Ordinanza presidenziale 14 settembre 2023
Ordinanza presidenziale 20 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/02/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07384/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7384 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli, Matteo Michele Angio', Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della C.S.A. n. 3 del 16 dicembre 2021 del Ministero della Difesa – C.S.A. e dell'esito del giudizio di avanzamento dei Colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento al grado superiore relativo all’anno 2022, ricevuti a mezzo pec in data 5 aprile 2022 a seguito di istanza di accesso agli atti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il Colonnello in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore di Generale di Brigata per l’anno 2022, in base al quale veniva posizionato al -OMISSIS- della graduatoria di merito (e non al -OMISSIS- come erroneamente indicato in sede di gravame) con -OMISSIS- punti, non rientrando pertanto tra le 11 promozioni totali concesse, di cui una aggiuntiva, con decorrenza 1° luglio 2022, ai sensi dell’art. 1079 cod. ord. mil.; sono stati evocati in giudizio quali controinteressati i Generali -OMISSIS-, i quali si sono collocati rispettivamente al -OMISSIS- posto dell’anzidetta graduatoria.
Il ricorso introduttivo è affidato ad un unico composito motivo di diritto con cui viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 cod. ord. mil. e l’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo per cattivo esercizio del potere, sub specie di sviamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ed erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici.
2. Seguivano, dopo l’ordinanza istruttoria presidenziale n. -OMISSIS-del 14/09/2023 e l’esibizione in giudizio degli atti della procedura da parte dell’Amministrazione, motivi aggiunti affidati ad unico composito mezzo di gravame nella sostanza analogo a quello già formulato nel ricorso introduttivo; in particolare, la già sollevata censura di violazione di legge ed eccesso di potere viene da un lato riferita a tutti e tre i controinteressati e dall’altro lato argomentata con precipuo riferimento alla posizione del Generale -OMISSIS-, venendo approfondito il confronto comparativo con quest’ultimo.
3. Con ordinanza istruttoria presidenziale n. -OMISSIS-del 20/02/2024, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti iscritti nel quadro di avanzamento tramite la pubblicazione di pubblici proclami.
Nessuno dei controinteressati si costituiva in giudizio.
4. Il Ministero della difesa resisteva con memoria dell’Avvocatura, cui replicava il ricorrente.
5. All’udienza pubblica del 12/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso ed i motivi aggiunti non possono essere accolti.
7. Il ricorrente ha anzitutto lamentato l’ingiustizia della sua valutazione, ritenendola del tutto inadeguata ed incoerente rispetto ai suoi precedenti di carriera, agli incarichi ricoperti (anche interforze, internazionali e di Stato Maggiore) e, in definitiva, al suo rendimento complessivo nell’Arma, il quale sarebbe invece di assoluto pregio; l’illegittimità della valutazione sarebbe inoltre ancora più marcata se confrontata con i giudizi espressi nei confronti dei soggetti controinteressati.
8. Sul punto, è necessario innanzitutto premettere che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è disciplinato dagli articoli 1057-1060 cod. ord. mil., nonché dagli articoli 700-711 del TUOM. (Testo Unico Ordinamento Militare).
Le suddette disposizioni stabiliscono (art. 1058, comma 5, cod. ord. mil.) che la valutazione della Commissione di avanzamento si appunta sui quattro profili di cui alle lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche (art. 704 TUOM); b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti ai fini dell’avanzamento, al servizio presso reparti o in imbarco (articoli 705 e 706 TUOM); c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (art. 707 TUOM); d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione (art. 708 TUOM).
Ai sensi dell’art. 1034 cod. ord. mil., poi, spetta alle Commissioni Superiori di Avanzamento (CSA) la valutazione nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e la valutazione avviene dapprima mediante la qualifica di idoneità e quindi tramite l’attribuzione di un punteggio espresso in trentesimi secondo le disposizioni di cui all’art. 1058, commi 5 e 6.
9. Ciò premesso, deve altresì essere rilevato che, secondo granitica giurisprudenza, la valutazione che la CSA è chiamata a svolgere è connotata in chiave ampiamente tecnico-discrezionale ed estesa al complesso della carriera dell’ufficiale in raffronto ad un modello ideale e archetipo di altissima professionalità: “Così delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole comprendere come il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l’attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità “tecnica” che hanno riguardo alla percezione globale di tutto il complesso di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a “indicatori” tipizzati) nel corso dell’intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è “confinato” (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo” (così Cons. Stato sent. n.5723/2024) e “la Commissione, nell’effettuare le valutazioni e nell’attribuire i punteggi, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, ovverosia che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole; il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione impedisce d’individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo” (così Cons. Stato sent. n. 10178/2023).
10. Inoltre, sempre secondo l’elaborazione giurisprudenziale in sede di avanzamento, il vizio di eccesso di potere può configurarsi in senso assoluto, quando sia contestabile la coerenza generale del metro valutativo adottato o vi sia manifesta incongruità e irragionevolezza del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi emergenti dalla sua carriera, ovvero in senso relativo, quando risulti incoerente l’applicazione del metro valutativo prescelto all'ufficiale interessato rispetto e ad altri parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, traducendosi ictu oculi in evidente svalutazione del primo e, ovvero, in sopravvalutazione di uno o più degli altri (ex plurimis Cons. Stato, II, sent. n. 780/2022) e “ l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo, pertanto, consegue soltanto al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato da parte dell’amministrazione con riferimento alle posizioni dei vari scrutinandi” (così riafferma, da ultimo, Cons. Stato, II, sent. n. 9819/2024).
Inoltre, “La valutazione di avanzamento degli ufficiali non può comportare una ponderazione aritmetica delle complessive qualità degli scrutinati e neppure è possibile scindere i singoli elementi di scrutinio per poi affermare che ciascun elemento, isolatamente considerato, possa da solo sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere riscontrato all'esito di un sostanziale confronto a coppie fra gli scrutinandi, tanto più ove unilateralmente prescelti dal ricorrente nell'ambito di una ben più ampia platea dei promossi” (ex plurimis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, sent. 2.3.2022, n.2443) e che “Nel giudizio di avanzamento degli LI (che non prevede la comparazione tra i scrutinandi, ma richiede la valutazione in assoluto di ciascuno di essi), tutti gli elementi personali e di servizio, desunti dalla documentazione personale dei valutandi, assumono indivisibile rilievo, non essendo possibile scindere uno di essi per conferirvi un profilo decisivo” (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nelle sentenze: IV Sez. nn. 3014/2009, 2056/2008 e 6258/2020; II Sez., n. 780/2022 del 4 febbraio 2022).
E, con particolare riguardo proprio al giudizio di avanzamento di grado a generale, è stato affermato (da ultimo, ancora, Cons. Stato sent. n. 9819/2024) che “ sono inammissibili le doglianze che sottendono l’analisi partita dei singoli elementi che costituiscono fattori di valutazione, atteso il carattere onnicomprensivo del punteggio assegnato da ciascun commissario ai sensi dell’art. 1058, comma 7 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, per cui ogni componente della commissione assegna all’ufficiale scrutinato un punto da uno a trenta sull’intera congerie di elementi indicati dalle lettere a), b), c) e d) dello stesso art.1058 del d.lgs. n. 66 del 2010, “considerati nel loro insieme” .
11. In base alle descritte coordinate ermeneutiche, vanno scrutinate le censure formulate da parte ricorrente per verificare se nelle valutazioni della CSA emergano manifeste illogicità o erroneità tali da configurare un conclamato dispari uso del metro di paragone tra i valutandi, sì da giustificare un intervento correttivo di questo giudice sull’esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
12. Ebbene, preliminarmente deve essere rilevato che già la posizione di classifica del ricorrente, arrivato -OMISSIS-su 11 posti disponibili a -OMISSIS- punti dall’ultima posizione utile (quella ricoperta dall’allora Colonello e ora Generale di Brigata -OMISSIS-), mina da principio la fondatezza del gravame.
Invero, il considerevole distacco dall’ultimo degli iscritti nel quadro è infatti esso stesso indice dell’insussistenza del denunciato eccesso di potere relativo come di recente riaffermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza 6 dicembre 2024, n. 9819 per la quale “ secondo i consolidati orientamenti di questo Consiglio proprio in tema di impugnazione di giudizi di avanzamento, non è neppure configurabile la rottura dell’omogeneità del metro di giudizio allorquando l’ufficiale pretermesso è collocato in graduatoria ad una grande distanza dagli iscritti in quadro (esattamente come è nel caso di specie, dove tra i candidati -pure costituiti da un numero limitato di aspiranti per effetto della semi apicalità del grado- il gen. -OMISSIS- risulta collocato al -OMISSIS- di graduatoria a fronte di sole 8 promuovibili; si veda, al proposito, Cons. Stato, sez. IV, n. 393 del 2020, sez. IV n. 5505 del 2016)”.
13. Al di là di tale aspetto e passando all’esame delle censure formulate col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, si osserva che il ricorrente ha sostenuto che la CSA non avrebbe valutato in modo coerente e uniforme i candidati, denunciando un vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo.
14. Principiando dal primo aspetto, il Collegio non può non rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quest’ultimo non possedeva un curriculum di totale, assoluta e indiscutibile eccellenza che, solo, potrebbe giustificare un giudizio di eccesso di potere in senso assoluto dell’operato dell’Amministrazione.
Nel dettaglio, il ricorrente ritiene che la propria carriera all’interno dell’Arma dei Carabinieri possa essere qualificata come di “eccezionale livello” e per suffragare tale affermazione riporta i fatti più salienti del proprio percorso professionale all’interno dell’Arma; in particolare, oltre a riferire del progressivo andamento della sua carriera, ripercorrendo le varie promozioni ottenute sul campo passando dal grado di Allievo Carabiniere a quello di Colonnello, deduce: i) quanto ai titoli di studio posseduti, di aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, una seconda laurea in “Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna” e tre master di secondo livello; ii) di aver frequentato dall’ottobre 2013 al giugno 2014 il 29° Corso di Alta Formazione presso la Scuola Interforze di Polizia, al termine del quale conseguiva, con il massimo dei voti il relativo titolo; iii) di aver ricoperto alcuni incarichi particolarmente delicati e prestigiosi: nel 2009 quale Capo delle Operazioni della Missione a guida europea “Eubam-Rafah” in Israele, nel 2016 “Police Adivisor” del Capo della Polizia dell’Uganda per oltre due mesi e nel febbraio 2017 “Advisor” del Comandante Generale dei Carabinieri della Repubblica di Moldova; iv) quanto, infine, alle onorificenze ricevute, di aver conseguito nel 1994 una benemerenza per l’aiuto prestato alle popolazioni colpite dall’alluvione e esondazione del fiume Po, nel 1999, dopo essere stato inviato in Albania, una medaglia di bronzo al merito dalla Croce Rossa Italiana per i meriti conseguiti sul campo e due massime onorificenze da parte del Governo albanese, nel 2001 un elogio per aver partecipato presso lo Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Capo Sezione Sicurezza per l’organizzazione del vertice dei Capi di Stato Maggiore della Difesa e dei Capi di Stato aderenti della NATO, nel luglio 2009 di essere stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica e, infine, nel 2017 di essere stato nominato Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
Come eccepito dall’Amministrazione e come emerge dalla documentazione agli atti, tuttavia, il ricorrente nel corso della sua carriera presso l’Arma non ha tenuto un percorso connotato da assoluta eccezionalità. A tal fine deve infatti essere evidenziato che, al termine dell’iter formativo iniziale (Accademia Militare di Modena e Corso di Applicazione presso la Scuola LI Carabinieri di Roma) e del Corso d’Istituto, il ricorrente ha riportato risultati non connotati da assoluta eccezionalità, essendosi posizionato -OMISSIS- su 58 con un punteggio di -OMISSIS- all’Accademia, -OMISSIS- su 57 con un punteggio di -OMISSIS-/100 al Corso d’Applicazione e, infine, -OMISSIS- su 52 con un punteggio di -OMISSIS-/30 al Corso d’Istituto.
Inoltre, in numerose schede valutative, pur concluse con la massima qualifica di “eccellente”, non ha ottenuto le più alte aggettivizzazioni (di compiacimento, vivo compiacimento, vivissimo compiacimento e vivissimo incondizionato compiacimento) e, inoltre, nella scheda valutativa n. 7 (riferita all’anno 1993) ha ottenuto la qualifica non apicale di superiore alla media; ancora, nel corso della carriera, ha fatto registrare alcune flessioni di rendimento, evincibili dall’oscillazione delle espressioni elogiative aggiuntive alla qualifica finale.
In definitiva, sebbene il ricorrente nelle schede valutative relative all’ultimo periodo abbia riportato le massime qualifiche possibili (dalla scheda valutativa n. 51 alla n. 56 ha infatti ottenuto la qualifica di “eccellente con vivissimo incondizionato compiacimento” e dalla n. 57 in poi quella di “eccellente con convinto vivissimo incondizionato compiacimento”) rimane il fatto che non è abnorme o irrazionale la valutazione di non eccezionalità nel complesso della sua carriera, dal momento che negli anni antecedenti vi sono stati giudizi non del tutto lusinghieri nei confronti dell’Ufficiale.
15. Passando all’esame del vizio di eccesso di potere in senso relativo, il Collegio rileva innanzitutto che con i motivi aggiunti il ricorrente ha argomentato la propria censura con particolare riferimento alla posizione dell’Ufficiale -OMISSIS-. In particolare, il ricorrente ha dedotto che egli avrebbe avuto un curriculum migliore sia sotto il profilo dei titoli di studio posseduti sia dei corsi professionali svolti sia in ragione della circostanza che mentre il ricorrente ha ottenuto il titolo per aver partecipato al corso di Alta formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, analogo titolo preferenziale non sarebbe stato conseguito dal -OMISSIS-; il ricorrente, inoltre, rileva che incarichi ricoperti dal ricorrente sarebbero di gran lunga più importanti e prestigiosi di quelli ricoperti dal -OMISSIS-, il quale, invece, avrebbe svolto il servizio per lo più nella sua regione di residenza; infine, anche con riguardo ai giudizi riportati nelle schede valutative, viene eccepito come il ricorrente avrebbe riportato giudizi nel complesso migliori e che, pertanto, non troverebbe alcuna ragione il giudizio oggetto di contestazione nella parte in cui tale Ufficiale gli è stato preferito.
Ciò premesso, il Collegio evidenzia che la censura in esame si è articolata attraverso la discussa tecnica dell’enucleazione di vicende e aspetti neanche comuni a tutti i controinteressati, di volta in volta scelti dal ricorrente, messi a confronto con similari vicende e aspetti della propria carriera, muovendosi sul nebuloso confine tra l’ammessa prospettazione “dell’incoerente applicazione del metro valutativo” da parte della Commissione (v.si ex plurimis Consiglio di Stato sez. II, n. 3227/2023) ed il vietato “confronto a coppie” tra concorrenti in una valutazione a carattere non comparativo ma di merito assoluto, come quella dell’avanzamento ufficiali (v.si ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, n.803/2017), con il rischio di dare corso ad un raffronto ancor più parcellizzato di quello a coppie, realizzando un confronto comparativo neanche più tra carriere, ma tra pezzi delle stesse.
16. In ogni caso, il Collegio rileva che, dalla documentazione agli atti, emerge che il Generale -OMISSIS- (controinteressato nei confronti del quale, come detto, parte ricorrente ha focalizzato le proprie censure) era in possesso di competenze professionali adeguate e di incarichi svolti di assoluto prestigio di talché la scelta dell’Amministrazione di preferire tale soggetto al ricorrente non può essere considerata irragionevole ovvero abnorme; e, infatti:
i) il -OMISSIS- ha ricevuto giudizi all’interno delle schede valutative analoghi e di poco migliori rispetto a quelli ricevuti dal ricorrente; ad esempio, il giudizio di “eccellente con convinto, vivissimo e incondizionato compiacimento” è stato ottenuto dal ricorrente 5 volte, mentre dal -OMISSIS- 7 volte e il giudizio “eccellente con vivissimo e incondizionato compiacimento” è stato riportato dal ricorrente in 3 schede valutative, mentre dal -OMISSIS- in 5 schede valutative;
ii) al -OMISSIS- sono stati tributati un encomio semplice nel 2001, un elogio nel 2002 e un altro nel 2003, un encomio solenne nel 2015 e quindi anche sotto il profilo delle onorificenze ricevute non v’è stata alcuna illegittimità di trattamento;
iii) oltre ad aver svolto, così come il ricorrente, prestigiosi incarichi all’estero, il -OMISSIS- ha anche ricoperto posizioni d’impiego per un periodo maggiore presso reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, anche in aree sensibili; in particolare, i mesi trascorsi in incarichi di comando per il ricorrente sono stati 163, mentre per il -OMISSIS- 213;
iv) al Corso d’Istituto il ricorrente, il quale lo ha svolto nel 2002, si è posizionato al -OMISSIS- su 52 con un voto di -OMISSIS-/30, mentre il -OMISSIS-, il quale lo ha frequentato nel 2002-2003, si è posizionato al -OMISSIS- posto su 42 con un punteggio di -OMISSIS-/30.
17. Tutto ciò considerato, il Collegio non può che rispettare la sfera di autonomia discrezionale delle CSA nel decidere il rilievo da attribuire agli incarichi espletati e alle doti culturali e intellettuali possedute.
Quanto all’esame dagli incarichi svolti, infatti, deve essere evidenziato che non esiste base normativa per conferire prevalenza valutativa in astratto ad un tipo di incarico rispetto agli altri, non essendo a priori “ predicabile una classificazione dell’importanza degli incarichi” (v.si Cons. Stato, IV Sez. sent. n. 8486/2020) che hanno invece tutti pari dignità; le carriere degli ufficiali vanno valutate pertanto dando preminenza, più che all’astratta tipologia delle funzioni affidate, alle capacità dimostrate nel loro assolvimento, essendo centrale, dunque, nella valutazione delle doti professionali, il rapporto tra l’incarico ricoperto ed il rendimento fornito dall’ufficiale nel suo espletamento. Compete perciò alle CSA stabilire, nella loro alta competenza e discrezionalità tecnica, il peso opportuno da attribuire alle varie esperienze professionali condotte dai valutandi, senza l’ipoteca di un’astratta classifica precostituita e con il solo limite della non manifesta illogicità delle scelte. Specularmente non può spettare al giudice sovrapporre un proprio ordine di priorità valutativa tra i tipi di incarico, determinando quali debbano contare di più e quali di meno, imponendo così un proprio modello di carriera meritevole rispetto ad un altro ed invadendo così l’intangibile sfera di autonomia della PA (v.si Cons. Stato, IV Sez. sent. n. 2232/2020 “per la quale l’invocata importanza degli incarichi rivestiti costituisce l’espressione di un’indagine di merito riservata alla Commissione di avanzamento e, come tale, di norma preclusa al giudice di legittimità”).
Quanto alle doti culturali e intellettuali – dopo aver sempre ricordato che la valutazione degli ufficiali generali non viene espressa con un giudizio parcellizzato su ciascuna delle quattro qualità di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art.1058 cod. ord. mil., ma con un unico voto che le considera unitariamente nel loro insieme - opera il principio per cui il rilievo del profilo culturale e intellettuale dei valutandi non è fine a se stesso, risolvendosi in una conta dei titoli, ma si apprezza in funzione della capacità dimostrata di utilizzare il patrimonio di competenze e cognizioni posseduto per migliorare l’adempimento dell’incarico e del ruolo rivestito (v.si Cons. St., II Sez., n. 2494/2021 “ nel giudizio di avanzamento [...] non ha rilievo preminente la sommatoria dei titoli, bensì i giudizi complessivi periodicamente espressi dall’amministrazione, tenuto conto anche delle capacità culturali dimostrate dall’interessato. In sostanza, l’amministrazione deve vagliare in concreto - e a prescindere dai titoli posseduti - la capacità dell’ufficiale di fare un sapiente uso del proprio bagaglio culturale in ambito militare e istituzionale” ). Anche sotto questo profilo, pertanto, il giudizio discrezionale della CSA non può essere censurato, dal momento che, come esposto, il -OMISSIS- era in possesso di schede caratteristiche analoghe e di poco migliori rispetto a quelle del ricorrente e che anche i titoli di studio posseduti e i corsi di formazione svolti sostanzialmente si equivalgono.
Da ultimo, anche con riferimento all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (art. 708 TUOM), si deve rilevare che, richiamato quanto prima detto sull’unitarietà della valutazione, è questa la porzione di giudizio della CSA più spiccatamente tecnico-discrezionale, dove specularmente è ancor più confinato lo spazio di sindacabilità da parte del giudice (v.si Cons. St., II Sez., n. 8486/2020 che afferma “quanto alla voce “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione”, il relativo giudizio della Commissione, di carattere prognostico e fondato su una unitaria considerazione della personalità dell’esaminando come emersa nel corso del servizio, è insindacabile in sede giurisdizionale, salva la ricorrenza [...] di aberranti discrasie logiche” ). Più in dettaglio l’argomento di nuovo speso dal ricorrente, secondo il quale egli avrebbe ricoperto incarichi ritenuti più qualificati è superabile, non diversamente da quanto già sopra argomentato, rimarcando come gli incarichi di comando ed il relativo rendimento del controinteressato siano risultati di assoluto spessore e qualità, con la conseguenza che la valutazione da parte della CSA, anche in proiezione futura di idoneità al grado superiore, non può essere obliterabile in questa sede, non essendo espressione di “aberranti discrasie logiche”.
18. Conclusivamente, dal momento che il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto, nei casi di specie, alla verifica di macroscopiche illogicità o erroneità di giudizio, il Collegio rileva che esse non sono emerse nella valutazione d’avanzamento gravata; il pur lodevole curriculum del ricorrente, infatti, non manifesta una conclamata ed evidente eccezionalità (che avrebbe potuto condurre ad un giudizio di eccesso di potere in senso assoluto) né una conclamata ed evidente superiorità complessiva rispetto alla posizione dei controinteressati (che avrebbe potuto integrare un eccesso di potere in senso relativo).
Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno pertanto respinti, con conferma dei provvedimenti impugnati.
19. La complessità della questione fa ritenere equa la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.