TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1633
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Decreto cautelare 7 maggio 2025
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Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
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Sentenza 28 gennaio 2026
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Decreto cautelare 9 febbraio 2026
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Ordinanza cautelare 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia garantito il contraddittorio procedimentale, richiamando le note di comunicazione di avvio del procedimento e di riscontro alle controdeduzioni, e che la corrispondenza intercorsa sia documentale provata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, arbitrarietà, assenza di interesse pubblico

    Il Tribunale ha chiarito che la SCIA di trasferimento di sede fa cessare gli effetti della precedente SCIA, sostituendosi ad essa. Una rinuncia alla nuova SCIA non può determinare la reviviscenza della precedente, essendo necessaria una nuova segnalazione per il ritrasferimento dell'attività. La SCIA del 12 ottobre 2023 ha sostituito quella del 1 settembre 2023, facendone venire meno gli effetti. La rinuncia presentata il 25 marzo 2025 può al più incidere sulla SCIA del 12 ottobre 2023, ma non su quella del 1 settembre 2023. La ricorrente avrebbe dovuto presentare una SCIA di trasferimento di sede da via di S. Eustachio a via dei Redentoristi.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia garantito il contraddittorio procedimentale, richiamando le note di comunicazione di avvio del procedimento e di riscontro alle controdeduzioni, e che la corrispondenza intercorsa sia documentale provata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione della SCIA del 9.11.2023, con la quale si dichiara il passaggio da una ripartizione paritetica di 50 mq per ciascun settore a una destinazione integrale di 100 mq esclusivamente all'attività di vendita del settore alimentare, costituisce una rinuncia agli effetti dell'autorizzazione relativa all'esercizio di vicinato per il settore non alimentare, venendo di fatto meno la possibilità di esercitare tale attività nello stesso locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1633
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1633
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo