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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1513 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisone all'udienza del 22 maggio 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Melito Irpino Parte_1
(Av) alla Via Fiorentino Sullo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Gennarino Lo Conte, che lo rappresenta e difende con procura in calce al ricorso per ingiunzione
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Delli Controparte_1
Carri, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 Per_1
registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso
, via delle Poste 1, Benevento. Controparte_1
Appellata
pagina 1 di 6 Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
490/23, del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza del Pt_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 8000 in favore dello stesso.
A sostegno del gravame l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva tenuto conto dell'intervenuta prescrizione e aveva disatteso la richiesta risarcitoria.
Si costituiva l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestando i motivi di gravame.
In assenza di istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Invero, è incontestato che il BPF oggetto di causa, emesso in data 22.1.07, appartenga alla serie 18Q ed abbia la durata di 18
(diciotto) mesi, avendo la loro scadenza il 23.7.08; la prescrizione decennale matura quindi il 23.7.18, trascorsi dieci anni dal primo giorno successivo alla data di scadenza puntuale
Il sottoscrittore conosceva o avrebbe dovuto conoscere il relativo richiamato Decreto Ministeriale di emissione.
Ai sensi del D.M. 19/12/2000, pubblicato sulla G.U. del
2/03/2001/2000, il relativo Foglio Informativo descriveva serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa. pagina 2 di 6 Inoltre, il DM Tesoro 19 dicembre 2000 cit., all' art. 8 dispone: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
Fruttiferi Postali inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale.
Va rilevato peraltro che il dies a quo non può decorrere dall'ultimo giorno dell'anno solare di riferimento, ma decorre dalla effettiva scadenza dei buoni stessi, essendo diversamente stabilito per i buoni cd. Ordinari o comunque appartenenti a diversa tipologia;
il termine, originariamente di cinque anni risulta modificato in senso più favorevole al risparmiatore, ed è attualmente dieci anni.
Le doglianze sollevate dall'appellante appaiono infondate, non potendosi ritenere violato, da , il prescritto Controparte_1
obbligo di informativa, ottemperato attraverso l'affissione di avvisi predisposti da negli uffici postali. Che tale CP_1
comportamento sia idoneo a soddisfare l'obbligo suddetto risulta ribadito dalla S.C (Cfr. Cass. SS UU n. 3963/2019), la quale ha affermato che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e rendimento del buono, ha valore di conoscenza legale per i risparmiatori. Nella specie, l'emissione dei BPF è stata pubblicizzata attraverso avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, laddove si comunicava, tra l'altro, che “Nei locali aperti al pubblico di sono a Controparte_1
pagina 3 di 6 disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali
(Regolamento del prestito), nonchè sui rischi tipici dell'operazione.”
Non vi è dubbio che la tipologia di appartenenza del buono oggetto di causa sia facilmente individuabile, per cui, stante il
D.M di regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tutte le condizioni erano conoscibili dall'utente, ivi compresa la data di scadenza.
Secondo la S.C. (Cass. SSUU n. 3963/2019) la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale ha valore legale.
In conclusione, nel caso di specie, l'appellante aveva conoscenza della data di emissione del titolo e del fatto che si trattasse di titoli “a termine”; a tali circostanze segue che la disciplina del titolo era facilmente conosciuta o conoscibile in virtù della pubblicazione in GU del D.M. citato.
I titolari dei buoni hanno peraltro un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni reperibili, come già detto, nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni
Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Le argomentazioni che precedono sono suffragate dalla S.C. che, con la recente sentenza n. 4679/24 ha ribadito essere “ orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del pagina 4 di 6 rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n.
3963/2019).
Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020
(successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n.
4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass.,
n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).”
Va poi ricordato che i BFP sono titoli di legittimazione e non strumenti finanziari (disciplinato dal TUF).
Infatti, ai buoni postali, considerata la speciale normativa statale che ne stabilisce l'emissione e la relativa disciplina, non può applicarsi la normativa che disciplina la vendita e l'intermediazione dei prodotti finanziari. L'esclusione è prevista dall'1 comma 1 lett. u) e dall'art. 23 comma 4 del T.U.F. (D.Lgs.
n. 58/1998), che esclude dai prodotti finanziari i buoni postali fruttiferi, come confermato anche dalle Disposizioni della Banca
d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2099.
La prescrizione è dunque maturata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
pagina 5 di 6 La particolarità della questione, che ha dato vita a dibattiti giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 490/23 del Giudice di Pace di Ariano
Irpino, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese di lite
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.p.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Benevento 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1513 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisone all'udienza del 22 maggio 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Melito Irpino Parte_1
(Av) alla Via Fiorentino Sullo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Gennarino Lo Conte, che lo rappresenta e difende con procura in calce al ricorso per ingiunzione
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Delli Controparte_1
Carri, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 Per_1
registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso
, via delle Poste 1, Benevento. Controparte_1
Appellata
pagina 1 di 6 Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
490/23, del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza del Pt_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 8000 in favore dello stesso.
A sostegno del gravame l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva tenuto conto dell'intervenuta prescrizione e aveva disatteso la richiesta risarcitoria.
Si costituiva l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestando i motivi di gravame.
In assenza di istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Invero, è incontestato che il BPF oggetto di causa, emesso in data 22.1.07, appartenga alla serie 18Q ed abbia la durata di 18
(diciotto) mesi, avendo la loro scadenza il 23.7.08; la prescrizione decennale matura quindi il 23.7.18, trascorsi dieci anni dal primo giorno successivo alla data di scadenza puntuale
Il sottoscrittore conosceva o avrebbe dovuto conoscere il relativo richiamato Decreto Ministeriale di emissione.
Ai sensi del D.M. 19/12/2000, pubblicato sulla G.U. del
2/03/2001/2000, il relativo Foglio Informativo descriveva serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa. pagina 2 di 6 Inoltre, il DM Tesoro 19 dicembre 2000 cit., all' art. 8 dispone: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
Fruttiferi Postali inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale.
Va rilevato peraltro che il dies a quo non può decorrere dall'ultimo giorno dell'anno solare di riferimento, ma decorre dalla effettiva scadenza dei buoni stessi, essendo diversamente stabilito per i buoni cd. Ordinari o comunque appartenenti a diversa tipologia;
il termine, originariamente di cinque anni risulta modificato in senso più favorevole al risparmiatore, ed è attualmente dieci anni.
Le doglianze sollevate dall'appellante appaiono infondate, non potendosi ritenere violato, da , il prescritto Controparte_1
obbligo di informativa, ottemperato attraverso l'affissione di avvisi predisposti da negli uffici postali. Che tale CP_1
comportamento sia idoneo a soddisfare l'obbligo suddetto risulta ribadito dalla S.C (Cfr. Cass. SS UU n. 3963/2019), la quale ha affermato che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e rendimento del buono, ha valore di conoscenza legale per i risparmiatori. Nella specie, l'emissione dei BPF è stata pubblicizzata attraverso avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, laddove si comunicava, tra l'altro, che “Nei locali aperti al pubblico di sono a Controparte_1
pagina 3 di 6 disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali
(Regolamento del prestito), nonchè sui rischi tipici dell'operazione.”
Non vi è dubbio che la tipologia di appartenenza del buono oggetto di causa sia facilmente individuabile, per cui, stante il
D.M di regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tutte le condizioni erano conoscibili dall'utente, ivi compresa la data di scadenza.
Secondo la S.C. (Cass. SSUU n. 3963/2019) la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale ha valore legale.
In conclusione, nel caso di specie, l'appellante aveva conoscenza della data di emissione del titolo e del fatto che si trattasse di titoli “a termine”; a tali circostanze segue che la disciplina del titolo era facilmente conosciuta o conoscibile in virtù della pubblicazione in GU del D.M. citato.
I titolari dei buoni hanno peraltro un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni reperibili, come già detto, nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni
Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Le argomentazioni che precedono sono suffragate dalla S.C. che, con la recente sentenza n. 4679/24 ha ribadito essere “ orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del pagina 4 di 6 rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n.
3963/2019).
Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020
(successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n.
4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass.,
n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).”
Va poi ricordato che i BFP sono titoli di legittimazione e non strumenti finanziari (disciplinato dal TUF).
Infatti, ai buoni postali, considerata la speciale normativa statale che ne stabilisce l'emissione e la relativa disciplina, non può applicarsi la normativa che disciplina la vendita e l'intermediazione dei prodotti finanziari. L'esclusione è prevista dall'1 comma 1 lett. u) e dall'art. 23 comma 4 del T.U.F. (D.Lgs.
n. 58/1998), che esclude dai prodotti finanziari i buoni postali fruttiferi, come confermato anche dalle Disposizioni della Banca
d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2099.
La prescrizione è dunque maturata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
pagina 5 di 6 La particolarità della questione, che ha dato vita a dibattiti giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 490/23 del Giudice di Pace di Ariano
Irpino, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese di lite
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.p.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Benevento 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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