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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9998/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.10.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata ex CP_1
art. 1 co. 8 d.l.vo 503/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante rivendica il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, ovvero in difetto del requisito anagrafico generalmente prescritto dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 30.12.1992 n. 503, e in forza della deroga introdotta dal successivo co. 8, a mente del quale “l'elevazione dei limiti di
età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'ottanta per cento”: ciò, a seguito di domanda amministrativa presentata il 20.1.2024.
E tuttavia, a tale data l'istante – come attestato dall'estratto conto previdenziale prodotto in giudizio dall' – svolgeva ancora attività di CP_1
lavoro dipendente, ed ha continuato a lavorare almeno sino al 30.11.2024.
Difettava pertanto in capo all'istante il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, espressamente prescritto, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, dall'art. 1 co. 7 d.l.vo 30.12.1992 n.
503: cfr. Cass. 27.5.2019 n. 14417.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
2 rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9998/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.10.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata ex CP_1
art. 1 co. 8 d.l.vo 503/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante rivendica il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, ovvero in difetto del requisito anagrafico generalmente prescritto dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 30.12.1992 n. 503, e in forza della deroga introdotta dal successivo co. 8, a mente del quale “l'elevazione dei limiti di
età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'ottanta per cento”: ciò, a seguito di domanda amministrativa presentata il 20.1.2024.
E tuttavia, a tale data l'istante – come attestato dall'estratto conto previdenziale prodotto in giudizio dall' – svolgeva ancora attività di CP_1
lavoro dipendente, ed ha continuato a lavorare almeno sino al 30.11.2024.
Difettava pertanto in capo all'istante il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, espressamente prescritto, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, dall'art. 1 co. 7 d.l.vo 30.12.1992 n.
503: cfr. Cass. 27.5.2019 n. 14417.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
2 rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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