Articolo 708 del Codice della navigazione
Articolo 707Articolo 709
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 708.
(( (Opposizione).)) ((Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse puo', con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facolta', e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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