è stato rimarcato che qualora il Giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva (cfr. pronuncia citata).
Tale asserzione diviene un principio di diritto la cui applicazione pragmatica risulta indubbiamente salvifica del diritto di difesa della parte. Sennonché, se questo è astrattamente condivisibile, si pone comunque la problematica di qualificare le sentenze con le quali il Giudice ha deciso alcune delle domande cumulate, riconoscendo che per esse soltanto non è necessaria un'ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza, domandandosi se debbano pagina 10 di 24 essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 279, comma 2 n. 5 c.p.c., con la conseguenza di essere considerate “definitive”, o piuttosto al n. 4 della medesima disposizione, qualificandole, quindi, come “non definitive” e, come tali, suscettibili di riserva di appello. E allora si ritiene che il provvedimento precario conservi la natura non definitiva qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279, 2° co, n. 5)
c.p.c., o non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, mentre la presenza di tali indici formali impone piuttosto di qualificarlo come definitivo e, quindi, non suscettibile di riserva di appello.
In particolare, ai sensi dell'art. 340 c.p.c., la riserva di appello può riguardare esclusivamente le sentenze emesse ai sensi degli articoli 278 e 279 n. 4 c.p.c., ovvero le sentenze di condanna generica e le sentenze non definitive. Ebbene, si evince dal contenuto della sentenza in questione che sulle domande cumulative risolte il Tribunale aveva separato le cause dando disposizione di proseguire il processo soltanto per i restanti e distinti capi di domanda, avvalendosi, quindi, della facoltà prevista ex artt.
103, e 104 c.p.c. ma, elemento non deteriore, ed anzi dirimente, decidendo, altresì, sulle spese di lite. Pertanto, si ritiene prevalente, perché più aderente, la tesi più formalista 11 inaugurata dalla più risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 1577/1990, cui sono susseguiti indirizzi di legittimità complanari delle Sezioni semplici), che conduce ad aderire all'indirizzo per cui al fine di distinguere tra sentenze definitive e non definitive, per le quali ultime è previsto l'istituto della riserva di impugnazione, occorre avere riguardo ad un criterio meramente formale sicché, in caso di cumulo di domande tra le stesse parti, ove anche siano decise solo alcune delle domande, deve essere considerata non definitiva solo la sentenza che non adotti un formale provvedimento di separazione ovvero non provveda a liquidare le spese in ordine alla domanda o alle domande decise.
Ora, è vero che il provvedimento precario appare quantomeno “anomalo”, perché contenente nel testo diciture contraddittorie disponendo, da una parte, la liquidazione delle spese di lite (che secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale depone per la natura definitiva del provvedimento), dall'altra la diversa qualificazione operata dal
Giudice che ha fatto precedere il dispositivo dall'affermazione secondo cui stava “[…] non definitivamente pronunciando sulle domande […]”, tuttavia, ove si ritenga prevalente la pagina 11 di 24 qualificazione formale operata dal Giudice (la dichiarata natura non definitiva del provvedimento), si paleserebbe erronea la liquidazione delle spese di lite, che potrebbe censurarsi con gli ordinari mezzi di gravame, mentre laddove si attribuisca prevalenza alla liquidazione delle spese, la diversa qualificazione dell'estensore si risolverebbe in un vero e proprio errore materiale, eventualmente suscettibile di correzione (in tali termini: Cass. n. 6624/2020). Tale ultimo argomento rafforza anche l'indirizzo qui richiamato che si discosta da quello seguito dalla pronuncia delle Sezioni Unite del
19.4.2021, propendente per il favor dell'esteso diritto ad impugnare, giacché la parte, nella ragionevole osservanza di un provvedimento di per sé anomalo (e cioè definito in intestazione “non definitivo”, ma di parziale contenuto inequivocabilmente
“definitivo”), aveva in disponibilità i rituali strumenti di reazione consentiti dall'ordinamento per attivarsi repentinamente avverso detta pronuncia, ovvero l'impugnazione immediata o l'istanza di correzione per errore materiale.
