Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Cucinotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Franciò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione di cui alla determinazione n. -OMISSIS- del 6 maggio 2021 del Comune di -OMISSIS-;
- di qualsiasi altro atto, presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario dei seguenti immobili siti in -OMISSIS-, villaggio -OMISSIS-, identificati catastalmente al foglio n. 47, particella n. 2789 sub 4:
1) manufatto a una elevazione f.t., catastalmente riportato alla particella 2789 sub. 1 del foglio 47; adibito a garage C6 a servizio del fabbricato principale;
2) manufatto a tre elevazioni f.t., realizzato in c.a. giusta concessione edilizia n. -OMISSIS- del 16/10/1982 e riportato in catasto alla particella 1783 del foglio di mappa 47; relativamente a detto immobile è stata presentata una CILA per il frazionamento dei locali a piano terra al fine di asservirli ai due appartamenti soprastanti;
3) manufatto riportato in catasto alla particella 2789 sub 2 catastalmente censito come A4 (abitazione);
4) manufatto riportato in catasto alla particella 2789 sub 3 del foglio di mappa 47 come magazzino C2.
In data 28 novembre 2019, il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- espletava un sopralluogo all’esito del quale riscontrava (Cfr. annotazione di servizio prot. n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2019) la realizzazione delle seguenti opere abusive:
“ Il terzo immobile (indicato con il n. 3) è riportato in catasto alla particella 2789 sub 2 catastalmente censito come A4 (abitazione). Dagli accertamenti praticati anche con l’ausilio delle foto satellitari estrapolate da Google Earth è stato accertato che al posto di un preesistente manufatto presente nelle foto satellitari del 03/05/2015 con una superficie di circa 25 mq è stato edificato (tra il 03/05/2015 e il 15/09/2017) un manufatto a una elevazione FT di mq 53 circa al cui interno è stato ricavato un vano soggiorno-cucina, bagno, ripostiglio, corridoio e stanza da letto in assenza della prescritta concessione edilizia, in assenza del richiesto N.O. della soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- e del N.O. preventivo del Genio Civile di -OMISSIS-;
Il quarto immobile (indicato con il n. 4) è riportato in catasto alla particella 2789 sub 3 del foglio di mappa 47 ed è catastato come magazzino C2. Dalla consultazione delle foto satellitari anche questo manufatto che presentava una superficie di circa 34 mq oggi risulta essere ampliato a mq 43 circa. Anche i suddetti lavori di ampliamento risultano essere stati realizzati abusivamente, sempre tra il 03/05/2015 e il 15/09/2017, in assenza della prescritta Concessione Edilizia, in assenza del richiesto preventivo N.O. della soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- e del N.O. preventivo del Genio Civile di -OMISSIS-;
Si rappresenta inoltre che sul fronte lago piccolo risulta realizzata un’apertura con cancello scorrevole di circa m 3,00, che immette direttamente sul demanio dello Stato sul quale è stato realizzato in epoca remota uno scivolo in battuta di cemento per l’accesso con le barche alle acque del lago in violazione degli artt. 633, 639 bis del c.p. ”.
In ragione di ciò, il Comune di -OMISSIS- adottava l’ordinanza n. -OMISSIS- del 7 aprile 2021 con cui ordinava la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Successivamente, il medesimo Comune adottava l’ordinanza n. -OMISSIS- del 6 maggio 2021 (notificata il successivo 21 maggio) con cui revocava la precedente ordinanza n. -OMISSIS- e, contestualmente, ingiungeva nuovamente la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di due motivi di ricorso, concludendo per l’annullamento e per il risarcimento del danno.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Previo deposito di memorie e repliche, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 14 ottobre 2024.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Premesso di aver parzialmente ottemperato all’ordinanza di demolizione (e, in particolare, di aver ripristinato lo stato dei luoghi con riguardo alle seguenti opere abusive: « 3) sul fronte lago piccolo risulta realizzata una apertura con cancello scorrevole di circa mt 3,00 che immette direttamente sul demanio dello Stato; 4) su area del demanio realizzazione di uno scivolo in battuto di cemento per favorire l’accesso con le bar-che alle acque del lago »), con il primo motivo la parte ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento gravato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, le opere sarebbero state realizzate in epoca antecedente al 1967, ovverosia anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 765/1967 (c.d. Legge Ponte) di guisa che le stesse non necessiterebbero di alcun titolo autorizzatorio. I manufatti, peraltro, non avrebbero subito alcuna modifica e si troverebbero dunque nella loro consistenza originaria.
Il motivo è infondato.
Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza, “ Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l'art. 10, novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio ” (Consiglio di Stato sez. II, 26/01/2024, n.858).
In proposito, a fronte della documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha soddisfatto detto onere probatorio.
Ed infatti, come comprovato dall’aerofotogrammetria depositata dal Comune resistente, in epoca antecedente al luglio 1967, sul terreno oggi in proprietà del ricorrente non insisteva alcun manufatto, di guisa che gli immobili per cui oggi v’è contestazione non possono che essere stati realizzati in epoca successiva e, dunque, nella vigenza della c.d. Legge Ponte.
