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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
EP Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1842/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA dott. (cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Michele Calantropo ( Email_1
per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, Giudice per le indagini preliminari, d.ssa Erina Cirincione, in data 29.07.2025,
depositato e comunicato a mezzo P.E.C. in pari data, siccome errato in diritto e quindi illegittimo, per i motivi esposti nel presente atto, liquidare all'opponente:
a) per l'attività espletata quale ausiliario del Giudice in qualità di Amministratore
Giudiziario, l'ulteriore importo da un minimo di € 25.023,41 ad un massimo di € 33.698,04,
dovuto ex art.3 comma 1 lett. C) del DPR N. 177/2015, (oltre rimborso forfettario spese generali tra il 5% ed il 10% ex art. 3 comma 8 DPR 177/15) c.p. ed I.V.A., come per legge),
ovvero il minore importo ritenuto di giustizia, purché non inferiore ai valori minimi tabellari di cui al DPR N. 177/2015, espressamente richiesto in sede di istanza di liquidazione;
b) a titolo di rimborso delle spese vive esenti affrontate c documentate, dovute ex art.3
comma 8 del DPR N. 177/2015, l'importo complessivo di € 420,00 per l'Amministratore
Giudiziario ed € 1.415,88 per il Coadiutore Ing. , ovvero il minore importo CP_3
ritenuto di giustizia;
c) condannare il opposto alla rifusione di spese e compenso professionale del CP_1
presente giudizio d'opposizione, oltre a rimborso forfettario 15% (art.
2. comma 2, D.M.
Giustizia n° 55/2014), c.a.p. ed I.V.A., come per legge, spese di registrazione dell'ordinanza decisoria se ed in quanto dovute, e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 28 agosto 2025, il dott.
[...]
ha impugnato il decreto emesso in data 23 luglio 2025 (e Parte_1
comunicato il successivo 29 luglio), con cui il g.i.p. di questo Tribunale liquidava al predetto professionista la somma di € 26.340,00, oltre oneri fiscali e previdenziali ed oltre € 9.000,000 per costi per coadiutori e collaboratori, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta quale amministratore giudiziario di beni in sequestro preventivo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3397/2019 R.G.G.I.P. (n. 1940/2019 R.G.N.R.), consistenti nell'impianto per la messa in riserva del rifiuto (R13) della sito nella Zona Industriale di Termini Imerese, contrada Canne CP_4
2 Masche snc, e nell'impianto mobile per lo svolgimento di una campagna di biostabilizzazione dei rifiuti impiegato nella stessa sede.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
, non costituitosi benché regolarmente evocato in giudizio in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs.
150/2011, esperibile avverso il provvedimento di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato deve essere instaurato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. civ. n. 4423/2017) ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il provvedimento impugnato avrebbe disatteso le previsioni di cui al D.P.R. 177/2015 (recante il “Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14), liquidando unicamente il compenso spettante per la gestione dei cespiti aziendali ex art. 3, comma 1, lett. a), ma omettendo illegittimamente di riconoscere le spettanze per la gestione degli immobili sequestrati ai sensi del lett. c) del medesimo art. 3, comma 1, nonché il rimborso delle spese ex art. 3, comma 8.
3 Tanto premesso, è utile rilevare che, per l'ipotesi in cui il sequestro ricomprenda beni immobili di pertinenza di un compendio aziendale parimenti sequestrati, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 177/2015, che prevede: “Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa”.
Nella fattispecie, dunque, va operato un aumento dell'importo liquidato dal g.i.p. per la gestione dei cespiti aziendali (da reputarsi più onerosa), pari ad € 24.000,00, di una percentuale che, tenuto conto delle caratteristiche specifiche degli immobili sequestrati e del loro ingente valore (stimato in € 1.810.500,00), può essere quantificata nella misura massima del 25%.
Si perviene così alla somma di € 30.000,00, al quale va aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% ex art. 3, comma 8, primo periodo, D.P.R. 177/2015, giungendo in tal modo ad
€ 33.000,00.
Per quanto concerne il mancato riconoscimento delle spese, va osservato che la richiesta attiene al cd. rimborso chilometrico per gli spostamenti da
Palermo a Termini Imerese (sede dei beni sequestrati) effettuati dall'odierno opponente e dal coadiutore ing. Controparte_5
Ebbene, l'art. 3, comma 8, secondo periodo, D.P.R. 177/2015 prevede che all'amministratore giudiziario “sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori”. D'altro canto, T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), dopo aver previsto all'art. 49 che
“agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di
4 soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”, al successivo art. 55 dispone che “le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei” (comma 2), mentre “le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato” (comma 3).
Nel caso in esame, difettando la prova dell'autorizzazione del g.i.p. all'utilizzo del mezzo proprio (da considerarsi mezzo straordinario ai fini della disposizione sopra richiamata), la voce in argomento non può essere riconosciuta.
Dalle argomentazioni che precedono discende la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dal dott. con conseguente riforma del Parte_1
provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, di un compenso finale di € 33.000,00, oltre I.V.A. e cassa previdenziale come per legge.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal dott.
[...]
con ricorso depositato il 28 agosto 2025 e, per l'effetto, in Parte_1
riforma del decreto di liquidazione emesso in data 23 luglio 2025 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3397/2019 R.G.G.I.P.
(n. 1940/2019 R.G.N.R.),
5 2) liquida all'opponente, a titolo di compenso finale per l'attività svolta quale amministratore giudiziario nominato nel procedimento di cui al punto 1), la somma di € 33.000,00, comprensiva di rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e cassa previdenziale nella misura legalmente dovuta;
3) conferma, per il resto, il provvedimento impugnato;
4) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
EP Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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