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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 29031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29031 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Missionari n. 11, presso lo studio dell'Avv. Eva
Russolillo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...], il [...] - C.F. ), ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Francesco Mangazzo
RESISTENTE NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale dell'udienza del 31/10/2024
Per il Pubblico Ministero dichiararsi la separazione dei coniugi con conferma delle condizioni in atto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in LI (NA) il 12.07.2008; che dalla loro unione erano Controparte_1
nate due figlie, il 12.10.2009, e , il 15/03/2013; che, a causa dei Per_1 Per_2
comportamenti aggressivi e violenti del marito la convivenza era divenuta insostenibile tanto che ella era stata costretta con le minori per un periodo ad allontanarsi dalla casa familiare;
che al rientro a casa la situazione era precipitata e pertanto ella era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari e a sporgere denuncia nei confronti del marito;
che con qualsiasi pretesto il resistente l'aggrediva arrivando ad impedirle di tornare a casa con le minori togliendole le chiavi, non lasciandole i soldi per comprare i generi di prima necessità; che il CP_1
svolgeva attività di piastrellista in proprio mentre ella era casalinga. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale con declaratoria di addebito al resistente, affidare in via esclusiva le minori a sé, stabilendo incontri protetti con il padre, assegnare la casa coniugale a sé, ordinare al resistente ex artt. 330 e 342 bis e ter cpc di cessare le condotte pregiudizievoli, porre a carico del medesimo un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento della moglie e di € 600,00 per quello delle figlie.
Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che i Controparte_1
rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della crescente ed insuperabile indifferenza, insoddisfazione ed incompatibilità di carattere, acuite dai comportamenti della , che Pt_1
aveva intrapreso una relazione extra coniugale con tale presso il quale si era trasferita a far Per_3 data dall'11.08.2021 unitamente alla figlia , mentre per i primi quindici giorni Per_2 Per_1 era rimasta con lui;
che dopo nove mesi la era tornata nella casa familiare, dormendo in Pt_1
stanze separate;
che a far data dal Maggio 2022, egli aveva consegnato alla moglie settimanalmente la somma di € 100,00 per le esigenze delle bambine, dovendosi occupare della spesa e del pagamento delle utenze, mentre in passato ella gestiva tutte le sue entrate;
che la moglie aveva maturato, nel tempo, una forte ostilità nei suoi confronti, arrivando a creare occasioni di lite per ogni accadimento della vita quotidiana, tanto che più volte le figlie avevano chiesto alla madre la ragione della sua aggressività verbale nei confronti del padre, arrivando, la stessa, a dare pugni al muro, gridare e minacciando costantemente il marito di denunciarlo, di volerlo vedere morto, e di rovinarlo;
che egli era molto legato alle figlie con le quali trascorreva il tempo libero. Tutto ciò premesso chiedeva rigettarsi la richiesta di addebito della separazione, la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento per sè nonché quella di affido esclusivo delle minori alla madre;
chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso di sé, assegnare a sé la casa coniugale, determinarsi a suo carico per il mantenimento delle minori un assegno di €
400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale celebrata in data 7.03.2023 venivano sentite le parti e il Presidente disponeva l'ascolto della figlia minorenne per la successiva udienza del 9/03/2023 alla Per_1
quale la minore non si presentava e allora il Presidente delegava i Servizi Sociali per l'accompagnamento rinviando al 14/03/2023. Sentita la minore, il Presidente, ritenuto che, nella fattispecie all'esame, non fosse ravvisabile una seppure elevata conflittualità tra i coniugi, ma un'ipotesi di violenza familiare, considerava necessaria l'emanazione di un ordine di protezione seppure attenuato dalla previsione degli incontri con le figlie e pertanto così disponeva: “- autorizza
i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affida le figlie minori in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare in via unilaterale anche le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
- dispone che le minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre ed ordina al padre di rilasciarla immediatamente;
- stabilisce che il padre possa vedere le figlie il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19,30 nonché la domenica a settimane alterne dalle 10,00 alle 19,00; le ragazze saranno prelevate e riaccompagnate da persona di fiducia che sarà indicata sia al difensore della ricorrente che al
Servizio sociale - ordina al sig. di non avvicinarsi alla casa familiare e agli altri luoghi CP_1
frequentati dalla moglie e di non contattare in nessun modo (telefonate, messaggi, social, etc..) la moglie e le figlie che potrà vedere solo negli orari indicati;
- dispone che il Servizio sociale effettui un attento monitoraggio con relazione da depositarsi entro il 25.06.2023 segnalando con urgenza ogni violazione della disciplina adottata in questa sede;
- pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, alla moglie
l'assegno mensile di € 100,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ognuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici
ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie”. Nominava il G.I. e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio innanzi al medesimo.
