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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente Relatore dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Sara Fioroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. dr. rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Giorgio Biancifiori per delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico del difensore
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Jacopo Angelini per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico del difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE (note di trattazione 14.9.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito
In via principale:
-Accertare e dichiarare la legittimità del recesso di parte attrice rispetto al contratto preliminare di cessione di quote sociali di cui alla L.O.I. (Lettera d'intenti) del 10.05.2022 e relativo allegato, per grave inadempimento imputabile alla convenuta “ ” e, per l'effetto: Controparte_1
pagina 1 di 6 - Condannare la convenuta a versare all'attrice “ la somma di 38.000,00 euro, pari al Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata per l'acquisto delle quote societarie, oltre interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente, dalla costituzione in mora al saldo effettivo.
In via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale:
-Dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di cui sopra e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire l'importo versato a titolo di caparra, pari a 19.000,00 euro, oltre interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente, dalla costituzione in mora al saldo effettivo”. PER LA CONVENUTA (comparsa di costituzione e risposta): ““Piaccia all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Revocare la dichiarazione di contumacia della e, ritenutane Controparte_2 ammissibile e rilevante la costituzione in giudizio, rigettare la domanda proposta dalla società
[...] perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2022, la società premesso: Parte_1
-di svolgere attività di consulenza manageriale ed organizzativa, nonché l'acquisto e la gestione di beni immobili, case di cura e residenze per anziani;
-che la si occupava di residenze per anziani, essendo titolare dell'intero Controparte_1 capitale sociale della società Solidale s.r.l., che gestiva una residenza protetta denominata “Residenza dei Marsi – San Bartolomeo, sita all'interno di un immobile di proprietà della società Controparte_3 con sede in Avezzano;
[...]
-che fra le società Alfa Duale San Rocco e era stato stipulato in data 16.3.2022 un Controparte_3 accordo iniziale denominato “L.O.I. non binding”, volto a stabilire le regole per un eventuale futuro acquisto, da parte di essa attrice, della proprietà dell'immobile indicato, nonché dell'attività commerciale in esso esercitata, la cui gestione sarebbe poi stata affidata a;
CP_1
-che alla stipula dell'accordo era seguita una fase di due diligence, affidata allo studio Antonini di Terni;
terminata l'attività con esito positivo, essa istante e avevano sottoscritto in data CP_1
10.5.2022 un ulteriore contratto, denominato L.O.I., cui era allegato un preliminare di affitto di azienda, con i quali la : a) si obbligava a cedere ad essa attrice l'intera quota di CP_1 CP_1 partecipazione al capitale sociale della società Solidale s.r.l. ad un prezzo stabilito in una quota fissa di
€ 20.000,00 ed in una quota variabile (fino ad un massimo di € 800.000,00) dovuta al verificarsi delle condizioni pattuite;
b) si obbligava a stipulare con la società Solidale s.r.l., subito dopo averne ceduto le quote, un contratto di affitto del ramo di azienda denominato “Residenza dei Marsi – San Bartolomeo” alle condizioni fissate nel contratto allegato alla L.O.I.;
-che nei due contratti preliminari era stato espressamente previsto, tra l'altro: a) il versamento da parte di essa attrice in favore di entro il giorno 11.5.2022 della somma di € 19.000,00 a titolo di CP_1 caparra confirmatoria per l'acquisto delle quote della società Solidale s.r.l.; b) il pagamento da parte di entro il giorno 30.6.2022 della somma di € 20.000,00 oltre iva per l'attività di consulenza CP_1 espletata dall'attrice in so favore;
c) la stipula, a mezzo atto notarile, dei due contratti definitivi (la cessione di quote sociali e l'affitto di ramo di azienda) entro e non oltre il 31 maggio 2022, con l'espressa previsione che “in caso di mancata compravendita entro il termine di cui sopra, la società
pagina 2 di 6 si obbliga alla restituzione della caparra confirmatoria versata, entro Controparte_1 e non oltre il giorno 7 giugno 2022, in favore della società ; Parte_1
-che essa attrice, in esecuzione di quanto pattuito, aveva corrisposto l'acconto di € 19.000,00 entro il termine previsto, fissando la data per la stipula dell'atto notarile davanti al Notaio di Terni per Per_1 il giorno 31.5.2022 alle ore 19,00, incontro spostato su richiesta di all'8.6.2022 h.18,00; CP_1
-che nonostante gli impegni assunti la non si era presentata avanti al Notaio, senza spiegare CP_1 le ragioni e senza neppure indicare una diversa data;
-che, preso atto del comportamento inaffidabile della convenuta, essa attrice con pec del 29.6.2022 aveva contestato il mancato rispetto degli impegni assunti con la scrittura del 10.5.2022, dichiarando di voler recedere dalla stessa, e chiedendo la restituzione in proprio favore del doppio della caparra, oltre che del compenso di € 1.800,00 del Notaio richiesto per la redazione dei due atti non sottoscritti, oltre che il pagamento della somma di € 20.000,00 per l'attività di consulenza già espletata;
-che la con pec del 6.7.2022 si era limitata rispondere che per motivi sopraggiunti, non era CP_1 più intenzionata a dar seguito a quanto previsto negli accordi sottoscritti, limitandosi a corrispondere il solo imponibile della somma di € 20.000,00 evidenziata nella fattura n.1/001 emessa da essa attrice il 10.7.2022 per complessivi € 24.400,00. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto, sosteneva in diritto di avere legittimamente esercitato il recesso rispetto al contratto preliminare di cessione di quote per grave inadempimento imputabile alla controparte, con conseguente richiesta di condanna della al pagamento dell'importo di € CP_1
38.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.
In caso di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva in via subordinata di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 19.000,00. In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.400,00 a saldo della fattura, nonchè al pagamento della somma di € 3.420,16 quale costo dell'attività di due diligence inutilmente svolta e della somma di € 1.800,00 quale costo per la predisposizione degli atti notarili, come da preavviso di parcelle dei rispettivi professionisti. All'udienza di prima comparizione -trattata con modalità da remoto- compariva la sola attrice, e la convenuta veniva dichiarata contumace.
Successivamente, si costituiva la che oltre a richiedere in via Controparte_1 processuale la revoca della dichiarazione di contumacia, sosteneva l'infondatezza della domanda e della pretesa creditoria, affermando l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, e la non debenza dei compensi professionali richiesti. In particolare, negava l'inadempimento in ordine alla mancata stipula del contratto definitivo di cessione delle quote, sostenendo che la decisione era stata congiuntamente adottata dalle parti, che non avevano mai concordato l'appuntamento davanti ad un Notaio;
che il versamento della somma di € 20.000,00 era stato effettuato nella convinzione che con quel pagamento la vicenda dovesse considerarsi conclusa e che non vi fossero ulteriori pretese;
che nessun incarico professionale era stato conferito da essa convenuta al dott. Antonini, consulente di parte attorea;
che parimenti essa non era tenuta al pagamento, soltanto presunto, del Notaio, di solito effettuato dalla parte acquirente.
Chiedeva pertanto la reiezione della domanda, con richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 3 di 6 Veniva revocata la dichiarazione di contumacia;
veniva anche rigettata dall'allora G.I. la richiesta, svolta dalla parte attorea, di concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. La causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni per il 4.7.2024, .
Nelle more, mutava l'istruttore. A fronte di richiesta del difensore della parte convenuta di fissazione di udienza cartolare depositata a ridosso dell'udienza, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 19.9.2024, per consentire il rispetto del termine minimo di cui all'art 127 ter c.p.c.. In quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse, conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea sia fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Chiari, in fatto, i termini della vicenda: le parti hanno sottoscritto una “lettera di intenti” in data 10.5.2022, avente ad oggetto, da un lato, la cessione, da parte della , dell'intera Controparte_1 quota di partecipazione al capitale sociale della Solidale S.r.l. e, dall'altro, la stipula di un contratto di affitto del ramo di azienda denominato “Residenza dei Marsi – San Bartolomeo” (doc. 4 del fascicolo attoreo); è parimenti certo -perché comprovato documentalmente e non contestato dalla controparte- che l'attrice abbia provveduto al versamento della somma di € 19.000,00, che il contratto qualificava espressamente come caparra confirmatoria;
è infine certo che non si sia provveduto alla stipula del contratto definitivo. Oggetto della controversia è pertanto esclusivamente l'accertamento dell'imputabilità di tale mancato adempimento del preliminare, che l'attrice addossa alla convenuta, che avrebbe senza fornire giustificazione alcuna omesso di dar seguito al suo impegno, e la convenuta invece imputa a scelta concordata delle parti (sì che in ogni caso è certa quanto meno la risoluzione per mutuo consenso del preliminare).
2. Orbene, dagli atti di causa emerge con chiarezza l'esclusiva imputabilità alla convenuta della mancata stipula del definitivo;
la stessa non ha spiegato neppure nella presente sede quali fossero i motivi che l'avevano portata a non dar seguito al preliminare, sostenendo soltanto la natura congiunta della decisione, che appare però non solo non provata, ma sconfessata dagli atti, posto che in nessun documento è dato rinvenire la prova dell'accordo alla risoluzione consensuale da parte della attrice, che anzi aveva espressamente convocato la controparte avanti al Notaio per la stipula del definitivo entro la data indicata nell'atto preliminare;
e posto che nella pec del 6.7.2022 (all. 10 del fascicolo attoreo) inviata dalla convenuta all'attrice si limita a comunicare “che questa per Parte_3 CP_1 motivi sopraggiunti, non intende dare seguito a quanto previsto nella Lettera sopra citata”, non già sostenendo un accordo in tal senso. Né ha senso sostenere che l'accordo (sulla risoluzione) ci sarebbe stato perché le parti non avevano concordato espressamente un appuntamento notarile, posto che invece l'attrice aveva indicato ora e luogo avanti al Notaio, addirittura spostando l'originario appuntamento per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla convenuta, che pertanto era a conoscenza della calendarizzazione della formalizzazione dell'atto avanti al Notaio. Poiché la mancata concretizzazione dell'impegno assunto con il preliminare è pertanto unicamente imputabile a scelta volontaria della convenuta, deve dichiararsi la legittimità del recesso dell'attrice, e la sussistenza del suo diritto ad ottenere il pagamento del doppio della caparra, avendo espressamente le parti qualificato come caparra confirmatoria il versamento della somma di € 19.000,00 operato dall'attrice dopo la stipula del preliminare, ed essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege (cfr. Cass. N°21317/2024).
pagina 4 di 6 Deve dirsi altresì sconfessata dai documenti di causa la tesi difensiva della convenuta, che ricollega al pagamento della somma di € 20.000,00 l'infondatezza della domanda attorea, considerando quell'esborso come frutto di un accordo sulla risoluzione consensuale: ed infatti, la somma di € 20.000,00 non appare collegata alla caparra (essendone anche diverso l'importo), ma a quella parte degli accordi preliminari, in forza dei quali la convenuta avrebbe comunque dovuto provvedere ad un ulteriore pagamento in favore dell'attrice, a titolo di “consulenza manageriale”, importo previsto dall'art. 4 lett. C del preliminare di affitto di azienda.
3. Devono invece trovare reiezione le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, che oltre a richiedere il doppio della caparra ha “in ogni caso” (cioè, non solo nel caso di accoglimento della domanda subordinata, diretta ad ottenere la pronuncia di risoluzione) richiesto la condanna a quell'ulteriore risarcimento del danno costituito dalle spese dell'operazione non concretizzatasi (spese del professionista per l'attività di due diligence e spese notarili): se infatti la somma versata deve essere qualificata come caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c., non rimane spazio per pretese risarcitorie, diverse dal doppio della caparra. Come è noto, “La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito” (così, Cass. N°8989/2024). La caparra confirmatoria ha cioè natura di predeterminazione del danno, potendo essere chiesti i danni secondo le norme generali solo se, come precisa l'u.c. art. 1385 c.c., piuttosto che invocare l'accertamento della legittimità del recesso, con gli effetti propri previsti dall'art. 1385 c.c., la parte preferisce chiedere la risoluzione ordinaria: ciò che nel caso di specie la parte istante non ha effettuato, avendo chiesto in via principale l'accertamento della legittimità del recesso e la condanna al pagamento del doppio della caparra, il cui importo pertanto “esaurisce” i danni liquidabili: le spese dei professionisti, infatti, che se l'operazione fosse andata a buon fine sarebbero rimaste a carico dell'acquirente, potrebbero essere rifuse solo considerandole come conseguenza dell'inadempimento, e quindi danni, venendo cosi ricompresi in quello predeterminato ex art. 1385 c.c.
3. Quanto alla somma di € 4.400,00 relativa all'omesso pagamento del saldo della fattura e relativa all'Iva ivi esposta, la parte non ha provato che per essa l'Iva costituisce effettivamente un costo, oppure possa essere detratta, spettando l'Iva solo se non detraibile.
4. Consequenziale alla sostanziale soccombenza, la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 4325 /2022 così decide:
in accoglimento della domanda, accertata la legittimità del recesso di parte attrice per inadempimento imputabile alla convenuta, condanna la al pagamento in favore Controparte_1
pagina 5 di 6 dell'attrice della somma di € 38.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, Parte_1
oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
rigetta nel resto;
condanna altresì la al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, qui liquidate in € CP_1
1.063,00 per spese anticipate e € 6.636,00 per compenso professionale, compresa la mediazione ed esclusa la fase istruttoria, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge.
Perugia, 10/03/2025
Il Presidente est.
dott. Teresa Giardino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente Relatore dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Sara Fioroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. dr. rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Giorgio Biancifiori per delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico del difensore
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Jacopo Angelini per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico del difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE (note di trattazione 14.9.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito
In via principale:
-Accertare e dichiarare la legittimità del recesso di parte attrice rispetto al contratto preliminare di cessione di quote sociali di cui alla L.O.I. (Lettera d'intenti) del 10.05.2022 e relativo allegato, per grave inadempimento imputabile alla convenuta “ ” e, per l'effetto: Controparte_1
pagina 1 di 6 - Condannare la convenuta a versare all'attrice “ la somma di 38.000,00 euro, pari al Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata per l'acquisto delle quote societarie, oltre interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente, dalla costituzione in mora al saldo effettivo.
In via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale:
-Dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di cui sopra e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire l'importo versato a titolo di caparra, pari a 19.000,00 euro, oltre interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente, dalla costituzione in mora al saldo effettivo”. PER LA CONVENUTA (comparsa di costituzione e risposta): ““Piaccia all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Revocare la dichiarazione di contumacia della e, ritenutane Controparte_2 ammissibile e rilevante la costituzione in giudizio, rigettare la domanda proposta dalla società
[...] perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2022, la società premesso: Parte_1
-di svolgere attività di consulenza manageriale ed organizzativa, nonché l'acquisto e la gestione di beni immobili, case di cura e residenze per anziani;
-che la si occupava di residenze per anziani, essendo titolare dell'intero Controparte_1 capitale sociale della società Solidale s.r.l., che gestiva una residenza protetta denominata “Residenza dei Marsi – San Bartolomeo, sita all'interno di un immobile di proprietà della società Controparte_3 con sede in Avezzano;
[...]
-che fra le società Alfa Duale San Rocco e era stato stipulato in data 16.3.2022 un Controparte_3 accordo iniziale denominato “L.O.I. non binding”, volto a stabilire le regole per un eventuale futuro acquisto, da parte di essa attrice, della proprietà dell'immobile indicato, nonché dell'attività commerciale in esso esercitata, la cui gestione sarebbe poi stata affidata a;
CP_1
-che alla stipula dell'accordo era seguita una fase di due diligence, affidata allo studio Antonini di Terni;
terminata l'attività con esito positivo, essa istante e avevano sottoscritto in data CP_1
10.5.2022 un ulteriore contratto, denominato L.O.I., cui era allegato un preliminare di affitto di azienda, con i quali la : a) si obbligava a cedere ad essa attrice l'intera quota di CP_1 CP_1 partecipazione al capitale sociale della società Solidale s.r.l. ad un prezzo stabilito in una quota fissa di
€ 20.000,00 ed in una quota variabile (fino ad un massimo di € 800.000,00) dovuta al verificarsi delle condizioni pattuite;
b) si obbligava a stipulare con la società Solidale s.r.l., subito dopo averne ceduto le quote, un contratto di affitto del ramo di azienda denominato “Residenza dei Marsi – San Bartolomeo” alle condizioni fissate nel contratto allegato alla L.O.I.;
-che nei due contratti preliminari era stato espressamente previsto, tra l'altro: a) il versamento da parte di essa attrice in favore di entro il giorno 11.5.2022 della somma di € 19.000,00 a titolo di CP_1 caparra confirmatoria per l'acquisto delle quote della società Solidale s.r.l.; b) il pagamento da parte di entro il giorno 30.6.2022 della somma di € 20.000,00 oltre iva per l'attività di consulenza CP_1 espletata dall'attrice in so favore;
c) la stipula, a mezzo atto notarile, dei due contratti definitivi (la cessione di quote sociali e l'affitto di ramo di azienda) entro e non oltre il 31 maggio 2022, con l'espressa previsione che “in caso di mancata compravendita entro il termine di cui sopra, la società
pagina 2 di 6 si obbliga alla restituzione della caparra confirmatoria versata, entro Controparte_1 e non oltre il giorno 7 giugno 2022, in favore della società ; Parte_1
-che essa attrice, in esecuzione di quanto pattuito, aveva corrisposto l'acconto di € 19.000,00 entro il termine previsto, fissando la data per la stipula dell'atto notarile davanti al Notaio di Terni per Per_1 il giorno 31.5.2022 alle ore 19,00, incontro spostato su richiesta di all'8.6.2022 h.18,00; CP_1
-che nonostante gli impegni assunti la non si era presentata avanti al Notaio, senza spiegare CP_1 le ragioni e senza neppure indicare una diversa data;
-che, preso atto del comportamento inaffidabile della convenuta, essa attrice con pec del 29.6.2022 aveva contestato il mancato rispetto degli impegni assunti con la scrittura del 10.5.2022, dichiarando di voler recedere dalla stessa, e chiedendo la restituzione in proprio favore del doppio della caparra, oltre che del compenso di € 1.800,00 del Notaio richiesto per la redazione dei due atti non sottoscritti, oltre che il pagamento della somma di € 20.000,00 per l'attività di consulenza già espletata;
-che la con pec del 6.7.2022 si era limitata rispondere che per motivi sopraggiunti, non era CP_1 più intenzionata a dar seguito a quanto previsto negli accordi sottoscritti, limitandosi a corrispondere il solo imponibile della somma di € 20.000,00 evidenziata nella fattura n.1/001 emessa da essa attrice il 10.7.2022 per complessivi € 24.400,00. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto, sosteneva in diritto di avere legittimamente esercitato il recesso rispetto al contratto preliminare di cessione di quote per grave inadempimento imputabile alla controparte, con conseguente richiesta di condanna della al pagamento dell'importo di € CP_1
38.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.
In caso di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva in via subordinata di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 19.000,00. In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.400,00 a saldo della fattura, nonchè al pagamento della somma di € 3.420,16 quale costo dell'attività di due diligence inutilmente svolta e della somma di € 1.800,00 quale costo per la predisposizione degli atti notarili, come da preavviso di parcelle dei rispettivi professionisti. All'udienza di prima comparizione -trattata con modalità da remoto- compariva la sola attrice, e la convenuta veniva dichiarata contumace.
Successivamente, si costituiva la che oltre a richiedere in via Controparte_1 processuale la revoca della dichiarazione di contumacia, sosteneva l'infondatezza della domanda e della pretesa creditoria, affermando l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, e la non debenza dei compensi professionali richiesti. In particolare, negava l'inadempimento in ordine alla mancata stipula del contratto definitivo di cessione delle quote, sostenendo che la decisione era stata congiuntamente adottata dalle parti, che non avevano mai concordato l'appuntamento davanti ad un Notaio;
che il versamento della somma di € 20.000,00 era stato effettuato nella convinzione che con quel pagamento la vicenda dovesse considerarsi conclusa e che non vi fossero ulteriori pretese;
che nessun incarico professionale era stato conferito da essa convenuta al dott. Antonini, consulente di parte attorea;
che parimenti essa non era tenuta al pagamento, soltanto presunto, del Notaio, di solito effettuato dalla parte acquirente.
Chiedeva pertanto la reiezione della domanda, con richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 3 di 6 Veniva revocata la dichiarazione di contumacia;
veniva anche rigettata dall'allora G.I. la richiesta, svolta dalla parte attorea, di concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. La causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni per il 4.7.2024, .
Nelle more, mutava l'istruttore. A fronte di richiesta del difensore della parte convenuta di fissazione di udienza cartolare depositata a ridosso dell'udienza, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 19.9.2024, per consentire il rispetto del termine minimo di cui all'art 127 ter c.p.c.. In quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse, conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea sia fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Chiari, in fatto, i termini della vicenda: le parti hanno sottoscritto una “lettera di intenti” in data 10.5.2022, avente ad oggetto, da un lato, la cessione, da parte della , dell'intera Controparte_1 quota di partecipazione al capitale sociale della Solidale S.r.l. e, dall'altro, la stipula di un contratto di affitto del ramo di azienda denominato “Residenza dei Marsi – San Bartolomeo” (doc. 4 del fascicolo attoreo); è parimenti certo -perché comprovato documentalmente e non contestato dalla controparte- che l'attrice abbia provveduto al versamento della somma di € 19.000,00, che il contratto qualificava espressamente come caparra confirmatoria;
è infine certo che non si sia provveduto alla stipula del contratto definitivo. Oggetto della controversia è pertanto esclusivamente l'accertamento dell'imputabilità di tale mancato adempimento del preliminare, che l'attrice addossa alla convenuta, che avrebbe senza fornire giustificazione alcuna omesso di dar seguito al suo impegno, e la convenuta invece imputa a scelta concordata delle parti (sì che in ogni caso è certa quanto meno la risoluzione per mutuo consenso del preliminare).
2. Orbene, dagli atti di causa emerge con chiarezza l'esclusiva imputabilità alla convenuta della mancata stipula del definitivo;
la stessa non ha spiegato neppure nella presente sede quali fossero i motivi che l'avevano portata a non dar seguito al preliminare, sostenendo soltanto la natura congiunta della decisione, che appare però non solo non provata, ma sconfessata dagli atti, posto che in nessun documento è dato rinvenire la prova dell'accordo alla risoluzione consensuale da parte della attrice, che anzi aveva espressamente convocato la controparte avanti al Notaio per la stipula del definitivo entro la data indicata nell'atto preliminare;
e posto che nella pec del 6.7.2022 (all. 10 del fascicolo attoreo) inviata dalla convenuta all'attrice si limita a comunicare “che questa per Parte_3 CP_1 motivi sopraggiunti, non intende dare seguito a quanto previsto nella Lettera sopra citata”, non già sostenendo un accordo in tal senso. Né ha senso sostenere che l'accordo (sulla risoluzione) ci sarebbe stato perché le parti non avevano concordato espressamente un appuntamento notarile, posto che invece l'attrice aveva indicato ora e luogo avanti al Notaio, addirittura spostando l'originario appuntamento per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla convenuta, che pertanto era a conoscenza della calendarizzazione della formalizzazione dell'atto avanti al Notaio. Poiché la mancata concretizzazione dell'impegno assunto con il preliminare è pertanto unicamente imputabile a scelta volontaria della convenuta, deve dichiararsi la legittimità del recesso dell'attrice, e la sussistenza del suo diritto ad ottenere il pagamento del doppio della caparra, avendo espressamente le parti qualificato come caparra confirmatoria il versamento della somma di € 19.000,00 operato dall'attrice dopo la stipula del preliminare, ed essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege (cfr. Cass. N°21317/2024).