La conseguenza è che il provvedimento precario costituito dalla sentenza n.
191/2008, pur recando nell'intestazione “n.d.” (e cioè “non definitiva”) avendo risolto le domande cumulative nel senso chiarito, disponendo cioè la liquidazione delle spese di 12 lite su parte delle stesse, unitamente alla dettata prosecuzione del giudizio per le altre domande “come da separata ordinanza”, deve essere qualificato quale sentenza parziale e dichiaratamente definitiva per quanto attiene alla pronuncia di annullamento della rinuncia all'eredità formalizzata da per il tramite della madre, oltre Controparte_2 che sulla statuizione di rigetto della domanda di volta alla Controparte_2 ricomprensione dei cespiti al tempo ceduti a ed alla pronuncia Controparte_3 di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Se ne trae che la riserva di appello dichiarata appare irrituale e, comunque, giuridicamente inefficace.
Per logiche premesse, risolte le preliminari diatribe tra i principali contendenti, va ora esaminata la posizione processuale di . Controparte_3
La società appellata è stata, infatti, vocata in giudizio da per il Controparte_1 tramite dell' ma era già ben consolidato nella parte motiva del provvedimento CP_7 precario il difetto di legittimazione passiva rispetto le domande spiegate nei propri confronti. Del resto, è proprio con la sentenza - pur intestata “non definitiva” - che pagina 12 di 24 diviene definitiva la posizione di sulle domande azionate nei Controparte_3 propri riguardi da E sul punto si nota che l'appellante principale non Controparte_2 aveva ragione di vocare in giudizio , società che, in parte motiva, Controparte_3
è stata pure implicitamente ritenuta non legittimata passiva rispetto la domanda di ricostituzione dell'asse ereditario per l'intervenuta cessione del compendio dei beni non più inferibili nei diritti ereditari pretesi, mentre nel dispositivo del provvedimento precario la stessa ha ottenuto la liquidazione delle spese di lite quale parte vittoriosa.
Tale società è divenuta pertanto un soggetto non più interessato perché estraneo all'oggetto della lite residua e proseguita tra le altre parti. Dunque, a ben guardare, non avrebbe potuto essere destinataria della lite neppure potendo l'appellante affidarsi alla dichiarata riserva di appello giacché, anche in quel caso, stante l'assenza di domande dirette e la definitività delle statuizioni di cui si è detto, la sua vocatio in ius non sarebbe stata legittimata (e motivata) neppure ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio.
E ciò anche perché alcuna domanda è stata avanzata dall'appellante nel senso di poter interessare o co-interessare direttamente la convenuta né Controparte_3 questa è rimasta parte processuale del separato giudizio proseguito acquisendosi, anche 13 per tale motivo, il dato che con la pubblicazione del provvedimento precario non è residuata parte delle altre domande, e con ciò è venuto meno il suo interesse alla emissione del provvedimento definitivo del giudizio. Diversa, rispetto l'impugnazione del provvedimento non definitivo, è, invece, la posizione di nei cui Controparte_2 confronti l'impugnazione, pur affidata ad un'inefficace riserva di appello per i motivi spiegati, lo ha investito direttamente e, sul punto, ha riesumato le proprie difese di primo grado.
In conclusione, l'appello è inammissibile avverso la sentenza n.191/2008 per decorrenza dei termini tassativamente riservati all'impugnazione, consistendo tale provvedimento in una pronuncia parzialmente definitiva sicché oramai su tali aspetti, essendo sceso il giudicato formale, non è più suscettibile l'impugnazione.
Ciò assorbe inevitabilmente le doglianze in merito al dichiarato annullamento della rinuncia all'eredità per dolo di lamentando anche l'appellante il Controparte_1 vizio di ultrapetizione in ragione di una diversa lettura del compendio istruttorio. E la censura avverso il dichiarato annullamento della rinuncia all'eredità formalizzata da pagina 13 di 24 per il tramite della rappresentante, è destituita di fondamento anche Controparte_2 nel merito, venendo in rilievo una condotta serbata da (zio di Controparte_1
nel riferire la serie di eventi succedutisi e legati anche alla Controparte_2 definizione di giudizi pendenti che avevano inciso sul patrimonio ereditario del disponente e, per esso, di determinanti in capo ad Persona_3 Persona_6 una situazione di incertezza sulle attività e passività insistenti sulla Controparte_5 eredità relitta e tali da far maturare, infine, un convincimento negativo intorno alla accettazione dell'eredità da parte del figlio. E ciò può essere anche valutato prendendo a esame la stipula delle scritture private successive alla rinuncia all'eredità da parte di che avevano comportato l'alienazione di un immobile ricompreso Controparte_1 nell'asse ereditario nel corso dell'annualità 2001 a vantaggio di che, Parte_1 di lì a poco, sarebbe divenuta la moglie.
Venendo ora alle ulteriori questioni meritevoli di trattazione, sempre preliminari al merito della controversia, è necessario affrontare la costituzione in giudizio di
(anche) in veste personale. L'appellante in Parte_1 Parte_1 qualità di a.d.s. di ha, infatti, vocato in giudizio sé stessa, 14 Controparte_1 costituendosi ritualmente e aderendo alle domande e alle difese avanzate dell'appellante principale, proponendo altresì autonomo appello incidentale.
Per quanto si dirà tale costituzione è inammissibile e, comunque, formalmente pregiudizievole per trattandosi di soggetto assistito dall'a.d.s. che Controparte_1 ricopre un ministero pubblico. E la questione va incasellata tenendo anche presenti le eccezioni che, sul punto, ha avanzato la difesa di Controparte_2
La costituzione di nel giudizio, in veste personale, è Parte_1 formalmente in conflitto di interessi con la parte cointeressata al capo della sentenza relativo all'annullamento dell'atto di compravendita intercorso tra rappresentante e rappresentato. Tuttavia, tale conflitto di interessi va relazionato a naturali effetti processuali che ne conseguono dovendosi disattendere la tesi dell'appellato CP_2 secondo cui l'appello avversario (rectius l'atto di costituzione con appello
[...] incidentale) sarebbe inammissibile per nullità o inefficacia dei poteri della delega conferita in quanto la procura alle liti conferita da in proprio è Parte_1 formalmente valida giacché, per farne derivare la nullità o la inefficacia del mandato, la pagina 14 di 24 parte avrebbe dovuto allegare il pregiudizio effettivamente subìto (danno patrimoniale) per la conclusione del contratto (art. 1394 c.c.) secondo i crismi della rispondenza di interessi tra beneficiario e a.d.s., regolati dal libro I, Titolo XII, Capo I c.c., e pur sempre nei limiti del decreto di nomina e dei poteri autorizzatori enunciati dal Giudice tutelare.
E nulla vietava a sotto l'aspetto formale, di conferire mandato Parte_1 di rappresentanza nel presente giudizio al difensore prescelto, così come formalmente nulla vietava a di esperire l'azione in proprio ed in qualità di A.d.s. Parte_1 di Sennonché, all'evidenza risulta che Controparte_1 Parte_1 costituendosi in veste personale, abbia coltivato (anche) un proprio interesse, sebbene intervenendo in parte ad adiuvandum le ragioni dell'amministrato Controparte_1 anche se tale proprio interesse, come detto, risulta anche potenzialmente confliggente con la sfera di interessi del beneficiario.
La conseguenza sul piano giuridico è che la procura speciale conferita per il giudizio di appello, in assenza di prova contraria del danno o del pregiudizio subìto dall'amministrato è formalmente valida, così come formalmente sarebbe permessa la costituzione in giudizio della parte in veste personale, pur se già costituita come A.d.s., 15 fatta salva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., al fine di scongiurare ipotesi di conflitto di interessi, anche soltanto potenziali.
