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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/08/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2868/2023, promossa con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 cod. proc. civ. depositato il
29.9.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
dom. Teresa Dennetta, giusta procura alle liti unita al ricorso mediante strumenti informatici;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con proc. dom. Controparte_1 C.F._2
l'avv. Simona Stefanutto, giusta delega a margine dell'istanza di visibilità;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
pagina 1 di 7 - intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti giuridici fra genitori e figli nati da coppia non coniugata.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
Per_ a) Statuirsi l'affidamento condiviso del figlio e la residenza del minore prevalentemente presso la mamma;
b) Stabilirsi che il padre terrà con sé il figlio per due pernotti al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle ore 20; quando il papà
Per_ non passerà il weekend con il piccolo lo terrà con sé il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, con accompagnamento del minore presso la casa della madre;
quando il minore andrà alla scuola materna il prelievo avverrà fuori da scuola;
nel caso in cui il padre si troverà fuori regione per impegni lavorativi la madre si impegnerà ad organizzare il
Per_ pernottamento di al rientro del padre in Friuli;
c) Disporsi che, in caso di malattia, il minore venga trattenuto dal genitore presso il quale in quel momento il piccolo si trova, impegnandosi a far recuperare il week-end perso all'altro genitore nel fine settimana immediatamente successivo;
d) Disporsi che, per il periodo natalizio, la mamma starà con il minore dal
24 al 26 dicembre, il padre dal 30 dicembre alle ore 11:00 al 1° gennaio
2025 alle ore 18:00, alternando ogni anno, così anche per il periodo pasquale;
Per_ e) Statuirsi che il piccolo trascorrerà con il papà nell'estate 2025 sette giorni consecutivi, nell'estate 2026 dieci giorni consecutivi e a partire dall'estate 2027 quindici giorni consecutivi, con comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
Anche la madre comunicherà al padre entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di 15 giorni in cui terrà con sé il bambino nel periodo estivo;
pagina 2 di 7 f) Stabilirsi che, durante i tempi paterni, il sig. svolgerà lui la Parte_1
Per_ comunicazione alla sig.ra per aggiornarla su;
CP_1
Per_ g) Disporsi che le scelte più importanti per vengano condivise tra i genitori, per la scuola materna concordano su quella indicata dalla madre;
Per_ h) Stabilirsi che il piccolo dovrà essere munito di documento di identità con autorizzazione all'espatrio e che tale documento accompagnerà il piccolo nei suoi spostamenti tra i genitori;
Per_ l) Statuirsi la contribuzione al mantenimento del piccolo da parte del sig. con versamento alla sig.ra della somma mensile Parte_1 CP_1 di € 250,00, entro il 10 di ogni mese oltre alle spese straordinarie al
50%, come da osservatorio di famiglia applicato a codesto Tribunale;
il sig. si impegna inoltre a versare, in aggiunta alla somma Parte_1 mensile di € 250,00, € 100 al mese per dieci mesi a partire dal mese di maggio 2025 per complessivi € 1000 di arretrati;
nel caso in cui il medesimo svolga missioni all'estero sarà previsto un aumento per quel
Per_ periodo nella contribuzione al mantenimento di;
m) Disporsi che l'assegno unico sarà destinato al 100% alla sig.ra
CP_1
n) Stabilirsi l'impegno a trasferire al sig. la quota del 50% Parte_1
intestata alla sig.ra dell'immobile identificato nel Catasto CP_1
Fabbricati del Comune di Tarcento foglio 35 (trentacinque), mappale
1120 (millecentoventi), subalterno 49 (quarantanove), Via Jacopo
Tomadini n. 3, piano 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq. 98, escluse aree scoperte mq. 93, rendita catastale Euro
464,81; - foglio 35 (trentacinque), mappale 1120 (millecentoventi), subalterno 37 (trentasette), Via Jacopo Tomadini, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale mq.28, rendita catastale Euro
61,97, con contestuale accollo, da parte del sig. , anche della Parte_1
pagina 3 di 7 quota del contratto di mutuo intestato alla registrato in Controparte_1
Udine il 25.01.2021 al n° 1447 Serie IT e Iscritto a Udine il 26/01/2021 al n° 1918 Reg. Gen. al n° 239 Reg. Part.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, , Parte_1
deducendo che era venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del rapporto, la relazione affettiva da lui intrattenuta more uxorio con ha quindi evocato in Controparte_1
giudizio la predetta resistente perché l'adito Tribunale di UDINE regolasse
