Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 301/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 21/5/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Norrito, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppa Bocina, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento necessario delPUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 21/5/25,
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti e apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto a Mazara del
Vallo il 24/6/2021, con rito concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto
Comune al n. 22 parte II Serie A Anno 2021, tra e . Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale di Marsala ha infatti omologato la separazione dei coniugi con sentenza depositata il
22/1/2024 e la presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento giurisdizionale non è contraddetta da contrarie risultanze processuali.
Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i sei mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come affermato da entrambe le parti.
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di divorzio, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898.
2) Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla concorde richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna ulteriore statuizione.
3) In considerazione del mutamento di rito, le spese, così come concordato dalle parti, rimarranno a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
24/6/21, tra e , iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Mazara del Vallo al n. 22 parte II Serie A Anno 2021;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
Pag. 2 a 3 3) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 21/5/25.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
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