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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/11/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4637/2023 tra COMMISSIONE EUROPEA ATTORE/I e
Parte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10.52 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Alberto Dal Ferro e l'Avv. Fiorella Dal Monte;
per parte convenuta, l'Avv. Mirko Bruni. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Dal Ferro e l'Avv. Dal Monte precisano le conclusioni come da ricorso. Rappresenta che l'importo di euro 3.909,44 richiesto nell'atto introduttivo è stato versato dal concordato preventivo Non si insiste, dunque, nella richiesta di condanna al pagamento di detto importo. Parte_2 L'Avv. Bruni precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Il Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. Dal Ferro richiama in fatto la vicenda illustrata nel proprio atto introduttivo. Evidenzia che il convenuto ha ottenuto il prefinanziamento grazie ad un consorzio inesistente con e presentando Pt_3 fideiussione nulla da parte una società non abilitata e poi fallita. Richiama l'ordinanza di rinvio a giudizio in ordine alle considerazioni contenute sulla falsificazione delle firme da parte di
[...] e, più in generale, l'andamento e l'esito del procedimento penale. Alcuni dei documenti di cui Pt_1 si afferma la falsificazione sono stati pacificamente trasmessi nel settembre del 2014 mentre il plico spedito includeva due documenti post datati, uno al primo ottobre del 2014 e l'altro al 7 ottobre del 2014. La Commissione è venuta a conoscenza della non autenticità della firma e del timbro circa tre anni dopo;
la non autenticità è confermata dalle testimonianze di e Falsificato è anche Tes_1 Tes_2 il documento 6, datato 19/1/2014, quindi in data precedente alla pubblicazione del bando. Ai fini della sottoscrizione del contratto, è stato poi presentato il certificato del casellario di la cui Tes_1 traduzione non corrisponde ai contenuti. Questo riporta una data del 2014, mentre la traduzione fa riferimento al 2012. Anche l'orario è diverso. Si sottolinea che al capitolo 3 ha risposto in Parte_4 riferimento a rapporti datati gennaio ed aprile del 2015 come riferiti al rapporto in questione. Ma in realtà il contratto era già stato sottoscritto nel dicembre del 2014. Nel frattempo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di scambiare informazioni o chiarimenti, poiché il contratto era già stato sottoscritto. Le dichiarazioni non sono attendibili, a meno che non riguardanti altri bandi. A domanda del Giudice, l'Avv. Del Monte chiarisce la falsificazione riguarda i documenti 3, 4 e 6. Rispetto al 6 il riferimento è al certificato del casellario e alla traduzione, nonché a presunte firme dell'Ing. ed al timbro di Tes_1
. Pt_3 pagina 1 di 8 L'Avv. Bruni si richiama ai propri atti difensivi. Insiste nell'eccezione di prescrizione, evidenziando che è documentato come al più tardi il primo giugno 2016 la Commissione Europea fosse a conoscenza di questa asserita irregolarità. Lo stesso sig. ammette di aver ricevuto una telefonata prima della Tes_2 comunicazione del primo giugno 2016. Al più tardi in detta data, dunque, la Commissione aveva la prova documentale della possibilità di esercitare l'azione. L'interruzione della prescrizione risale a settembre del 2022. Quindi sia nel caso di fatto illecito che in caso di fatto reato, non provato, il diritto di credito è sicuramente prescritto. Per il resto, le asserzioni di controparte sono state contestate ed è stato dimostrato, per tabulas e per prove testimoniali, che era perfettamente a conoscenza delle Pt_3 gare in Costa Rica. Le somme erogate, ai fini di un ipotetico reato, non sono pervenute a ma al Pt_2 fornitore e proprio tale circostanza ha portato al concordato preventivo. Non vi è stato, dunque, alcun arricchimento. Non è stato possibile recuperare queste somme, come emerge dalla relazione del Commissario. L'Avv. Dal Monte evidenzia che il l'Ing. ha dichiarato di non sapere nulla del bando Costa Tes_1 Rica. Con riferimento al termine di prescrizione, lo stesso deve ritenersi di sette anni e mezzo. Il dies a quo è quello del 24/11/2017, giorno in cui ha confermato la non autenticità delle proprie firme. Pt_3 Anche laddove il termine fosse individuale nel primo giugno 2016, la prescrizione è stata interrotta nel 2022. L'Avv. Bruni evidenzia che dichiara che prima del primo giugno 2016 ha ricevuto una chiamata Tes_2 della Commissione in cui venivano richiesti chiarimenti sulla data. Si contesta che la prescrizione sia di sette anni e mezzo, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione nel processo penale non comporta interruzione della prescrizione nel giudizio civile. La sentenza del 2008 citata da controparte è mal interpretata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e comunicando che la lettura della decisione avverrà nella propria stanza alle ore 17.30. Alle ore 17.30, il Giudice pronuncia la sentenza che segue.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa da:
COMMISSIONE EUROPEA in persona del Direttore Generale del Servizio giuridico, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Dal Ferro e dall'Avv. Fiorella Dal Monte presso il cui studio in Vicenza è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Bruni Controparte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Verona, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte in narrativa,- accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità del Sig. (c.f. ), nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1 aprile 1977, e residente in [...] A 2, per l'illecito conseguimento del prefinanziamento da parte della Commissione Europea nell'ambito del bando Europaid/135804/IH/SUP/CR per i motivi di cui in narrativa;
e - per l'effetto, condannare il Sig.
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in [...] A 2, al pagamento di EUR 379.423,91 (trecentosettantanovemilaquattrocentoventitre//91) a titolo di rimborso del prefinanziamento ricevuto dalla Commissione nell'ambito del bando Europaid/135804/IH/SUP/CR, oltre agli interessi e alla corrispondente rivalutazione fino al saldo, meglio precisato in narrativa, eventualmente ridotti della somma di EUR 3.909,44 se pagata dal Concordato (v. punto 14 supra); nonché - condannare altresì il predetto Sig. a risarcire il danno materiale generato alla Commissione quantificato Parte_1 in EUR 5.474,48 (cinquemilaquattrocentosettantaquattro//48) a titolo di spese legali dovute alla necessità della Commissione di avvalersi di professionisti per far valere i propri diritti in sede penale, presentando denuncia-querela contro il medesimo e seguire il conseguente procedimento;
- con vittoria di diritti e spese di lite.” Per parte convenuta: “Nel merito In via preliminare / pregiudiziale Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte ricorrente per decorso del tempo e per detto motivo rigettarsi le domande proposte. in via principale Rigettarsi, comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti, ogni domanda del ricorrente.”