Quel che non può essere accettato, invece, attiene: a) alla litispendenza provocata dall'amministratore di sostegno che ha vocato in giudizio sé stessa;
b) al contenuto delle domande esperite che coinvolgono inevitabilmente la posizione sostanziale dell'amministrato.
Invero, quanto al primo punto avrebbe potuto semplicemente Parte_1 proporre appello sostanziale in proprio ed in qualità di A.d.s. di senza Controparte_1 necessità alcuna di gravare l'economia del giudizio e, tanto più, di operare una litispendenza irragionevole in danno dell'amministrato. Ed infatti, è proprio l'effetto derivato dalla litispendenza (e non dalla suggerita nullità del mandato) che viene a determinare un'ipotesi di conflitto col soggetto amministrato, rivolgendo altresì
l'appellante incidentale domande che, anche astrattamente, possono ben andare a confliggere con gli interessi dell'amministrato meritevoli di tutela.
In ordine al secondo aspetto sollevato poi l'eventuale accoglimento della domanda pagina 15 di 24 di annullamento del contratto di compravendita immobiliare, azionata da Pt_1 in veste personale, potrebbe far insorgere il diritto di rivalsa tra e
[...] CP_7 amministrato potendo l' in ipotesi, rivalersi sull'amministrato in conseguenza CP_7 della dichiarazione di inefficacia della compravendita immobiliare stipulata in proprio favore. E dunque nella posizione di amministrato, viene a trovarsi Controparte_1 nella menomata possibilità di contrastare e contraddire la domanda avanzata dalla stessa astrattamente lesiva dei propri interessi. CP_7
Il comportamento dell' è dunque quantomeno abusivo rispetto al diritto CP_7 azionato vocando sé stessa in giudizio e ponendosi, pure astrattamente, in contrasto con gli interessi e le ragioni dell'amministrato, così come risulta abusivo rispetto allo svolgimento del processo stesso, aggravandone inutilmente l'economia del giudizio globalmente inteso. Questo vale tanto più considerando che non è neppure possibile procedere ritualmente alla riunione delle domande avanzate dall'appellante rispetto le domande avanzate dall'appellata e appellante incidentale, e che le posizioni processuali dell' e del beneficiario sono pure coltivate da difensori diversi. CP_7
E va anche considerato che la cennata litispendenza è inevitabilmente incidente 16 sulle spese di lite dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto, mentre le domande in parte avanzate dall' si traducono in un abuso del diritto e, CP_7 insieme, del processo stesso, sebbene siffatto ultimo rilievo è valevole incidenter tantum non potendosi operare d'ufficio tale estesa qualificazione, con conseguenti sanzioni in capo alla parte.
Occorre allora regolare la questione riscontrando il conflitto di interessi sostanziale comunque derivato dalla litispendenza per cui esso tra due o più parti sussista è inammissibile la costituzione in giudizio e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 765/2023, Cass. n. 1143 /2020; Cass. n. 22772/ 2018). E nella specie il conflitto di interessi rileva sia in senso attuale che virtuale, ragion per cui l'appello incidentale formulato da col quale ha insistito nel sottolineare Parte_1
l'erroneità e/o illegittimità della sentenza nella parte in cui era accolta la domanda di inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita immobiliare stipulato con e per erronea valutazione degli esiti istruttori, con domanda di Controparte_1
pagina 16 di 24 riforma delle spese di lite al seguito, non può meritare miglior sorte dell'atto di costituzione che lo veicola risultando, pure in via derivata, inammissibile, il che travolge gli atti processuali successivi che da questa dipendono.
Fermo allora quanto detto in precedenza sull'abuso del diritto e del processo, di tale aspetto dovrà tenersi conto in sede di imputazione delle spese di lite, ritenendo comunque di giustizia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., per vero applicabile d'ufficio alla parte soccombente quale sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale la cui applicabilità richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", come l'avere agito o resistito pretestuosamente in giudizio (Cass. sez. lav., 15.2.2021, n. 3830; Cass. ord. 24.9.2020, n. 20018; Cass. ord.
18.11.2019, n. 29812). Invero, tale condanna può essere pronunciata senza alcuna istanza di parte né allegazione e dimostrazione di un danno effettivo, ma soltanto ritenendo sussistente il dolo o la colpa grave del soggetto agente, come nel caso di specie in cui la parte non poteva non conoscere le conseguenze della propria condotta abusiva, latamente anche pregiudiziale per lo stesso amministrato. 17
Rispetto alle domande avverso le definitive statuizioni dell'esaurito giudizio si osserva che in ordine all'accertamento del negozio simulato tra e Parte_1
non è accoglibile la domanda di nullità della sentenza per difetto dei Controparte_1 requisiti essenziali dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 163, n.4 c.p.c. Invero, posto che al Giudice spetta la qualificazione della domanda giudiziale, sin dall'atto introduttivo del giudizio quella avanzata da non pare equivocabile, Controparte_2 avendo chiesto di accertare la nullità della compravendita immobiliare, ovvero l'annullamento di questa per intercorsa simulazione del negozio.
In ordine alla critica al provvedimento di primo grado per erronea valutazione delle prove acquisite (testimoniali e per interrogatorio) si osserva che è proprio attraverso l'esame del compendio istruttorio che diviene ragionevole ritenere che la schermatura realizzata con l'alienazione dell'immobile avrebbe reso per CP_2 ancor più complesso rientrare nella disponibilità dei beni caduti in successione
[...] deponendo per la riscontrata simulazione del negozio ulteriori elementi di portata non secondaria nell'economia del processo, che appaiono come minimo sospetti, come il pagina 17 di 24 pagamento del prezzo di compravendita dell'immobile sito in Spoleto, fraz. San
Giacomo, pattuito in denaro (per lire cento milioni) senza rilascio di quietanza, e il fatto che l'acquirente di lì a poco sia divenuto anche moglie del venditore Controparte_1
Inoltre, dall'istruttoria è emerso che legato da una relazione Controparte_1 sentimentale con da anni (sin dal 1999), abbia continuato a vivere Parte_1 nell'immobile de quo anche dopo il perfezionamento della compravendita, che Pt_1 conoscesse la situazione dell'azienda di (e, quindi, pure indirettamente CP_3 delle pendenze economiche insistenti sulla società), elementi questi acquisiti proprio a seguito degli interrogatori, e, infine, che la compravendita risulta stipulata in limine rispetto la rinuncia all'eredità formalizzata da per il tramite della Controparte_2 madre, come risultante dagli esiti delle deposizioni testimoniali, le quali, sebbene provenienti dai famigliari di risultano univoci e non discordanti e, Parte_1 quindi, il che non lascia motivi per discostarsene.
Ora, non può condividersi la tesi dell'appellante che pretenda di far derivare la nullità della sentenza definitiva adducendo che in parte motiva faccia riferimento alla nullità del negozio di simulazione (ex art. 1418 c.c.), salvo poi nulla disporre in tal 18 senso. Ed infatti, in parte motiva il Tribunale ha ritenuto la nullità del negozio simulato in quanto logicamente connesso ad un motivo illecito emerso tra le parti, ovvero aver cagionato un danno all'asse ereditario del chiamato in successione Controparte_2
Vero è che per la giurisprudenza maggioritaria la dichiarazione di simulazione produce la nullità del negozio, ma è altresì vero che da tale pronuncia discende l'inefficacia dell'atto compiuto nei confronti della posizione giuridica soggettiva del terzo che se ne assume leso. E nella specie l'effetto finale è proprio quello disciplinato dall'istituto, giovandosi della dichiarata inefficacia – appunto per Controparte_2 simulazione – del negozio di compravendita immobiliare stipulato tra l'alienante e l'acquirente come non vi è dubbio che tali Controparte_1 Parte_1 immobili, oggetto di compravendita, fossero ricompresi nell'asse ereditario relitto da per cui erano chiamati all'eredità e Persona_3 CP_1 Controparte_2
