Decreto presidenziale 14 novembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2025, proposto dal sig. SI NI, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Forino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Castrocielo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Annalisa Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio-inadempimento del Comune di Castrocielo, formatosi sulla diffida del ricorrente del 26 settembre 2025, nonché sulle precedenti istanze di conclusione del procedimento per l’accertamento di irregolarità edilizie e urbanistiche;
nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Castrocielo di provvedere.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrocielo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, è insorto, ex artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., avverso il silenzio-inadempimento che il Comune di Castrocielo avrebbe serbato nella conclusione del procedimento volto all’accertamento dell’insussistenza di regolarità edilizie e urbanistiche.
Tale fase accertativa è stata demandata all’ente locale dalla Provincia di Latina nell’ambito del procedimento volto a perimetrare le porzioni della strada provinciale antistante all’immobile del ricorrente eventualmente occupate da quest’ultimo, per consentirne l’acquisto come relitto stradale. Ciò al fine di realizzare il progetto, finanziato con fondi PNRR, di trasformazione del bar del ricorrente da “Bar-Tabacchi con laboratorio di gastronomia fredda” in “Bar-Tabacchi con ristorazione”, con la realizzazione di una cucina e una pergola bioclimatica esterna.
2 – In particolare, nel gravame il ricorrente ha, fra l’altro, rappresentato:
- che il predetto procedimento sarebbe stato incardinato con nota della Provincia di Latina del 12 marzo 2024, con cui quest’ultima: i) ha dato atto dell’invio, da parte del Comune, dell’istanza dei sigg.ri NI SI e IL AN tendente ad acquistare una porzione di area stradale “ di circa mq 8,78, facente parte del corpo stradale della S.P. n. 110 Accesso a Castrocielo, nel tratto al km 1+700 circa, in Lenimento del Comune di Castrocielo ”; ii) ha richiamato la portata dell’art. 48 comma 3 del richiamato D.P.R. n.327/2001, volto a sancire per le aree non utilizzate, il diritto di prelazione in favore del Comune; iii) ha chiesto all’ente locale di comunicare, entro i termini stabiliti dall’art. 48 citato, l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull’area stradale indicata nei mappali allegati; iv) ha chiesto al Comune di comunicare l'insussistenza di condizioni di non conformità alle vigenti normative edilizie insistenti sulle aree oggetto di vendita ai sigg.ri Matini e IL;
- che, con nota del 6 giugno 2024, il Comune ha: i) manifestato la volontà di voler esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione al patrimonio comunale di tutte le aree stradali indicate nei mappali allegati alla nota provinciale; ii) informato che dalle verifiche agli atti è emersa la sussistenza di condizioni di non conformità alle vigenti normative edilizie insistenti sulle aree oggetto di manifestazione di interesse da parte dei sigg. ri NI e IL;
- che, successivamente, il 14 gennaio 2024, il Comune ha proceduto al sopralluogo presso l’area esterna del Caffè NI, finalizzato alla ricognizione dello stato dei luoghi, redigendone verbale descrittivo e planimetria;
- che lo stesso Comune, il 13 marzo 2025, gli ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto ad accertare l’esistenza o meno di presunte irregolarità in materia edilizia e urbanistica, procedimento mai definito, ad onta delle numerose diffide inviate e delle produzioni procedimentali prodotte;
- che la Provincia, con nota del 28 ottobre 2025, ha, fra l’altro, evidenziato la subordinazione dell’esito del procedimento relativo all’area del demanio provinciale oggetto di manifestazione di interesse da parte dei sigg.ri NI e IL all’esito degli accertamenti di competenza del Comune (cfr. ultimo capoverso a pag 1);
- di essere insorto avverso il silenzio-inadempimento, in tesi formatosi.
3 – Il ricorrente ha, poi, rappresentato che il 6 dicembre 2025 il Comune gli ha trasmesso un provvedimento di sospensione del procedimento, fino allo svolgimento di accertamenti sui predetti terreni oggetto di manifestazione d’interesse, accertamenti richiesti dalla Provincia e svolti dall’Agenzia delle Entrate Ufficio per il Territorio di Frosinone.
4 – Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso.
5 – All’udienza camerale del 19 dicembre, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
6 - In via preliminare il Collegio rileva d’ufficio, come già prospettato alle parti in udienza, la tardività dei documenti e delle memorie depositati in giudizio dal Comune di Castrocielo rispettivamente il 15 e il 16 dicembre 2025.
Il loro deposito, infatti, è avvenuto oltre il termine dimezzato previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, ultimo inciso e 87, comma 3 del cod. proc. amm..
Pertanto i documenti e la memoria non possono essere presi in considerazione dal Tribunale, con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto e di annettervi rilevanza.
7 – Nel merito, il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
8 – Introduttivamente, il Collegio osserva che, sebbene l’esame del tenore della nota comunale del 6 giugno 2024 potesse indurre a ritenere già concluso negativamente per il ricorrente il procedimento avviato dalla Provincia con nota del 12 marzo 2024, il successivo comportamento di quest’ultima (e segnatamente la nota del 28 ottobre 2025) denota che detto procedimento sia ancora in corso e non si sia ancora definito.
9 – Ciò posto, l’esame della documentazione in atti conduce, come sottolineato anche dalla difesa comunale, alla conclusione che l’inerzia del Comune lamentata nel ricorso sia relativa ad un’attività accertativa che, per quanto procedimentalizzata, costituisce una sub-fase di valenza endoprocedimentale accessoria e strumentale rispetto al procedimento principale di competenza della Provincia, volto a valutare la sussistenza dei presupposti per finalizzare la manifestazione di interesse dei sigg.ri NI e IL su alcune particelle del suo demanio stradale antistanti alla loro proprietà.
Risulta, allora, evidente che nella specie l’unica Amministrazione deputata alla conduzione del procedimento principale era ed è la Provincia, che in tali vesti ha optato per demandare al Comune un segmento procedimentale interno, a valenza esclusivamente accertativa necessario per la definizione del primo.
L’accertamento demandato al Comune, quindi, è stato fin dall’inizio finalizzato esclusivamente a consentire alla Provincia di assumere le determinazioni conseguenti in ordine al predetto tratto di strada provinciale, senza dar luogo ad alcuna effusione provvedimentale.
Il compito assolto dal Comune è stato circoscritto ad accertare la sussistenza di un elemento, ossia la presenza o meno di illeciti edilizi o urbanistici sulle particelle oggetto della manifestazione di interesse dei sigg.ri NI e IL, necessario affinché la Provincia, unico ente deputato alla conduzione del procedimento principale, potesse assumere le determinazioni di esclusiva competenza in ordine alla cessione delle predette particelle del suo demanio.
A tale stregua, il Collegio ritiene che la legge n. 241/1990 sia chiara nel demandare all’Amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale (nella specie, inequivocabilmente la Provincia) le attività di conduzione del procedimento a ciò preordinate, prima fra tutte l’acquisizione degli atti consultivi e istruttori necessari od utili, attraverso l’attivazione, a tal fine, degli istituti e dei rimedi contemplati ai capi II e IV della medesima legge (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 16770/2023).
Ciò posto, il Collegio non può non riportarsi al costante insegnamento giurisprudenziale, “ presupposto sostanziale del silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell'istanza del privato, in omaggio al precetto dell'art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990; in altri termini, l'omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, e cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico ” (cfr. ex multis , Cons. St., II, n. 1606/2024; id., III, n. 2357/2024; id., IV, n. 5206/2023; id., 5417/2019).
Su questa falsariga, analogo obbligo non può insorgere nella fattispecie all’esame, in quanto le diffide del ricorrente sono state preordinate a richiedere l’emanazione di un atto accertativo da parte del Comune, destinato a confluire nel procedimento affidato alla competenza di un diverso ente (la Provincia), unico soggetto quest’ultimo deputato all’esercizio del potere provvedimentale.
Ne consegue che nel caso di specie, il ricorrente aveva titolo per attivarsi nei confronti della Provincia per provocare la definizione del procedimento incardinato presso la stessa, previo assolvimento di tutti gli adempimenti istruttori a ciò preordinati.
Lo stesso ricorrente, tuttavia, non poteva certamente agire direttamente nei confronti del Comune, per supplire all’inerzia della Provincia nello svolgimento delle attività di sua competenza necessarie alla definizione del procedimento principale.
In tal ottica, non può risulta in linea con la surrichiamata normativa e con lo spirito che la permea la mera riserva di provvedere all’esito degli accertamenti comunali, formulata dalla Provincia nella nota del 28 ottobre 2025: difatti, la stessa era ed resta oggi tenuta, nelle sue vesti di autorità preposta alla conduzione del procedimento, ad attivare gli istituti e rimedi previsti dalla legge per definire quest’ultimo nel rigoroso rispetto dei termini di legge e per compulsare le Amministrazioni e gli Uffici che, sforando i termini di legge, rendano impossibile raggiungere questo obiettivo cogente.
10 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto risulta infondato sulla base di quanto in precedenza illustrato.
11 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Castrocielo, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NA AC AN, Presidente
IL LI, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LI | IN NA AC AN |
IL SEGRETARIO