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/6/2023, la Commissione Europea ha convenuto in giudizio
[...]
chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a seguito Pt_1 delle condotte illecite dallo stesso tenute ed asseritamente integranti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c.. Secondo quanto contestato da parte attrice, infatti, il convenuto, nel partecipare al bando di gara indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione del Costa Rica mediante l'utilizzo di un finanziamento concesso dalla Commissione Europea, avrebbe prodotto documentazione falsa, inducendo in errore la Commissione e percependo illecitamente il finanziamento erogato quale aggiudicatario.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha più precisamente rappresentato che: a) il 26/7/2014, il Ministero della Pubblica Istruzione del Costa Rica ha bandito, mediante l'utilizzo di un finanziamento concesso dalla Commissione Europea, procedura ad evidenza pubblica;
b)
[...]
di cui il convenuto era amministratore unico, ha partecipato al bando, in apparente Controparte_2 consorzio con LI S.p.a.; c) in base alla documentazione presentata, è intervenuta aggiudicazione in favore del presunto consorzio, a seguito della quale è stato sottoscritto contratto di fornitura (sottoscritto dell'ente aggiudicatore il 4/12/2014 e da il 7/12/2014); d) la Controparte_3 Commissione Europea ha, quindi, versato il 22/4/2015 a l'importo di euro 469.962,14 a titolo Pt_2 di prefinanziamento;
e) il , tuttavia, non ha mai eseguito la prestazione contrattualmente CP_4 prevista ed il contratto è stato risolto il 18/3/2016; f) il giorno 1/6/2016, l'ente aggiudicatore ha comunicato la propria volontà di pretendere la restituzione del finanziamento erogato;
g) nella medesima data, ha comunicato alla Delegazione UE in Nicaragua di non aver mai partecipato Pt_3 al consorzio con h) il 27/6/2016 LI ha, dunque, proposto querela contro e Pt_2 Pt_2 l'odierno convenuto, dalla quale emerge la totale inconsapevolezza della presunta partecipazione al bando;
i) la Commissione Europea è venuta a conoscenza di tale denuncia-querela il 24/11/2017; l) a seguito di chiarimenti assunti da , il 7/6/2019 anche la Commissione ha sporto formale denuncia Pt_3 querela contro m) il 9/6/2020, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di alcuni Parte_1 beni del convenuto;
n) il 25/10/2022 il GUP ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui il convenuto era imputato, disponendo il dissequestro dei beni.
Ciò premesso, la ricorrente ha, quindi, dedotto che: a) dalla documentazione prodotta, emerge che il convenuto si è illecitamente avvalso di documentazione falsa o relativa a precedenti finanziamenti per fingere la creazione di un consorzio con la società ed ottenere illegittimamente l'erogazione del Pt_3 prefinanziamento;
b) il convenuto ha, infatti, contraffatto la firma e le impronte del timbro di , Pt_3 falsamente rappresentando la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando;
c) la falsità dei documenti emerge sia dall'incongruenza delle date con la procedura di gara, sia dalla circostanza che i documenti sarebbero stati sottoscritti da cessato dalla carica di legale rappresentante di LI Persona_1
S.p.a. nel settembre del 2014; d) le condotte tenute integrano i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. e la ricorrente è, dunque, legittimata a richiedere il risarcimento del danno a prescindere dalla dichiarata prescrizione del reato di cui all'art. 640bis c.p.c.
Con comparsa depositata il 5/1/2024 si è costituito in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande di controparte.
Parte resistente ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte, evidenziando che: a) il dies a quo per determinare la prescrizione è quello di consumazione dell'asserita truffa e, dunque, il 22/4/2015, giorno in cui è stato erogato il finanziamento da parte della ricorrente;
b) per avvalersi del più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c. dovrebbe affermarsi la rilevanza penale delle condotte contestate;
c) in ogni caso, anche applicando il più lungo termine prescrizionale di anni sei, la prescrizione risulterebbe maturata il 22/4/2021.
Nel merito, parte resistente ha contestato la ricostruzione fattuale di parte ricorrente e a propria volta dedotto che: a) il bando non richiede la formazione di un consorzio nei termini di cui all'art. 2602 c.c. pagina 4 di 8 essendo sufficiente la partecipazione da parte di un gruppo di persone, fisiche o giuridiche, che può essere costituito senza alcun contratto scritto e provato con qualunque mezzo;
b) contrariamente a quanto asserito da controparte, e avevano costituito un gruppo per la partecipazione ai Pt_3 Pt_2 Bandi finanziati dalla Comunità Europea con atto scritto il 12/6/2013; c) era pienamente a Pt_3 conoscenza della partecipazione al bando per il Costa Rica;
d) la circostanza emerge dalla documentazione prodotta ma anche dal contegno processuale di , che conferma o contesta la Pt_3 sussistenza del gruppo a seconda delle ragioni, di credito o di debito, che intende far valere;
e) in ogni caso, è stata rilasciata alla ricorrente fideiussione che, laddove escussa, avrebbe ridotto il danno e, laddove non escussa, denoterebbe la mala fede della Commissione nell'agire contro il convenuto.
Le parti sono comparse davanti al Giudice il 18/1/2024. Con ordinanza del 19/1/2024 è stato loro assegnato termine ex art. 281duodecies c.p.c.
Con memoria integrativa del 8/2/2024, parte attrice ha contestato quanto dedotto da controparte. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha, in particolare, affermato che: a) il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dev'essere individuato il 24/11/2017, data in cui la Commissione è venuta a conoscenza della querela presentata da LI S.p.a.; b) anche laddove si ritenesse il dies a quo individuabile nel primo giugno 2016, nel caso di specie il termine prescrizionale, in forza del combinato disposto dell'art. 157, 160 e 640bis c.p., andrebbe determinato in sette anni e mezzo;
c) il diritto, dunque, non potrebbe ritenersi prescritto, posto che atto interruttivo è stato posto in essere nel settembre del 2022.
