Decreto cautelare 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
Decreto cautelare 9 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05549/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2025, proposto da
Di EN LE e Figli 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti:
1. del provvedimento prot. CA/75481/2025 del 29/04/2025 di “ Revoca degli effetti giuridici e archiviazione della S.C.I.A. prot. CA/159657 del 01/09/2023 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore alimentare e della Comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore non alimentare, nei confronti della Di EN LE e Figli 2 RL e p.e il legale rappresentante pro tempore ”;
2. della nota prot. CA/58150 del 01/04/2025;
3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa ES RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La Società Di EN LE e Figli 2 S.r.l. svolge attività commerciale di vendita dal 2006 quando, con nota prot. CA/30686 del 6.04.2006, ha presentato la S.C.I.A. di subingresso per l’esercizio dell’attività di vicinato, settore non alimentare, su una superficie di vendita dichiarata pari a mq 27 all’interno del locale di Via S. Eustachio n. 20.
In data 1.09.2023, l’esercente ha presentato la S.C.I.A. prot. CA/159657 di subingresso nei confronti della Delizie Internazionali S.r.l. per l’attività di vendita del settore alimentare, attiva nel locale di 50 mq sito in Via dei Redentoristi n. 16.
In data 12.10.2023, la Di EN LE e Figli 2 S.r.l. ha presentato S.C.I.A. prot. CA/186669 di trasferimento dell’attività di vendita del settore alimentare dalla sede di Via dei Redentoristi n. 16 alla sede di Via Sant’Eustachio n. 20, ove era già attivo l’esercizio di vendita nel settore non alimentare, dichiarando che, su una superficie totale di vendita del locale pari a mq 100 mq, la metà era adibita al settore alimentare e l’altra metà era adibita al settore non alimentare.
In data 9.11.2023, la Società Di EN ha presentato nuova S.C.I.A. prot. CA/205853 di variazione per l’attività commerciale svolta nel locale di Via S. Eustachio n. 20, dichiarando di ampliare il settore alimentare fino a 100 mq, rispetto alla superficie complessiva del locale dichiarata pari a mq. 111, e di non riservare più alcun spazio per la vendita nel settore non alimentare
Con nota dell’11.05.2024, la Polizia Locale Gruppo I Centro Storico ha trasmesso al Municipio I il rapporto informativo in merito al sopralluogo eseguito presso il locale commerciale di Via S. Eustachio n. 20, rilevando che l’esercente aveva trasferito la propria attività da via dei Redentoristi n. 16 a via di S. Eustachio n. 20, all'interno del sito UNESCO, senza rispettare le prescrizioni previste dall'art. 14 c. 2 della DAC n° 109/23. Nello specifico, la superficie di vendita del locale risultava inferiore a 100 mq e pari a 50 mq circa.
Pochi giorni più tardi, in data 24.05.2024, la Di EN LE e Figli 2 S.r.l. ha presentato la S.C.I.A. prot. CA/88636 di sospensione temporanea dell’attività di vendita del settore alimentare - ossia l’unica attività ancora attiva essendo stato chiuso il settore non alimentare con la S.C.I.A. di variazione del 9.11.2023 - per il periodo di un anno, dal 24.05.2024 al 23.05.2025, presso il locale sito in Via S. Eustachio n. 20, in quanto “ sono venuti meno i presupposti per il rispetto dei requisiti minimi necessari per l'esercizio dell'attività del settore alimentare ”.
Successivamente, in data 25.03.2025, la Società Di EN e Figli 2 S.r.l. ha inoltrato la S.C.I.A. prot. CA/53267 (doc. 8) di sospensione temporanea dell’attività nel settore non alimentare nel locale di Via S. Eustachio n. 20
Contestualmente, ha inoltrato la comunicazione prot. CA/53799 di riattivazione dell’esercizio di vendita del settore alimentare ed anche non alimentare (sospesa lo stesso giorno), sempre nel locale di Via S. Eustachio n. 20, dichiarando un’estensione del locale pari a mq 111, in contrasto con l’accertamento eseguito dalla Polizia Locale che aveva appurato un’estensione del locale pari a mq 50.
