Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30315 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. ANTONIO FARGIORGIO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
VINCENZO MASSARELLI presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc
Il Pubblico Ministero rilevato che non sono presenti figli minori di età rende il procedimento senza conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili, in questa sede occorre pronunciarsi solo sulle
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domande accessorie in ordine alle quali le parti risultano aver reso concordi conclusioni richiamanti accordo.
Successivamente sulle richieste di cui alle note la procedura era rimessa in decisione.
Dal tenore degli atti le parti hanno regolato i rapporti come dii seguito riportato:
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Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
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