In forza di tali considerazioni, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
Venendo alle critiche mosse all'elaborato peritale e, quindi, alla stima dell'eredità proveniente a da nella quota del 50%, si osserva che Controparte_2 Persona_3
pagina 18 di 24 oltre che la stima dei beni operata dal consulente è esente da censure la mancata ricomprensione nell'indagine svolta, per la ricostituzione dell'asse ereditario, sui beni ceduti e conferiti alla società nel 2001. Controparte_3
Per l'effetto, l'unico bene effettivamente rientrante nella disponibilità patrimoniale dell'appellato è proprio l'immobile compravenduto in Spoleto, fraz. San Giacomo, sul quale vi è stata la pronuncia di simulazione, con inefficacia del negozio nei confronti di
Ed il valore dell'immobile alienato (e dei terreni) è inferiore alla Controparte_2 stima della metà dell'asse ereditario, calcolata prima della dispersione dei beni, attuata da successivamente alla rinuncia all'eredità di per Controparte_1 Controparte_2 la quale l'unico erede aveva ottenuto in via transattiva £ 1.250.000,00. Infatti, il c.t.u. aveva stimato il valore dell'immobile compravenduto in € 117.008,10, mentre il valore del compendio ereditario ricostituito, spettante a pro quota ed al Controparte_2 netto del rientro delle posizioni debitorie, era stato stimato in € 309.985,82.
La stima dei beni immobili siti in Montepulciano e Spoleto è stata operata dal c.t.u. con riferimento alla data di apertura della successione. I diritti vantati da CP_2
pari ai 2/27 degli immobili compravenduti da siti in 19
[...] Controparte_1
Montepulciano, invece, sono stati calcolati in forza del valore patrimoniale effettivamente conseguito dall'alienante. Anche tale metodo di calcolo risulta esente da critiche, giacché la ricostituzione del compendio ereditario non può che avvenire, pure fittiziamente, al momento in cui si è verificata l'apertura della successione.
E' vero poi che i beni ceduti a non facevano più parte Controparte_4 dell'asse ereditario al tempo del dichiarato annullamento dell'eredità richiesto da ma è anche vero che il c.t.u. ha calcolato l'asse includendo la somma Controparte_2 derivata dalla loro cessione per transazione, sicché ha correttamente indicato i proventi della stessa di cui aveva profittato e non il valore dei beni, proprio Controparte_1 perché essi non erano entrati nel patrimonio ereditario al momento della morte del de cuius, giacché la loro proprietà era in contestazione tra il defunto ed il terzo Per_4
E per confermare la correttezza del ragionamento basti rilevare che
[...] CP_2
ove non avesse rinunciato all'eredità, avrebbe potuto stipulare o dichiarare di
[...] profittare, in veste di coerede e co-interessato, anche della cennata transazione così divenendo contitolare delle somme invece incassate unicamente da Controparte_1
pagina 19 di 24 Anche tale motivo di impugnazione va dunque respinto.
Il riconoscimento del danno in favore di per l'accertata condotta Controparte_2 lesiva posta in essere da in suo danno, liquidato ex art. 2059 c.c. in via Controparte_1 equitativa alla data della pronuncia avuto riguardo all'effettivo valore dell'asse ereditario (e precisamente nella misura di 1/5 dello stesso) risulta proporzionato all'effettivo pregiudizio patito anche in considerazione del compendio ereditario che spettava, pro quota, al danneggiato. Ed il pregiudizio non era in re ipsa, ma è stato supportato dall'attore anche attraverso le prove costituende nel processo sicché si ritiene che lo stesso sia stato adeguatamente comprovato anche in esito alle risultanze istruttorie. Non è, infatti, equivoco che la condotta posta in essere da si Controparte_1
è dimostrata sufficientemente distrattiva delle spettanze ereditarie di cui avrebbe potuto beneficiare il coerede anche rispetto alla diminuzione del Controparte_2 valore dell'asse una volta definite le esposizioni debitorie.
In tal senso depone anzitutto l'atto di transazione del 10.4.2001 col quale CP_1 ha ricevuto la cospicua somma di lire 1.250.000.000, una volta perfezionata la
[...] rinuncia all'eredità da parte di avvenuta per avere egli stesso indotto 20 Controparte_2
a formalizzarla, come si evince dalle deposizioni testimoniali rese da CP_5 all'udienza del 16.9.2009, avendo costui riferito che Testimone_1 Controparte_1 aveva prospettato alla ingenti passività ereditarie, pur in costanza di trattative CP_5 economiche pendenti con le altre parti, non ancora definite. Pertanto, al di là del mandato conferito da al proprio geometra al fine di stimare l'eredità Controparte_1 relitta pro domo sua (evidentemente così influendo le scelte poi intraprese per conto del nipote) fa fede, in tema, anche la cronistoria del rapporto tra ed Controparte_1
legati da convivenza stabile già al tempo della stipula dell'atto di Parte_1 compravendita immobiliare, di guisa che non può sottacersi la mal celata complicità di intenti, venendo riferito alla stessa udienza degli stretti rapporti affettivi tra simulato venditore e acquirente, almeno a partire dal gennaio 1999, e del fatto che Parte_1 fosse ben a conoscenza dell'esistenza dell'azienda di e dei
[...] CP_3 rapporti economici pendenti che interessavano suo compagno. Controparte_1
In conclusione, tali esiti istruttori, unitamente alle ulteriori risultanze già citate, sono sufficienti ad apprezzare la lesione dell'autodeterminazione del soggetto pagina 20 di 24 rappresentato e chiamato all'eredità in ordine alla formalizzata rinuncia all'asse ereditario e conferma che la posta risarcitoria sia stata liquidata in modo proporzionato a tale lesione.
Pertanto, anche tale motivo di appello va disatteso.
Con l'ultimo motivo di gravame per il tramite della propria Controparte_1
A.d.s., ha contestato, altresì, la liquidazione delle spese di lite e di c.t.u. come imputate definitivamente in via solidale a e a lui. Parte_1
Sul punto non può sposarsi la tesi dell'appellante volta a sostenere che le domande di erano state accolte solo in parte. Ed infatti, la sentenza Controparte_2 definitiva ha regolato il regime delle spese di lite tra le sole parti interessate dalle statuizioni finali del processo, ovverosia quelle circostanze “proseguite” e non già definite attraverso la sentenza n.191/2008, e cioè tra Controparte_1 Parte_1
e mentre era stata rigettata con la sentenza non definitiva soltanto la Controparte_2 domanda inerente al rapporto tra e . Controparte_2 CP_3 Controparte_3
La sentenza definitoria del giudizio, ferme le statuizioni di quella non definitiva, ha, invece, operato buon governo del regime delle spese di lite, condannando i 21 convenuti in solido in favore della parte vittoriosa e imputando le spese di c.t.u. a esclusivo carico del soccombente Controparte_1
Alcuna ragione sussiste, dunque, per accogliere tale motivo di appello.
Per le ragioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale meritano integrale rigetto, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di
(anche) personalmente. Inammissibili sono pure le domande Parte_1 formulate nei confronti di stante il rigetto dell'appello Controparte_3 principale formulato avverso la pronuncia n. 191/2008.
In conclusione, la sentenza (definitiva) è esente da censure, e se ne confermano, quindi, le integrali statuizioni.
Le spese di lite vengono regolate in applicazione del principio della soccombenza, con le precisazioni che seguono.
