Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall' articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652 , e gia' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall' articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652 , e gia' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.