pagina 4 di 6 Deve dirsi altresì sconfessata dai documenti di causa la tesi difensiva della convenuta, che ricollega al pagamento della somma di € 20.000,00 l'infondatezza della domanda attorea, considerando quell'esborso come frutto di un accordo sulla risoluzione consensuale: ed infatti, la somma di € 20.000,00 non appare collegata alla caparra (essendone anche diverso l'importo), ma a quella parte degli accordi preliminari, in forza dei quali la convenuta avrebbe comunque dovuto provvedere ad un ulteriore pagamento in favore dell'attrice, a titolo di “consulenza manageriale”, importo previsto dall'art. 4 lett. C del preliminare di affitto di azienda.
3. Devono invece trovare reiezione le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, che oltre a richiedere il doppio della caparra ha “in ogni caso” (cioè, non solo nel caso di accoglimento della domanda subordinata, diretta ad ottenere la pronuncia di risoluzione) richiesto la condanna a quell'ulteriore risarcimento del danno costituito dalle spese dell'operazione non concretizzatasi (spese del professionista per l'attività di due diligence e spese notarili): se infatti la somma versata deve essere qualificata come caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c., non rimane spazio per pretese risarcitorie, diverse dal doppio della caparra. Come è noto, “La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito” (così, Cass. N°8989/2024). La caparra confirmatoria ha cioè natura di predeterminazione del danno, potendo essere chiesti i danni secondo le norme generali solo se, come precisa l'u.c. art. 1385 c.c., piuttosto che invocare l'accertamento della legittimità del recesso, con gli effetti propri previsti dall'art. 1385 c.c., la parte preferisce chiedere la risoluzione ordinaria: ciò che nel caso di specie la parte istante non ha effettuato, avendo chiesto in via principale l'accertamento della legittimità del recesso e la condanna al pagamento del doppio della caparra, il cui importo pertanto “esaurisce” i danni liquidabili: le spese dei professionisti, infatti, che se l'operazione fosse andata a buon fine sarebbero rimaste a carico dell'acquirente, potrebbero essere rifuse solo considerandole come conseguenza dell'inadempimento, e quindi danni, venendo cosi ricompresi in quello predeterminato ex art. 1385 c.c.
3. Quanto alla somma di € 4.400,00 relativa all'omesso pagamento del saldo della fattura e relativa all'Iva ivi esposta, la parte non ha provato che per essa l'Iva costituisce effettivamente un costo, oppure possa essere detratta, spettando l'Iva solo se non detraibile.
4. Consequenziale alla sostanziale soccombenza, la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 4325 /2022 così decide:
in accoglimento della domanda, accertata la legittimità del recesso di parte attrice per inadempimento imputabile alla convenuta, condanna la al pagamento in favore Controparte_1
pagina 5 di 6 dell'attrice della somma di € 38.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, Parte_1
oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
rigetta nel resto;
condanna altresì la al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, qui liquidate in € CP_1
1.063,00 per spese anticipate e € 6.636,00 per compenso professionale, compresa la mediazione ed esclusa la fase istruttoria, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge.
Perugia, 10/03/2025
Il Presidente est.
dott. Teresa Giardino
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