Comparse le parti innanzi al G.I. emergeva che il principale motivo di scontro era rappresentato dalla casa familiare, nella quale il resistente voleva rientrare, ma che al contempo la ricorrente non aveva la disponibilità né le possibilità economiche per reperire un altro alloggio, emergeva altresì che la prima figlia si era allontanata dal padre, che il pur nell'osservanza del divieto di CP_1
avvicinamento mostrava di non essere ancora pienamente consapevole della gravità delle condotte assunte nei confronti della moglie e pertanto veniva disposto che gli incontri padre figlie avvenissero presso i Servizi Sociali, che il resistente fosse avviato dai SS ad un percorso di genitorialità, che la minore svolgesse un percorso di sostegno psicologico e il Per_1
procedimento veniva rinviato, su richiesta delle parti, al fine di tentare di trovare una soluzione concordata quanto in particolare alla casa coniugale allo scopo di ristabilire maggiore serenità.
Successivamente le parti davano atto di non essere riuscite a trovare una soluzione quanto all'abitazione; dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva una maggiore distensione dei rapporti tra le figlie e il padre e in particolare il desiderio delle prime di incontrare il padre liberamente, pertanto veniva revocato l'ordine di avvicinamento del alle figlie, ma non alla moglie, e il CP_1
divieto di contattarle (telefonate messaggi etc), veniva disposto che gli incontri padre-figlie avvenissero, con la collaborazione di persona di fiducia per il prelievo e l'accompagnamento, un monitoraggio periodico da parte dei Servizi Sociali e venivano ammesse le prove.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una comunicazione urgente da parte del Servizio Sociale durante il periodo estivo, nella quale si evidenziava che nonostante tutte le raccomandazioni ad evitare situazioni conflittuali, durante il mese di agosto si era verificato un episodio grave in cui era stata coinvolta anche la figlia
, venivano immediatamente sospesi gli incontri padre-figlie e veniva fissata l'udienza. Nel Per_2 frattempo, parte ricorrente depositava richiesta di ordine di protezione. Sentite sull'accaduto le minori alla presenza della dott.ssa Fabiana ausiliario del giudice, veniva rigettata la Tes_1
richiesta di un provvedimento avente ad oggetto un ordine di protezione e, evidenziato che dall'ascolto delle minori era emersa, tra l'altro, la loro volontà di gestire liberamente i rapporti con il padre, sia incontrandolo che sentendolo telefonicamente su lora iniziativa, venivano disciplinati gli incontri, investiti i SS del monitoraggio sul nucleo familiare e del compito di segnalare eventuali criticità e disfunzioni al PM e previa precisazione delle conclusioni la causa era rimessa in decisione al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali e trasmissione del fascicolo al PM per le conclusioni.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (cfr. tentativo di conciliazione fallito in sede di udienza presidenziale) nonché la cessazione della convivenza da tempo sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con declaratoria di addebito a carico del resistente per i comportamenti aggressivi e violenti da quest'ultimo assunti nei suoi confronti tanto che ella era stata costretta per un periodo ad allontanarsi dalla casa coniugale con le minori trasferendosi presso un amico, ma purtroppo al rientro la situazione era precipitata, pertanto ella era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle percosse ricevute e a sporgere denuncia al commissariato di LI.
Dal materiale probatorio acquisito, rappresentato dalla dettagliata denuncia sporta dalla ricorrente in data 22/11/2022, dal referto di PS del 3/11/2022, recante la diagnosi “contusioni e postumi di contusioni”, dal decreto che dispone il giudizio immediato emesso nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie in relazione anche all'episodio del 21 ottobre
2022 e dall'ordine di protezione emesso nel presente giudizio in favore della ricorrente e non reclamato è emerso che in un quadro di sistematiche aggressioni verbali e fisiche, minacce e ricatti nei confronti della moglie, il marito non ha accettato la decisione della moglie di allontanarsi da casa, perché vessata dal comportamento del marito, attribuendola, invece, ad una relazione extraconiugale dalla stessa intrapresa con un tale , mettendo in campo, spalleggiato da Per_3
familiari e amici, le più svariate pressioni alternate a vere e proprie violenze.
Senza entrare nel merito dei motivi che hanno portato la ad allontanarsi da casa per nove Pt_1
mesi, circostanza questa pacifica tra le parti, dirimenti ai fini della valutazione in esame sono le minacce e gli episodi di violenza verificatisi al rientro della stessa nella casa coniugale, quindi da maggio 2022 a ottobre dello stesso anno, episodi riportati nella denuncia, oggetto del capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio e del provvedimento contenente l'ordine di protezione, si ribadisce, non reclamato. Tutte le condotte sono state ispirate al fine di esercitare un controllo assoluto sulla moglie e le figlie, sintomatico è l'episodio in cui il ha lasciato la CP_1
moglie e le figlie fuori casa per ore per non aver dato la chiave di casa, o le contusioni provocate alla moglie come da certificato del Pronto Soccorso del 3/11/2022.
Come osservato dalla Suprema Corte : “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente)”. (Cass. N. 22294/2024)
Né può assumere rilevanza il momento temporale in cui tali episodi si sono verificati, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(Cass. N. 7388/2017).
In ogni caso, per completezza, deve evidenziarsi che nel caso di specie, pur nell'irrilevanza dell'eventuale anteriorità della crisi coniugale ai descritti episodi di violenza alla luce del principio appena riportato, il resistente non ha in alcun modo provato la relazione extraconiugale della moglie, giacché le prove articolate non sono state ammesse dal G.I. con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, in quanto aventi ad oggetto generiche (“1. La Sig.ra intraprendeva una relazione extraconiugale con tale sin dall'Agosto 2021; Pt_1 Persona_4
2. La relazione extraconiugale, nota a parenti ed amici, era la causa della rottura del matrimonio;
3. La si allontanava per 9 mesi in costanza di matrimonio trasferendosi, unitamente alle Pt_1 figlie minori, presso l'abitazione del compagno;
4. Già nei mesi precedenti all'Agosto 2021 la veniva vista insieme alle figlie in atteggiamenti affettuosi in macchina guidata Pt_1 dall' 5. La , il compagno e la figlia si recavano insieme allo stadio, Per_4 Pt_1 Per_1 sempre nel 2021; 6. La sera dell'11.08.2021, la figlia si trovava presso la casa di Per_1
per un pigiama party;
7. Quando il padre la chiamava per chiederle dove era la CP_2 madre, gli confidava che la madre da tempo si recava presso l'abitazione dell'uomo, Per_1
anche contro la loro volontà e chiedeva in lacrime a di chiamare il padre per farsi venire a CP_2 riprendere;
8. Chiamati i Carabinieri, con questi il e andavano all'indirizzo di CP_1 Per_1
e vi rinvenivano la figlia minore e la;
9. Tra il e la Persona_4 Per_2 Pt_1 CP_1 Pt_1
intercorreva un rapporto sereno;
10. A far data dal rientro della nella casa familiare, le Pt_1
parti iniziarono a discutere senza che ciò degenerasse in atti violenti;
11. Il ha sempre CP_1 avuto un atteggiamento affettuoso ed improntato alla cura ed all'assistenza di entrambe le figlie minori”).
Alla stregua delle circostanze sopra descritte, tutte antecedenti alla instaurazione del presente giudizio, proposto con ricorso depositato in data 9/12/2022, può ritenersi pienamente provato che l'unione sia venuta meno a causa dei comportamenti e, in particolare, della condotta violenta del resistente, cui pertanto va addebitata la separazione.
Passando alle pronunce accessorie, premesso che in via provvisoria è già stato disposto l'affido superesclusivo delle minori alla madre, ritiene il Collegio che tale misura non possa che essere confermata alla stregua delle seguenti osservazioni. Ricordato che secondo l'art. 31 della
Convenzione di Istanbul del 2011 le decisioni del Tribunale in ordine ai diritti di visita e custodia dei figli debbono prendere in considerazione gli episodi di violenza, nel caso di specie occorre valutare sia la gravità delle condotte prima descritte contro la moglie anche alla presenza delle figlie minori e la reiterazione delle stesse in un significativo arco temporale, sia la circostanza che ancora in corso di causa il clima non si è disteso anzi, nel mese di agosto, si è verificato un ulteriore episodio di violenza fisica ai danni della e in cui il non ha fatto nulla per fermare la Pt_1 CP_1
cugina presso la quale egli era ospite che aggrediva la moglie nonostante fosse presente la figlia minore . Per_2
Ebbene in tema di affidamento dei figli minori, è noto che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il comportamento del nella continua e pervicace CP_1 squalifica dell'altro genitore nei confronti della quale egli continua ad adottare comportamenti non adeguati, determini il persistere di un giudizio negativo in ordine all'idoneità dello stesso ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale le figlie non stiano stabilmente e questo pur in presenza di quegli atteggiamenti di cura materiale e del legame affettivo con le figlie. In sostanza, la conflittualità non risolta, il comportamento violento dell'uomo, l'incapacità di gestire i rapporti con la moglie (all'ultima udienza la figlia ha riferito: “ … I litigi con mio padre nascono quando offende mia Per_1 mamma oppure dice che io non sono sua figlia, io gli rispondo…” ha riferito: “…Quando Per_2
c'è mamma lui si innervosisce, ce l'ha con mamma. Si innervosisce solo con mamma …“) non vale ad offrire alle figlie quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui le ragazze hanno pure diritto per una sana ed equilibrata crescita.
e vanno, quindi, affidate esclusivamente alla madre con la quale hanno Per_1 Per_2
sempre vissuto e che sempre se ne è presa cura, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere non sussistente la capacità genitoriale della donna.
