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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 293/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 293/ 2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in ROSOLINI, VIA
GONZAGA N. 50, presso lo studio dell'avv. LUDOVICO VALVO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA IV
NOVEMBRE N. 66, presso lo studio dell'avv. GERMANO GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 15.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/01/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_2 di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il Per_1 22.7.2019) e (nata il [...]), avuti dalla relazione intrattenuta more uxorio con Per_2
e riconosciuti da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di Controparte_1
mantenerli. In particolare, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, atteso l'assoluto disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle loro esigenze, con collocamento presso la stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre l'obbligo a carico del padre di contribuire la mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 400,00; chiedeva, infine, di disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli venisse versato per l'intero alla stessa.
Con comparsa depositata in data 17.7.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le allegazioni di parte ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, e rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 200,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 18.3.2025, con note depositate in data
24.2.2025 e 5.3.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. I minori , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_4
Siracusa il 09/06/2020 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, in Pachino, via Municipio 220; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2. La responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] il Persona_3
22/07/2017 e , nata a [...] il [...] verrà esercitata da entrambi Persona_4
i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
3. I genitori si obbligano a comunicarsi, vicendevolmente, eventuali problematiche dovessero insorgere e che coinvolgono la crescita dei figli ed a collaborare per la soluzione delle stesse.
4. Il padre, attesa la tenera età dei minori e considerato che la propria residenza anagrafica è stabilita in un comune diverso da quello dei minori, potrà vedere i minori tutti i giorni, dalle ore 16:00 alle ore 19:30 nella stagione invernale e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 nella stagione estiva. Le parti, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e , potranno adattare di volta in Per_1 Per_2 volta i suddetti orari di visita o stabilire i giorni di visita, in ogni caso previo accordo, tenendo conto delle loro reciproche esigenze, secondo liberi accordi tra di esse.
5. La madre si impegna a favorire i contatti telefonici tra il padre ed i figli tutti i giorni dalle
19:30 alle 20.30.
6. Al compimento del settimo anno di età di entrambi i figli minori, il SI. , tenuto conto CP_1 anche della volontà degli stessi, potrà trascorrere con i minori un fine settimana al mese, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con relativo pernottamento.
7. Entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento dei minori in proporzione alle loro rispettive capacità economiche. Il SI. , per parte sua, si obbliga a Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1 figli, la somma di € 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su postepay intestata alla SI.ra . Parte_1
8. L'entità del sopracitato assegno è così determinata in quanto in aggiunta all'importo di cui sopra, la SI.r.a percepisce integralmente l'assegno unico per i figli ex D. Parte_1
Lgs. N. 230/2021, attualmente nella misura di € 190,00 pe minore. Qualora l' a seguito CP_2 di eventuali modifiche della normativa, non dovesse più versare tale assegno per i minori, i sottoscritti si obbligano a rivedere l'entità del contributo al mantenimento dei minori, tenendo conto della loro situazione lavorativa e reddituale.
9. Le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del
50%, a condizione che le suddette spese siano previamente comunicate e assentite e supportate dalle relative ricevute.
Alla predetta udienza del 18.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
15.10.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 293/ 2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in ROSOLINI, VIA
GONZAGA N. 50, presso lo studio dell'avv. LUDOVICO VALVO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA IV
NOVEMBRE N. 66, presso lo studio dell'avv. GERMANO GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 15.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/01/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_2 di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il Per_1 22.7.2019) e (nata il [...]), avuti dalla relazione intrattenuta more uxorio con Per_2
e riconosciuti da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di Controparte_1
mantenerli. In particolare, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, atteso l'assoluto disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle loro esigenze, con collocamento presso la stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre l'obbligo a carico del padre di contribuire la mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 400,00; chiedeva, infine, di disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli venisse versato per l'intero alla stessa.
Con comparsa depositata in data 17.7.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le allegazioni di parte ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, e rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 200,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 18.3.2025, con note depositate in data
24.2.2025 e 5.3.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. I minori , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_4
Siracusa il 09/06/2020 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, in Pachino, via Municipio 220; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2. La responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] il Persona_3
22/07/2017 e , nata a [...] il [...] verrà esercitata da entrambi Persona_4
i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
3. I genitori si obbligano a comunicarsi, vicendevolmente, eventuali problematiche dovessero insorgere e che coinvolgono la crescita dei figli ed a collaborare per la soluzione delle stesse.
4. Il padre, attesa la tenera età dei minori e considerato che la propria residenza anagrafica è stabilita in un comune diverso da quello dei minori, potrà vedere i minori tutti i giorni, dalle ore 16:00 alle ore 19:30 nella stagione invernale e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 nella stagione estiva. Le parti, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e , potranno adattare di volta in Per_1 Per_2 volta i suddetti orari di visita o stabilire i giorni di visita, in ogni caso previo accordo, tenendo conto delle loro reciproche esigenze, secondo liberi accordi tra di esse.
5. La madre si impegna a favorire i contatti telefonici tra il padre ed i figli tutti i giorni dalle
19:30 alle 20.30.
6. Al compimento del settimo anno di età di entrambi i figli minori, il SI. , tenuto conto CP_1 anche della volontà degli stessi, potrà trascorrere con i minori un fine settimana al mese, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con relativo pernottamento.
7. Entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento dei minori in proporzione alle loro rispettive capacità economiche. Il SI. , per parte sua, si obbliga a Controparte_1 corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1 figli, la somma di € 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su postepay intestata alla SI.ra . Parte_1
8. L'entità del sopracitato assegno è così determinata in quanto in aggiunta all'importo di cui sopra, la SI.r.a percepisce integralmente l'assegno unico per i figli ex D. Parte_1
Lgs. N. 230/2021, attualmente nella misura di € 190,00 pe minore. Qualora l' a seguito CP_2 di eventuali modifiche della normativa, non dovesse più versare tale assegno per i minori, i sottoscritti si obbligano a rivedere l'entità del contributo al mantenimento dei minori, tenendo conto della loro situazione lavorativa e reddituale.
9. Le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del
50%, a condizione che le suddette spese siano previamente comunicate e assentite e supportate dalle relative ricevute.
Alla predetta udienza del 18.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
15.10.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone