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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1068/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1068/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. LODI Parte_2 C.F._2
PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via T. Tasso 67 a Bergamo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice , rappresentata e difesa dall'avv. RAVASIO GIUSEPPE ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito:
- dichiarare indebito il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che: in via principale la ricorrente che agisce in qualità di procuratrice di non ha offerto la CP_2 CP_3 prova che sia titolare del diritto di credito azionato monitoriamente nei confronti dei resistenti, CP_3 che si assume - ma i resistenti allo stato contestano - sia stato a questa ceduto pro soluto in blocco da LA SPV S.r.l., che si assume l'abbia a sua volta acquistato pro soluto e in blocco da EN BA spa, senza che di ciò sia stata fornita la prova;
in via subordinata la ricorrente è in ogni caso comunque decaduta - ex art. 1957 c.c - nei confronti dei resistenti da ogni azione a lei derivante dalla fideiussione sottoscritta dagli opponenti il 2.5.'09; pagina 1 di 15 in via di ulteriore subordine dichiarare errato e non dovuto il saldo per capitale ed interessi contrattuali e di mora che la ricorrente ha calcolato con criterio oscuro e comunque in parte qua non documentato da prova scritta;
- pertanto accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo, nonché privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Verbania il 4.7.2023;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, come da nota che si deposita con il presente atto e della quale si chiede la liquidazione”
Per parte convenuta:
“In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o di titolarità) di in riferimento alle domande CP_3
e/o eccezioni concernenti la denegata carenza di buona fede della mutuante nonché ogni qualsivoglia domanda e\o eccezione che possa dar luogo a domande restitutorie e\o risarcitorie a suo carico.
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di causa, confermando il decreto ingiuntivo Tribunale di Verbania n. 218/2023 ing. n. 788/2023 rg, pubblicato il 4.7.2023.
In via subordinata di merito: nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Verbania
n. 218/2023 ing. n. 788/2023 rg, pubblicato il 4.7.2023, condannare, in solido tra loro,
[...]
e meglio generalizzati in atto, a corrispondere alla Parte_2 Parte_3 CP_4
, la somma di € 133.775,66 (o la diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia) valuta
[...]
26.3.2015, oltre successivi interessi di mora al tasso contrattuale, comunque contenuto entro il limite del tasso soglia di cui alla Legge 7.3.1996 n. 108 tempo per tempo vigente, sino al saldo.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege”
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di in qualità di procuratrice di Controparte_2 Controparte_5
In particolare hanno esposto:
[...]
- che e/o non avevano fornito la prova circa la titolarità in capo ad esse del credito azionato CP_3 CP_2
e non era, quindi, stata dimostrata la loro legittimazione attiva;
- che l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione da LA a era del tutto generico, al pari di CP_3
quello da LA a EN BA;
- che anche la comunicazione da a Immobiliare Loft era priva di data certa;
CP_3
- le cedenti EN BA (prima) e LA (poi) non avevano mai notificato all'immobiliare Loft (o ai deducenti) la cessione di credito asseritamente intercorsa;
- che agiva (tramite Iqera) quale avente causa di LA, a sua volta avente causa di EN CP_3
BA per il pagamento di quanto asseritamente dovuto dai fideiussori a fronte della Parte_2 fideiussione omnibus, sottoscritta il 2.5.2009 in favore della predetta BA a garanzia dell'
“adempimento delle obbligazioni verso codesta BA, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”;
- che EN BA in data 30.9.2013 aveva comunicato l'intervenuta scadenza/revoca dei finanziamenti precedentemente concessi all'Immobiliare Loft;
- che , in qualità di asserite aventi causa di LA, già avente causa di EN BA, CP_6
stavano dunque perseguendo monitoriamente i fideiussori a distanza di quasi 10 anni dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. corrispondeva allo schema negoziale di fideiussione omnibus a suo tempo predisposto dall'ABI, già in uso presso le Banche;
- che, pertanto, tale detta clausola risultava assolutamente nulla, in conformità a quanto stabilito da
Cass. S.U. 41994/2021;
- che la BA d'Italia con articolato provvedimento 55 del 2.5.2005 aveva dichiarato contrarie alla disciplina antitrust italiana ed europea tre clausole (gli artt. 2, 6 e 8) contenute nello schema negoziale di contratto ABI di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) tra cui la pagina 3 di 15 citata clausola di cui all'art. 6, che prevede la rinuncia ai termini ex art. 1957;
- che gli interessi contrattuali e moratori erano del tutto indeterminati.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito Controparte_5
(di seguito anche , rappresentata dalla procuratrice chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_2
delle domande attoree. In particolare ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo era stato richiesto contro le controparti nella loro veste di fideiussori di dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo in data 2.2.2015, con procedura Parte_4
concorsuale chiusa nel 2019 e il credito agito in via monitoria era il residuo del mutuo del 25.6.2009
(già dedotto quanto percepito da per € 39.861,80 e il saldo debitore del Controparte_7 conto corrente n. 304 57 308471, per € 93.913,86, rapporti in essere tra l'Immobiliare Loft in bonis e l'allora allora;
Controparte_8
- che il contratto di mutuo e quello di conto corrente erano garantiti da fideiussione omnibus a prima richiesta sino alla concorrenza di € 300.000,00 rilasciata da e Parte_1 [...]
in data 20.5.2009; Parte_2
- che a causa degli inadempimenti della Immobiliare Loft, EN BA aveva inviato a quest'ultima e ai garanti lettera del 3.11.2014, con cui aveva comunicato il recesso dal conto corrente e la decadenza del beneficio del termine per il mutuo, intimando il pagamento della somma di € 134.325,25;
- che con sentenza n. 28/2015 Reg. Fall. depositata il 2.2.2015, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato il fallimento dell' sicché EN BA aveva depositato, il Parte_4
13.4.2015, insinuazione al passivo per € 93.913,86 in via chirografaria per il saldo debitore del conto corrente n. 30457308471 ed € 50.314,32 in via ipotecaria quale residuo del mutuo;
- che all'esito della procedura concorsuale, chiusa nel 2019, veniva riconosciuta e pagata a LA, quale cessionaria di EN BA, per il credito ipotecario la sola somma di € 8.712,81;
- che in virtù di un successivo contratto di cessione sottoscritto in data 31.3.2021 e a far data dall'1 aprile 2021 LA aveva ceduto ad un portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici, tra CP_3
cui i crediti pecuniari ceduti da EN BA S.p.A. a LA SPV S.r.l. in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016;
- che l'esponente era carente di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti alle presunte nullità della garanzia rilasciata a BA Popolare d'Intra e, in generale, a domanda e\o pagina 4 di 15 eccezione da cui potesse eventualmente scaturire un onere restitutorio o risarcitorio, in quanto le operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituivano un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione;
- che la garanzia sottoscritta dagli odierni opponenti che non era una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia;
- che, conseguentemente, la parte opponente non poteva contestare il quantum del decreto ingiuntivo, né invocare il disposto dell'art. 1957 c.c., non avendo invocato circostanze idonee a concretare l'exceptio doli;
- che, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza, per la prova della titolarità del credito era sufficiente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove sussistevano, come nella specie, gli elementi per collocare il credito nella cartolarizzazione;
- che nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2017 era stata pubblica la cessione da EN BA S.p.a a LA
SPV S.r.l.;
- che la successiva cartolarizzazione del credito tra e era stata pubblicizzata sulla CP_9 CP_3
Gazzetta Ufficiale n.41\2021;
- che aveva acquistato da LA i medesimi crediti a questa ceduti da EN BA, tra cui CP_3
rientrava quello di causa;
- che con dichiarazione dei 5.9.2019 aveva confermato che il credito verso Parte_5
Immobiliare Loft era stato incluso nella cessione del 29.12.2016 e che la medesima dichiarazione era stata resa da LA relativamente alla cessione dell'1.4.2021;
- che la fideiussione omnibus non era nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto era stato indicato l'importo massimo garantito;
- che con riferimento al conto corrente la deducente aveva versato in atti gli estratti conto, compresi gli scalari dai quali emergevano gli interessi e i tassi applicati;
- che, in merito al mutuo, i tassi emergevano dal medesimo contratto, dalle scritture integrative e dall'estratto conto, mentre dall'elenco rate si evincevano la quota capitale e la quota interesse del singolo rateo;
- che erano, altresì, infondate la doglianza di controparte circa la nullità parziale della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, in quanto tale clausola era identica a quella dello schema ABI
pagina 5 di 15 censurato da BA d'Italia con provvedimento 55\2005, come poi sancito dalle Sezioni Unite di legittimità con la decisione 41994/2021;
- che il Provvedimento n. 55/2005 della BA d'Italia, nella specie, era privo d'attitudine probatoria e che la fideiussione sottoscritta dall'opponente era il frutto di libera trattativa intercorsa tra le parti nell'ambito dell'autonomia contrattuale privata diretta a disciplinare diritti disponibili;
- che la sussistenza del credito di era provata dal contratto di mutuo, dall'estratto conto, CP_3 dall'elenco delle rate, dal piano di ammortamento, dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto periodici, nonché dalla fideiussione rilasciata dai garanti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 31.1.2024, è stato assegnato alle parti termine per instaurare il procedimento di mediazione, che dava esito negativo.
All'udienza del 22.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 11.6.2025
l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
1. In via preliminare, va dichiara l'inammissibilità della memoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. degli opponenti, essendo stata depositata tardivamente, oltre al termine di venti giorni decorrente dalla data fissata in citazione. Difatti, nei casi di differimento dell'udienza ex art. 168bis, comma quarto, c.p.c. il termine per la costituzione del convenuto e quelli per le memorie di cui all'art 171ter c.p.c. devono essere calcolati facendo riferimento alla data d'udienza indicata in citazione dall'attore.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che non è fondata l'eccezione sollevata da parte opposta di carenza di legittimazione in capo a sulla base del principio secondo cui “I crediti oggetto delle CP_3 operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass. 2.5.2022, n. 13735).
pagina 6 di 15 Il difetto di legittimazione passiva cui si riferisce il principio enunciato è, infatti, limitato alla proposizione delle domande di condanna, produttive d'effetti restitutori. Tali ipotesi esulano dal caso di specie, in cui le eccezioni proposte sono volte soltanto a paralizzare la domanda attorea, senza che sia stata proposta alcuna domanda riconvenzionale.
3. Occorre, inoltre, premettere che il contratto deve essere correttamente qualificato come fideiussione a prima richiesta anziché come contratto autonomo di garanzia, in quanto, ai fini del riconoscimento di quest'ultima qualificazione è dirimente l'esclusione per il garante della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, anziché la presenza della clausola a prima richiesta. In giurisprudenza è stato, infatti affermato che "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (Cass. n. 19693 del 17/06/2022). La giurisprudenza ha, quindi, evidenziato come quest'ultimo fosse il profilo decisivo della distinzione, a prescindere dalla presenza di mere clausole "a prima richiesta" o similari, che in sé non sono decisive ai fini della qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 4661 del 28/02/2007; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
903 del 17/01/2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 13/05/2008; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 16213 del 31/07/2015).
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, i fideiussori sono, quindi, legittimati a sollevare eccezioni anche in merito al rapporto principale e non esclusivamente l'exceptio doli generalis.
Va, inoltre, precisato che i fideiussori non ricoprono il ruolo di consumatori, essendo entrambi soci della società (doc. 29 fascicolo monitorio). Sono, pertanto, irrilevanti le Parte_4
deduzioni in merito alla predisposizione unilaterale di clausole e all'assenza di trattative.
4. Gli opponenti hanno, invece, eccepito il difetto di legittimazione in capo a e alla CP_3
procuratrice , per non essere stata provata la titolarità del diritto di credito a seguito delle CP_10
cessioni intervenute nel corso degli anni.
Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del
pagina 7 di 15 credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
Nella specie, la cessione da EN BA S.p.a. a LA SPV S.r.l. è stata notiziata mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2017, in cui LA SPV S.r.l. “comunica che in data 29 dicembre 2016 ha concluso con EN BA S.p.A. (“VB” o la “BA Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico BArio (il “Contratto di Cessione”). In virtù del
Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalla BA Cedente, con efficacia giuridica
a decorrere dal 1° gennaio 2017 (la “Data di Cessione”), tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati verso debitori classificati dalla BA Cedente a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti, inter alia, da Finanziamenti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Cessione e agli importi dovuti alla Data di Cessione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese
(incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alle ore 23.59 del 30 giugno 2016 (la “Data di Godimento”) (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio),
i seguenti criteri (i “Criteri”): (a) crediti denominati in Euro;
(b) i cui relativi Contratti di
Finanziamento sono regolati dalla legge italiana;
(c) i cui relativi debitori risultino alla Data di
Godimento segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di BA d'Italia da parte della
BA Cedente;
(d) i cui relativi debitori siano stati classificati in sofferenza fino alla Data di
Godimento; (e) i cui relativi debitori non siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al;
(f) i cui relativi debitori non sono banche e/o altre Parte_6 istituzioni finanziarie o pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale)” (doc. 6 fascicolo monitorio).
pagina 8 di 15 Non può dubitarsi del fatto che le posizioni debitorie garantite dai fideiussori fossero in sofferenza alla data del 30.6.2016, atteso che con sentenza datata 29.1.2015 era stato dichiarato il fallimento di
(doc. 21 fascicolo monitorio). Deve conseguentemente desumersi che fosse Parte_4
stata inviata la segnalazione alla Centrale Rischi. Difatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza che consente la segnalazione in Centrale Rischi è concretato da una situazione di crisi che deve consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile, anche se non coincidente, con la situazione d'insolvenza richiesta, allora, dalla legge fallimentare (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 28635 15-12-2020). Il presupposto per la segnalazione deve necessariamente essere una condizione di difficoltà economica di gravità minore rispetto allo stato di insolvenza fallimentare: in caso contrario, le segnalazioni correrebbero il pericolo di essere sempre tardive in tal modo violando la ratio ad esse sottese che è quello di far conoscere tempestivamente alle banche le difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti (v. Trib. Monza
22/12/2024). Dalla declaratoria di fallimento si desume che la società si sia Parte_7
certamente trovata in una condizione di difficoltà economica tale da rende necessaria la segnalazione alla Centrale Rischi.
Dal piano d'ammortamento, si ricava, inoltre, il numero identificativo del cliente n. 57469127, il quale non risulta ricompreso nell'elenco dei rapporti esclusi dalla cartolarizzazione (doc. 2 parte opposta).
Infine, la titolarità del credito in capo alla cessionaria LA SPV S.r.l. è inequivocabilmente dimostrata dal provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Bergamo di approvazione del piano di riparto dell'attivo di dove tra i creditori è indicata “LA Spv S.r.l. Parte_4
(già EN BA S.p.A.)” (doc. 24 fascicolo monitorio). Difatti, se non fosse effettivamente intervenuta la cessione del credito tra EN BA S.p.a. e LA SPV S.r.l., quest'ultima non potrebbe comparire trai creditori nel riparto finale dell'attivo della società fallita.
La successiva cartolarizzazione del credito tra LA SPV e è stata pubblicizzata sulla CP_3
Gazzetta Ufficiale n.41\2021 nella quale si legge: “ per il Controparte_5
tramite e per conto del Patrimonio Destinato (il "Cessionario" o " ")comunica di Parte_6 CP_3
aver acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico
BArio, in base ad un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili "in blocco" concluso in
pagina 9 di 15 data 31 marzo 2021 con LA SPV S.r.l.(il "Cedente"), con effetto dalle ore 00.01 del 1° aprile
2021 (la"Data di Efficacia"), un portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici (il "Portafoglio"), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito ealtri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che alle ore 23:59 del 31 marzo 2021 rispondevano ad uno dei seguenti criteri:
(i) tutti i crediti pecuniari ceduti da EN BA S.p.A. a LA SPV S.r.l. in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016 ed individuati in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da LA SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte II, del 3gennaio 2017, numero 1, unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i "Crediti")” (doc. 7 fascicolo monitorio).
Da tale avviso emerge, quindi, che ha acquistato da LA SPV S.r.l. i medesimi crediti a CP_3
questa ceduti da EN BA S.p.a. con contratto del 29.1.2016, sicché la dimostrazione dell'intervenuta cessione da EN BA S.p.a. a LA SPV S.r.l. consente di ritenere provata anche quella intercorsa tra quest'ultima e CP_3
Inoltre, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104, v. anche Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n.2075). In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
Le dichiarazioni dei creditori cedenti EN BA S.p.a. e LA SPV S.r.l. prodotte da parte opposta rappresentano una prova sufficiente delle cessioni di credito concluse nel corso del tempo e conseguentemente della titolarità del credito in capo a (doc. 3 e 4). La dichiarazione sottoscritta CP_3
dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta, infatti, una pagina 10 di 15 prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Deve, quindi, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a CP_3
5. Non è parimenti fondata l'eccezione degli opponenti d'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale della fideiussione.
La questione della determinabilità dell'oggetto contrattuale è stata risolta dal legislatore che, con l'art.10 L. n. 154 del 1992 sulla trasparenza delle operazioni bancarie, ha modificato il testo dell'art. 1938 c.c., con lo scopo di limitare quantitativamente l'impegno assunto dal fideiussore, imponendo un importo massimo garantito per le fideiussioni a garanzia di obbligazioni future. Nel caso in cui la fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore comprenda l'integrale adempimento, si può affermare che essa sia valida solo se pattuisca il tetto massimo entro il quale la garanzia può operare, in assenza del quale deve ritenersi nulla. Secondo la giurisprudenza “L'art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154 del 1992, art. 10 prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche "obbligazioni condizionali o future", fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) "con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito": ove "quest'ultimo caso" non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l'appunto di garanzia per obbligazioni future. Ciò del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato L. n. 154, art. 10 che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione
c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass. n. 1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. sez. I, 31/1/2017 n. 2492).
Nella specie, è stato previsto nella misura di euro 300.000,00 l'importo massimo garantito dai fideiussori.
pagina 11 di 15 6. Parte opponente ha dedotto, altresì, la nullità della fideiussione per conformità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. allo schema negoziale di fideiussione omnibus a suo tempo predisposto dall'ABI.
Con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso e, in tal modo, escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846). Pertanto, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è di per sé sufficiente al fine di dimostrare l'illiceità delle stesse.
La giurisprudenza ha, quindi, riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Ciò è stato affermato anche in ragione del fatto che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata, sicché l'onere probatorio in capo all'attore non può essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la
BA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
Peraltro, il provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia può costituire prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato, nonché del suo eventuale abuso, soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della BA medesima. Tale provvedimento non costituisce, quindi, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo, 20.5.2009 (doc. 18 fascicolo monitorio), rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il
2002 ed il maggio 2005.
Inoltre, la BA d'Italia, nel provvedimento n. 55/2005, ha specificato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 soltanto nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme.
pagina 12 di 15 Da ciò consegue che l'onere probatorio a carico dell'attore concerne non solo la presenza dell'intesa a monte e del danno subito, bensì anche l'applicazione uniforme delle clausole.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che spetti all'attore dimostrare in giudizio l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'ABI censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr. Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese ord., 19/04/2019).
Tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova, volti a dimostrare che nel periodo di interesse un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr .Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021).
Su tale questione, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
30.12.2021, n. 41994), le quali hanno specificato che “non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che in violazione dell'art. 1322 c.c. riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è per vero veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte nel caso concreto dall'ABI viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, l'onere probatorio in capo all'opponente non può ritenersi sufficientemente assolto, difettando la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca e l'applicazione uniforme delle clausole di cui è contestata la validità. Invero, nella controversia in esame parte opponente si è limitata ad allegare la coincidenza formale e contenutistica tra la fideiussione omnibus e lo schema ABI e, in forza delle considerazioni predette, tale sovrapponibilità contenutistica non è sufficiente ai fini della prova della relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata delle clausole per lesione della concorrenza. Inoltre, non è stata dimostrata l'adesione dell'istituto di credito all'intesa anticoncorrenziale, al fine di applicare in modo costante, reiterato e uniforme le condizioni contrattuali considerate anticoncorrenziali dalla BA
d'Italia.
Le argomentazioni sopra esposte portano, dunque, a ritenere che non possa essere dichiarata la nullità derivata della fideiussione omnibus in esame. Conseguentemente deve essere riconosciuta la validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto espressione di libera scelta nella contrattazione privata, rimanendo, quindi, irrilevante l'eventuale mancato rispetto del termine semestrale entro cui il creditore avrebbe dovuto proporre le proprie istanze contro il debitore principale.
7. Infine, sono prive di pregio le deduzioni degli opponenti in ordine all'indeterminatezza degli interessi contrattuali e moratori e alla mancanza di prova sulla composizione del credito.
In primo luogo, il credito risulta essere composto da euro 93.913,86 quale saldo debitore comprensivo di interessi al 26.3.2015 del conto corrente n. 304 57 308471 (doc. n. 25-26 fascicolo monitorio) e da euro 39.861,80 quale residuo del mutuo del 26.10.2012, già dedotto quanto percepito da
[...]
e comprensivo di interessi al 26.3.2015 (doc. n. 27-28 fascicolo monitorio). Per Controparte_7
quanto riguarda il credito da conto corrente, ha prodotto il contratto di apertura del rapporto e CP_3
degli affidamenti allo stesso (cfr. doc. da 9 a 14 fascicolo monitorio), l'estratto conto certificato (doc.
26 fascicolo monitorio), nonché gli estratti conto e scalari (doc n.25 fascicolo monitorio). Da tale ultima documentazione emerge il saldo al momento del passaggio a sofferenza del conto corrente
(19.2.2015) e gli interessi periodici poi addebitati in conto corrente.
Per ciò che concerne il credito da mutuo, l'opposta ha prodotto il relativo contratto (doc. 15 fascicolo monitorio), dove è indicato il criterio di calcolo degli interessi, nonché il pianto di ammortamento
(doc.2), l'estratto certificato (doc.27 fascicolo monitorio) e l'elenco delle rate insolute (doc. 28
pagina 14 di 15 fascicolo monitorio). Nel documento n. 10 sono, inoltre, indicati gli interessi applicati al residuo del mutuo.
Infine, non è stata contestata l'avvenuta erogazione della somma mutuata, né il riconoscimento di debito del 30.9.2013 (doc. n.19 fascicolo monitorio).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di
Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Parte_1 Parte_2
devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...] [...]
rappresentata dalla procuratrice che sono liquidate Controparte_5 Controparte_2
sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della fase monitoria, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in complessivi € 11.790,50 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
218/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_3
rappresentata dalla procuratrice le spese di Controparte_5 Controparte_2 lite liquidate in € 11.790,50 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 11.7.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1068/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. LODI Parte_2 C.F._2
PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via T. Tasso 67 a Bergamo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice , rappresentata e difesa dall'avv. RAVASIO GIUSEPPE ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito:
- dichiarare indebito il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che: in via principale la ricorrente che agisce in qualità di procuratrice di non ha offerto la CP_2 CP_3 prova che sia titolare del diritto di credito azionato monitoriamente nei confronti dei resistenti, CP_3 che si assume - ma i resistenti allo stato contestano - sia stato a questa ceduto pro soluto in blocco da LA SPV S.r.l., che si assume l'abbia a sua volta acquistato pro soluto e in blocco da EN BA spa, senza che di ciò sia stata fornita la prova;
in via subordinata la ricorrente è in ogni caso comunque decaduta - ex art. 1957 c.c - nei confronti dei resistenti da ogni azione a lei derivante dalla fideiussione sottoscritta dagli opponenti il 2.5.'09; pagina 1 di 15 in via di ulteriore subordine dichiarare errato e non dovuto il saldo per capitale ed interessi contrattuali e di mora che la ricorrente ha calcolato con criterio oscuro e comunque in parte qua non documentato da prova scritta;
- pertanto accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo, nonché privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Verbania il 4.7.2023;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, come da nota che si deposita con il presente atto e della quale si chiede la liquidazione”
Per parte convenuta:
“In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o di titolarità) di in riferimento alle domande CP_3
e/o eccezioni concernenti la denegata carenza di buona fede della mutuante nonché ogni qualsivoglia domanda e\o eccezione che possa dar luogo a domande restitutorie e\o risarcitorie a suo carico.
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di causa, confermando il decreto ingiuntivo Tribunale di Verbania n. 218/2023 ing. n. 788/2023 rg, pubblicato il 4.7.2023.
In via subordinata di merito: nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Verbania
n. 218/2023 ing. n. 788/2023 rg, pubblicato il 4.7.2023, condannare, in solido tra loro,
[...]
e meglio generalizzati in atto, a corrispondere alla Parte_2 Parte_3 CP_4
, la somma di € 133.775,66 (o la diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia) valuta
[...]
26.3.2015, oltre successivi interessi di mora al tasso contrattuale, comunque contenuto entro il limite del tasso soglia di cui alla Legge 7.3.1996 n. 108 tempo per tempo vigente, sino al saldo.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege”
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Verbania in favore di in qualità di procuratrice di Controparte_2 Controparte_5
In particolare hanno esposto:
[...]
- che e/o non avevano fornito la prova circa la titolarità in capo ad esse del credito azionato CP_3 CP_2
e non era, quindi, stata dimostrata la loro legittimazione attiva;
- che l'avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione da LA a era del tutto generico, al pari di CP_3
quello da LA a EN BA;
- che anche la comunicazione da a Immobiliare Loft era priva di data certa;
CP_3
- le cedenti EN BA (prima) e LA (poi) non avevano mai notificato all'immobiliare Loft (o ai deducenti) la cessione di credito asseritamente intercorsa;
- che agiva (tramite Iqera) quale avente causa di LA, a sua volta avente causa di EN CP_3
BA per il pagamento di quanto asseritamente dovuto dai fideiussori a fronte della Parte_2 fideiussione omnibus, sottoscritta il 2.5.2009 in favore della predetta BA a garanzia dell'
“adempimento delle obbligazioni verso codesta BA, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”;
- che EN BA in data 30.9.2013 aveva comunicato l'intervenuta scadenza/revoca dei finanziamenti precedentemente concessi all'Immobiliare Loft;
- che , in qualità di asserite aventi causa di LA, già avente causa di EN BA, CP_6
stavano dunque perseguendo monitoriamente i fideiussori a distanza di quasi 10 anni dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. corrispondeva allo schema negoziale di fideiussione omnibus a suo tempo predisposto dall'ABI, già in uso presso le Banche;
- che, pertanto, tale detta clausola risultava assolutamente nulla, in conformità a quanto stabilito da
Cass. S.U. 41994/2021;
- che la BA d'Italia con articolato provvedimento 55 del 2.5.2005 aveva dichiarato contrarie alla disciplina antitrust italiana ed europea tre clausole (gli artt. 2, 6 e 8) contenute nello schema negoziale di contratto ABI di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) tra cui la pagina 3 di 15 citata clausola di cui all'art. 6, che prevede la rinuncia ai termini ex art. 1957;
- che gli interessi contrattuali e moratori erano del tutto indeterminati.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito Controparte_5
(di seguito anche , rappresentata dalla procuratrice chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_2
delle domande attoree. In particolare ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo era stato richiesto contro le controparti nella loro veste di fideiussori di dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo in data 2.2.2015, con procedura Parte_4
concorsuale chiusa nel 2019 e il credito agito in via monitoria era il residuo del mutuo del 25.6.2009
(già dedotto quanto percepito da per € 39.861,80 e il saldo debitore del Controparte_7 conto corrente n. 304 57 308471, per € 93.913,86, rapporti in essere tra l'Immobiliare Loft in bonis e l'allora allora;
Controparte_8
- che il contratto di mutuo e quello di conto corrente erano garantiti da fideiussione omnibus a prima richiesta sino alla concorrenza di € 300.000,00 rilasciata da e Parte_1 [...]
in data 20.5.2009; Parte_2
- che a causa degli inadempimenti della Immobiliare Loft, EN BA aveva inviato a quest'ultima e ai garanti lettera del 3.11.2014, con cui aveva comunicato il recesso dal conto corrente e la decadenza del beneficio del termine per il mutuo, intimando il pagamento della somma di € 134.325,25;
- che con sentenza n. 28/2015 Reg. Fall. depositata il 2.2.2015, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato il fallimento dell' sicché EN BA aveva depositato, il Parte_4
13.4.2015, insinuazione al passivo per € 93.913,86 in via chirografaria per il saldo debitore del conto corrente n. 30457308471 ed € 50.314,32 in via ipotecaria quale residuo del mutuo;
- che all'esito della procedura concorsuale, chiusa nel 2019, veniva riconosciuta e pagata a LA, quale cessionaria di EN BA, per il credito ipotecario la sola somma di € 8.712,81;
- che in virtù di un successivo contratto di cessione sottoscritto in data 31.3.2021 e a far data dall'1 aprile 2021 LA aveva ceduto ad un portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici, tra CP_3
cui i crediti pecuniari ceduti da EN BA S.p.A. a LA SPV S.r.l. in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016;
- che l'esponente era carente di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti alle presunte nullità della garanzia rilasciata a BA Popolare d'Intra e, in generale, a domanda e\o pagina 4 di 15 eccezione da cui potesse eventualmente scaturire un onere restitutorio o risarcitorio, in quanto le operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituivano un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione;
- che la garanzia sottoscritta dagli odierni opponenti che non era una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia;
- che, conseguentemente, la parte opponente non poteva contestare il quantum del decreto ingiuntivo, né invocare il disposto dell'art. 1957 c.c., non avendo invocato circostanze idonee a concretare l'exceptio doli;
- che, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza, per la prova della titolarità del credito era sufficiente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove sussistevano, come nella specie, gli elementi per collocare il credito nella cartolarizzazione;
- che nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2017 era stata pubblica la cessione da EN BA S.p.a a LA
SPV S.r.l.;
- che la successiva cartolarizzazione del credito tra e era stata pubblicizzata sulla CP_9 CP_3
Gazzetta Ufficiale n.41\2021;
- che aveva acquistato da LA i medesimi crediti a questa ceduti da EN BA, tra cui CP_3
rientrava quello di causa;
- che con dichiarazione dei 5.9.2019 aveva confermato che il credito verso Parte_5
Immobiliare Loft era stato incluso nella cessione del 29.12.2016 e che la medesima dichiarazione era stata resa da LA relativamente alla cessione dell'1.4.2021;
- che la fideiussione omnibus non era nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto era stato indicato l'importo massimo garantito;
- che con riferimento al conto corrente la deducente aveva versato in atti gli estratti conto, compresi gli scalari dai quali emergevano gli interessi e i tassi applicati;
- che, in merito al mutuo, i tassi emergevano dal medesimo contratto, dalle scritture integrative e dall'estratto conto, mentre dall'elenco rate si evincevano la quota capitale e la quota interesse del singolo rateo;
- che erano, altresì, infondate la doglianza di controparte circa la nullità parziale della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, in quanto tale clausola era identica a quella dello schema ABI
pagina 5 di 15 censurato da BA d'Italia con provvedimento 55\2005, come poi sancito dalle Sezioni Unite di legittimità con la decisione 41994/2021;
- che il Provvedimento n. 55/2005 della BA d'Italia, nella specie, era privo d'attitudine probatoria e che la fideiussione sottoscritta dall'opponente era il frutto di libera trattativa intercorsa tra le parti nell'ambito dell'autonomia contrattuale privata diretta a disciplinare diritti disponibili;
- che la sussistenza del credito di era provata dal contratto di mutuo, dall'estratto conto, CP_3 dall'elenco delle rate, dal piano di ammortamento, dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto periodici, nonché dalla fideiussione rilasciata dai garanti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 31.1.2024, è stato assegnato alle parti termine per instaurare il procedimento di mediazione, che dava esito negativo.
All'udienza del 22.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 11.6.2025
l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
1. In via preliminare, va dichiara l'inammissibilità della memoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. degli opponenti, essendo stata depositata tardivamente, oltre al termine di venti giorni decorrente dalla data fissata in citazione. Difatti, nei casi di differimento dell'udienza ex art. 168bis, comma quarto, c.p.c. il termine per la costituzione del convenuto e quelli per le memorie di cui all'art 171ter c.p.c. devono essere calcolati facendo riferimento alla data d'udienza indicata in citazione dall'attore.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che non è fondata l'eccezione sollevata da parte opposta di carenza di legittimazione in capo a sulla base del principio secondo cui “I crediti oggetto delle CP_3 operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass. 2.5.2022, n. 13735).
pagina 6 di 15 Il difetto di legittimazione passiva cui si riferisce il principio enunciato è, infatti, limitato alla proposizione delle domande di condanna, produttive d'effetti restitutori. Tali ipotesi esulano dal caso di specie, in cui le eccezioni proposte sono volte soltanto a paralizzare la domanda attorea, senza che sia stata proposta alcuna domanda riconvenzionale.
3. Occorre, inoltre, premettere che il contratto deve essere correttamente qualificato come fideiussione a prima richiesta anziché come contratto autonomo di garanzia, in quanto, ai fini del riconoscimento di quest'ultima qualificazione è dirimente l'esclusione per il garante della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, anziché la presenza della clausola a prima richiesta. In giurisprudenza è stato, infatti affermato che "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (Cass. n. 19693 del 17/06/2022). La giurisprudenza ha, quindi, evidenziato come quest'ultimo fosse il profilo decisivo della distinzione, a prescindere dalla presenza di mere clausole "a prima richiesta" o similari, che in sé non sono decisive ai fini della qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 4661 del 28/02/2007; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
903 del 17/01/2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 13/05/2008; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 16213 del 31/07/2015).
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, i fideiussori sono, quindi, legittimati a sollevare eccezioni anche in merito al rapporto principale e non esclusivamente l'exceptio doli generalis.
Va, inoltre, precisato che i fideiussori non ricoprono il ruolo di consumatori, essendo entrambi soci della società (doc. 29 fascicolo monitorio). Sono, pertanto, irrilevanti le Parte_4
deduzioni in merito alla predisposizione unilaterale di clausole e all'assenza di trattative.
4. Gli opponenti hanno, invece, eccepito il difetto di legittimazione in capo a e alla CP_3
procuratrice , per non essere stata provata la titolarità del diritto di credito a seguito delle CP_10
cessioni intervenute nel corso degli anni.
Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del
pagina 7 di 15 credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
Nella specie, la cessione da EN BA S.p.a. a LA SPV S.r.l. è stata notiziata mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1/2017, in cui LA SPV S.r.l. “comunica che in data 29 dicembre 2016 ha concluso con EN BA S.p.A. (“VB” o la “BA Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico BArio (il “Contratto di Cessione”). In virtù del
Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalla BA Cedente, con efficacia giuridica
a decorrere dal 1° gennaio 2017 (la “Data di Cessione”), tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti”) vantati verso debitori classificati dalla BA Cedente a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti, inter alia, da Finanziamenti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Cessione e agli importi dovuti alla Data di Cessione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese
(incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alle ore 23.59 del 30 giugno 2016 (la “Data di Godimento”) (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio),
i seguenti criteri (i “Criteri”): (a) crediti denominati in Euro;
(b) i cui relativi Contratti di
Finanziamento sono regolati dalla legge italiana;
(c) i cui relativi debitori risultino alla Data di
Godimento segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di BA d'Italia da parte della
BA Cedente;
(d) i cui relativi debitori siano stati classificati in sofferenza fino alla Data di
Godimento; (e) i cui relativi debitori non siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al;
(f) i cui relativi debitori non sono banche e/o altre Parte_6 istituzioni finanziarie o pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale)” (doc. 6 fascicolo monitorio).
pagina 8 di 15 Non può dubitarsi del fatto che le posizioni debitorie garantite dai fideiussori fossero in sofferenza alla data del 30.6.2016, atteso che con sentenza datata 29.1.2015 era stato dichiarato il fallimento di
(doc. 21 fascicolo monitorio). Deve conseguentemente desumersi che fosse Parte_4
stata inviata la segnalazione alla Centrale Rischi. Difatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza che consente la segnalazione in Centrale Rischi è concretato da una situazione di crisi che deve consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile, anche se non coincidente, con la situazione d'insolvenza richiesta, allora, dalla legge fallimentare (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 28635 15-12-2020). Il presupposto per la segnalazione deve necessariamente essere una condizione di difficoltà economica di gravità minore rispetto allo stato di insolvenza fallimentare: in caso contrario, le segnalazioni correrebbero il pericolo di essere sempre tardive in tal modo violando la ratio ad esse sottese che è quello di far conoscere tempestivamente alle banche le difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti (v. Trib. Monza
22/12/2024). Dalla declaratoria di fallimento si desume che la società si sia Parte_7
certamente trovata in una condizione di difficoltà economica tale da rende necessaria la segnalazione alla Centrale Rischi.
Dal piano d'ammortamento, si ricava, inoltre, il numero identificativo del cliente n. 57469127, il quale non risulta ricompreso nell'elenco dei rapporti esclusi dalla cartolarizzazione (doc. 2 parte opposta).
Infine, la titolarità del credito in capo alla cessionaria LA SPV S.r.l. è inequivocabilmente dimostrata dal provvedimento del Giudice delegato del Tribunale di Bergamo di approvazione del piano di riparto dell'attivo di dove tra i creditori è indicata “LA Spv S.r.l. Parte_4
(già EN BA S.p.A.)” (doc. 24 fascicolo monitorio). Difatti, se non fosse effettivamente intervenuta la cessione del credito tra EN BA S.p.a. e LA SPV S.r.l., quest'ultima non potrebbe comparire trai creditori nel riparto finale dell'attivo della società fallita.
La successiva cartolarizzazione del credito tra LA SPV e è stata pubblicizzata sulla CP_3
Gazzetta Ufficiale n.41\2021 nella quale si legge: “ per il Controparte_5
tramite e per conto del Patrimonio Destinato (il "Cessionario" o " ")comunica di Parte_6 CP_3
aver acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico
BArio, in base ad un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili "in blocco" concluso in
pagina 9 di 15 data 31 marzo 2021 con LA SPV S.r.l.(il "Cedente"), con effetto dalle ore 00.01 del 1° aprile
2021 (la"Data di Efficacia"), un portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici (il "Portafoglio"), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito ealtri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che alle ore 23:59 del 31 marzo 2021 rispondevano ad uno dei seguenti criteri:
(i) tutti i crediti pecuniari ceduti da EN BA S.p.A. a LA SPV S.r.l. in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 dicembre 2016 ed individuati in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da LA SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte II, del 3gennaio 2017, numero 1, unitamente agli interessi ed a ogni diritto ad essi accessorio e ai contenziosi in essere ad essi relativi, che non siano stati integralmente rimborsati o ceduti a terzi alla data del 31 marzo 2021 (incluso) (i "Crediti")” (doc. 7 fascicolo monitorio).
Da tale avviso emerge, quindi, che ha acquistato da LA SPV S.r.l. i medesimi crediti a CP_3
questa ceduti da EN BA S.p.a. con contratto del 29.1.2016, sicché la dimostrazione dell'intervenuta cessione da EN BA S.p.a. a LA SPV S.r.l. consente di ritenere provata anche quella intercorsa tra quest'ultima e CP_3
Inoltre, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104, v. anche Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n.2075). In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
Le dichiarazioni dei creditori cedenti EN BA S.p.a. e LA SPV S.r.l. prodotte da parte opposta rappresentano una prova sufficiente delle cessioni di credito concluse nel corso del tempo e conseguentemente della titolarità del credito in capo a (doc. 3 e 4). La dichiarazione sottoscritta CP_3
dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta, infatti, una pagina 10 di 15 prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Deve, quindi, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a CP_3
5. Non è parimenti fondata l'eccezione degli opponenti d'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale della fideiussione.
La questione della determinabilità dell'oggetto contrattuale è stata risolta dal legislatore che, con l'art.10 L. n. 154 del 1992 sulla trasparenza delle operazioni bancarie, ha modificato il testo dell'art. 1938 c.c., con lo scopo di limitare quantitativamente l'impegno assunto dal fideiussore, imponendo un importo massimo garantito per le fideiussioni a garanzia di obbligazioni future. Nel caso in cui la fideiussione preveda che l'obbligazione del fideiussore comprenda l'integrale adempimento, si può affermare che essa sia valida solo se pattuisca il tetto massimo entro il quale la garanzia può operare, in assenza del quale deve ritenersi nulla. Secondo la giurisprudenza “L'art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154 del 1992, art. 10 prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche "obbligazioni condizionali o future", fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) "con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito": ove "quest'ultimo caso" non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l'appunto di garanzia per obbligazioni future. Ciò del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato L. n. 154, art. 10 che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione
c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass. n. 1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. sez. I, 31/1/2017 n. 2492).
Nella specie, è stato previsto nella misura di euro 300.000,00 l'importo massimo garantito dai fideiussori.
pagina 11 di 15 6. Parte opponente ha dedotto, altresì, la nullità della fideiussione per conformità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. allo schema negoziale di fideiussione omnibus a suo tempo predisposto dall'ABI.
Con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso e, in tal modo, escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846). Pertanto, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è di per sé sufficiente al fine di dimostrare l'illiceità delle stesse.
La giurisprudenza ha, quindi, riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Ciò è stato affermato anche in ragione del fatto che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata, sicché l'onere probatorio in capo all'attore non può essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la
BA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
Peraltro, il provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia può costituire prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato, nonché del suo eventuale abuso, soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della BA medesima. Tale provvedimento non costituisce, quindi, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo, 20.5.2009 (doc. 18 fascicolo monitorio), rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il
2002 ed il maggio 2005.
Inoltre, la BA d'Italia, nel provvedimento n. 55/2005, ha specificato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 soltanto nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme.
pagina 12 di 15 Da ciò consegue che l'onere probatorio a carico dell'attore concerne non solo la presenza dell'intesa a monte e del danno subito, bensì anche l'applicazione uniforme delle clausole.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che spetti all'attore dimostrare in giudizio l'applicazione del contratto di fideiussione utilizzato dalle banche ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'ABI censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr. Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese ord., 19/04/2019).
Tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova, volti a dimostrare che nel periodo di interesse un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr .Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021).
Su tale questione, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
30.12.2021, n. 41994), le quali hanno specificato che “non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che in violazione dell'art. 1322 c.c. riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è per vero veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte nel caso concreto dall'ABI viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, l'onere probatorio in capo all'opponente non può ritenersi sufficientemente assolto, difettando la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca e l'applicazione uniforme delle clausole di cui è contestata la validità. Invero, nella controversia in esame parte opponente si è limitata ad allegare la coincidenza formale e contenutistica tra la fideiussione omnibus e lo schema ABI e, in forza delle considerazioni predette, tale sovrapponibilità contenutistica non è sufficiente ai fini della prova della relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata delle clausole per lesione della concorrenza. Inoltre, non è stata dimostrata l'adesione dell'istituto di credito all'intesa anticoncorrenziale, al fine di applicare in modo costante, reiterato e uniforme le condizioni contrattuali considerate anticoncorrenziali dalla BA
d'Italia.
Le argomentazioni sopra esposte portano, dunque, a ritenere che non possa essere dichiarata la nullità derivata della fideiussione omnibus in esame. Conseguentemente deve essere riconosciuta la validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto espressione di libera scelta nella contrattazione privata, rimanendo, quindi, irrilevante l'eventuale mancato rispetto del termine semestrale entro cui il creditore avrebbe dovuto proporre le proprie istanze contro il debitore principale.
7. Infine, sono prive di pregio le deduzioni degli opponenti in ordine all'indeterminatezza degli interessi contrattuali e moratori e alla mancanza di prova sulla composizione del credito.
In primo luogo, il credito risulta essere composto da euro 93.913,86 quale saldo debitore comprensivo di interessi al 26.3.2015 del conto corrente n. 304 57 308471 (doc. n. 25-26 fascicolo monitorio) e da euro 39.861,80 quale residuo del mutuo del 26.10.2012, già dedotto quanto percepito da
[...]
e comprensivo di interessi al 26.3.2015 (doc. n. 27-28 fascicolo monitorio). Per Controparte_7
quanto riguarda il credito da conto corrente, ha prodotto il contratto di apertura del rapporto e CP_3
degli affidamenti allo stesso (cfr. doc. da 9 a 14 fascicolo monitorio), l'estratto conto certificato (doc.
26 fascicolo monitorio), nonché gli estratti conto e scalari (doc n.25 fascicolo monitorio). Da tale ultima documentazione emerge il saldo al momento del passaggio a sofferenza del conto corrente
(19.2.2015) e gli interessi periodici poi addebitati in conto corrente.
Per ciò che concerne il credito da mutuo, l'opposta ha prodotto il relativo contratto (doc. 15 fascicolo monitorio), dove è indicato il criterio di calcolo degli interessi, nonché il pianto di ammortamento
(doc.2), l'estratto certificato (doc.27 fascicolo monitorio) e l'elenco delle rate insolute (doc. 28
pagina 14 di 15 fascicolo monitorio). Nel documento n. 10 sono, inoltre, indicati gli interessi applicati al residuo del mutuo.
Infine, non è stata contestata l'avvenuta erogazione della somma mutuata, né il riconoscimento di debito del 30.9.2013 (doc. n.19 fascicolo monitorio).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, conseguentemente, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di
Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Parte_1 Parte_2
devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...] [...]
rappresentata dalla procuratrice che sono liquidate Controparte_5 Controparte_2
sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della fase monitoria, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in complessivi € 11.790,50 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
218/2023 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_3
rappresentata dalla procuratrice le spese di Controparte_5 Controparte_2 lite liquidate in € 11.790,50 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 11.7.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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