Nel merito, parte attrice ha affermato che: a) la Commissione ha formulato domanda di ammissione al passivo del fallimento di , società che ha rilasciato la fideiussione;
b) quest'ultima, tuttavia, Parte_5 è stata respinta, atteso che il GD ha rilevato d'ufficio la nullità della fideiussione stessa;
c) parte convenuta non ha specificatamente contestato la falsificazione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
d) in ogni caso, l'accordo con è stato smentito nel corso del Pt_3 procedimento penale.
Con memoria integrativa depositata il 19/2/2024, parte convenuta ha reiterato la propria eccezione di prescrizione, affermando in particolare la non operatività degli atti interruttivi della prescrizione nel processo penale in sede civile. Nel merito, ha ribadito l'esistenza di un accordo con LI S.p.a. per la partecipazione in gruppo al bando di gara, accordo che sarebbe emerso altresì in sede penale, alla luce delle dichiarazioni del direttore generale di . Persona_2
Ciascuna parte ha formulato le proprie istanze istruttorie. Assunta la prova testimoniale richiesta, il procedimento è stato rinviato alla data odierna. Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e discusso la causa richiamando le deduzioni contenute negli atti introduttivi.
***
Ai fini della decisione, risulta preliminarmente necessario valutare l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente. A tal fine, è opportuno individuare il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c. “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.” Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (Cass. 4683/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che detta consapevolezza sia pervenuta alla parte ricorrente solo il 24/11/2017, data in cui alla Commissione è stata comunicata la presentazione della denuncia- querela da parte di LI S.p.a.. E' vero che LI S.p.a. aveva già contestato (nello specifico il 1/6/2016) la propria partecipazione al c.d. (tenuto conto della terminologia utilizzata nel CP_4 pagina 5 di 8 bando, è, infatti, più corretto parlare di “gruppo di persone giuridiche”). D'altro canto, la consapevolezza delle condotte oggi contestate e, in particolare, dell'asserita falsificazione della documentazione prodotta e dell'elemento soggettivo che l'assisterebbe, è divenuta conoscibile alla Commissione solo con la comunicazione della presentazione di querela, trasmessa da LI S.p.a. su richiesta dell'attrice stessa.
Ciò chiarito, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi fondata. E' fatto pacifico e non contestato che parte ricorrente abbia inviato al resistente una diffida, intimandogli il pagamento delle somme richieste in questa sede con raccomandata pervenuta il 30/9/2022 (vedi documento 23 di parte ricorrente), con ciò utilmente interrompendo la prescrizione. Ne deriva che, anche applicando l'ordinaria prescrizione quinquennale, il diritto non poteva ritenersi prescritto al momento di proposizione della presente azione.
Esclusa la prescrizione del diritto azionato, è necessario valutare nel merito la fondatezza della pretesa azionata.
Parte ricorrente contesta al convenuto la produzione, nel corso della procedura prodromica all'aggiudicazione della gara, di documentazione falsificata, volta ad attestare la partecipazione di al “gruppo di persone” partecipanti al bando. In particolare, il resistente avrebbe apposto
Pt_3 all'accordo per la costituzione di di cui al documento 3 la falsa firma di CP_4 Persona_1 parimenti contraffatto risulterebbe il timbro della società su cui la firma è stata apposta.
Pt_3 Parimenti artefatta sarebbe, poi, la sottoscrizione dell'offerta economica di cui al documento 4 prodotto da parte ricorrente e della dichiarazione giurata di cui al documento 6 di parte ricorrente;
in entrambi i casi, la firma sarebbe stata apposta sfruttando documentazione fornita da per la partecipazione
Pt_3 a precedenti bandi e per questo in possesso di La prova di detta alterazione o Parte_2 falsificazione risiederebbe: a) in quanto affermato da nella propria denuncia querela, in cui
Pt_3 emerge l'assenza di volontà e consapevolezza della partecipazione al bando per la Costa Rica;
b) nell'indicazione dell'Ing. come leale rappresentante;
c) nell'indicazione di date Persona_1 incompatibili con i termini di presentazione della documentazione.
Nel corso del giudizio, deve ritenersi raggiunta la prova della materiale falsificazione della sottoscrizione apposta al documento 3. sentito quale testimone, ha espressamente Persona_1 disconosciuto la firma apposta, dichiarando “si, questa non è la mia firma. Posso dirlo in quanto la mia firma consiste in un'abbreviazione diversa da questa.” legale rappresentante di Testimone_3
, ha poi affermato la non riconducibilità del timbro alla società, dichiarando che “posso dire che Pt_3 il reparto amministrativo di mi ha riferito che il timbro apposto sul documento esibitomi doc. 3 Pt_3 non era in dotazione all'azienda.”
Parte resistente, poi, non ha specificatamente contestato la contraffazione o alterazione della documentazione di cui ai documenti 4 e 6. Nella propria memoria integrativa ha, anzi affermato che
“era usuale che tilizzasse documentazione, per esempio di , Controparte_5 Pt_3 già in suo possesso, d'accordo con , com'è successo per la gara in Costarica per cui è causa. Pt_3 A prescindere dalle date apposte e/o da chi fosse il legale rappresentante in quel momento. La confusione circa le date, sulla quale controparte ricama pensando di dimostrare chissà che cosa, è dettata proprio dal fatto che la raccolta della documentazione, appena indetta la gara, era frenetica da parte di e dunque la stessa utilizzava quanto a sua disposizione, sempre informando il Pt_2 partner (in questo caso OLIDATA), anche postdatando i documenti che presentava in quanto le contracting authority volevano documentazione aggiornata, pertanto prossima alla scadenza del termine. Siccome la documentazione andava spedita nei paesi che indicevano la gara (e ci metteva giorni ad arrivare), spesso postdatava la documentazione che inseriva nella Controparte_3 busta.”
Ammesso, poiché non contestato, è, dunque, l'utilizzo di documentazione non formata per la pagina 6 di 8 partecipazione alla gara ma già in precedenza nella disponibilità del convenuto, così come la postdatazione dei documenti 4 e 6.
Parte resistente, tuttavia, afferma che la presentazione della documentazione non costituirebbe un illecito ma una mera irregolarità, comunque inidonea ad indurre in errore la Commissione Europea, tenuto conto che sussisteva in ogni caso l'accordo di per la partecipazione al bando come Pt_3 gruppo di persone giuridiche.
Deve, tuttavia, escludersi che la prova di detto accordo sia stata fornita.
Parte resistente ha prodotto, a sostegno di tale ricostruzione, il documento n. 2, recante un accordo per la collaborazione tra e al fine di partecipare a bandi di gara come (il Pt_3 Pt_2 CP_4 richiamo alla nozione di ricalca, in questo caso, quella dell'accordo). Proprio tale accordo, CP_4 tuttavia, prevede che le parti debbano “valutare di volta in volta la possibilità di partecipare alla gara come ”. Dalla stessa, dunque, emerge la necessità che, accanto a tale accordo che potrebbe CP_4 definirsi generale, le due società stipulino un accordo specifico per ciascuna partecipazione.
In effetti, parte convenuta ha depositato alcuni accordi stipulati per la partecipazione ad altri bandi (sempre nel documento 3, ad esempio, emerge la presenza di accordo stipulato nel 2013 per diverso bando). La mancanza di un accordo specifico per la Costa Rica, dunque, pare confermare, anziché smentire, che tra gli accordi conclusi tra le società non vi fosse quello per la partecipazione al bando in contestazione;
esclude, inoltre, che vi fosse una prassi diffusa tra le parti per il riutilizzo di documentazione formata in occasione di precedenti partecipazioni.
Analogamente può essere interpretata la documentazione di cui al documento 10 di parte resistente, in cui emergono certamente rapporti commerciali tra le parti ma non si ravvisa alcun riferimento specifico al Costa Rica e al bando in contestazione.
Irrilevante sul punto la deposizione del testimone resa nel procedimento penale, tenuto conto Per_2 che parte resistente non ha prodotto in giudizio il documento che sarebbe stato allo stesso mostrato;
in ogni caso, il testimone ha dichiarato di non ricordare a quale gara facesse riferimento il documento, cosicché dalla dichiarazione non può trarsi prova della sussistenza di un accordo.
Da ultimo, non possono ritenersi dirimenti le testimonianze resa da e . Parte_4 Testimone_4
La testimonianza di , infatti, appare contraddittoria con i dati fattuali emersi in corso di Parte_4 causa. Secondo quanto riferito, nel gennaio del 2015, avrebbe fornito la documentazione Pt_3 integrativa richiesta dall'ente aggiudicatore. Senonché tale documentazione è riconducibile a quella di cui al documento 6 di parte attrice, sottoscritta da un soggetto al momento della sottoscrizione privo di potere di rappresentanza ( ha, infatti, sostituito alla fine del 2014) e con Persona_3 Tes_1 datazione apposta dalla stessa Pt_2
Analoghe considerazioni possono esprimersi con riferimento a quanto dichiarato da : la Testimone_4 riunione di cui ha riferito, infatti, avrebbe visto la partecipazione di come rappresentante di Tes_1
e si sarebbe svolta nel febbraio del 2015, data, tuttavia, in cui lo stesso non aveva più poteri di Pt_3 rappresentanza (né la resistente ha dedotto o affermato condotte di rappresentanza apparente da parte dello stesso). Da ultimo, si evidenzia che al momento della riunione, contrariamente a quanto dichiarato, il contratto di fornitura era già stato sottoscritto (proposta ed accettazione sono state, infatti, sottoscritte nel dicembre del 2014), cosicché le due società non risultavano aggiudicatrici potenziali ma già parti del rapporto contrattuale sorto a seguito di aggiudicazione.
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova che, con le contestate condotte illecite, il convenuto abbia indotto in errore l'ente aggiudicatore, rappresentando la sussistenza di un accordo per la partecipazione al bando Costa Rica in realtà non concluso.
pagina 7 di 8 Parte ricorrente, nella documentazione allegata e in particolare nella querela depositata, ha evidenziato come la partecipazione di LI S.p.a. fosse necessaria per il positivo riscontro dei criteri previsti dal bando, non essendo gli stessi in possesso di La resistente non ha contestato che, senza la Pt_2 partecipazione di , non avrebbe potuto rendersi aggiudicatrice. Può, dunque, ritenersi provato il Pt_3 nesso causale tra le condotte illecite del convenuto e l'aggiudicazione del bando, nonché tra l'aggiudicazione del bando e la conseguente erogazione del finanziamento. In conseguenza della condotta illecita, dunque, parte ricorrente ha subito un danno patrimoniale, costituito dal finanziamento erogato e non più restituito.
Sul punto, peraltro, deve escludersi la configurabilità di un concorso colposo di parte attrice, che, secondo quanto prospettato dal convenuto, non avrebbe provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria rilasciata. Parte attrice ha, infatti, provato di aver formulato istanza di ammissione allo stato passivo della società , non accolta a fronte della nullità, eccepita d'ufficio dal giudice, della Parte_5 fideiussione stessa.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, il convenuto dev'essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, pari alla somma non recuperata a seguito dell'apertura del concordato preventivo di e alle somme sostenute per la difesa in sede Parte_2 penale, atteso che la stessa può ritenersi diretta conseguenza dell'illecito.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, porsi a carico della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti avanti al Tribunale. Si ritiene di dover liquidare la fase decisionale secondo i parametri minimi, tenuto conto del mancato deposito di scritti conclusionali. Al contrario, tenuto conto del deposito di memoria integrativa e dell'istruttoria svolta, per le restanti fasi deve applicarsi il parametro medio. Il valore della causa è pari al credito per cui si procede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accertata la responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., condanna a versare alla Commissione Europea, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale dalla stessa subito, l'importo di euro 384.898,39 oltre interessi sino al saldo;
b) condanna a rimborsare alla Commissione Europea le spese di lite che liquida Parte_1 in euro 19.375,00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona, 19 novembre 2025
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4637/2023 tra COMMISSIONE EUROPEA ATTORE/I e
Parte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10.52 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Alberto Dal Ferro e l'Avv. Fiorella Dal Monte;
per parte convenuta, l'Avv. Mirko Bruni. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Dal Ferro e l'Avv. Dal Monte precisano le conclusioni come da ricorso. Rappresenta che l'importo di euro 3.909,44 richiesto nell'atto introduttivo è stato versato dal concordato preventivo Non si insiste, dunque, nella richiesta di condanna al pagamento di detto importo. Parte_2 L'Avv. Bruni precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Il Giudice invita le parti alla discussione. L'Avv. Dal Ferro richiama in fatto la vicenda illustrata nel proprio atto introduttivo. Evidenzia che il convenuto ha ottenuto il prefinanziamento grazie ad un consorzio inesistente con e presentando Pt_3 fideiussione nulla da parte una società non abilitata e poi fallita. Richiama l'ordinanza di rinvio a giudizio in ordine alle considerazioni contenute sulla falsificazione delle firme da parte di
[...] e, più in generale, l'andamento e l'esito del procedimento penale. Alcuni dei documenti di cui Pt_1 si afferma la falsificazione sono stati pacificamente trasmessi nel settembre del 2014 mentre il plico spedito includeva due documenti post datati, uno al primo ottobre del 2014 e l'altro al 7 ottobre del 2014. La Commissione è venuta a conoscenza della non autenticità della firma e del timbro circa tre anni dopo;
la non autenticità è confermata dalle testimonianze di e Falsificato è anche Tes_1 Tes_2 il documento 6, datato 19/1/2014, quindi in data precedente alla pubblicazione del bando. Ai fini della sottoscrizione del contratto, è stato poi presentato il certificato del casellario di la cui Tes_1 traduzione non corrisponde ai contenuti. Questo riporta una data del 2014, mentre la traduzione fa riferimento al 2012. Anche l'orario è diverso. Si sottolinea che al capitolo 3 ha risposto in Parte_4 riferimento a rapporti datati gennaio ed aprile del 2015 come riferiti al rapporto in questione. Ma in realtà il contratto era già stato sottoscritto nel dicembre del 2014. Nel frattempo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di scambiare informazioni o chiarimenti, poiché il contratto era già stato sottoscritto. Le dichiarazioni non sono attendibili, a meno che non riguardanti altri bandi. A domanda del Giudice, l'Avv. Del Monte chiarisce la falsificazione riguarda i documenti 3, 4 e 6. Rispetto al 6 il riferimento è al certificato del casellario e alla traduzione, nonché a presunte firme dell'Ing. ed al timbro di Tes_1
. Pt_3 pagina 1 di 8 L'Avv. Bruni si richiama ai propri atti difensivi. Insiste nell'eccezione di prescrizione, evidenziando che è documentato come al più tardi il primo giugno 2016 la Commissione Europea fosse a conoscenza di questa asserita irregolarità. Lo stesso sig. ammette di aver ricevuto una telefonata prima della Tes_2 comunicazione del primo giugno 2016. Al più tardi in detta data, dunque, la Commissione aveva la prova documentale della possibilità di esercitare l'azione. L'interruzione della prescrizione risale a settembre del 2022. Quindi sia nel caso di fatto illecito che in caso di fatto reato, non provato, il diritto di credito è sicuramente prescritto. Per il resto, le asserzioni di controparte sono state contestate ed è stato dimostrato, per tabulas e per prove testimoniali, che era perfettamente a conoscenza delle Pt_3 gare in Costa Rica. Le somme erogate, ai fini di un ipotetico reato, non sono pervenute a ma al Pt_2 fornitore e proprio tale circostanza ha portato al concordato preventivo. Non vi è stato, dunque, alcun arricchimento. Non è stato possibile recuperare queste somme, come emerge dalla relazione del Commissario. L'Avv. Dal Monte evidenzia che il l'Ing. ha dichiarato di non sapere nulla del bando Costa Tes_1 Rica. Con riferimento al termine di prescrizione, lo stesso deve ritenersi di sette anni e mezzo. Il dies a quo è quello del 24/11/2017, giorno in cui ha confermato la non autenticità delle proprie firme. Pt_3 Anche laddove il termine fosse individuale nel primo giugno 2016, la prescrizione è stata interrotta nel 2022. L'Avv. Bruni evidenzia che dichiara che prima del primo giugno 2016 ha ricevuto una chiamata Tes_2 della Commissione in cui venivano richiesti chiarimenti sulla data. Si contesta che la prescrizione sia di sette anni e mezzo, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione nel processo penale non comporta interruzione della prescrizione nel giudizio civile. La sentenza del 2008 citata da controparte è mal interpretata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e comunicando che la lettura della decisione avverrà nella propria stanza alle ore 17.30. Alle ore 17.30, il Giudice pronuncia la sentenza che segue.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa da:
COMMISSIONE EUROPEA in persona del Direttore Generale del Servizio giuridico, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Dal Ferro e dall'Avv. Fiorella Dal Monte presso il cui studio in Vicenza è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Bruni Controparte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Verona, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte in narrativa,- accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità del Sig. (c.f. ), nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1 aprile 1977, e residente in [...] A 2, per l'illecito conseguimento del prefinanziamento da parte della Commissione Europea nell'ambito del bando Europaid/135804/IH/SUP/CR per i motivi di cui in narrativa;
e - per l'effetto, condannare il Sig.
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente in [...] A 2, al pagamento di EUR 379.423,91 (trecentosettantanovemilaquattrocentoventitre//91) a titolo di rimborso del prefinanziamento ricevuto dalla Commissione nell'ambito del bando Europaid/135804/IH/SUP/CR, oltre agli interessi e alla corrispondente rivalutazione fino al saldo, meglio precisato in narrativa, eventualmente ridotti della somma di EUR 3.909,44 se pagata dal Concordato (v. punto 14 supra); nonché - condannare altresì il predetto Sig. a risarcire il danno materiale generato alla Commissione quantificato Parte_1 in EUR 5.474,48 (cinquemilaquattrocentosettantaquattro//48) a titolo di spese legali dovute alla necessità della Commissione di avvalersi di professionisti per far valere i propri diritti in sede penale, presentando denuncia-querela contro il medesimo e seguire il conseguente procedimento;
- con vittoria di diritti e spese di lite.” Per parte convenuta: “Nel merito In via preliminare / pregiudiziale Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte ricorrente per decorso del tempo e per detto motivo rigettarsi le domande proposte. in via principale Rigettarsi, comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti, ogni domanda del ricorrente.”
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/6/2023, la Commissione Europea ha convenuto in giudizio
[...]
chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a seguito Pt_1 delle condotte illecite dallo stesso tenute ed asseritamente integranti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c.. Secondo quanto contestato da parte attrice, infatti, il convenuto, nel partecipare al bando di gara indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione del Costa Rica mediante l'utilizzo di un finanziamento concesso dalla Commissione Europea, avrebbe prodotto documentazione falsa, inducendo in errore la Commissione e percependo illecitamente il finanziamento erogato quale aggiudicatario.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha più precisamente rappresentato che: a) il 26/7/2014, il Ministero della Pubblica Istruzione del Costa Rica ha bandito, mediante l'utilizzo di un finanziamento concesso dalla Commissione Europea, procedura ad evidenza pubblica;
b)
[...]
di cui il convenuto era amministratore unico, ha partecipato al bando, in apparente Controparte_2 consorzio con LI S.p.a.; c) in base alla documentazione presentata, è intervenuta aggiudicazione in favore del presunto consorzio, a seguito della quale è stato sottoscritto contratto di fornitura (sottoscritto dell'ente aggiudicatore il 4/12/2014 e da il 7/12/2014); d) la Controparte_3 Commissione Europea ha, quindi, versato il 22/4/2015 a l'importo di euro 469.962,14 a titolo Pt_2 di prefinanziamento;
e) il , tuttavia, non ha mai eseguito la prestazione contrattualmente CP_4 prevista ed il contratto è stato risolto il 18/3/2016; f) il giorno 1/6/2016, l'ente aggiudicatore ha comunicato la propria volontà di pretendere la restituzione del finanziamento erogato;
g) nella medesima data, ha comunicato alla Delegazione UE in Nicaragua di non aver mai partecipato Pt_3 al consorzio con h) il 27/6/2016 LI ha, dunque, proposto querela contro e Pt_2 Pt_2 l'odierno convenuto, dalla quale emerge la totale inconsapevolezza della presunta partecipazione al bando;
i) la Commissione Europea è venuta a conoscenza di tale denuncia-querela il 24/11/2017; l) a seguito di chiarimenti assunti da , il 7/6/2019 anche la Commissione ha sporto formale denuncia Pt_3 querela contro m) il 9/6/2020, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di alcuni Parte_1 beni del convenuto;
n) il 25/10/2022 il GUP ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui il convenuto era imputato, disponendo il dissequestro dei beni.
Ciò premesso, la ricorrente ha, quindi, dedotto che: a) dalla documentazione prodotta, emerge che il convenuto si è illecitamente avvalso di documentazione falsa o relativa a precedenti finanziamenti per fingere la creazione di un consorzio con la società ed ottenere illegittimamente l'erogazione del Pt_3 prefinanziamento;
b) il convenuto ha, infatti, contraffatto la firma e le impronte del timbro di , Pt_3 falsamente rappresentando la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando;
c) la falsità dei documenti emerge sia dall'incongruenza delle date con la procedura di gara, sia dalla circostanza che i documenti sarebbero stati sottoscritti da cessato dalla carica di legale rappresentante di LI Persona_1
S.p.a. nel settembre del 2014; d) le condotte tenute integrano i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. e la ricorrente è, dunque, legittimata a richiedere il risarcimento del danno a prescindere dalla dichiarata prescrizione del reato di cui all'art. 640bis c.p.c.
Con comparsa depositata il 5/1/2024 si è costituito in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande di controparte.
Parte resistente ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte, evidenziando che: a) il dies a quo per determinare la prescrizione è quello di consumazione dell'asserita truffa e, dunque, il 22/4/2015, giorno in cui è stato erogato il finanziamento da parte della ricorrente;
b) per avvalersi del più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c. dovrebbe affermarsi la rilevanza penale delle condotte contestate;
c) in ogni caso, anche applicando il più lungo termine prescrizionale di anni sei, la prescrizione risulterebbe maturata il 22/4/2021.
Nel merito, parte resistente ha contestato la ricostruzione fattuale di parte ricorrente e a propria volta dedotto che: a) il bando non richiede la formazione di un consorzio nei termini di cui all'art. 2602 c.c. pagina 4 di 8 essendo sufficiente la partecipazione da parte di un gruppo di persone, fisiche o giuridiche, che può essere costituito senza alcun contratto scritto e provato con qualunque mezzo;
b) contrariamente a quanto asserito da controparte, e avevano costituito un gruppo per la partecipazione ai Pt_3 Pt_2 Bandi finanziati dalla Comunità Europea con atto scritto il 12/6/2013; c) era pienamente a Pt_3 conoscenza della partecipazione al bando per il Costa Rica;
d) la circostanza emerge dalla documentazione prodotta ma anche dal contegno processuale di , che conferma o contesta la Pt_3 sussistenza del gruppo a seconda delle ragioni, di credito o di debito, che intende far valere;
e) in ogni caso, è stata rilasciata alla ricorrente fideiussione che, laddove escussa, avrebbe ridotto il danno e, laddove non escussa, denoterebbe la mala fede della Commissione nell'agire contro il convenuto.
Le parti sono comparse davanti al Giudice il 18/1/2024. Con ordinanza del 19/1/2024 è stato loro assegnato termine ex art. 281duodecies c.p.c.
Con memoria integrativa del 8/2/2024, parte attrice ha contestato quanto dedotto da controparte. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha, in particolare, affermato che: a) il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dev'essere individuato il 24/11/2017, data in cui la Commissione è venuta a conoscenza della querela presentata da LI S.p.a.; b) anche laddove si ritenesse il dies a quo individuabile nel primo giugno 2016, nel caso di specie il termine prescrizionale, in forza del combinato disposto dell'art. 157, 160 e 640bis c.p., andrebbe determinato in sette anni e mezzo;
c) il diritto, dunque, non potrebbe ritenersi prescritto, posto che atto interruttivo è stato posto in essere nel settembre del 2022.
Nel merito, parte attrice ha affermato che: a) la Commissione ha formulato domanda di ammissione al passivo del fallimento di , società che ha rilasciato la fideiussione;
b) quest'ultima, tuttavia, Parte_5 è stata respinta, atteso che il GD ha rilevato d'ufficio la nullità della fideiussione stessa;
c) parte convenuta non ha specificatamente contestato la falsificazione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
d) in ogni caso, l'accordo con è stato smentito nel corso del Pt_3 procedimento penale.
Con memoria integrativa depositata il 19/2/2024, parte convenuta ha reiterato la propria eccezione di prescrizione, affermando in particolare la non operatività degli atti interruttivi della prescrizione nel processo penale in sede civile. Nel merito, ha ribadito l'esistenza di un accordo con LI S.p.a. per la partecipazione in gruppo al bando di gara, accordo che sarebbe emerso altresì in sede penale, alla luce delle dichiarazioni del direttore generale di . Persona_2
Ciascuna parte ha formulato le proprie istanze istruttorie. Assunta la prova testimoniale richiesta, il procedimento è stato rinviato alla data odierna. Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e discusso la causa richiamando le deduzioni contenute negli atti introduttivi.
***
Ai fini della decisione, risulta preliminarmente necessario valutare l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente. A tal fine, è opportuno individuare il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c. “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.” Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (Cass. 4683/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che detta consapevolezza sia pervenuta alla parte ricorrente solo il 24/11/2017, data in cui alla Commissione è stata comunicata la presentazione della denuncia- querela da parte di LI S.p.a.. E' vero che LI S.p.a. aveva già contestato (nello specifico il 1/6/2016) la propria partecipazione al c.d. (tenuto conto della terminologia utilizzata nel CP_4 pagina 5 di 8 bando, è, infatti, più corretto parlare di “gruppo di persone giuridiche”). D'altro canto, la consapevolezza delle condotte oggi contestate e, in particolare, dell'asserita falsificazione della documentazione prodotta e dell'elemento soggettivo che l'assisterebbe, è divenuta conoscibile alla Commissione solo con la comunicazione della presentazione di querela, trasmessa da LI S.p.a. su richiesta dell'attrice stessa.
Ciò chiarito, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi fondata. E' fatto pacifico e non contestato che parte ricorrente abbia inviato al resistente una diffida, intimandogli il pagamento delle somme richieste in questa sede con raccomandata pervenuta il 30/9/2022 (vedi documento 23 di parte ricorrente), con ciò utilmente interrompendo la prescrizione. Ne deriva che, anche applicando l'ordinaria prescrizione quinquennale, il diritto non poteva ritenersi prescritto al momento di proposizione della presente azione.
Esclusa la prescrizione del diritto azionato, è necessario valutare nel merito la fondatezza della pretesa azionata.
Parte ricorrente contesta al convenuto la produzione, nel corso della procedura prodromica all'aggiudicazione della gara, di documentazione falsificata, volta ad attestare la partecipazione di al “gruppo di persone” partecipanti al bando. In particolare, il resistente avrebbe apposto
Pt_3 all'accordo per la costituzione di di cui al documento 3 la falsa firma di CP_4 Persona_1 parimenti contraffatto risulterebbe il timbro della società su cui la firma è stata apposta.
Pt_3 Parimenti artefatta sarebbe, poi, la sottoscrizione dell'offerta economica di cui al documento 4 prodotto da parte ricorrente e della dichiarazione giurata di cui al documento 6 di parte ricorrente;
in entrambi i casi, la firma sarebbe stata apposta sfruttando documentazione fornita da per la partecipazione
Pt_3 a precedenti bandi e per questo in possesso di La prova di detta alterazione o Parte_2 falsificazione risiederebbe: a) in quanto affermato da nella propria denuncia querela, in cui
Pt_3 emerge l'assenza di volontà e consapevolezza della partecipazione al bando per la Costa Rica;
b) nell'indicazione dell'Ing. come leale rappresentante;
c) nell'indicazione di date Persona_1 incompatibili con i termini di presentazione della documentazione.
Nel corso del giudizio, deve ritenersi raggiunta la prova della materiale falsificazione della sottoscrizione apposta al documento 3. sentito quale testimone, ha espressamente Persona_1 disconosciuto la firma apposta, dichiarando “si, questa non è la mia firma. Posso dirlo in quanto la mia firma consiste in un'abbreviazione diversa da questa.” legale rappresentante di Testimone_3
, ha poi affermato la non riconducibilità del timbro alla società, dichiarando che “posso dire che Pt_3 il reparto amministrativo di mi ha riferito che il timbro apposto sul documento esibitomi doc. 3 Pt_3 non era in dotazione all'azienda.”
Parte resistente, poi, non ha specificatamente contestato la contraffazione o alterazione della documentazione di cui ai documenti 4 e 6. Nella propria memoria integrativa ha, anzi affermato che
“era usuale che tilizzasse documentazione, per esempio di , Controparte_5 Pt_3 già in suo possesso, d'accordo con , com'è successo per la gara in Costarica per cui è causa. Pt_3 A prescindere dalle date apposte e/o da chi fosse il legale rappresentante in quel momento. La confusione circa le date, sulla quale controparte ricama pensando di dimostrare chissà che cosa, è dettata proprio dal fatto che la raccolta della documentazione, appena indetta la gara, era frenetica da parte di e dunque la stessa utilizzava quanto a sua disposizione, sempre informando il Pt_2 partner (in questo caso OLIDATA), anche postdatando i documenti che presentava in quanto le contracting authority volevano documentazione aggiornata, pertanto prossima alla scadenza del termine. Siccome la documentazione andava spedita nei paesi che indicevano la gara (e ci metteva giorni ad arrivare), spesso postdatava la documentazione che inseriva nella Controparte_3 busta.”
Ammesso, poiché non contestato, è, dunque, l'utilizzo di documentazione non formata per la pagina 6 di 8 partecipazione alla gara ma già in precedenza nella disponibilità del convenuto, così come la postdatazione dei documenti 4 e 6.
Parte resistente, tuttavia, afferma che la presentazione della documentazione non costituirebbe un illecito ma una mera irregolarità, comunque inidonea ad indurre in errore la Commissione Europea, tenuto conto che sussisteva in ogni caso l'accordo di per la partecipazione al bando come Pt_3 gruppo di persone giuridiche.
Deve, tuttavia, escludersi che la prova di detto accordo sia stata fornita.
Parte resistente ha prodotto, a sostegno di tale ricostruzione, il documento n. 2, recante un accordo per la collaborazione tra e al fine di partecipare a bandi di gara come (il Pt_3 Pt_2 CP_4 richiamo alla nozione di ricalca, in questo caso, quella dell'accordo). Proprio tale accordo, CP_4 tuttavia, prevede che le parti debbano “valutare di volta in volta la possibilità di partecipare alla gara come ”. Dalla stessa, dunque, emerge la necessità che, accanto a tale accordo che potrebbe CP_4 definirsi generale, le due società stipulino un accordo specifico per ciascuna partecipazione.
In effetti, parte convenuta ha depositato alcuni accordi stipulati per la partecipazione ad altri bandi (sempre nel documento 3, ad esempio, emerge la presenza di accordo stipulato nel 2013 per diverso bando). La mancanza di un accordo specifico per la Costa Rica, dunque, pare confermare, anziché smentire, che tra gli accordi conclusi tra le società non vi fosse quello per la partecipazione al bando in contestazione;
esclude, inoltre, che vi fosse una prassi diffusa tra le parti per il riutilizzo di documentazione formata in occasione di precedenti partecipazioni.
Analogamente può essere interpretata la documentazione di cui al documento 10 di parte resistente, in cui emergono certamente rapporti commerciali tra le parti ma non si ravvisa alcun riferimento specifico al Costa Rica e al bando in contestazione.
Irrilevante sul punto la deposizione del testimone resa nel procedimento penale, tenuto conto Per_2 che parte resistente non ha prodotto in giudizio il documento che sarebbe stato allo stesso mostrato;
in ogni caso, il testimone ha dichiarato di non ricordare a quale gara facesse riferimento il documento, cosicché dalla dichiarazione non può trarsi prova della sussistenza di un accordo.
Da ultimo, non possono ritenersi dirimenti le testimonianze resa da e . Parte_4 Testimone_4
La testimonianza di , infatti, appare contraddittoria con i dati fattuali emersi in corso di Parte_4 causa. Secondo quanto riferito, nel gennaio del 2015, avrebbe fornito la documentazione Pt_3 integrativa richiesta dall'ente aggiudicatore. Senonché tale documentazione è riconducibile a quella di cui al documento 6 di parte attrice, sottoscritta da un soggetto al momento della sottoscrizione privo di potere di rappresentanza ( ha, infatti, sostituito alla fine del 2014) e con Persona_3 Tes_1 datazione apposta dalla stessa Pt_2
Analoghe considerazioni possono esprimersi con riferimento a quanto dichiarato da : la Testimone_4 riunione di cui ha riferito, infatti, avrebbe visto la partecipazione di come rappresentante di Tes_1
e si sarebbe svolta nel febbraio del 2015, data, tuttavia, in cui lo stesso non aveva più poteri di Pt_3 rappresentanza (né la resistente ha dedotto o affermato condotte di rappresentanza apparente da parte dello stesso). Da ultimo, si evidenzia che al momento della riunione, contrariamente a quanto dichiarato, il contratto di fornitura era già stato sottoscritto (proposta ed accettazione sono state, infatti, sottoscritte nel dicembre del 2014), cosicché le due società non risultavano aggiudicatrici potenziali ma già parti del rapporto contrattuale sorto a seguito di aggiudicazione.
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova che, con le contestate condotte illecite, il convenuto abbia indotto in errore l'ente aggiudicatore, rappresentando la sussistenza di un accordo per la partecipazione al bando Costa Rica in realtà non concluso.
pagina 7 di 8 Parte ricorrente, nella documentazione allegata e in particolare nella querela depositata, ha evidenziato come la partecipazione di LI S.p.a. fosse necessaria per il positivo riscontro dei criteri previsti dal bando, non essendo gli stessi in possesso di La resistente non ha contestato che, senza la Pt_2 partecipazione di , non avrebbe potuto rendersi aggiudicatrice. Può, dunque, ritenersi provato il Pt_3 nesso causale tra le condotte illecite del convenuto e l'aggiudicazione del bando, nonché tra l'aggiudicazione del bando e la conseguente erogazione del finanziamento. In conseguenza della condotta illecita, dunque, parte ricorrente ha subito un danno patrimoniale, costituito dal finanziamento erogato e non più restituito.
Sul punto, peraltro, deve escludersi la configurabilità di un concorso colposo di parte attrice, che, secondo quanto prospettato dal convenuto, non avrebbe provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria rilasciata. Parte attrice ha, infatti, provato di aver formulato istanza di ammissione allo stato passivo della società , non accolta a fronte della nullità, eccepita d'ufficio dal giudice, della Parte_5 fideiussione stessa.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, il convenuto dev'essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, pari alla somma non recuperata a seguito dell'apertura del concordato preventivo di e alle somme sostenute per la difesa in sede Parte_2 penale, atteso che la stessa può ritenersi diretta conseguenza dell'illecito.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, porsi a carico della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti avanti al Tribunale. Si ritiene di dover liquidare la fase decisionale secondo i parametri minimi, tenuto conto del mancato deposito di scritti conclusionali. Al contrario, tenuto conto del deposito di memoria integrativa e dell'istruttoria svolta, per le restanti fasi deve applicarsi il parametro medio. Il valore della causa è pari al credito per cui si procede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accertata la responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., condanna a versare alla Commissione Europea, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale dalla stessa subito, l'importo di euro 384.898,39 oltre interessi sino al saldo;
b) condanna a rimborsare alla Commissione Europea le spese di lite che liquida Parte_1 in euro 19.375,00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona, 19 novembre 2025
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