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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1520/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianni Abrile
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
14.5.1984, contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.9.2024.
Conclusioni del ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, esperiti gli incombenti presidenziali di rito, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
; - disporre l'affidamento congiunto della figlia minore di anni 5
[...] Persona_1
1 con fissazione della residenza presso la madre nella casa coniugale sita in Persona_2
ZZ ID (AL) in Piazza Santa Maria Della Corte n. 3; - disporre assegnazione della casa coniugale, sita in ZZ ID (AL) in Piazza Santa Maria Della Corte n. 3, alla IG.ra ; - porre a carico del IG. , l'obbligo di versare entro Parte_1 Controparte_1
il 17 di ogni mese alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento della figlia
[...]
un assegno di importo non inferiore a €. 450,00, rivalutabile Persona_3
annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc..). Le spese della mensa scolastica, suddivise al
50% tra i coniugi;
2) fermo restando la collocazione principale della figlia Persona_3
nella residenza materna nella casa sita in ZZ ID;
(AL) in Piazza
[...]
Santa Maria Della Corte n.3, e l'assegnazione della casa coniugale sita in ZZ ID
(AL) in Piazza Santa Maria Della Corte n.3, alla IG.ra , di proprietà del marito alla Parte_1
IG.ra , disporre che la figlia, pernotterà a casa della madre dalla domenica sera al Parte_1
venerdì sino alle 17:00 circa, fermi gli impegni scolastici della bambina, con salvaguardia dei tempi necessari per la redazione dei compiti scolastici assegnati alla minore dalla scuola, disporre che a fine settimana alternati con la madre, il padre, trascorrerà con la figlia dal venerdì alle ore
17:00 sino al sabato alle ore 21:00. Sarà suo onere prelevare la figlia e riportarla alla residenza della madre negli orari stabiliti. - il padre trascorrerà con la figlia un giorno infrasettimanale da concordare con la madre dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Sarà suo onere prelevare la figlia e riportarla alla residenza della madre nei sopra indicati orari stabiliti;
- il padre avrà diritto di vedere la figlia quando gli impegni lavorativi gle lo consentiranno, previo accordo con la madre;
- il padre trascorrerà con la figlia, sei giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi - ad anni alterni – del Natale o del Capodanno, e metà del periodo delle festività Pasquali;
- il compleanno della figlia sarà festeggiato, e/o trascorso, ad anni alterni tra i genitori o insieme;
- al fine di coordinare gli impegni lavorativi dei coniugi, i genitori concorderanno con almeno 45 giorni di preavviso il periodo in cui ciascun genitori trascorrerà le vacanze estive con figlia anche per un periodo consecutivo di 15 giorni, con onere di ciascun genitore di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove trascorrerà la vacanza con la minore. 3) Con vittoria di spese legali”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 28.6.2024, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
17.10.2015, a ZZ ID, ha contratto matrimonio civile col IG.
[...]
“di professione, carpentiere edile, dipendente, con una retribuzione Controparte_1
2 mensile, di circa €.1.500,00”; che “è una lavoratrice autonoma, esercente l'attività in proprio di estetista”; che “i coniugi avevano fissato la casa coniugale in ZZ ID (AL) in
Piazza Santa Maria Della Corte n. 3”; che “dall'unione è nata a [...] in data [...] la figlia , e non sono stati adottati o Persona_3 legittimati altri figli”; che “il IG. si è allontanato dalla casa Controparte_1
coniugale, e oggi risiede fuori dalla casa coniugale, ovvero abita e risiede in Alessandria in
Via Giacomo Brodolini n. 56”; che “in data 25 maggio 2023 il Tribunale di Alessandria riunito in camera di conIGlio presieduta dal Presidente Dott. Marozzo, con decreto di omologazione n.cronol.4284/2023 del 25 giugno 2023 con R.G.2330/2023, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso” e che “il IG.
si è trasferito definitivamente in Alessandria in Via Controparte_1
Giacomo Brodolini n.56, e lavora come operaio presso la Naos Costruzioni S.r.l. con sede in
Alessandria Viale Brigata Ravenna n.7, luogo di lavoro e di attuale residenza, mentre la IG.ra vive con la figlia nella casa coniugale sita in ZZ ID (AL) Parte_1 in Piazza Santa Maria Della Corte n. 3”.
2. All'udienza del 5.11.2024, la ricorrente ha chiesto la concessione di nuovi termini, per la notifica al resistente.
3. All'udienza dell11.2.2025, la IG.ra ha dichiarato: “ora vivo a ZZ Parte_1
ID, piazza Santa Maria della Corte, n.
3. La casa è del IG. Controparte_1
al 100%, ma è stata assegnata a me in sede di separazione. Io sono proprietaria di un
[...]
negozio, un centro estetico, sempre a ZZ ID, stesso indirizzo, è proprio sotto
l'appartamento del IG. dove vivo. Vivo solo con mia figlia, Controparte_1 nessun'altro vive con noi. Non ho altri immobili. Gestisco il mio centro estetico, negli ultimi tre anni, dalla mia attività, ho ricavato sempre circa Euro 7.000,00 / 8.000,00 annui, faccio conto su circa Euro 600,00 mensili netti, poi varia di mese in mese. Non ho altri redditi oltre
a quello da lavoro. Il padre frequenta come abbiamo stabilito in separazione, come Per_3 padre è presente. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. All'esito, il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha chiesto informazioni, circa il patrimonio e i redditi del resistente contumace, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, che le hanno rese.
4. All'udienza del 9.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la
3 separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 25.5.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 28.6.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
6. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda di affidamento condiviso, del resto nessuno ha allegato l'inidoneità di alcuno dei genitori.
7. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento allo scioglimento del matrimonio, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconIGliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, la minore deve essere collocata presso la madre, ove ha stabilito il proprio habitat.
8. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, deve essere accolta la
4 domanda di assegnazione della casa familiare alla madre, la quale ne ha fatto richiesta, convivendovi con la figlia minore, nel cui interesse è pronunciata l'assegnazione.
9. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eIGenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli IGnificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SO e PA c. Italia).
10. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse
5 economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
11. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del resistente, IG.
in virtù del principio della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri Controparte_1
ed a ZZ ID, il 17.10.2015; Parte_1
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi Persona_3
i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- assegna alla madre, IG.ra la casa coniugale, sita in ZZ ID, Parte_1
piazza Santa Maria della Corte, n. 3, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, IG. tenga con sé la figlia minore, Controparte_1 [...]
a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 sino al Persona_3
sabato alle ore 21:00, con accompagnamento sempre a sua cura e carico. Tutte le settimane, il padre, IG. terrà altresì con sé la figlia minore, Controparte_1 [...]
un giorno infrasettimanale da concordare con la madre, Persona_3
dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con accompagnamento sempre a sua cura e carico. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé la figlia, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi col padre. Durante le vacanze estive, il padre, IG. terrà con sé la figlia minore, Controparte_1 [...]
per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, Persona_3
ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza;
6 - pone, a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
madre, IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno Parte_1
del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di Euro
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- condanna il resistente, IG. a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1
IG.ra la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% Parte_1
del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1520/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianni Abrile
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
14.5.1984, contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.9.2024.
Conclusioni del ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, esperiti gli incombenti presidenziali di rito, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
; - disporre l'affidamento congiunto della figlia minore di anni 5
[...] Persona_1
1 con fissazione della residenza presso la madre nella casa coniugale sita in Persona_2
ZZ ID (AL) in Piazza Santa Maria Della Corte n. 3; - disporre assegnazione della casa coniugale, sita in ZZ ID (AL) in Piazza Santa Maria Della Corte n. 3, alla IG.ra ; - porre a carico del IG. , l'obbligo di versare entro Parte_1 Controparte_1
il 17 di ogni mese alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento della figlia
[...]
un assegno di importo non inferiore a €. 450,00, rivalutabile Persona_3
annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc..). Le spese della mensa scolastica, suddivise al
50% tra i coniugi;
2) fermo restando la collocazione principale della figlia Persona_3
nella residenza materna nella casa sita in ZZ ID;
(AL) in Piazza
[...]
Santa Maria Della Corte n.3, e l'assegnazione della casa coniugale sita in ZZ ID
(AL) in Piazza Santa Maria Della Corte n.3, alla IG.ra , di proprietà del marito alla Parte_1
IG.ra , disporre che la figlia, pernotterà a casa della madre dalla domenica sera al Parte_1
venerdì sino alle 17:00 circa, fermi gli impegni scolastici della bambina, con salvaguardia dei tempi necessari per la redazione dei compiti scolastici assegnati alla minore dalla scuola, disporre che a fine settimana alternati con la madre, il padre, trascorrerà con la figlia dal venerdì alle ore
17:00 sino al sabato alle ore 21:00. Sarà suo onere prelevare la figlia e riportarla alla residenza della madre negli orari stabiliti. - il padre trascorrerà con la figlia un giorno infrasettimanale da concordare con la madre dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Sarà suo onere prelevare la figlia e riportarla alla residenza della madre nei sopra indicati orari stabiliti;
- il padre avrà diritto di vedere la figlia quando gli impegni lavorativi gle lo consentiranno, previo accordo con la madre;
- il padre trascorrerà con la figlia, sei giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi - ad anni alterni – del Natale o del Capodanno, e metà del periodo delle festività Pasquali;
- il compleanno della figlia sarà festeggiato, e/o trascorso, ad anni alterni tra i genitori o insieme;
- al fine di coordinare gli impegni lavorativi dei coniugi, i genitori concorderanno con almeno 45 giorni di preavviso il periodo in cui ciascun genitori trascorrerà le vacanze estive con figlia anche per un periodo consecutivo di 15 giorni, con onere di ciascun genitore di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove trascorrerà la vacanza con la minore. 3) Con vittoria di spese legali”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 28.6.2024, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
17.10.2015, a ZZ ID, ha contratto matrimonio civile col IG.
[...]
“di professione, carpentiere edile, dipendente, con una retribuzione Controparte_1
2 mensile, di circa €.1.500,00”; che “è una lavoratrice autonoma, esercente l'attività in proprio di estetista”; che “i coniugi avevano fissato la casa coniugale in ZZ ID (AL) in
Piazza Santa Maria Della Corte n. 3”; che “dall'unione è nata a [...] in data [...] la figlia , e non sono stati adottati o Persona_3 legittimati altri figli”; che “il IG. si è allontanato dalla casa Controparte_1
coniugale, e oggi risiede fuori dalla casa coniugale, ovvero abita e risiede in Alessandria in
Via Giacomo Brodolini n. 56”; che “in data 25 maggio 2023 il Tribunale di Alessandria riunito in camera di conIGlio presieduta dal Presidente Dott. Marozzo, con decreto di omologazione n.cronol.4284/2023 del 25 giugno 2023 con R.G.2330/2023, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso” e che “il IG.
si è trasferito definitivamente in Alessandria in Via Controparte_1
Giacomo Brodolini n.56, e lavora come operaio presso la Naos Costruzioni S.r.l. con sede in
Alessandria Viale Brigata Ravenna n.7, luogo di lavoro e di attuale residenza, mentre la IG.ra vive con la figlia nella casa coniugale sita in ZZ ID (AL) Parte_1 in Piazza Santa Maria Della Corte n. 3”.
2. All'udienza del 5.11.2024, la ricorrente ha chiesto la concessione di nuovi termini, per la notifica al resistente.
3. All'udienza dell11.2.2025, la IG.ra ha dichiarato: “ora vivo a ZZ Parte_1
ID, piazza Santa Maria della Corte, n.
3. La casa è del IG. Controparte_1
al 100%, ma è stata assegnata a me in sede di separazione. Io sono proprietaria di un
[...]
negozio, un centro estetico, sempre a ZZ ID, stesso indirizzo, è proprio sotto
l'appartamento del IG. dove vivo. Vivo solo con mia figlia, Controparte_1 nessun'altro vive con noi. Non ho altri immobili. Gestisco il mio centro estetico, negli ultimi tre anni, dalla mia attività, ho ricavato sempre circa Euro 7.000,00 / 8.000,00 annui, faccio conto su circa Euro 600,00 mensili netti, poi varia di mese in mese. Non ho altri redditi oltre
a quello da lavoro. Il padre frequenta come abbiamo stabilito in separazione, come Per_3 padre è presente. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. All'esito, il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha chiesto informazioni, circa il patrimonio e i redditi del resistente contumace, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, che le hanno rese.
4. All'udienza del 9.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la
3 separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 25.5.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 28.6.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
6. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda di affidamento condiviso, del resto nessuno ha allegato l'inidoneità di alcuno dei genitori.
7. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento allo scioglimento del matrimonio, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconIGliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, la minore deve essere collocata presso la madre, ove ha stabilito il proprio habitat.
8. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, deve essere accolta la
4 domanda di assegnazione della casa familiare alla madre, la quale ne ha fatto richiesta, convivendovi con la figlia minore, nel cui interesse è pronunciata l'assegnazione.
9. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eIGenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli IGnificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SO e PA c. Italia).
10. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse
5 economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
11. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del resistente, IG.
in virtù del principio della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri Controparte_1
ed a ZZ ID, il 17.10.2015; Parte_1
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi Persona_3
i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- assegna alla madre, IG.ra la casa coniugale, sita in ZZ ID, Parte_1
piazza Santa Maria della Corte, n. 3, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, IG. tenga con sé la figlia minore, Controparte_1 [...]
a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 sino al Persona_3
sabato alle ore 21:00, con accompagnamento sempre a sua cura e carico. Tutte le settimane, il padre, IG. terrà altresì con sé la figlia minore, Controparte_1 [...]
un giorno infrasettimanale da concordare con la madre, Persona_3
dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con accompagnamento sempre a sua cura e carico. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé la figlia, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi col padre. Durante le vacanze estive, il padre, IG. terrà con sé la figlia minore, Controparte_1 [...]
per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, Persona_3
ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza;
6 - pone, a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
madre, IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno Parte_1
del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di Euro
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- condanna il resistente, IG. a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1
IG.ra la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% Parte_1
del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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