Osserva ancor più precisamente il Collegio che lo stato dei luoghi come comprovato dalle foto aeree allegate alla relazione di servizio della Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- (v. all. prot -OMISSIS- del 2017 sub 2) è palesemente difforme da quello che viene attestato dalle ortofoto prodotte dallo stesso Ente che risalgono al luglio del 1967 (allegati sub 5) come del resto anche dalla foto da ripresa aerea sub 4 della produzione del ricorrente, coeva alle precedenti, nelle quali le costruzioni lungo la strada che costeggia il lotto d’interesse non sono sussistenti. A maggior riprova, la relazione di perizia prodotta dal ricorrente a firma dell’Ing. -OMISSIS- attesta la risalenza delle costruzioni solo in forza della loro qualità costruttiva (circostanza che peraltro non consente di datarle necessariamente in un tempo anteriore al 1967, ben potendo, ad esempio, essere state realizzate con quelle modalità meglio indicate a distanza anche solo di pochi anni successivi) così denotando l’irrilevanza delle prove documentali aerofotogrammetriche dello stesso ricorrente (ed, in conseguenza, la rilevanza decisiva dell’istruttoria dell’Ente).
2.2 Con un secondo articolato motivo, la parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e per deficit motivazionale. L’ordinanza, inoltre, sarebbe scarsamente intelligibile.
Sotto altro profilo, l’adozione del provvedimento demolitorio a distanza di un notevole lasso di tempo rispetto all’edificazione dei manufatti lederebbe l’affidamento del ricorrente.
Da ultimo, ulteriore violazione del diritto di difesa si rinverrebbe nella circostanza che, con riguardo all’abuso di cui all’immobile n. 4 sopra indicato, l’Amministrazione ha assegnato il termine di 30 giorni entro cui provvedere alla demolizione delle opere; e ciò in contrasto con il termine di 60 giorni entro cui è possibile proporre ricorso giurisdizionale.
Anche siffatte censure non sono condivisibili.
In primo luogo, con riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ I provvedimenti di diniego di condono edilizio, inoltre, non devono essere preceduti nemmeno dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto adottati all'esito di procedimenti avviati su istanza di parte (Cons. Stato, Sez. VI, 05/06/2023, n. 5453). 21.4 Il lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda e l'adozione del provvedimento finale non rende, per ciò solo, necessaria la comunicazione di avvio poiché si tratta, in ogni caso, di un procedimento avviato su domanda di parte che, quindi, ha già conoscenza dell'avvio del medesimo. Una ulteriore comunicazione in tal senso si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale. ”. ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. VII, 25/06/2024, n. 5606).
In secondo luogo, con riguardo all’intellegibilità dell’ordinanza, deve rilevarsi che, da quanto versato in atti da parte ricorrente, emerge che il provvedimento è stato notificato privo di una pagina. Cionondimeno, detto vizio non determina l’illegittimità dello stesso, posto che l’Amministrazione ha legittimamente integrato in giudizio le parti mancanti dell’atto, così permettendo a parte ricorrente di spiegare difese sul punto.
In proposito, preme rammentare che “ Costituisce, altresì, jus receptum il principio di diritto in base al quale: "Nell'ambito di un giudizio amministrativo il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto, atteso che non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione rientrando in tale ipotesi gli atti di natura vincolata previsti dalla normativa di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990, per i quali l'amministrazione pubblica può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto." (Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2022, n. 6584; cfr. anche, di recente, Cons. Stato, Sez. VII, 05 gennaio 2024, n. 212) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 23/07/2024, n. 6620).
“ L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/02/2024, n. 1903) ”. (Consiglio di Stato sez. VII, 06/06/2024, n. 5069).
Alla stregua degli indirizzi giurisprudenziali sopra indicati, quand’anche si ritenesse che la produzione integrale dell’ordinanza in giudizio costituisca integrazione della motivazione, ciò non determinerebbe l’illegittimità del provvedimento.
Ed infatti, posto che detta integrazione è ammissibile quando ha ad oggetto atti del procedimento, a fortiori, la stessa deve ritenersi ammissibile quando ha ad oggetto la produzione di parti del provvedimento erroneamente non notificati.
Del resto, tale produzione non impedisce – e non ha impedito nella specie in esame – alla parte ricorrente di articolare difese in merito alla pagina originariamente non notificata dall’Amministrazione resistente.
In terzo luogo, non coglie nel segno la censura con cui parte ricorrente assume che il provvedimento sia lesivo dell’affidamento medio tempore maturato.
Ed invero, va al riguardo ribadito che “ I provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (TAR Campania - Napoli, sez. VII, 16/09/2021 n. 5920; cfr. anche T.A.R. , Napoli , sez. III , 09/12/2020 , n. 5940).>> (TAR Campania - Napoli, Sez. IV, n. 562 del 27.01.2022). ” ( ex plurimis T.A.R. Napoli, sez. IV, 13/11/2023, n. 6238, in termini T.A.R., Palermo, sez. II, 24/08/2023, n. 2661).
Da ultimo, con riguardo alla lamentata violazione del diritto di difesa in ragione della previsione del termine 30 giorni (in luogo di quello di 90 previsto dalla legge) entro cui provvedere alla demolizione di uno dei manufatti abusivi (immobile n. 4), è sufficiente rilevare che si tratta di irregolarità non inficiante la legittimità del provvedimento.
Unica conseguenza dell’errata indicazione del termine de quo sta nel fatto che fino al decorso del corretto termine di 90 giorni non si ha alcuna inottemperanza all’ordinanza di demolizione, di guisa che fino a detto termine il ricorrente rimane legittimamente nella possibilità di adempiere all’ordine demolitorio.
3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di -OMISSIS-, che liquida nella misura di euro 2.000.00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Salvatore Gatto Costantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.