Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05673/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della ordinanza -OMISSIS-, notificata il 16 agosto 2022, con la quale il responsabile dell’U.T. del comune di Serrara Fontana, richiamata l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente deduce di essere proprietaria di un manufatto a destinazione abitativa sito in Serrara Fontana, via -OMISSIS- riportato in catasto al foglio -OMISSIS-, inoltre, è comproprietaria, insieme ai figli, di un altro manufatto ubicato nella stessa via riportato in catasto al foglio-OMISSIS-, in virtù di successione dal coniuge, deceduto nel 2021.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Comune ingiunse alla ricorrente e al marito la demolizione dei due manufatti, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/01.
Nel provvedimento, gli abusi contestati erano così descritti:
“ A) - Realizzazione di un fabbricato principale in muratura a pianta rettangolare delle dimensioni esterne di mt 9,50 x mt. 5,10 circa (mq 48,45) ed altezza di mt. 3,50 circa. L’esterno del corpo di fabbrica risulta corredato da infissi in pvc e le facciate risultano rifinite con intonaco.
B) - Sul lato Nord è stato rilevato in posizione incassata in terrapieno, un corpo di fabbrica secondario in muratura di celloblock da cm 30 con copertura costituita da solaio laterocementizio di dimensioni complessive mt. 6,85 x 3,50 circa (mq. 24,00 circa) costituito da due ambienti in corso di realizzazione, rifiniti internamente ed esternamente al rustico ove era in corso la predisposizione degli impianti elettrico e idrico e mancanti di massetti, intonaci, pavimentazione, infissi e qualsiasi altra finitura, realizzato mediante uno sbancamento di terreno all’incirca delle dimensioni del corpo stesso per un’altezza circa mt. 2,00, pari ad almeno mc. 50,00.
C) - All’esterno di questi ultimi ambienti in direzione Nord si rileva, inoltre, terrazza rialzata di circa cm. 30 dalla quota principale delle dimensioni di mt. 5,00 x 5,00 circa, circoscritta sui lati Nord e Est da muri di altezza mt. 1,20/1,50 circa.
D) - Sul lato Est del corpo descritto risulta … realizzato un ulteriore sbancamento di terreno delle dimensioni di fabbrica descritto”.
L’ordinanza fu impugnata innanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n. -OMISSIS- dichiarò il ricorso in parte improcedibile, con riguardo alle opere di cui al capo A), essendo intervenuto per esse un provvedimento di diniego delle istanze di condono presentate e, per il resto, infondato.
In parte qua la sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che, all’epoca di proposizione del ricorso, non aveva ancora definito il giudizio.
Nella pendenza dell’appello, il Comune ha adottato l’ordinanza in epigrafe, con la quale ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01, risultando inottemperata l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- relativa al manufatto di cui alla lettera A.
Ritenendola illegittima, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria per i seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 - violazione del principio del “giusto procedimento ” - violazione (o comunque elusione) del giudicato amministrativo formatosi in parte qua sulla sentenza n.-OMISSIS- del 25 gennaio 2022 - nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/90.
Avendo il T.A.R., con sentenza n.-OMISSIS- del 25 gennaio 2022 dichiarato improcedibile il ricorso proposto in relazione al manufatto di proprietà della signora -OMISSIS-, in seguito al rigetto delle domande di condono pendenti sul medesimo, la sanzione pecuniaria impugnata sarebbe illegittima perché adottata in violazione del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia giudiziale.
Il funzionario comunale avrebbe dovuto rinnovare il procedimento sanzionatorio, essendo la demolizione precedentemente adottata ormai caducata.
2. Carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto - violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 in relazione all’art. 27 dello stesso D.P.R. - nullità del provvedimento, pur sempre ex art. 21 septies, della legge n. 241/90, in conseguenza del disposto sequestro ex art. 321 c.p.p.
L’atto impugnato sarebbe illegittimo, poiché basato sull’erroneo presupposto che l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- sia stata adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01 e non invece ai sensi dell’art. 27.
La sanzione sarebbe viziata anche da nullità, poiché le opere contestate erano assoggettate a sequestro penale.
Tale circostanza determinerebbe la nullità del provvedimento demolitorio, alla cui inottemperanza si riconnette l’impugnata sanzione pecuniaria, per avere lo stesso ad oggetto un comando impossibile.
La sanzione contestata sarebbe illegittima anche perché non preceduta da un formale atto di accertamento di inottemperanza.
3. Violazione dei principi di “legalità” e “colpevolezza ”. violazione artt. 6, 7 e 1, Prot. 1, CEDU
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché ingiunge alla ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00 per non aver dato esecuzione all’ordine di demolizione n. -OMISSIS-, pur essendo la stessa completamente estranea all’intrapresa edilizia.
4. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90.
La sanzione pecuniaria sarebbe illegittima anche perché non preceduta da alcuna "comunicazione di avvio del procedimento”.
Il Comune di Serrara Fontana non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. L’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- contiene nelle premesse, un’esplicita motivazione in merito alla palese non condonabilità delle opere ai sensi del D.L. 269/2003, sia in quanto realizzate in data successiva al 31.3.2003, sia perché realizzate sine titulo in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, laddove ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. d) D.L. 269/2003, non sono comunque sanabili le opere che “d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;”.
2. Per condiviso orientamento di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. III, 6/06/2014, n. 3178) “Nei casi di terzo condono edilizio, ex d.l. n. 269 del 2003 conv. con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, condono assoggettato a stringenti limiti oggettivi di ammissibilità in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, allorquando emergano, nella fattispecie concreta esaminata, profili di palese inammissibilità - già in astratto rilevabili - della domanda di condono, vuoi sotto il profilo della non conformità urbanistica di quanto realizzato, vuoi sotto il profilo della tipologia dell'intervento, allora potrà ritenersi non necessario il previo provvedimento comunale di inammissibilità o di rigetto della domanda, potrà reputarsi non operativa la sospensione "ex lege" del procedimento sanzionatorio e ammissibile la rilevazione giudiziale diretta della non applicabilità del condono.”.
Nel caso di specie, le opere contestate sono interventi di nuova costruzione, non consentiti dal P.T.P., eseguiti senza titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Pertanto, ne è palese la non condonabilità ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. d) L. 329/2003.
Non sussiste, inoltre, alcun vincolo discendente dal giudicato formale formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del 25 gennaio 2022 di questo T.A.R., poiché, per la parte d’interesse, la pronuncia ha contenuto meramente processuale e, come tale, inidonea a conformare la successiva attività amministrativa.
Pertanto, la pendenza delle domande di condono sulle opere richiamate in premessa, strumentalmente proposte, non costituiva ostacolo all’attività repressiva degli illeciti posta in essere dal Comune.
3. Solo formale è il rilievo contenuto nel secondo motivo di ricorso, relativo all’indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, piuttosto che dell’art. 31 del medesimo decreto, atteso che dalle premesse dell’ordinanza appare palese che il potere esercitato, avente natura interamente vincolata, non poteva che essere quello di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001, essendo stata intimata la demolizione di opere di nuova costruzione, eseguite in assenza di permesso di costruire, in zona sottoposta a molteplici vincoli (paesaggistico e idrogeologico).
4. Sotto altro aspetto non v’è prova dell’illegittimità dell’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria impugnata in ragione dell’asserita illegittimità dell’ordinanza di demolizione derivante dall’assoggettamento dell’area d’intervento a sequestro penale, eseguito nelle date del 18 marzo 2015 e del 15 aprile 2015. Per costante indirizzo, infatti, il sequestro penale delle opere abusive non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione (così, ex multis, Consiglio di Stato sez. VII, 10/11/2025, n. 8747: “Il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione, in quanto tale misura cautelare non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando: effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca. Pertanto, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l'ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile, gravando comunque sul destinatario dell'ordine l'onere di chiedere al giudice penale il dissequestro dell'immobile mediante la procedura ex art. 85 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale al fine di ottemperare all'ordine amministrativo. Semmai - ferma restando la piena validità dell'ordinanza di demolizione e fatta salva l'eseguibilità spontanea della demolizione da parte del soggetto ingiunto entro il termine di legge - l'ingiunzione a demolire di un immobile oggetto di sequestro penale sarà provvisoriamente carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l'efficacia del sequestro. Sicché allorquando tale efficacia venga a cessare l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l'ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo .”). Stante il lungo tempo trascorso dall’esecuzione della misura cautelare reale, peraltro, sarebbe stato onere della ricorrente, dedurre e provare la perdurante efficacia del sequestro al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, mentre si è limitata ad affermare che esso fosse pendente al momento dell’irrogazione della sanzione demolitoria.
5. Neppure risulta fondata la censura circa l’omesso accertamento di inottemperanza, atteso che, dalle premesse del provvedimento impugnato risulta che esso risulta essere stato effettuato mediante sopralluogo effettuato in data 11.10.2021.
6. È infondato anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 non presuppone necessariamente la responsabilità della commissione dell’abuso, essendo, al contrario, sufficiente che il proprietario (anche ove incolpevole) sia rimasto inerte rispetto all’esecuzione dell’ordine di demolizione, di cui abbia avuto conoscenza, circostanza che nella specie non risulta contestata (cfr.
T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 4/10/2024, n. 2551: “la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso e non la sua realizzazione; il presupposto, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione, ragion per cui si è in presenza di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti — che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso — a rimuovere lo stesso laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch'essa sull'esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli artt. 9,41,42 e 117 Cost. Poiché il responsabile dell'illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all'ambiente ed all'ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo — oltre che con la perdita della proprietà — anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all'ordinanza di demolizione.” ).
7. La sanzione pecuniaria emessa ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 non è annullabile per omessa comunicazione di avvio del procedimento, stante il carattere vincolato della medesima ed essendo palese, nel caso di specie, che il procedimento volto alla sua irrogazione non avrebbe potuto avere esito diverso da quello cui il Comune è pervenuto.
8. Il ricorso, in conclusione, è infondato.
9. Nulla è a disporsi quanto alle spese di giudizio, in considerazione della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
GI RI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | LO SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.