Art. 1292. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente. c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente. c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .