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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1640/2023 R.G.,
Promossa da
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Presti;
APPELLANTE
Contro nata a Tunisi in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rametta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 18 febbraio
2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1287, pubblicata il 30 giugno 2023, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti di volta ad ottenere la condanna di essa convenuta alla Controparte_1 restituzione della complessiva somma di € 37.000,00, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e compensava per un terzo le spese del giudizio, con condanna dell'attore al pagamento dei restanti due terzi.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “E' pacifico che a seguito del termine assegnato dal Giudice all'udienza del 29.9.2020, il procuratore dell'attore ha inviato
-con mail del 27.10.2020- al procuratore della parte convenuta l'invito alla negoziazione assistita di cui all'art. 4 L. 162/14. Il procuratore della convenuta ha dato risconto al suddetto invito con nota del 3.11.2020 dichiarando che la predetta “intende accettare l'invito alla procedura di negoziazione assistita” restando in attesa di riscontro per concordare i successivi adempimenti. A fronte dell'adesione all'invito della convenuta, l'attore è rimasto inerte sino all'11.1.2021 allorchè – quando già era spirato il termine assegnato dal giudice- ha inviato altra mail all'indirizzo del procuratore della convenuta contenente i termini della proposta di accordo negoziato ....... l'attore dopo la formulazione dell'invito e l'adesione della convenuta non ha dato impulso alla procedura per addivenire alla convenzione di negoziazione assistita nel termine assegnato, limitandosi ad una formulazione “secca” delle proprie condizioni a termine già scaduto. Sulla scorta di tali rilievi deve quindi concludersi che l'attore non ha dato utilmente corso alla procedura di negoziazione assistita nel termine assegnato, con conseguente improcedibilità della domanda”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26 gennaio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 18 febbraio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, deduce la violazione dell'art. 3 Parte_1 punto n. 2 del D.L. n. 132 /2014 e dell'art. 83 cpc.
Sostiene che si è avverata la condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 3 punto n. 2 del Decreto-legge n. 132/2014, posto che la comunicazione di adesione della convenuta è stata effettuata dall'avv. Giuseppe Rametta, senza che questi fosse procuratore della convenuta, avendo depositato in giudizio la procura rilasciata dalla per altro giudizio;
che il documento del 12.02.2021, prodotto dalla Controparte_1 convenuta, intestato procura alle liti, è privo di rilevanza giuridica mancando della attribuzione della firma alla e la conseguente autentica della firma stessa. CP_1
Il motivo è infondato. Devesi, invero, sul punto, convenire col primo giudice circa la regolarità della comunicazione di adesione alla procedura di negoziazione assistita, provenendo dal procuratore della il quale ha documentato i propri poteri di rappresentanza mercè CP_1 la produzione di procura generale alle liti, senza sottacere che le norme sulla negoziazione assistita, riguardo all'adesione all'invito, non prevedono specifiche formalità, restando sufficiente che la manifestazione di volontà sia, comunque, riconducibile alla parte, cosa che nella fattispecie deve ritenersi avvenuta, provenendo dal procuratore al quale l'invito era stato rivolto.
Col secondo motivo dell'impugnazione, deduce la violazione Parte_1 dell'articolo 2 punto n. 2 lettera a del D.L. 132/2014 e dell'art. 152 cpc.
Sostiene che con nota via pec dell'11.01.2021 l'attore ha comunicato alla CP_1 una proposta riguardo al quantum delle somme da restituire ed alle modalità di restituzione, restando tale proposta senza riscontro;
che anche per tale via la condizione di procedibilità della domanda della parte attrice si era avverata, considerato che la proposta è stata recapitata entro il termine massimo dei 120 giorni di cui all'articolo 2 punto n. 2 del D.L.
132/2014 e, comunque, entro l'udienza di verifica fissata per il 26.01.2021; che il termine convenuto o legale per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita non ha natura perentoria, non essendo così previsto dalla legge, con la conseguenza che le parti potranno validamente concludere una conciliazione anche oltre tale termine.
Il motivo è fondato.
Osserva, sul punto, la Corte che a seguito della comunicazione di adesione all'invito a procedere alla negoziazione assistita, il ha dato corso al procedimento Pt_1 formulando proposta di definizione che prevedeva il pagamento della somma di € 35.000,00
“... anche in tre volte nell'arco di tre anni .... in caso di accettazione della proposta un terzo della superiore somma deve essere pagata entro il 25.01.2021”. Ora, atteso che tale proposta è rimasta priva di riscontro, deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda e ciò senza che rilevi l'avvenuta scadenza del termine di 90 giorni concesso dal primo giudice per provvedere all'incombente della negoziazione assistita, trattandosi di termine dilatorio.
Rimosso l'impedimento di carattere pregiudiziale alla cognizione nel merito della questione, devesi procedere all'esame della domanda proposta da . Parte_1
La domanda è infondata.
Con citazione notificata il 16.12.2019 ha convenuto in giudizio la Parte_1 moglie esponendo di aver corrisposto alla moglie, nel corso del Controparte_1 matrimonio, la somma di € 25.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a loro casa coniugale in Tunisia e la somma di € 12.000,00 per affrontare le spese mediche in favore del figlio della moglie. Ha esposto di avere scoperto che le dette somme non sono state utilizzate per lo scopo per cui erano state date, ma erano state impiegate dalla moglie per soddisfare proprie esigenze. Ciò premesso, ha chiesto la restituzione di tali importi ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si è costituita in giudizio rilevando, nel merito, che “ .... la Controparte_1 convenuta dichiara che non corrisponde assolutamente al vero la circostanza che il marito avrebbe consegnato alla medesima, in contanti, addirittura €.25.000,00 per l'acquisto di un immobile in Tunisi ..... la signora on ha mai ricevuto gli importi richiesti dall'odierno CP_1 attore (nemmeno un solo euro) ..... Neppure l'importo di €.12.000,00 deve essere restituito, considerato che con quelle somme il signor - benestante e “con una buona Pt_1 disponibilità economica”, per come candidamente dichiarato - regalò alla convenuta, durante una duplice ricorrenza (primo San Valentino trascorso da sposi ed anniversario del fidanzamento ufficiale), una vettura”.
A fronte di tali specifiche contestazioni, l'attore non ha offerto la prova dei fatti costitutivi della domanda, prive di valenza probatoria appalesandosi le ricevute dei prelievi e trasferimenti di somme dallo stesso effettuati, così come la contabile del bonifico di €
12.000,00, privo di causale, eseguito in favore della considerato, peraltro, che CP_1 poichè durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt.
143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (Cass.ordinanza n. 10927 del 07/05/2018).
Privo di pregio si appalesa, quindi, il rilievo di parte appellante, il quale insiste per l'accoglimento della domanda “Non avendo la parte appellata mai contestato il quantum delle somme chieste in restituzione dall'appellante né il motivo del ricevimento di tali somme ossia per comprare a Tunisi una casa dove vivere con il signor e realizzare Parte_1 un progetto di vita comune”.
Si impone, pertanto, il rigetto della domanda, siccome infondata.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento dell'impugnazione solo in riferimento alla questione pregiudiziale relativa alla improcedibilità della domanda, restando il soccombente nel merito, ritiene la Corte equo Pt_1 compensare per un quarto le spese del giudizio, ponendo a carico del i restanti Pt_1 tre quarti. Dette spese si liquidano, per entrambi i gradi, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore 26.000,01-52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Le spese vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stata ammessa Controparte_1 al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1287, pubblicata il 30 giugno 2023, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Compensa nella misura di un quarto le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna a rifondere, in favore dell'Erario, i restanti tre quarti che liquida: a) quanto Parte_1 al primo grado, in complessivi € 2950,00 (ivi compresi €. 650,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1100,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 3.800,00 (ivi compresi €. 800,00 per la fase di studio, €.
550,00 per la fase introduttiva, € 1150,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1300,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 13 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena