Articolo 706 del Codice della navigazione
Articolo 705Articolo 707
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 706.
(( (Servizi di assistenza a terra).)) ((I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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