Per_ il regime di responsabilità genitoriale del loro comune figlio , nato nel gennaio 2022 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Si è costituita in giudizio prospettando Controparte_1 autonome conclusioni quanto al collocamento ed al mantenimento del minore, sull'assunto che il padre non fosse ancora pronto per gestirlo in autonomia, e sollecitando, peraltro, un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti si sono riportate, in effetti, alle conclusioni congiunte qui riprodotte in epigrafe e già precisate nella nota di deposito del 9.4.2025, con l'unico aggiornamento riferito al trasferimento della casa familiare, in relazione al quale le parti medesime hanno insistito perché in sentenza si desse atto della efficacia solo obbligatoria dello stesso, con successivo loro impegno di dare seguito al trasferimento medesimo in sede notarile. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli
Per_ interessi morali e materiali del figlio minore . Nulla ha opposto, del resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni,
pagina 4 di 7 così come riportate in dispositivo, occorre allora prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, così provvede:
Per_
▪ DISPONE l'affidamento condiviso del figlio e la residenza del minore prevalentemente presso la mamma;
▪ STABILISCE che il padre terrà con sé il figlio per due pernotti al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle ore 20; quando il
Per_ papà non passerà il weekend con il piccolo , lo terrà con sé il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, con accompagnamento del minore presso la casa della madre;
quando il minore andrà alla scuola materna il prelievo avverrà fuori da scuola;
nel caso in cui il padre si troverà fuori regione per impegni lavorativi, la madre si impegnerà ad
Per_ organizzare il pernottamento di al rientro del padre in Friuli;
▪ DISPONE che, in caso di malattia, il minore venga trattenuto dal genitore presso il quale in quel momento il piccolo si trova, impegnandosi a far recuperare il week-end perso all'altro genitore nel fine settimana immediatamente successivo;
▪ DISPONE che, per il periodo natalizio, la mamma starà con il minore dal 24 al 26 dicembre, il padre dal 30 dicembre alle ore 11:00 al 1° gennaio 2025 alle ore 18:00, alternando ogni anno, così anche per il periodo pasquale;
Per_
▪ STABILISCE che il piccolo trascorrerà con il papà nell'estate 2025 sette giorni consecutivi, nell'estate 2026 dieci giorni consecutivi e a partire dall'estate 2027 quindici giorni consecutivi, con comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
anche la madre pagina 5 di 7 comunicherà al padre entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di 15 giorni in cui terrà con sé il bambino nel periodo estivo;
▪ STABILISCE che, durante i tempi paterni, il sig. svolgerà Parte_1
Per_ lui la comunicazione alla sig.ra per aggiornarla su;
CP_1
Per_
▪ DISPONE che le scelte più importanti per vengano condivise tra i genitori, per la scuola materna concordano su quella indicata dalla madre;
Per_
▪ STABILISCE che il piccolo dovrà essere munito di documento di identità con autorizzazione all'espatrio e che tale documento accompagnerà il piccolo nei suoi spostamenti tra i genitori;
Per_
▪ STATUISCE la contribuzione al mantenimento del piccolo da parte del sig. con versamento alla sig.ra della somma Parte_1 CP_1
mensile di € 250,00, entro il 10 di ogni mese oltre alle spese straordinarie al 50%, come da osservatorio di famiglia applicato a codesto Tribunale;
il sig. si impegna inoltre a versare, in Parte_1
aggiunta alla somma mensile di € 250,00, € 100,00 al mese per dieci mesi a partire dal mese di maggio 2025 per complessivi € 1.000,00 di arretrati;
nel caso in cui il medesimo svolga missioni all'estero sarà previsto un aumento per quel periodo nella contribuzione al
Per_ mantenimento di;
▪ DISPONE che l'assegno unico sarà destinato al 100% alla sig.ra
CP_1
▪ DA' ATTO dell'impegno della sig.ra a trasferire al sig. CP_1
la quota del 50% a lei intestata dell'immobile identificato Parte_1
nel Catasto Fabbricati del Comune di Tarcento foglio 35 (trentacinque), mappale 1120 (millecentoventi), subalterno 49 (quarantanove), Via
Jacopo Tomadini n. 3, piano 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq. 98, escluse aree scoperte mq. 93, rendita catastale Euro 464,81; - foglio 35 (trentacinque), mappale 1120
pagina 6 di 7 (millecentoventi), subalterno 37 (trentasette), Via Jacopo Tomadini, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale mq.28, rendita catastale Euro 61,97, con contestuale accollo, da parte del sig.
, anche della quota del contratto di mutuo intestato alla Parte_1
, registrato in Udine il 25.01.2021 al n° 1447 Serie IT e Controparte_1
Iscritto a Udine il 26/01/2021 al n° 1918 Reg. Gen. al n° 239 Reg.
Part.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2868/2023, promossa con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 cod. proc. civ. depositato il
29.9.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
dom. Teresa Dennetta, giusta procura alle liti unita al ricorso mediante strumenti informatici;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con proc. dom. Controparte_1 C.F._2
l'avv. Simona Stefanutto, giusta delega a margine dell'istanza di visibilità;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
pagina 1 di 7 - intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti giuridici fra genitori e figli nati da coppia non coniugata.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
Per_ a) Statuirsi l'affidamento condiviso del figlio e la residenza del minore prevalentemente presso la mamma;
b) Stabilirsi che il padre terrà con sé il figlio per due pernotti al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle ore 20; quando il papà
Per_ non passerà il weekend con il piccolo lo terrà con sé il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, con accompagnamento del minore presso la casa della madre;
quando il minore andrà alla scuola materna il prelievo avverrà fuori da scuola;
nel caso in cui il padre si troverà fuori regione per impegni lavorativi la madre si impegnerà ad organizzare il
Per_ pernottamento di al rientro del padre in Friuli;
c) Disporsi che, in caso di malattia, il minore venga trattenuto dal genitore presso il quale in quel momento il piccolo si trova, impegnandosi a far recuperare il week-end perso all'altro genitore nel fine settimana immediatamente successivo;
d) Disporsi che, per il periodo natalizio, la mamma starà con il minore dal
24 al 26 dicembre, il padre dal 30 dicembre alle ore 11:00 al 1° gennaio
2025 alle ore 18:00, alternando ogni anno, così anche per il periodo pasquale;
Per_ e) Statuirsi che il piccolo trascorrerà con il papà nell'estate 2025 sette giorni consecutivi, nell'estate 2026 dieci giorni consecutivi e a partire dall'estate 2027 quindici giorni consecutivi, con comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
Anche la madre comunicherà al padre entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di 15 giorni in cui terrà con sé il bambino nel periodo estivo;
pagina 2 di 7 f) Stabilirsi che, durante i tempi paterni, il sig. svolgerà lui la Parte_1
Per_ comunicazione alla sig.ra per aggiornarla su;
CP_1
Per_ g) Disporsi che le scelte più importanti per vengano condivise tra i genitori, per la scuola materna concordano su quella indicata dalla madre;
Per_ h) Stabilirsi che il piccolo dovrà essere munito di documento di identità con autorizzazione all'espatrio e che tale documento accompagnerà il piccolo nei suoi spostamenti tra i genitori;
Per_ l) Statuirsi la contribuzione al mantenimento del piccolo da parte del sig. con versamento alla sig.ra della somma mensile Parte_1 CP_1 di € 250,00, entro il 10 di ogni mese oltre alle spese straordinarie al
50%, come da osservatorio di famiglia applicato a codesto Tribunale;
il sig. si impegna inoltre a versare, in aggiunta alla somma Parte_1 mensile di € 250,00, € 100 al mese per dieci mesi a partire dal mese di maggio 2025 per complessivi € 1000 di arretrati;
nel caso in cui il medesimo svolga missioni all'estero sarà previsto un aumento per quel
Per_ periodo nella contribuzione al mantenimento di;
m) Disporsi che l'assegno unico sarà destinato al 100% alla sig.ra
CP_1
n) Stabilirsi l'impegno a trasferire al sig. la quota del 50% Parte_1
intestata alla sig.ra dell'immobile identificato nel Catasto CP_1
Fabbricati del Comune di Tarcento foglio 35 (trentacinque), mappale
1120 (millecentoventi), subalterno 49 (quarantanove), Via Jacopo
Tomadini n. 3, piano 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq. 98, escluse aree scoperte mq. 93, rendita catastale Euro
464,81; - foglio 35 (trentacinque), mappale 1120 (millecentoventi), subalterno 37 (trentasette), Via Jacopo Tomadini, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale mq.28, rendita catastale Euro
61,97, con contestuale accollo, da parte del sig. , anche della Parte_1
pagina 3 di 7 quota del contratto di mutuo intestato alla registrato in Controparte_1
Udine il 25.01.2021 al n° 1447 Serie IT e Iscritto a Udine il 26/01/2021 al n° 1918 Reg. Gen. al n° 239 Reg. Part.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, , Parte_1
deducendo che era venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del rapporto, la relazione affettiva da lui intrattenuta more uxorio con ha quindi evocato in Controparte_1
giudizio la predetta resistente perché l'adito Tribunale di UDINE regolasse
Per_ il regime di responsabilità genitoriale del loro comune figlio , nato nel gennaio 2022 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Si è costituita in giudizio prospettando Controparte_1 autonome conclusioni quanto al collocamento ed al mantenimento del minore, sull'assunto che il padre non fosse ancora pronto per gestirlo in autonomia, e sollecitando, peraltro, un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti si sono riportate, in effetti, alle conclusioni congiunte qui riprodotte in epigrafe e già precisate nella nota di deposito del 9.4.2025, con l'unico aggiornamento riferito al trasferimento della casa familiare, in relazione al quale le parti medesime hanno insistito perché in sentenza si desse atto della efficacia solo obbligatoria dello stesso, con successivo loro impegno di dare seguito al trasferimento medesimo in sede notarile. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle pattuizioni intercorse tra le parti, in quanto comunque conformi agli
Per_ interessi morali e materiali del figlio minore . Nulla ha opposto, del resto, lo stesso P.M., destinatario del predetto ricorso. Di tali condizioni,
pagina 4 di 7 così come riportate in dispositivo, occorre allora prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, nel prendere atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, così provvede:
Per_
▪ DISPONE l'affidamento condiviso del figlio e la residenza del minore prevalentemente presso la mamma;
▪ STABILISCE che il padre terrà con sé il figlio per due pernotti al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle ore 20; quando il
Per_ papà non passerà il weekend con il piccolo , lo terrà con sé il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, con accompagnamento del minore presso la casa della madre;
quando il minore andrà alla scuola materna il prelievo avverrà fuori da scuola;
nel caso in cui il padre si troverà fuori regione per impegni lavorativi, la madre si impegnerà ad
Per_ organizzare il pernottamento di al rientro del padre in Friuli;
▪ DISPONE che, in caso di malattia, il minore venga trattenuto dal genitore presso il quale in quel momento il piccolo si trova, impegnandosi a far recuperare il week-end perso all'altro genitore nel fine settimana immediatamente successivo;
▪ DISPONE che, per il periodo natalizio, la mamma starà con il minore dal 24 al 26 dicembre, il padre dal 30 dicembre alle ore 11:00 al 1° gennaio 2025 alle ore 18:00, alternando ogni anno, così anche per il periodo pasquale;
Per_
▪ STABILISCE che il piccolo trascorrerà con il papà nell'estate 2025 sette giorni consecutivi, nell'estate 2026 dieci giorni consecutivi e a partire dall'estate 2027 quindici giorni consecutivi, con comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
anche la madre pagina 5 di 7 comunicherà al padre entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di 15 giorni in cui terrà con sé il bambino nel periodo estivo;
▪ STABILISCE che, durante i tempi paterni, il sig. svolgerà Parte_1
Per_ lui la comunicazione alla sig.ra per aggiornarla su;
CP_1
Per_
▪ DISPONE che le scelte più importanti per vengano condivise tra i genitori, per la scuola materna concordano su quella indicata dalla madre;
Per_
▪ STABILISCE che il piccolo dovrà essere munito di documento di identità con autorizzazione all'espatrio e che tale documento accompagnerà il piccolo nei suoi spostamenti tra i genitori;
Per_
▪ STATUISCE la contribuzione al mantenimento del piccolo da parte del sig. con versamento alla sig.ra della somma Parte_1 CP_1
mensile di € 250,00, entro il 10 di ogni mese oltre alle spese straordinarie al 50%, come da osservatorio di famiglia applicato a codesto Tribunale;
il sig. si impegna inoltre a versare, in Parte_1
aggiunta alla somma mensile di € 250,00, € 100,00 al mese per dieci mesi a partire dal mese di maggio 2025 per complessivi € 1.000,00 di arretrati;
nel caso in cui il medesimo svolga missioni all'estero sarà previsto un aumento per quel periodo nella contribuzione al
Per_ mantenimento di;
▪ DISPONE che l'assegno unico sarà destinato al 100% alla sig.ra
CP_1
▪ DA' ATTO dell'impegno della sig.ra a trasferire al sig. CP_1
la quota del 50% a lei intestata dell'immobile identificato Parte_1
nel Catasto Fabbricati del Comune di Tarcento foglio 35 (trentacinque), mappale 1120 (millecentoventi), subalterno 49 (quarantanove), Via
Jacopo Tomadini n. 3, piano 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq. 98, escluse aree scoperte mq. 93, rendita catastale Euro 464,81; - foglio 35 (trentacinque), mappale 1120
pagina 6 di 7 (millecentoventi), subalterno 37 (trentasette), Via Jacopo Tomadini, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale mq.28, rendita catastale Euro 61,97, con contestuale accollo, da parte del sig.
, anche della quota del contratto di mutuo intestato alla Parte_1
, registrato in Udine il 25.01.2021 al n° 1447 Serie IT e Controparte_1
Iscritto a Udine il 26/01/2021 al n° 1918 Reg. Gen. al n° 239 Reg.
Part.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.8.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7