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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 597/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597/2024 R.G.V.G. congiuntamente promossa da: nato ad [...], l'[...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e , nata ad [...], il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi con gli Avv.ti ENZA ALBA MILOTTA e MIMMA FILIPPI C.F._2
(pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto e cumulativo (ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c.) di separazione e divorzio consensuale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis.49-51 c.p.c. di separazione e divorzio consensuali depositato in data 24.4.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto quanto segue:
i. di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Alcamo il 17.12.1988; ii. che detto matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Alcamo al n. 261 parte II Serie A dell'anno 1988, come risulta da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
iii. che la dimora coniugale è stata fissata in Alcamo nella via Vincenzo Li Muli n. 13
Piano III, di proprietà di Parte_3
iv. che i coniugi hanno adottato , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente alla data del ricorso, nonché
, nata a [...] il [...], maggiorenne e già economicamente Persona_2
autosufficiente;
v. che il regime patrimoniale della comunione dei beni, adottato in un primo momento dai coniugi, è stato successivamente dagli stessi sostituito con il regime della separazione dei beni, come convenuto con atto del 5.10.2016 del notaio Per_3
del distretto di Trapani e Marsala, annotato nell'atto di matrimonio;
[...]
vi. che è dipendente comunale con un reddito imponibile annuo Parte_2
pari ad € 14.618,00 circa, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
vii. che , invece, esercita la professione di elettrotecnico ed ha, in media, Parte_3
un reddito imponibile annuo pari ad € 4.000,00 circa, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
viii. che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sulla scorta dei suesposti presupposti di fatto, i ricorrenti chiedono di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge;
il sig. unitamente al figlio , maggiorenne e non Pt_1 Per_1
economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare in Via Li Muli n.13, già dimora
coniugale, ove ha la residenza;
la signora continuerà ad abitare nella casa di sua Parte_2
proprietà, sita in Alcamo nella via Carabinieri Falcetta e Apuzzo n. 290; 2. i coniugi, considerata la loro indipendenza economica, dichiarano di rinunziare - come di
fatto rinunciano - al reciproco mantenimento;
3. la signora verserà al figlio , attualmente non economicamente Parte_2 Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 150,00 a mezzo bonifico
bancario o in contanti dietro rilascio di ricevuta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
ella altresì, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie di cui al protocollo del
Tribunale di Trapani;
4. i coniugi convengono di estinguere il libretto postale loro cointestato e di dividere in parti
uguali le somme ivi depositate”.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in data 1.10.2024, hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso e presentato una dichiarazione con cui hanno dato atto che non intendono riconciliarsi, nonché di essere a conoscenza del contenuto del ricorso.
A seguito del rilievo mosso dal Giudice delegato dal Collegio con l'ordinanza del 16.10.2024, relativamente alla mancata previsione di un contributo da parte di al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_3 Persona_1
non economicamente autosufficiente, per contrasto con l'art. 337ter c.c., le
[...]
parti hanno dichiarato e documentato (mediante deposito delle buste paga), ad integrazione delle condizioni rassegnate, che il figlio , nelle Persona_1
more del procedimento, ha acquisito indipendenza economica essendo stato assunto presso una ditta edile, percependo una retribuzione di circa € 1.000,00 netti mensili e che egli risiede presso l'abitazione paterna.
Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale va accolta, essendo evidentemente venuto meno l'affectio coniugalis. Il Tribunale
aderisce, altresì, alle condizioni concordate dalle parti, non essendo contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, né all'interesse dei figli, anche in considerazione delle integrazioni fornite in corso di causa. *.*.*
Avendo le parti, cumulativamente, chiesto di pronunciarsi in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della presente decisione, la causa andrà rimessa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, come da separata ordinanza, il quale provvederà secondo le prescrizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, parzialmente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 17 dicembre 1988, trascritto nel
[...]
Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Alcamo (TP), al n. 261, Parte II, Serie A, anno 1988, alle condizioni di cui in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Bucalo per gli adempimenti relativi alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 08.01.2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597/2024 R.G.V.G. congiuntamente promossa da: nato ad [...], l'[...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e , nata ad [...], il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi con gli Avv.ti ENZA ALBA MILOTTA e MIMMA FILIPPI C.F._2
(pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto e cumulativo (ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c.) di separazione e divorzio consensuale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis.49-51 c.p.c. di separazione e divorzio consensuali depositato in data 24.4.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto quanto segue:
i. di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Alcamo il 17.12.1988; ii. che detto matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Alcamo al n. 261 parte II Serie A dell'anno 1988, come risulta da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
iii. che la dimora coniugale è stata fissata in Alcamo nella via Vincenzo Li Muli n. 13
Piano III, di proprietà di Parte_3
iv. che i coniugi hanno adottato , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente alla data del ricorso, nonché
, nata a [...] il [...], maggiorenne e già economicamente Persona_2
autosufficiente;
v. che il regime patrimoniale della comunione dei beni, adottato in un primo momento dai coniugi, è stato successivamente dagli stessi sostituito con il regime della separazione dei beni, come convenuto con atto del 5.10.2016 del notaio Per_3
del distretto di Trapani e Marsala, annotato nell'atto di matrimonio;
[...]
vi. che è dipendente comunale con un reddito imponibile annuo Parte_2
pari ad € 14.618,00 circa, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
vii. che , invece, esercita la professione di elettrotecnico ed ha, in media, Parte_3
un reddito imponibile annuo pari ad € 4.000,00 circa, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
viii. che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sulla scorta dei suesposti presupposti di fatto, i ricorrenti chiedono di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di legge;
il sig. unitamente al figlio , maggiorenne e non Pt_1 Per_1
economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare in Via Li Muli n.13, già dimora
coniugale, ove ha la residenza;
la signora continuerà ad abitare nella casa di sua Parte_2
proprietà, sita in Alcamo nella via Carabinieri Falcetta e Apuzzo n. 290; 2. i coniugi, considerata la loro indipendenza economica, dichiarano di rinunziare - come di
fatto rinunciano - al reciproco mantenimento;
3. la signora verserà al figlio , attualmente non economicamente Parte_2 Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 150,00 a mezzo bonifico
bancario o in contanti dietro rilascio di ricevuta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
ella altresì, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie di cui al protocollo del
Tribunale di Trapani;
4. i coniugi convengono di estinguere il libretto postale loro cointestato e di dividere in parti
uguali le somme ivi depositate”.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in data 1.10.2024, hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso e presentato una dichiarazione con cui hanno dato atto che non intendono riconciliarsi, nonché di essere a conoscenza del contenuto del ricorso.
A seguito del rilievo mosso dal Giudice delegato dal Collegio con l'ordinanza del 16.10.2024, relativamente alla mancata previsione di un contributo da parte di al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_3 Persona_1
non economicamente autosufficiente, per contrasto con l'art. 337ter c.c., le
[...]
parti hanno dichiarato e documentato (mediante deposito delle buste paga), ad integrazione delle condizioni rassegnate, che il figlio , nelle Persona_1
more del procedimento, ha acquisito indipendenza economica essendo stato assunto presso una ditta edile, percependo una retribuzione di circa € 1.000,00 netti mensili e che egli risiede presso l'abitazione paterna.
Tanto premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale va accolta, essendo evidentemente venuto meno l'affectio coniugalis. Il Tribunale
aderisce, altresì, alle condizioni concordate dalle parti, non essendo contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, né all'interesse dei figli, anche in considerazione delle integrazioni fornite in corso di causa. *.*.*
Avendo le parti, cumulativamente, chiesto di pronunciarsi in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della presente decisione, la causa andrà rimessa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, come da separata ordinanza, il quale provvederà secondo le prescrizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, parzialmente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 17 dicembre 1988, trascritto nel
[...]
Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Alcamo (TP), al n. 261, Parte II, Serie A, anno 1988, alle condizioni di cui in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Bucalo per gli adempimenti relativi alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 08.01.2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo