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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falletta;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Bove;
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione dall' di indebito di € 2.286,06 per corresponsione di prestazione di invalidità civile CP_2
n. 07843155 -ratei assegno mensile di assistenza- non spettante per il periodo 1.5.2023-30.11.2023, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare, ex art. 545 c.p.c. e art. 21 D.L. 115/2021 -c.d. Aiuti
Bis-, convertito nella L. 21/09/'22 n° 142 la nullità del provvedimento impugnato;
accertare e dichiarare la violazione dell'art. dell'art. 52 della legge n° 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità CP_ delle pensioni;
accertare e dichiarare, ex art. 13 L. 448/98 la carenza di legittimazione attiva dell' di
Battipaglia; accertare e dichiarare la violazione dell'art. 47 del d.P.R. 639/70 e la violazione del diritto di difesa”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento del ricorso deduceva la irrecuperabilità dell'indebito sul trattamento di assegno mensile di assistenza pari ad € 324,24 mensili stante il divieto di pignoramento nel limite imposto dall'art. 545 c.p.c.; la irripetibilità dell'indebito per la tutela dell'affidamento della pensionata e la mancanza di dolo;
il difetto di legittimazione attiva dell' stante la previsione dell'art. 13 L. 448/1998; la violazione del diritto di CP_2 difesa per mancanza di indicazione nel provvedimento di recupero dell'indebito dell'autorità competente a decidere il ricorso e del responsabile del procedimento. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva la legittima ripetizione dei CP_2 ratei di assegno mensile di assistenza corrisposti dal 1.5.2023 al 30.11.2023 in quanto con verbale di revisione del 30.5.2023 la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 50% con conseguente revoca della prestazione assistenziale. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la produzione dei documenti offerti dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 10.1.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Anzitutto è inconferente il richiamo da parte della ricorrente all'art. 545, settimo comma, c.p.c. al fine della declaratoria di irrecuperabilità dell'indebito mediante trattenuta sul trattamento di assegno mensile di assistenza pari ad € 324,24 mensili (v. anche Cass. 26580/2024). Si evidenzia sotto tale profilo che la disciplina del recupero dell'indebito previdenziale mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche trova invero la fonte normativa nell'art. 69 L. 153/1969 che pone quale limite alla trattenuta quella del Parte quinto del trattamento pensionistico (e, nel caso di pensioni a carico dell , la salvaguardia del trattamento minimo di pensione). Nel caso di specie pertanto è inconferente il richiamo al predetto art. 545 c.p.c. e comunque si osserva risolutivamente sul punto che alcuna trattenuta risulta essere stata preannunciata o effettuata dall' sul trattamento di invalidità civile che è stato revocato per CP_2 insussistenza del requisito sanitario.
Del pari inconferente è il richiamo da parte della ricorrente alla disciplina sulla cessione dei crediti di cui all'art. 13 L. 448/1998 e s.m., ivi trattandosi di crediti contributivi e pertanto anche sotto tale profilo di fattispecie differente da quella al vaglio (riguardante credito da prestazione assistenziale indebita).
Ciò posto deve poi ulteriormente evidenziarsi la inapplicabilità nel caso di specie (riguardante indebito assistenziale-ratei assegno mensile di assistenza) della invocata disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il differente settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva –stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (v., fra le altre, Cass. 28517/2008; Cass. 3824/2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019,
Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Pur pertanto ribadito che in materia di indebito assistenziale non possa farsi applicazione della “sanatoria” disciplinata dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, deve comunque darsi atto -tenuto conto degli argomenti difensivi della ricorrente- della giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Vanno sotto tale profilo richiamati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Ciò posto, con riferimento all'indebito oggetto di causa (scaturito da revisione del requisito sanitario), si evidenzia che alla luce del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza, si rinviene in materia il principio secondo cui, in caso di accertata insussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione assistenziale, i pagamenti dei ratei effettuati successivamente a tale accertamento e prima del formale provvedimento di revoca, costituiscono un indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
(Cass. 14212/2004, Cass. 6610/2005).
La norma legislativa di riferimento è l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, ai sensi della quale «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
La giurisprudenza ha chiarito che «… specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica» (Cass. 28771/2018).
In virtù della predetta norma, pertanto, dopo l'accertamento dell'insussistenza (o del venir meno) del requisito sanitario, anche qualora non siano stati posti in essere i provvedimenti di sospensione e revoca della provvidenza e continuino i pagamenti dei ratei, questi ultimi configurano un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c..
In termini generali, deve darsi atto che la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
A questo principio ha fatto riferimento anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione, rilevante nel caso di specie, dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la Corte di Cassazione ha affermato che “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge- quando si realizzino le condizioni da questa previste-, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (Cass.
2056/2004, Cass. 6610/2005).
Orbene, alla luce di tale panorama giurisprudenziale è quindi ora possibile esaminare la fattispecie di causa.
Come si evince dalla documentazione in atti, con verbale del 30.5.2023 la Commissione medica riconosceva la ricorrente (già titolare di assegno mensile di assistenza n. 044-720207843155 Cat. INVCIV con decorrenza 1 gennaio 2022) invalida civile al 50% con decorrenza dal 29.04.2023, ovvero dalla data della domanda amministrativa di revisione;
è documentato e non contestato che tale verbale è stato notificato alla ricorrente il successivo 22.6.2023 e che esso non sia stato da quest'ultima impugnato.
Con successivo provvedimento del 3.11.2023, l' ha provveduto a comunicare alla la CP_2 Pt_1 riliquidazione della prestazione e infine con provvedimento del 18.1.2024 l'Istituto ha comunicato l'indebito per i ratei erogati da maggio a novembre 2023. Ciò posto, non vi è dubbio che nella specie i ratei di assegno mensile di assistenza siano stati indebitamente corrisposti alla per il periodo decorrente dal maggio al novembre 2023 e ciò in Pt_1 quanto, come si è visto, con verbale del 30.5.2023 era stato escluso, ai fini delle prestazioni per gli invalidi civili, il requisito sanitario utile per beneficiare di tale prestazione assistenziale con decorrenza dal
29.4.2023, ovvero dalla data della domanda amministrativa.
Non può nella specie ritenersi né che l'indebito risponda ad un “errore” imputabile all' nè che vi sia CP_2 stato un “legittimo affidamento” della nella spettanza della prestazione in quanto il verbale di Pt_1 visita medico collegiale, da cui emergeva la insussistenza del requisito sanitario per fruire della prestazione,
è stato tempestivamente notificato a quest'ultima il 22.6.2023 e non impugnato.
Dunque la mancanza del requisito sanitario, accertata con il predetto verbale del 30.5.2023, in uno alla inesistenza di un errore dell' e del conseguente affidamento della nella spettanza della CP_2 Pt_1 prestazione conducono nella specie a ritenere la legittima ripetibilità dei ratei di assegno mensile di assistenza (indebitamente) erogati fino al novembre 2023 non incidendo su tale condizione la circostanza che l' non abbia provveduto alla formale revoca nel termine di 90 giorni previsto dalla legge (v. CP_1
Cass. 2056/2004 e Cass. 6610/2005 prima citate) anche perché il successivo provvedimento di riliquidazione risulta comunicato entro un lasso di tempo che non può ritenersi “incongruo” nè irragionevole (v. Corte Costituzionale sent. 448/2000 e Cass. 29419/2018).
Può dunque nella specie trovare legittimamente applicazione la regola della ripetibilità dell'indebito sancita dal citato art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 non ostandovi, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, circostanze che possano far delineare un contrapposto legittimo affidamento della ricorrente.
Quanto infine alla prospettata violazione del diritto di difesa, si rileva che tanto nella comunicazione di riliquidazione della prestazione quanto nella comunicazione di indebito notificate alla ricorrente sono indicati sia il responsabile del procedimento che gli strumenti di tutela esperibili e i relativi termini.
In virtù delle considerazioni finora esposte la domanda della parte ricorrente va rigettata.
La parte ricorrente, pur soccombente, è esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo formulato rituale dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (come sostituto dall'art. 42, comma
11, del decreto legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Salerno, 10.1.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falletta;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Bove;
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione dall' di indebito di € 2.286,06 per corresponsione di prestazione di invalidità civile CP_2
n. 07843155 -ratei assegno mensile di assistenza- non spettante per il periodo 1.5.2023-30.11.2023, chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare, ex art. 545 c.p.c. e art. 21 D.L. 115/2021 -c.d. Aiuti
Bis-, convertito nella L. 21/09/'22 n° 142 la nullità del provvedimento impugnato;
accertare e dichiarare la violazione dell'art. dell'art. 52 della legge n° 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità CP_ delle pensioni;
accertare e dichiarare, ex art. 13 L. 448/98 la carenza di legittimazione attiva dell' di
Battipaglia; accertare e dichiarare la violazione dell'art. 47 del d.P.R. 639/70 e la violazione del diritto di difesa”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento del ricorso deduceva la irrecuperabilità dell'indebito sul trattamento di assegno mensile di assistenza pari ad € 324,24 mensili stante il divieto di pignoramento nel limite imposto dall'art. 545 c.p.c.; la irripetibilità dell'indebito per la tutela dell'affidamento della pensionata e la mancanza di dolo;
il difetto di legittimazione attiva dell' stante la previsione dell'art. 13 L. 448/1998; la violazione del diritto di CP_2 difesa per mancanza di indicazione nel provvedimento di recupero dell'indebito dell'autorità competente a decidere il ricorso e del responsabile del procedimento. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva la legittima ripetizione dei CP_2 ratei di assegno mensile di assistenza corrisposti dal 1.5.2023 al 30.11.2023 in quanto con verbale di revisione del 30.5.2023 la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 50% con conseguente revoca della prestazione assistenziale. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la produzione dei documenti offerti dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 10.1.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Anzitutto è inconferente il richiamo da parte della ricorrente all'art. 545, settimo comma, c.p.c. al fine della declaratoria di irrecuperabilità dell'indebito mediante trattenuta sul trattamento di assegno mensile di assistenza pari ad € 324,24 mensili (v. anche Cass. 26580/2024). Si evidenzia sotto tale profilo che la disciplina del recupero dell'indebito previdenziale mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche trova invero la fonte normativa nell'art. 69 L. 153/1969 che pone quale limite alla trattenuta quella del Parte quinto del trattamento pensionistico (e, nel caso di pensioni a carico dell , la salvaguardia del trattamento minimo di pensione). Nel caso di specie pertanto è inconferente il richiamo al predetto art. 545 c.p.c. e comunque si osserva risolutivamente sul punto che alcuna trattenuta risulta essere stata preannunciata o effettuata dall' sul trattamento di invalidità civile che è stato revocato per CP_2 insussistenza del requisito sanitario.
Del pari inconferente è il richiamo da parte della ricorrente alla disciplina sulla cessione dei crediti di cui all'art. 13 L. 448/1998 e s.m., ivi trattandosi di crediti contributivi e pertanto anche sotto tale profilo di fattispecie differente da quella al vaglio (riguardante credito da prestazione assistenziale indebita).
Ciò posto deve poi ulteriormente evidenziarsi la inapplicabilità nel caso di specie (riguardante indebito assistenziale-ratei assegno mensile di assistenza) della invocata disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale disciplina invero è espressamente rivolta a disciplinare il differente settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva –stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (v., fra le altre, Cass. 28517/2008; Cass. 3824/2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019,
Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Pur pertanto ribadito che in materia di indebito assistenziale non possa farsi applicazione della “sanatoria” disciplinata dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, deve comunque darsi atto -tenuto conto degli argomenti difensivi della ricorrente- della giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Vanno sotto tale profilo richiamati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Ciò posto, con riferimento all'indebito oggetto di causa (scaturito da revisione del requisito sanitario), si evidenzia che alla luce del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza, si rinviene in materia il principio secondo cui, in caso di accertata insussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione assistenziale, i pagamenti dei ratei effettuati successivamente a tale accertamento e prima del formale provvedimento di revoca, costituiscono un indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
(Cass. 14212/2004, Cass. 6610/2005).
La norma legislativa di riferimento è l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, ai sensi della quale «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
La giurisprudenza ha chiarito che «… specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica» (Cass. 28771/2018).
In virtù della predetta norma, pertanto, dopo l'accertamento dell'insussistenza (o del venir meno) del requisito sanitario, anche qualora non siano stati posti in essere i provvedimenti di sospensione e revoca della provvidenza e continuino i pagamenti dei ratei, questi ultimi configurano un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c..
In termini generali, deve darsi atto che la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
A questo principio ha fatto riferimento anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione, rilevante nel caso di specie, dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la Corte di Cassazione ha affermato che “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge- quando si realizzino le condizioni da questa previste-, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (Cass.
2056/2004, Cass. 6610/2005).
Orbene, alla luce di tale panorama giurisprudenziale è quindi ora possibile esaminare la fattispecie di causa.
Come si evince dalla documentazione in atti, con verbale del 30.5.2023 la Commissione medica riconosceva la ricorrente (già titolare di assegno mensile di assistenza n. 044-720207843155 Cat. INVCIV con decorrenza 1 gennaio 2022) invalida civile al 50% con decorrenza dal 29.04.2023, ovvero dalla data della domanda amministrativa di revisione;
è documentato e non contestato che tale verbale è stato notificato alla ricorrente il successivo 22.6.2023 e che esso non sia stato da quest'ultima impugnato.
Con successivo provvedimento del 3.11.2023, l' ha provveduto a comunicare alla la CP_2 Pt_1 riliquidazione della prestazione e infine con provvedimento del 18.1.2024 l'Istituto ha comunicato l'indebito per i ratei erogati da maggio a novembre 2023. Ciò posto, non vi è dubbio che nella specie i ratei di assegno mensile di assistenza siano stati indebitamente corrisposti alla per il periodo decorrente dal maggio al novembre 2023 e ciò in Pt_1 quanto, come si è visto, con verbale del 30.5.2023 era stato escluso, ai fini delle prestazioni per gli invalidi civili, il requisito sanitario utile per beneficiare di tale prestazione assistenziale con decorrenza dal
29.4.2023, ovvero dalla data della domanda amministrativa.
Non può nella specie ritenersi né che l'indebito risponda ad un “errore” imputabile all' nè che vi sia CP_2 stato un “legittimo affidamento” della nella spettanza della prestazione in quanto il verbale di Pt_1 visita medico collegiale, da cui emergeva la insussistenza del requisito sanitario per fruire della prestazione,
è stato tempestivamente notificato a quest'ultima il 22.6.2023 e non impugnato.
Dunque la mancanza del requisito sanitario, accertata con il predetto verbale del 30.5.2023, in uno alla inesistenza di un errore dell' e del conseguente affidamento della nella spettanza della CP_2 Pt_1 prestazione conducono nella specie a ritenere la legittima ripetibilità dei ratei di assegno mensile di assistenza (indebitamente) erogati fino al novembre 2023 non incidendo su tale condizione la circostanza che l' non abbia provveduto alla formale revoca nel termine di 90 giorni previsto dalla legge (v. CP_1
Cass. 2056/2004 e Cass. 6610/2005 prima citate) anche perché il successivo provvedimento di riliquidazione risulta comunicato entro un lasso di tempo che non può ritenersi “incongruo” nè irragionevole (v. Corte Costituzionale sent. 448/2000 e Cass. 29419/2018).
Può dunque nella specie trovare legittimamente applicazione la regola della ripetibilità dell'indebito sancita dal citato art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 non ostandovi, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, circostanze che possano far delineare un contrapposto legittimo affidamento della ricorrente.
Quanto infine alla prospettata violazione del diritto di difesa, si rileva che tanto nella comunicazione di riliquidazione della prestazione quanto nella comunicazione di indebito notificate alla ricorrente sono indicati sia il responsabile del procedimento che gli strumenti di tutela esperibili e i relativi termini.
In virtù delle considerazioni finora esposte la domanda della parte ricorrente va rigettata.
La parte ricorrente, pur soccombente, è esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo formulato rituale dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (come sostituto dall'art. 42, comma
11, del decreto legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Salerno, 10.1.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio