Art. 6.
All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.