Quanto alle visite paterne si ritiene che possano essere lasciate alla libera determinazione, con le precisazioni che seguono, tenuto conto dell'andamento dei rapporti nel corso del giudizio e anche dell'esito degli incontri svolti presso i Servizi Sociali, evidenziato che dall'ascolto delle minori è emerso che le stesse non si sentono intimorite dalla figura paterna, hanno manifestato la volontà di gestire liberamente i rapporti con il padre, sia incontrandolo che sentendolo telefonicamente su lora iniziativa, e tenuto anche conto della loro età e della maturità mostrata, nonostante le prove cui siano state sottoposte, auspicandosi che una libera gestione dei rapporti con il padre possa consentire anche di evitare occasioni di incontro tra i due genitori. In ogni caso le minori, pur con la libertà di poter decidere i giorni e gli orari in cui restare con il padre, dovranno trascorrere con il medesimo almeno due pomeriggi a settimana, a settimane alterne il finesettimana, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo. Il Servizio Sociale territorialmente competente, nell'ambito dei compiti suoi propri, derivanti dalla legge, segnatamente dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16 (“valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”), proseguirà nelle attività di sostegno avviate in favore del nucleo Parte familiare, segnalando eventuali criticità al .
Attesa la collocazione prevalente delle minori presso la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, non risultando assolutamente provata la circostanza che la unitamente alle figlie si sia trasferita altrove. Pt_1
In ordine ai provvedimenti di carattere economico, soccorrono i criteri di cui all'art. 337ter co. 5
c.c.. Quanto al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori occorre considerare, in assenza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti, che la famiglia viveva, in una casa di proprietà, con i soli redditi del piastrellista, atteso CP_1 che è pacifico che la non ha mai lavorato. All'udienza presidenziale la ricorrente ha Pt_1 dichiarato di percepire per intero l'assegno unico per le bambine di € 350,00, circostanza confermata dal resistente, il quale ha a sua volta dichiarato di guadagnare circa € 900,00/1000,00 al mese per l'attività di piastrellista svolta in proprio;
la ricorrente, pur eccependo che i redditi del resistente sarebbero ben più alti arrivando anche a €3.000,00/4.000,00 al mese, alcuna prova ha in concreto fornito di tale assunto, restando a tale fine totalmente irrilevante le fotocopia di una agenda del marito, che alcuna indicazione fornisce in ordine ai guadagni dello stesso. In tale contesto appare assolutamente congruo l'importo stabilito in sede di udienza presidenziale a titolo di contributo nel mantenimento delle minori a carico del padre. Quindi è tenuto a Controparte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 500,00 a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie e , oltre il 50% delle spese straordinarie come da Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026.
La ricorrente ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998;
Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che: “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 -
,Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Orbene, nel caso di specie tenuto conto che la ricorrente non lavora e non ha mai lavorato, circostanza pacifica tra le parti, pertanto certamente sussiste un divario tra i redditi delle parti, tenuto altresì conto che non è provata l'attitudine al lavoro proficuo della stessa, valutata al contempo la durata della convivenza coniugale e considerata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, si ritiene che va riconosciuto un assegno in favore del coniuge. In ordine all'importo si ritiene congrua la quantificazione operata in sede di udienza presidenziale, quindi confermare a carico di l'assegno mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
tale somma va corrisposta a entro il 5 di ogni mese. Parte_1
La soccombenza regola le spese che vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ridotte del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate, con disposizione in favore dell'Erario per essere stata la ammessa al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato;
ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, i compensi vengono ridotti alla metà.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito a;
Controparte_1
-affida in via esclusiva le figlie minori e alla madre con la quale Per_1 Per_2
convivono. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
- assegna a la casa coniugale;
Parte_1
- disciplina come in parte motiva gli incontri del padre figlie;
- invita il Servizio Sociale territorialmente competente a proseguire nelle attività di sostegno avviate in favore del nucleo familiare, segnalando eventuali criticità al PMM;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Controparte_1
minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, a l'importo di Euro Parte_1
500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidenza del
Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2026;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 [...]
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00 oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.83 ,
Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
spese liquidate in € 1.904,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, Parte_1
spese da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29031 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Missionari n. 11, presso lo studio dell'Avv. Eva
Russolillo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...], il [...] - C.F. ), ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Francesco Mangazzo
RESISTENTE NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale dell'udienza del 31/10/2024
Per il Pubblico Ministero dichiararsi la separazione dei coniugi con conferma delle condizioni in atto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in LI (NA) il 12.07.2008; che dalla loro unione erano Controparte_1
nate due figlie, il 12.10.2009, e , il 15/03/2013; che, a causa dei Per_1 Per_2
comportamenti aggressivi e violenti del marito la convivenza era divenuta insostenibile tanto che ella era stata costretta con le minori per un periodo ad allontanarsi dalla casa familiare;
che al rientro a casa la situazione era precipitata e pertanto ella era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari e a sporgere denuncia nei confronti del marito;
che con qualsiasi pretesto il resistente l'aggrediva arrivando ad impedirle di tornare a casa con le minori togliendole le chiavi, non lasciandole i soldi per comprare i generi di prima necessità; che il CP_1
svolgeva attività di piastrellista in proprio mentre ella era casalinga. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale con declaratoria di addebito al resistente, affidare in via esclusiva le minori a sé, stabilendo incontri protetti con il padre, assegnare la casa coniugale a sé, ordinare al resistente ex artt. 330 e 342 bis e ter cpc di cessare le condotte pregiudizievoli, porre a carico del medesimo un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento della moglie e di € 600,00 per quello delle figlie.
Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che i Controparte_1
rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della crescente ed insuperabile indifferenza, insoddisfazione ed incompatibilità di carattere, acuite dai comportamenti della , che Pt_1
aveva intrapreso una relazione extra coniugale con tale presso il quale si era trasferita a far Per_3 data dall'11.08.2021 unitamente alla figlia , mentre per i primi quindici giorni Per_2 Per_1 era rimasta con lui;
che dopo nove mesi la era tornata nella casa familiare, dormendo in Pt_1
stanze separate;
che a far data dal Maggio 2022, egli aveva consegnato alla moglie settimanalmente la somma di € 100,00 per le esigenze delle bambine, dovendosi occupare della spesa e del pagamento delle utenze, mentre in passato ella gestiva tutte le sue entrate;
che la moglie aveva maturato, nel tempo, una forte ostilità nei suoi confronti, arrivando a creare occasioni di lite per ogni accadimento della vita quotidiana, tanto che più volte le figlie avevano chiesto alla madre la ragione della sua aggressività verbale nei confronti del padre, arrivando, la stessa, a dare pugni al muro, gridare e minacciando costantemente il marito di denunciarlo, di volerlo vedere morto, e di rovinarlo;
che egli era molto legato alle figlie con le quali trascorreva il tempo libero. Tutto ciò premesso chiedeva rigettarsi la richiesta di addebito della separazione, la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento per sè nonché quella di affido esclusivo delle minori alla madre;
chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso di sé, assegnare a sé la casa coniugale, determinarsi a suo carico per il mantenimento delle minori un assegno di €
400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale celebrata in data 7.03.2023 venivano sentite le parti e il Presidente disponeva l'ascolto della figlia minorenne per la successiva udienza del 9/03/2023 alla Per_1
quale la minore non si presentava e allora il Presidente delegava i Servizi Sociali per l'accompagnamento rinviando al 14/03/2023. Sentita la minore, il Presidente, ritenuto che, nella fattispecie all'esame, non fosse ravvisabile una seppure elevata conflittualità tra i coniugi, ma un'ipotesi di violenza familiare, considerava necessaria l'emanazione di un ordine di protezione seppure attenuato dalla previsione degli incontri con le figlie e pertanto così disponeva: “- autorizza
i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affida le figlie minori in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare in via unilaterale anche le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
- dispone che le minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre ed ordina al padre di rilasciarla immediatamente;
- stabilisce che il padre possa vedere le figlie il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19,30 nonché la domenica a settimane alterne dalle 10,00 alle 19,00; le ragazze saranno prelevate e riaccompagnate da persona di fiducia che sarà indicata sia al difensore della ricorrente che al
Servizio sociale - ordina al sig. di non avvicinarsi alla casa familiare e agli altri luoghi CP_1
frequentati dalla moglie e di non contattare in nessun modo (telefonate, messaggi, social, etc..) la moglie e le figlie che potrà vedere solo negli orari indicati;
- dispone che il Servizio sociale effettui un attento monitoraggio con relazione da depositarsi entro il 25.06.2023 segnalando con urgenza ogni violazione della disciplina adottata in questa sede;
- pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento, alla moglie
l'assegno mensile di € 100,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ognuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici
ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie”. Nominava il G.I. e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio innanzi al medesimo.
Comparse le parti innanzi al G.I. emergeva che il principale motivo di scontro era rappresentato dalla casa familiare, nella quale il resistente voleva rientrare, ma che al contempo la ricorrente non aveva la disponibilità né le possibilità economiche per reperire un altro alloggio, emergeva altresì che la prima figlia si era allontanata dal padre, che il pur nell'osservanza del divieto di CP_1
avvicinamento mostrava di non essere ancora pienamente consapevole della gravità delle condotte assunte nei confronti della moglie e pertanto veniva disposto che gli incontri padre figlie avvenissero presso i Servizi Sociali, che il resistente fosse avviato dai SS ad un percorso di genitorialità, che la minore svolgesse un percorso di sostegno psicologico e il Per_1
procedimento veniva rinviato, su richiesta delle parti, al fine di tentare di trovare una soluzione concordata quanto in particolare alla casa coniugale allo scopo di ristabilire maggiore serenità.
Successivamente le parti davano atto di non essere riuscite a trovare una soluzione quanto all'abitazione; dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva una maggiore distensione dei rapporti tra le figlie e il padre e in particolare il desiderio delle prime di incontrare il padre liberamente, pertanto veniva revocato l'ordine di avvicinamento del alle figlie, ma non alla moglie, e il CP_1
divieto di contattarle (telefonate messaggi etc), veniva disposto che gli incontri padre-figlie avvenissero, con la collaborazione di persona di fiducia per il prelievo e l'accompagnamento, un monitoraggio periodico da parte dei Servizi Sociali e venivano ammesse le prove.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una comunicazione urgente da parte del Servizio Sociale durante il periodo estivo, nella quale si evidenziava che nonostante tutte le raccomandazioni ad evitare situazioni conflittuali, durante il mese di agosto si era verificato un episodio grave in cui era stata coinvolta anche la figlia
, venivano immediatamente sospesi gli incontri padre-figlie e veniva fissata l'udienza. Nel Per_2 frattempo, parte ricorrente depositava richiesta di ordine di protezione. Sentite sull'accaduto le minori alla presenza della dott.ssa Fabiana ausiliario del giudice, veniva rigettata la Tes_1
richiesta di un provvedimento avente ad oggetto un ordine di protezione e, evidenziato che dall'ascolto delle minori era emersa, tra l'altro, la loro volontà di gestire liberamente i rapporti con il padre, sia incontrandolo che sentendolo telefonicamente su lora iniziativa, venivano disciplinati gli incontri, investiti i SS del monitoraggio sul nucleo familiare e del compito di segnalare eventuali criticità e disfunzioni al PM e previa precisazione delle conclusioni la causa era rimessa in decisione al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali e trasmissione del fascicolo al PM per le conclusioni.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (cfr. tentativo di conciliazione fallito in sede di udienza presidenziale) nonché la cessazione della convivenza da tempo sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con declaratoria di addebito a carico del resistente per i comportamenti aggressivi e violenti da quest'ultimo assunti nei suoi confronti tanto che ella era stata costretta per un periodo ad allontanarsi dalla casa coniugale con le minori trasferendosi presso un amico, ma purtroppo al rientro la situazione era precipitata, pertanto ella era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle percosse ricevute e a sporgere denuncia al commissariato di LI.
Dal materiale probatorio acquisito, rappresentato dalla dettagliata denuncia sporta dalla ricorrente in data 22/11/2022, dal referto di PS del 3/11/2022, recante la diagnosi “contusioni e postumi di contusioni”, dal decreto che dispone il giudizio immediato emesso nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie in relazione anche all'episodio del 21 ottobre
2022 e dall'ordine di protezione emesso nel presente giudizio in favore della ricorrente e non reclamato è emerso che in un quadro di sistematiche aggressioni verbali e fisiche, minacce e ricatti nei confronti della moglie, il marito non ha accettato la decisione della moglie di allontanarsi da casa, perché vessata dal comportamento del marito, attribuendola, invece, ad una relazione extraconiugale dalla stessa intrapresa con un tale , mettendo in campo, spalleggiato da Per_3
familiari e amici, le più svariate pressioni alternate a vere e proprie violenze.
Senza entrare nel merito dei motivi che hanno portato la ad allontanarsi da casa per nove Pt_1
mesi, circostanza questa pacifica tra le parti, dirimenti ai fini della valutazione in esame sono le minacce e gli episodi di violenza verificatisi al rientro della stessa nella casa coniugale, quindi da maggio 2022 a ottobre dello stesso anno, episodi riportati nella denuncia, oggetto del capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio e del provvedimento contenente l'ordine di protezione, si ribadisce, non reclamato. Tutte le condotte sono state ispirate al fine di esercitare un controllo assoluto sulla moglie e le figlie, sintomatico è l'episodio in cui il ha lasciato la CP_1
moglie e le figlie fuori casa per ore per non aver dato la chiave di casa, o le contusioni provocate alla moglie come da certificato del Pronto Soccorso del 3/11/2022.
Come osservato dalla Suprema Corte : “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente)”. (Cass. N. 22294/2024)
Né può assumere rilevanza il momento temporale in cui tali episodi si sono verificati, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(Cass. N. 7388/2017).
In ogni caso, per completezza, deve evidenziarsi che nel caso di specie, pur nell'irrilevanza dell'eventuale anteriorità della crisi coniugale ai descritti episodi di violenza alla luce del principio appena riportato, il resistente non ha in alcun modo provato la relazione extraconiugale della moglie, giacché le prove articolate non sono state ammesse dal G.I. con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, in quanto aventi ad oggetto generiche (“1. La Sig.ra intraprendeva una relazione extraconiugale con tale sin dall'Agosto 2021; Pt_1 Persona_4
2. La relazione extraconiugale, nota a parenti ed amici, era la causa della rottura del matrimonio;
3. La si allontanava per 9 mesi in costanza di matrimonio trasferendosi, unitamente alle Pt_1 figlie minori, presso l'abitazione del compagno;
4. Già nei mesi precedenti all'Agosto 2021 la veniva vista insieme alle figlie in atteggiamenti affettuosi in macchina guidata Pt_1 dall' 5. La , il compagno e la figlia si recavano insieme allo stadio, Per_4 Pt_1 Per_1 sempre nel 2021; 6. La sera dell'11.08.2021, la figlia si trovava presso la casa di Per_1
per un pigiama party;
7. Quando il padre la chiamava per chiederle dove era la CP_2 madre, gli confidava che la madre da tempo si recava presso l'abitazione dell'uomo, Per_1
anche contro la loro volontà e chiedeva in lacrime a di chiamare il padre per farsi venire a CP_2 riprendere;
8. Chiamati i Carabinieri, con questi il e andavano all'indirizzo di CP_1 Per_1
e vi rinvenivano la figlia minore e la;
9. Tra il e la Persona_4 Per_2 Pt_1 CP_1 Pt_1
intercorreva un rapporto sereno;
10. A far data dal rientro della nella casa familiare, le Pt_1
parti iniziarono a discutere senza che ciò degenerasse in atti violenti;
11. Il ha sempre CP_1 avuto un atteggiamento affettuoso ed improntato alla cura ed all'assistenza di entrambe le figlie minori”).
Alla stregua delle circostanze sopra descritte, tutte antecedenti alla instaurazione del presente giudizio, proposto con ricorso depositato in data 9/12/2022, può ritenersi pienamente provato che l'unione sia venuta meno a causa dei comportamenti e, in particolare, della condotta violenta del resistente, cui pertanto va addebitata la separazione.
Passando alle pronunce accessorie, premesso che in via provvisoria è già stato disposto l'affido superesclusivo delle minori alla madre, ritiene il Collegio che tale misura non possa che essere confermata alla stregua delle seguenti osservazioni. Ricordato che secondo l'art. 31 della
Convenzione di Istanbul del 2011 le decisioni del Tribunale in ordine ai diritti di visita e custodia dei figli debbono prendere in considerazione gli episodi di violenza, nel caso di specie occorre valutare sia la gravità delle condotte prima descritte contro la moglie anche alla presenza delle figlie minori e la reiterazione delle stesse in un significativo arco temporale, sia la circostanza che ancora in corso di causa il clima non si è disteso anzi, nel mese di agosto, si è verificato un ulteriore episodio di violenza fisica ai danni della e in cui il non ha fatto nulla per fermare la Pt_1 CP_1
cugina presso la quale egli era ospite che aggrediva la moglie nonostante fosse presente la figlia minore . Per_2
Ebbene in tema di affidamento dei figli minori, è noto che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il comportamento del nella continua e pervicace CP_1 squalifica dell'altro genitore nei confronti della quale egli continua ad adottare comportamenti non adeguati, determini il persistere di un giudizio negativo in ordine all'idoneità dello stesso ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale le figlie non stiano stabilmente e questo pur in presenza di quegli atteggiamenti di cura materiale e del legame affettivo con le figlie. In sostanza, la conflittualità non risolta, il comportamento violento dell'uomo, l'incapacità di gestire i rapporti con la moglie (all'ultima udienza la figlia ha riferito: “ … I litigi con mio padre nascono quando offende mia Per_1 mamma oppure dice che io non sono sua figlia, io gli rispondo…” ha riferito: “…Quando Per_2
c'è mamma lui si innervosisce, ce l'ha con mamma. Si innervosisce solo con mamma …“) non vale ad offrire alle figlie quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui le ragazze hanno pure diritto per una sana ed equilibrata crescita.
e vanno, quindi, affidate esclusivamente alla madre con la quale hanno Per_1 Per_2
sempre vissuto e che sempre se ne è presa cura, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere non sussistente la capacità genitoriale della donna.
Quanto alle visite paterne si ritiene che possano essere lasciate alla libera determinazione, con le precisazioni che seguono, tenuto conto dell'andamento dei rapporti nel corso del giudizio e anche dell'esito degli incontri svolti presso i Servizi Sociali, evidenziato che dall'ascolto delle minori è emerso che le stesse non si sentono intimorite dalla figura paterna, hanno manifestato la volontà di gestire liberamente i rapporti con il padre, sia incontrandolo che sentendolo telefonicamente su lora iniziativa, e tenuto anche conto della loro età e della maturità mostrata, nonostante le prove cui siano state sottoposte, auspicandosi che una libera gestione dei rapporti con il padre possa consentire anche di evitare occasioni di incontro tra i due genitori. In ogni caso le minori, pur con la libertà di poter decidere i giorni e gli orari in cui restare con il padre, dovranno trascorrere con il medesimo almeno due pomeriggi a settimana, a settimane alterne il finesettimana, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo. Il Servizio Sociale territorialmente competente, nell'ambito dei compiti suoi propri, derivanti dalla legge, segnatamente dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16 (“valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”), proseguirà nelle attività di sostegno avviate in favore del nucleo Parte familiare, segnalando eventuali criticità al .
Attesa la collocazione prevalente delle minori presso la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, non risultando assolutamente provata la circostanza che la unitamente alle figlie si sia trasferita altrove. Pt_1
In ordine ai provvedimenti di carattere economico, soccorrono i criteri di cui all'art. 337ter co. 5
c.c.. Quanto al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori occorre considerare, in assenza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti, che la famiglia viveva, in una casa di proprietà, con i soli redditi del piastrellista, atteso CP_1 che è pacifico che la non ha mai lavorato. All'udienza presidenziale la ricorrente ha Pt_1 dichiarato di percepire per intero l'assegno unico per le bambine di € 350,00, circostanza confermata dal resistente, il quale ha a sua volta dichiarato di guadagnare circa € 900,00/1000,00 al mese per l'attività di piastrellista svolta in proprio;
la ricorrente, pur eccependo che i redditi del resistente sarebbero ben più alti arrivando anche a €3.000,00/4.000,00 al mese, alcuna prova ha in concreto fornito di tale assunto, restando a tale fine totalmente irrilevante le fotocopia di una agenda del marito, che alcuna indicazione fornisce in ordine ai guadagni dello stesso. In tale contesto appare assolutamente congruo l'importo stabilito in sede di udienza presidenziale a titolo di contributo nel mantenimento delle minori a carico del padre. Quindi è tenuto a Controparte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 500,00 a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie e , oltre il 50% delle spese straordinarie come da Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026.
La ricorrente ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998;
Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che: “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 -
,Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Orbene, nel caso di specie tenuto conto che la ricorrente non lavora e non ha mai lavorato, circostanza pacifica tra le parti, pertanto certamente sussiste un divario tra i redditi delle parti, tenuto altresì conto che non è provata l'attitudine al lavoro proficuo della stessa, valutata al contempo la durata della convivenza coniugale e considerata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, si ritiene che va riconosciuto un assegno in favore del coniuge. In ordine all'importo si ritiene congrua la quantificazione operata in sede di udienza presidenziale, quindi confermare a carico di l'assegno mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
tale somma va corrisposta a entro il 5 di ogni mese. Parte_1
La soccombenza regola le spese che vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ridotte del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate, con disposizione in favore dell'Erario per essere stata la ammessa al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato;
ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, i compensi vengono ridotti alla metà.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito a;
Controparte_1
-affida in via esclusiva le figlie minori e alla madre con la quale Per_1 Per_2
convivono. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
- assegna a la casa coniugale;
Parte_1
- disciplina come in parte motiva gli incontri del padre figlie;
- invita il Servizio Sociale territorialmente competente a proseguire nelle attività di sostegno avviate in favore del nucleo familiare, segnalando eventuali criticità al PMM;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Controparte_1
minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, a l'importo di Euro Parte_1
500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidenza del
Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2026;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 [...]
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00 oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.83 ,
Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
spese liquidate in € 1.904,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, Parte_1
spese da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino