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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6435/2017 depositato il 26/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1031/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 10/02/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130006056084 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la sentenza n.
1031/5/2017 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 13/1/2017 e depositata il
10/2/2017.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, controdeducendo ai motivi di appello.
In data 13 gennaio 2025, il giudizio veniva interrotto per il decesso del contribuente.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che il procedimento, interrotto in data 13 gennaio 2025, non è stato riassunto nel termine di sei mesi stabilito dall'art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992.
Giusta il disposto del successivo art. 45 D.lgs. 546/1992, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto e le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 13.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO MI VO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6435/2017 depositato il 26/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1031/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 10/02/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130006056084 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la sentenza n.
1031/5/2017 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 13/1/2017 e depositata il
10/2/2017.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, controdeducendo ai motivi di appello.
In data 13 gennaio 2025, il giudizio veniva interrotto per il decesso del contribuente.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che il procedimento, interrotto in data 13 gennaio 2025, non è stato riassunto nel termine di sei mesi stabilito dall'art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992.
Giusta il disposto del successivo art. 45 D.lgs. 546/1992, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto e le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 13.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO MI VO