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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e Pt_1
CIANCIMINO ROSARIA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. GULOTTA Parte_2
ANTONIO WALTER
- Appellato - All'udienza del 06 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi IN FATTO Con la sentenza n. 560/2023 del 20.02.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 29.12.2021 diretta Parte_2
a sentir dichiarare l'irripetibilità della somma di € 7.138,08, chiestagli dall' con Pt_1 nota del 4.11.2021 in quanto indebitamente erogata per il periodo 01.01.2020- 31.12.2021 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07082674; premessa l'applicabilità al caso di specie del microsistema dell'indebito assistenziale che esclude la ripetibilità ex art. 2033 c.c. di somme indebitamente percepite in presenza di situazioni che ingenerano l'affidamento del pensionato in buona fede, il G.L. ha ritenuto di non ravvisare a carico del ricorrente alcun “…comportamento doloso tale da giustificare il superamento del principio di irripetibilità delineato dalla giurisprudenza…”, valorizzando a tal fine la non particolare “significatività” dell'incremento reddituale dal quale era scaturito l'indebito.
1 Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' censurandola Pt_1 in quanto, in violazione dell'art. 13 della L. n. 118/1971 e del quadro giurisprudenziale in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale, non avrebbe dato rilievo – per un verso - al difetto di prova, gravante sul pensionato, della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto (nella specie venuti meno, nel periodo di tempo considerato, sia per superamento del limite reddituale che per lo svolgimento di attività lavorativa) e – sotto altro profilo - dell'assenza di un legittimo affidamento ravvisabile nella consapevolezza della non spettanza della prestazione, avendo il svolto, nel periodo considerato, un'attività lavorativa Pt_2 produttiva di un reddito. Ha resistito all'appello eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità, per violazione dell'art. 437 comma 2 c.p.c., del motivo di appello concernente la situazione di “incollocazione” al lavoro, tema d'indagine non dedotto in primo grado, ed insistendo comunque nelle difese già spiegate in primo grado. All'udienza del 6 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti di cui i rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via del tutto preliminare deve darsi atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo letto all'udienza del 6.02.2025, nella cui redazione la Corte ha erroneamente indicato i magistrati componenti il Collegio, errore agevolmente ricavabile dal verbale di udienza in conformità al quale si procede alla relativa emenda nella stesura della presente sentenza. Sempre in limine litis occorre disattendere l'eccezione inammissibilità dell'appello, sollevata dal Pt_2
Sul punto giova ricordare i condivisi principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui “Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (Cass. 28/02/2014, n. 4854; più di recente Cass. ord. n. 2529/2018)…”; specificando, altresì che “…Tuttavia, va precisato che il divieto di novum in appello riguarda certo anche le contestazioni, ma soltanto quelle relative a “fatti”. Solo con riguardo ai “fatti” nuovi ci sarebbe –
2 laddove ammessi - quel vulnus al diritto di difesa e in particolare alla prova, con conseguente pregiudizio della parità delle parti, e quella inammissibile trasformazione del giudizio di appello in novum iudicium sopra visti (Cass. ord. n. 9211/2022 con riguardo al rito civile ordinario)…” (Cass. n. 7590/2024). Orbene, nel caso che occupa, pur avendo l' nella propria memoria di Pt_1 costituzione in primo grado, dedicato particolare enfasi al profilo attinente al superamento dei limiti reddituali, aveva nondimeno dedotto che tale maggiore reddito era stato percepito dal in relazione allo svolgimento di prestazione Pt_2 lavorativa;
la circostanza di fatto era, dunque, già stata acquisita alla dialettica processuale e sulla stessa non si era registrata alcuna contestazione da parte del ricorrente, dovendo pertanto considerarsi pacifica tra le parti. Non può, pertanto, sostenersi che, tornando a sottolineare in appello l'assenza di prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione rivendicata ex adverso, ivi compreso quello dell'incollocazione al lavoro, l' abbia modificato il tema Pt_1
d'indagine e/o introdotto domande e contestazioni nuove, concretizzandosi tale deduzione in una mera difesa diretta non già a paralizzare la pretesa avversaria mediante la prospettazione di fatti estintivi, modificativi o estintivi, bensì a contestarne la sussistenza degli elementi costitutivi;
tali difese sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al regime delle preclusioni come pure al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c. (e dall'art. 437 c.p.c.), sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (ex multis v. Cass. n. 8525/2020). Nel merito l'appello è fondato. Va anzitutto precisato che è incontestata fra le parti la sussistenza dell'indebito in questione, avendo lo svolgimento di attività lavorativa da parte del Pt_2 determinato, seppur di poco, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento dell'assegno di assistenza;
sicché il thema decidendum attiene esclusivamente alla sua ripetibilità. Premessa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, è ben noto che in subiecta materia la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il
3 riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020); esso comporta, ha affermato la Corte di legittimità, che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771/2018); il fondamentale principio operante in tale materia è dunque quello per cui, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali, è comunque sempre necessario “il dolo comprovato dell'accipiens”. Venendo alla prestazione in argomento, essa è disciplinata dall'art. 13 della L. n. 118/1971, il quale prevede: “…
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno Pt_1 mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Pt_1
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al ”. CP_1
Ebbene, posto che l'appellante non ha neppure allegato – né men che meno provato - di aver comunicato tempestivamente all' di aver intrapreso lo Pt_1 svolgimento di un'attività lavorativa, tale condotta concretizza un'ipotesi di dolo in grado di escludere la sussistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela. Né tale comunicazione può dirsi utilmente surrogata dalla dichiarazione dei redditi effettuata dal all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge;
Pt_2 infatti, di tali dati reddituali (effettivamente rivelanti la collocazione al lavoro del dichiarante) l' sarebbe venuto a conoscenza solo l'anno successivo alla loro CP_2
4 percezione e, dunque, tardivamente rispetto al momento del venir meno del requisito dell'incollocazione al lavoro che solo una tempestiva e distinta comunicazione del beneficiario (prevista infatti dall'art. 13 L. n. 118/1971) avrebbe consentito all' di conoscere in tempo utile a poter revocare immediatamente Pt_1 la prestazione assistenziale non più spettante. Da ciò consegue la ripetibilità delle somme indebitamente percepite e, dunque, la legittimità dell'azione di recupero dell' Pt_1
Conclusivamente in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 560/2023 resa il 20.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a pagare all' le spese del doppio grado del giudizio Pt_1 che liquida per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese forfettarie, IVA e CPA. Palermo 6/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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