Ancora, sempre in data 25 marzo 2025, l’odierna esponente ha dichiarato di “ rinunciare agli effetti delle scia prott. CA/2023/159739 del 01/09/2023, CA/2023/174688 del 26/09/2023, CA/2023/186669 del 12/10/2023, CA/2023/205853 del 09/11/2023. Per l’effetto, la scia retroagisce giuridicamente nell’originaria collocazione, Via dei Redentoristi n. 16, giusta scia prot. CA/2023/159657 del 01/09/2023 ”.
Sulla base del convincimento della validità del predetto atto di rinuncia e supponendo la “ riviviscenza ” della SCIA di subingresso nell’attività di vendita nel settore alimentare di Via dei Redentoristi n. 16, la deducente ha ceduto in affitto l’azienda commerciale di Via dei Redentoristi 16 alla Società Dispensa S.r.l., la quale, in data 31.03.2025, prima ha presentato la S.C.I.A. prot. CA/57517 di subingresso nella suddetta attività e, poi, la S.C.I.A. prot. CA/57519 di trasferimento dell’attività nuovamente da Via Redentoristi a in Via S. Eustachio n. 20, dichiarando questa volta una superficie totale di vendita di mq. 37, rispetto ad una superficie complessiva del locale dichiarata pari a mq 59.
In data 1.04.2025, l’Amministrazione ha comunicato l’inammissibilità della rinuncia formalizzata dalla Società perché la S.C.I.A. del 1.09.2023 di subingresso dell’attività nel settore alimentare nel locale di Via dei Redentoristi era stata sostituita dalla successiva S.C.I.A. del 12.10.2023 di trasferimento della medesima attività presso il locale di Via S. Eustachio. Ha altresì informato l’esercente della possibilità di trasferire nuovamente l’attività di vendita del settore alimentare attualmente sospesa per il locale di via di S. Eustachio in via dei Redentoristi inoltrando al SUAP Municipale una S.C.I.A. di trasferimento di sede dell’attività di vendita del settore alimentare.
Con Determinazione Dirigenziale in data 29.04.2025, prot. CA/75481/2025, rep. CA/974/2025, quindi, il Municipio I ha rilevato che non era stata presentata la S.C.I.A. di trasferimento di sede da via di S. Eustachio a via dei Redentoristi e ha disposto la “ decadenza degli effetti giuridici della S.C.I.A. di subingresso prot. CA/159657 del 01/09/2023, sostituita nella sua legittimità dalla S.C.I.A. di trasferimento di sede prot. CA/186669 del 12/10/2023 e, di conseguenza, la decadenza degli effetti giuridici della comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 di subingresso in settore non alimentare da Di EN ZI alla Di EN LE e Figli 2 RL, già attiva con comunicazione CA/71551/1999, in quanto il settore non alimentare era già stato eliminato con la S.C.I.A. di variazione prot. CA/205853 del 9/11/2023 ”.
Ha quindi proceduto alla “ Revoca degli effetti giuridici e archiviazione della S.C.I.A. prot. CA/159657 del 01/09/2023 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore alimentare e della Comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 per l’esercizio dell’attività di vicinato settore non alimentare, nei confronti della Di EN LE e Figli 2 RL e p.e il legale rappresentante pro tempore ”.
Con il ricorso in esame, la deducente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la predetta Determinazione Dirigenziale del 29.04.2025.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
In relazione al vicinato alimentare:
- “ 1) Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 ”: il provvedimento menzionerebbe solamente la prima comunicazione di motivi ostativi del primo aprile 2025, ma nulla direbbe sulle osservazioni del successivo 3 aprile, sulla comunicazione capitolina del 10 aprile 2025 di riscontro alle predette osservazioni del 3 aprile, e sulle ultime controdeduzioni;
- “ 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, arbitrarietà, assenza di interesse pubblico ”: l’operato capitolino è fondato sull’erroneo assunto secondo cui la ricorrente non avrebbe potuto rinunciare agli effetti di S.C.I.A. contenenti dichiarazioni inveritiere, circostanza non vietata nel nostro Ordinamento ed opposta alla ricorrente senza il substrato argomentativo motivazionale normativo e/o regolamentare. Afferma la ricorrente che: “ Se una scia di trasferimento è dichiarata inefficace non si perde il titolo autorizzativo ma si retroagisce al luogo da cui ci si era trasferiti, con la reviviscenza della precedente scia corrente in quel luogo. Del pari medesimo effetto si ha laddove il privato, nell’esercizio del proprio potere dispositivo, rinunci agli effetti di una scia ”;
In relazione al vicinato non alimentare:
- “ 3) Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 ”: ripropone le medesime argomentazioni di cui al motivo 1;
- “ 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta ”: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha dichiarato la “ decadenza degli effetti giuridici della comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 di subingresso in settore non alimentare da Di EN ZI alla Di EN LE e Figli 2 RL, già attiva con comunicazione CA/71551/1999, in quanto il settore non alimentare era già stato eliminato con la S.C.I.A. di variazione prot. CA/205853 del 9/11/2023 ”. Invero, la ricorrente non avrebbe mai eliminato il settore alimentare. Con la SCIA di variazione del 9.11.2023 avrebbe erroneamente dichiarato di passare da 50 mq di vicinato alimentare e 50 mq di vicinato non alimentare a 100 mq di vicinato alimentare, essendo il locale di soli 50 mq. Non avrebbe mai dichiarato la sospensione dell’attività de qua, che invece avrebbe svolto regolarmente.
Con decreto n. 2465/2025, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. avuto riguardo al profilo del periculum .
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto.
In sintesi, in relazione al primo ed al terzo motivo, ha evidenziato di aver puntualmente riscontrato la comunicazione del 26.03.2025, nonché le successive controdeduzioni dell’esercente. Nel provvedimento gravato, poi, sarebbe espressamente richiamata la nota del Municipio I del 1/04/2025, prot. CA/58150, e sarebbero stati ripercorsi i contenuti anche la successiva nota dello stesso Ufficio del 10/04/2025, prot. CA/64583
In relazione al secondo motivo, ha innanzitutto stigmatizzato il comportamento dell’esercente, evidenziando come sia stato proprio la Di EN LE e figli 2 ad effettuare le ripetute dichiarazioni non veritiere, ed in particolare una superficie del locale pari a 100 mq. Ha quindi sostenuto che la legge n. 241/1990 non prevedrebbe in alcun modo la rinuncia alla S.C.I.A., né la possibilità per la S.C.I.A. non più valida di retroagire alle posizioni precedenti, riferite a titolari e locali diversi. Invero, al fine di far venir meno gli effetti di una S.C.I.A., l’istituto appositamente previsto sarebbe quello della comunicazione di cessazione, la quale, comunque, non avrebbe effetti retroattivi. Il provvedimento impugnato di revoca degli effetti giuridici ed archiviazione della S.C.I.A. dell’1.09.2023, prot. CA/159657, di subingresso dell’attività di vendita nel settore alimentare presso il locale di Via dei Redenzionisti, confermerebbe l’effetto giuridico già prodotto in forza della SCIA del 12.10.2023, prot. CA/188669, di trasferimento di tale attività presso l’esercizio di Via S. Eustachio, dove la Società ha operato per 7 mesi prima di sospendere l’attività stessa.
Ha ribadito che la Società Di EN e figli 2 S.r.l. avrebbe potuto riattivare l’esercizio di vendita di Via dei Redenzionisti solamente inoltrando al SUAP del Municipio I una nuova S.C.I.A. di trasferimento di sede dell’attività di vendita del settore alimentare da Via S. Eustachio in Via dei Redentoristi, ma che non lo ha voluto fare, nonostante fosse stata inviata più volte ad agire in tal senso.
In relazione al quarto motivo, ha sostenuto che “ Pur in assenza di una formale dichiarazione di rinuncia agli effetti dell’autorizzazione relativa all’esercizio di vicinato per il settore non alimentare, la presentazione della SCIA del 9.11.2023, prot. CA/205853 (doc. 4), di variazione dell’attività, con la quale viene dichiarato il passaggio da una ripartizione paritetica di 50 mq per ciascun settore (alimentare e non alimentare) a una destinazione integrale di 100 mq esclusivamente all’attività di vendita del settore alimentare, non lascia spazio ad alcuna ambiguità interpretativa. È infatti evidente che, avendo il dichiarante destinato l’intera superficie dichiarata all’attività di vendita alimentare, viene meno, di fatto, la possibilità di esercitare attività commerciale nel settore non alimentare all’interno del medesimo locale ”.
Con ordinanza n. 3024 del 3 giugno 2025 è stata accolta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, come già deciso dal Collegio nel ricorso parzialmente connesso rg. 4637/2025, le questioni poste debbano essere esaminate nella più adeguata sede di merito, fissata come nel dispositivo e che, nelle more, la domanda cautelare debba essere accolta, anche tenuto conto del fatto che - in definitiva - come da nota di Roma Capitale del 1.04.2025, non è mai stata in contestazione fra le parti la possibilità di trasferire nuovamente l’attività di vendita nella precedente sede ”.
Con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni.
All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Con la prima e la terza censura, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990: il provvedimento impugnato menzionerebbe solamente la prima comunicazione di motivi ostativi del primo aprile 2025, ma nulla direbbe sulle osservazioni del successivo 3 aprile, sulla comunicazione capitolina del 10 aprile 2025 di riscontro alle predette osservazioni del 3 aprile, e sulle ultime controdeduzioni.
Osserva il Collegio che nel provvedimento gravato viene espressamente richiamata la nota del Municipio I del 1/04/2025 di comunicazione di avvio del procedimento, e vengono ripercorsi i contenuti della successiva nota dello stesso Ufficio del 10/04/2025, prot. CA/64583 con la quale sono state riscontrate le controdeduzioni dell’esercente. Peraltro, seppure nel provvedimento non si dà atto di tutta la corrispondenza incorsa tra le parti, è la stessa ricorrente a riferire e documentare l’avvenuto contraddittorio.
Pertanto non si è realizzata nessuna violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 avendo Roma Capitale ripetutamente illustrato la propria posizione all’esercente e riscontrato le controdeduzioni da questa formulate.
In particolare, con le note del primo e del 10 aprile 2025, Roma Capitale ha rappresentato che: la “ rinuncia agli effetti delle S.C.I.A. ”, con l’effetto di retroattivo “ nell’originaria collocazione ” non è prevista dalla Legge 241/90; il subingresso del settore alimentare prot. CA/159657 del 01/09/2023 è stato superato e sostituito dal titolo abilitativo attualmente vigente costituito dalla S.C.I.A. di trasferimento di sede (prot. CA/186669 del 12/10/2023) in via di S. Eustachio n. 20, dove la Società ha operato per 7 mesi prima di sospendere l’attività stessa; l’esercente avrebbe potuto trasferire nuovamente l’attività di vendita del settore alimentare attualmente sospesa per il locale di via di S. Eustachio 20 angolo Salita De’ Crescenzi 8 in via dei Redentoristi 16, inoltrando al SUAP Municipale una S.C.I.A. di trasferimento di sede dell’attività di vendita del settore alimentare prima della scadenza della sospensiva.
Inconferenti sono i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente in quanto si riferiscono a fattispecie diverse dalla presente, atteso che si riferiscono a casi in cui l’Amministrazione procedente aveva erroneamente dichiarato che non erano pervenute osservazioni da parte del privato, ovvero che il privato non aveva dato riscontro ad una richiesta di produzione documentale formulata dalla stessa p.a. Nulla di tutto questo si riscontra nella fattispecie in esame, risultando documentale provato che Roma Capitale ha garantito il contraddittorio procedimentale.
Per tanto, il primo ed il terzo motivo di ricorso devono esser respinti.
4. Neppure può essere condivisa la seconda censura, con cui la ricorrente sostiene che “ Se una scia di trasferimento è dichiarata inefficace non si perde il titolo autorizzativo ma si retroagisce al luogo da cui ci si era trasferiti, con la reviviscenza della precedente scia corrente in quel luogo. Del pari medesimo effetto si ha laddove il privato, nell’esercizio del proprio potere dispositivo, rinunci agli effetti di una scia ”.
Come noto, la SCIA, disciplinata dall’art. 19 della legge 241/1990, è un atto privato di comunicazione che permette l’avvio immediato di attività soggette a controllo successivo, sostituendo autorizzazioni, permessi preventivi, nulla osta e iscrizioni a albi se il rilascio dipende solo dall'accertamento di requisiti già fissati.
È un istituto di semplificazione che sposta l'attività istruttoria (verifica dei requisiti) al momento successivo alla presentazione.
L'attività può essere iniziata il giorno stesso della presentazione della SCIA, e l’Amministrazione ha 60 giorni (o 30 per l'edilizia) per verificare i requisiti e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti dannosi in caso di carenze.
Trascorsi i 60 giorni, la PA può intervenire in autotutela per annullare gli atti se sussistono i presupposti previsti dall'articolo 21-nonies.
E’ evidente che la SCIA con cui l’esercente comunica il trasferimento in altra sede dell’attività commerciale già autorizzata, fa cessare degli effetti della precedente SCIA, sostituendosi ad essa.
Una eventuale rinuncia alla nuova SCIA non può pertanto determinare la reviviscenza della precedente, come pretenderebbe parte ricorrente, essendo necessaria, in conformità con quanto previsto dall’art. 19 l. 241/1990, una nuova segnalazione certificata che legittimi il ritrasferimento dell’attività commerciale nella sede originaria e che renda edotta di ciò l’Amministrazione comunale.
Invero l’esercente ben potrebbe rinunciare agli effetti della seconda SCIA, senza tornare a svolgere la medesima attività nel locale originario.
Nella fattispecie in esame:
- in data primo settembre 2023, Di EN LE e Figli 2 S.r.l. ha presentato SCIA prot. CA/2023/159657 di attività di esercizio di vicinato settore alimentare in via dei Redentoristi 16;
-in data 12 ottobre 2023, il predetto esercente ha presentato SCIA di trasferimento di sede dall'ubicazione sopra indicata a via di S. Eustachio 20 angolo salita Dè Crescenzi 8-9, ove ha esercitato l’attività in esame per almeno sette mesi;
- in data 25 marzo 2025 ha presentato rinuncia agli effetti della predetta SCIA di trasferimento.
Orbene, la SCIA del 12 ottobre 2023 ha sostituito la precedente del primo settembre 2023, facendone venire meno gli effetti (effetto estintivo della SCIA del 12 ottobre 2023 rispetto alla scia del primo settembre 2023).
Non è sostenibile la tesi della ricorrente che afferma che, con la rinuncia del 25 marzo 2025 si verificherebbe la “ reviviscenza ” della SCIA del primo settembre 2023.
Invero, detta SCIA è stata superata e sostituita dal titolo abilitativo costituito dalla SCIA di trasferimento di sede del 12 ottobre 2023 in via di S. Eustachio: con il trasferimento di sede è chiaramente cessata l’attività in via Redentoristi ed è iniziata nella nuova sede dove è stata portata avanti per 7 mesi prima di essere sospesa.
E’ evidente, pertanto, che gli effetti del titolo autorizzativo precedente sono cessati, e che la rinuncia può al più incidere sulla scia del 12 ottobre 2023 ma non certo su quella del primo settembre 2023.
Peraltro la rinuncia è stata presentata a distanza di due anni dal rilascio del titolo esecutivo.
Di EN LE e Figli 2 S.r.l. avrebbe dovuto presentare la S.C.I.A. di trasferimento di sede da via di S. Eustachio a via dei Redentoristi, e successivamente conferire l’azienda in affitto a Dispensa in via dei Redentoristi.
Da ciò discende la legittimità degli atti impugnati e l’infondatezza del ricorso.
Peraltro, non può non essere sottolineato il comportamento della Di EN LE e Figli 2 S.r.l. che ha ignorato le istruzioni del Municipio che le aveva più volte indicato la procedura corretta da seguire.
5. Palesemente infondata è anche la quarta censura, con la quale la ricorrente assume che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha dichiarato la “ decadenza degli effetti giuridici della comunicazione prot. CA/30686 del 06/04/2006 di subingresso in settore non alimentare da Di EN ZI alla Di EN LE e Figli 2 RL, già attiva con comunicazione CA/71551/1999, in quanto il settore non alimentare era già stato eliminato con la S.C.I.A. di variazione prot. CA/205853 del 9/11/2023 ”.
Come correttamente evidenziato dalla difesa Capitolina, la presentazione della SCIA del 9.11.2023, prot. CA/205853 di variazione dell’attività, con la quale viene dichiarato il passaggio da una ripartizione paritetica di 50 mq per ciascun settore (alimentare e non alimentare) a una destinazione integrale di 100 mq esclusivamente all’attività di vendita del settore alimentare, non può che essere interpretato come una rinuncia agli effetti dell’autorizzazione relativa all’esercizio di vicinato per il settore non alimentare.
6 In conclusione, per quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale che si quantificano in euro 3.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO