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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3090/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3079/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - CF-ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2605/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.2.2024 la srl Campania Noleggi in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2, ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.382/184 ai fini Tari per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli e notificato a cura della srl Napoli Obiettivo Valore, nella qualità di concessionaria alla riscossione tributi, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 49.367,00 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'assoluta carenza di motivazione, in via subordinata, per la non debenza del tributo ai sensi del Regolamento Comunale per inidoneità a produrre rifiuti e, in via gradata, per l'errata misurazione delle superfici, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 29.5.2024, la srl Napoli Obiettivo Valore, nella sua qualità e nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con controdeduzioni del 6.6.2024, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente e la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Con meria congiunta del 27.1.2026, entrambe le parti costituite, comunicavano di aver raggiunto un accordo concliliativo ai sensi dell'art.46, comma 1, d.lgs.546/92 per cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del procedimento e dichiarare cessata la materia del contendere, attesa l'espressa istanza presentata dalle parti che hanno provveduto a conciliare la controversia attraverso una proposta conciliativa sottoscritta.
Motivi di opportunità e per l'esplicita richiesta delle parti in causa, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contentere, compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
dott.Alessandro Caputo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3079/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - CF-ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 382-184 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2605/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.2.2024 la srl Campania Noleggi in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2, ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.382/184 ai fini Tari per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022 scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli e notificato a cura della srl Napoli Obiettivo Valore, nella qualità di concessionaria alla riscossione tributi, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 49.367,00 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'assoluta carenza di motivazione, in via subordinata, per la non debenza del tributo ai sensi del Regolamento Comunale per inidoneità a produrre rifiuti e, in via gradata, per l'errata misurazione delle superfici, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 29.5.2024, la srl Napoli Obiettivo Valore, nella sua qualità e nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con controdeduzioni del 6.6.2024, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente e la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Con meria congiunta del 27.1.2026, entrambe le parti costituite, comunicavano di aver raggiunto un accordo concliliativo ai sensi dell'art.46, comma 1, d.lgs.546/92 per cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del procedimento e dichiarare cessata la materia del contendere, attesa l'espressa istanza presentata dalle parti che hanno provveduto a conciliare la controversia attraverso una proposta conciliativa sottoscritta.
Motivi di opportunità e per l'esplicita richiesta delle parti in causa, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contentere, compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
dott.Alessandro Caputo