L'appellante principale (come rappresentato dall'a.d.s.) e Controparte_1 in proprio vanno condannati separatamente a rifondere le spese di Parte_3 lite del grado all'appellato e all'appellata Controparte_2 Controparte_3
pagina 21 di 24 s.n.c.. Invero, (anche) in veste di rappresentante, introdotto domande Parte_1 dirette a tutelare un interesse proprio, anche dissonante e non sostanzialmente funzionale alle ragioni dell'amministrato, da cui è derivata tanto una condanna del rappresentato quanto una autonoma condanna in veste personale, venendo le posizioni processuali a coincidere solo per l'interesse comune tra rappresentato sostanziale e rappresentante (appellata in proprio), ma costringendo nel contempo le altre parti processuali a prendere posizioni e ad assumere difese nei riguardi tanto dell'una quanto dell'altra parte.
poi, quale appellata e appellante incidentale, costituita in Parte_1 proprio, in ragione della litispendenza provocata chiamando in lite sé medesima
(principio della causalità) e del riscontrato conflitto di interessi anche solo potenziale con l'amministrato, va condannata al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3,
c.p.c., nei confronti della parte vittoriosa contro la quale ha insistito Controparte_2 nel coltivare le proprie domande ad adiuvandum le ragioni dell'appellante principale, determinata equitativamente in € 2.500,00.
Ad ulteriore precisazione, si ritiene corretto liquidare le spese in favore di
[...]
- appellata estranea alla lite - applicando lo scaglione di valore CP_8 indeterminabile per complessità bassa, utilizzando lo scaglione di liquidazione del compenso professionale minimo, in ragione del fatto che alcuna delle parti ha avanzato conclusive domande dirette nei confronti della stessa, e che l'appellata società si è costituita nel giudizio con atti processuali di contenuto semplice.
Ciò appare tanto più corretto considerando che le domande di Controparte_2 sono state in parte falcidiate dalla sentenza non definitiva che ha disposto la prosecuzione del giudizio per le questioni non definite, così però esaurendo la posizione processuale di perché intervenuta in senso dirimente Controparte_3 sull'unico aspetto del rapporto che aveva interessato l'allora attore e l'odierna società appellata. Di conseguenza l'attività difensiva (e processuale) va valutata secondo l'effettivo impegno profuso dal professionista in rapporto alla proporzionata ed effettiva complessità della lite per la parte rappresentata.
E su questo aspetto il Collegio deve tenere conto di ciò, che la reiezione della domanda di inclusione dei cespiti nell'asse ereditario conferiti all'azienda in questione,
pagina 22 di 24 la cui ricostituzione era stata domandata da per mezzo del proprio Controparte_2 legale rappresentante, è stata risolta per mezzo della sentenza “non definitiva”
n.191/2008 e, come detto, tale risulta l'unico aspetto litigioso che ha interessato la società appellata, a fronte di un compendio di altre domande avanzate dall'appellante principale nei confronti dell'appellato che certo hanno importato Controparte_2 questioni giuridiche di più profonda e complessa analisi.
Le spese di lite vengono quindi liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato ed integrato dal d.m. n. 37/2018, e del d.m. n. 147/2022, tenendo in considerazione il valore indeterminabile della controversia, avuto riguardo al pregio dell'attività e al risultato raggiunto, secondo i parametri di liquidazione del compenso medi.
La parte appellante e la parte appellante incidentale sono tenute ciascuna, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle 23 parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello proposto da n.q. di amministratore Parte_1 di sostegno di e la costituzione in giudizio di Controparte_1 Parte_1 quale appellata, in proprio, nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1 in proprio;
condanna n.q. di amministratore di sostegno di a Parte_1 Controparte_1 rifondere le spese di lite del grado a liquidate per compensi Controparte_2 professionali in € 7.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, e a CP_3 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., liquidate per compensi professionali in € 2.700,00, oltre il
[...] rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna in proprio a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 del grado, liquidate per compensi professionali in € 2.300,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, e a
[...]
, in persona del l.r.p.t., liquidate per compensi Controparte_3
pagina 23 di 24 professionali in € 1.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna in proprio, ex art. 96 comma 3, c.p.c., al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 2.500,00; Controparte_2 dichiara la parte appellante e la parte appellante incidentale tenute ciascuna, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Perugia, 31.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
24
pagina 24 di 24