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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 23 ottobre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.2910, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MEI Parte_1 C.F._1
SC elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, ha dedotto di aver svolto dal 1996 al Parte_1
2022 la mansione di “addetta alle pulizie”, “collaboratrice domestica” per 5/6 giorni a settimana, per almeno 8 ore al giorno ovvero superiori in caso di svolgimento di straordinario. In data 10.06.2022 la Sig. ha presentato domanda di malattia professionale all' al fine di ottenere il Pt_1 CP_1 riconoscimento della patologia sofferta quale malattia professionale: tendinosi degenerativa cronica di altissimo grado del SVP a destra e sottoscapolare spalle bilaterale con lesione parziale di entrambi gli svp, tendinite del CLBB sempre bilateralmente con deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari. L' , in esito alla procedura amministrativa, non ha riconosciuto l'indennizzabilità CP_1 dell'evento oggi dedotto in giudizio.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura pari o superiore al 6% la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la CP_1 predetta prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott. ssa Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la parte ricorrente presenta Per_1 sì una tendinosi degenerativa cronica di altissimo grado del SVP a destra e sottoscapolare spalle bilaterale con lesione parziale di entrambi gli svp, tendinite del CLBB sempre bilateralmente con deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che considerati i fattori di rischio a cui è stata esposta la ricorrente, i quali non risultano di entità superiore a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali, presi in esame i periodi di recupero, frequenza di azione ed applicazione di forza, si ritiene che la condizione patologica patita dal Sig. ovverosia “artropatia delle spalle con lesione Pt_1 cuffia dei rotatori bilaterale” non sia in nesso di causalità materiale con l'attività lavorativa svolta, essendo altresì correlata a processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo non di infrequente riscontro presso soggetti di pari età, sesso con caratteristiche sovrapponibili rispetto alla normalità della popolazione. Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. CP_
La parte ricorrente non è tenuta a rifondere all' convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.. A carico dell' restano CP_1 definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 23 ottobre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.2910, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MEI Parte_1 C.F._1
SC elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, ha dedotto di aver svolto dal 1996 al Parte_1
2022 la mansione di “addetta alle pulizie”, “collaboratrice domestica” per 5/6 giorni a settimana, per almeno 8 ore al giorno ovvero superiori in caso di svolgimento di straordinario. In data 10.06.2022 la Sig. ha presentato domanda di malattia professionale all' al fine di ottenere il Pt_1 CP_1 riconoscimento della patologia sofferta quale malattia professionale: tendinosi degenerativa cronica di altissimo grado del SVP a destra e sottoscapolare spalle bilaterale con lesione parziale di entrambi gli svp, tendinite del CLBB sempre bilateralmente con deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari. L' , in esito alla procedura amministrativa, non ha riconosciuto l'indennizzabilità CP_1 dell'evento oggi dedotto in giudizio.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura pari o superiore al 6% la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la CP_1 predetta prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott. ssa Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che la parte ricorrente presenta Per_1 sì una tendinosi degenerativa cronica di altissimo grado del SVP a destra e sottoscapolare spalle bilaterale con lesione parziale di entrambi gli svp, tendinite del CLBB sempre bilateralmente con deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che considerati i fattori di rischio a cui è stata esposta la ricorrente, i quali non risultano di entità superiore a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali, presi in esame i periodi di recupero, frequenza di azione ed applicazione di forza, si ritiene che la condizione patologica patita dal Sig. ovverosia “artropatia delle spalle con lesione Pt_1 cuffia dei rotatori bilaterale” non sia in nesso di causalità materiale con l'attività lavorativa svolta, essendo altresì correlata a processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo non di infrequente riscontro presso soggetti di pari età, sesso con caratteristiche sovrapponibili rispetto alla normalità della popolazione. Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. CP_
La parte ricorrente non è tenuta a rifondere all' convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.. A carico dell' restano CP_1 definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno