Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 02176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2530 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dell’atto nr. -OMISSIS- di prot. datato 03.07.2024 emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, notificato in data 04.07.2024, avente ad oggetto il recupero delle somme corrisposte in eccesso per l’importo complessivo di Euro 32.125,00 (lordo Irpef) a titolo di competenze stipendiali non dovute nel periodo dal 24.09.2020 al 30.11.2020 e dal 02.08.2021 al 30.09.2023 data della sospensione precauzionale dal servizio e della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già Appuntato Scelto dei Carabinieri collocato in congedo per perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ha proposto impugnazione avverso la missiva n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024, notificata in pari data, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha comunicato il recupero della somma di Euro 32.125,00 (lordo Irpef) per competenze stipendiali non dovute, con contestuale costituzione in mora.
Questi i fatti di causa:
- con provvedimento del 14.11.2020, il ricorrente veniva sospeso precauzionalmente dall’impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 915, comma 1 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, a decorrere dal 24.09.2020 (data di esecuzione a suo carico della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di peculato, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e frode in processo penale e depistaggio);
- con determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare del 02.08.2021 veniva disposta nei confronti del ricorrente “ai soli fini giuridici a decorrere dal 24 settembre 2020…la “perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari”, ai sensi dell’articolo 861, comma primo, lettera d) e dell’articolo 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo n. 66/2010”, con conseguente cessazione dello stesso dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, con decorrenza economica dal 02.08.2021;
- con missiva n. -OMISSIS- del 11.10.2023, notificata il 18.11.2023, il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte in suo favore - pari a Euro 2.490, 23 (lordo Irpef) per competenze stipendiali dovute nella misura di 1/2 e percepite per intero, dal 24.09.2020 al 30.11.2020 per sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio e a Euro 29.634,77 (lordo Irpef) per competenze stipendiali integralmente indebite, dal 02.08.2021 al 30.09.2023, e così per complessivi Euro 32.125,00 – con contestuale costituzione in mora ex art. 1219 c.c.;
- in data 11.06.2024, con lettera n. -OMISSIS-, notificata in data 28.06.2024, l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente la conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto che al termine di 30 giorni non risultava pervenuta alcuna memoria difensiva;
- con pec datata 28.06.2024 e trasmessa in data 01.07.2024, il legale dell’odierno ricorrente contestava la debenza delle suddette somme;
- con missiva del 03.07.2024 (n. -OMISSIS- del CNA – Ufficio TEA), notificata a mezzo pec al legale di fiducia dell’odierno ricorrente in data 04.07.2024, l’Amministrazione, esaminate le tardive osservazioni di controparte, confermava la propria precedente determinazione.
Avverso l’atto da ultimo menzionato il ricorrente ha proposto ricorso per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge e difetto di motivazione; 2) Illegittimità della richiesta di restituzione; 3) Difetto di istruttoria e contraddittorio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti, aventi ad oggetto l’applicazione nei confronti del ricorrente, dapprima, della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio e, successivamente, della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; in ogni caso, l’Amministrazione ha dedotto l’infondatezza nel merito delle censure ex adverso articolate, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2024 parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare e il Collegio ha fissa l'udienza pubblica del 9 aprile 2025.
All’udienza da ultimo menzionata la causa, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame.
3. Con i primi due motivi di ricorso si assume l’illegittimità della richiesta di restituzione delle somme di cui è causa sul presupposto che “il diritto alla retribuzione del dipendente pubblico sottoposto a procedimento disciplinare” rimarrebbe “intatto sino alla conclusione dello stesso”: ad avviso di parte ricorrente, atteso che la cessazione effettiva dal servizio dello stesso è avvenuta solo nel settembre 2023, sino a tale momento egli avrebbe conservato il diritto al trattamento economico.
4. Tale tesi non merita condivisione.
4.1. Avuto riguardo alla somma di Euro 2.490,23 corrisposta nel periodo di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, sia sufficiente richiamare il disposto dell’art. 920, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a mente del quale «Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo».
Ne consegue che, avendo il ricorrente erroneamente percepito, nel suddetto periodo, il trattamento economico in misura integrale anziché – come corretto – dimidiata, tale somma non può che ritenersi al medesimo indebitamente corrisposta.
4.2. Quanto alla restante somma di Euro 29.634,77 per competenze stipendiali relative al periodo compreso tra il 02.08.2021 e il 30.09.2023, non può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui tali somme sarebbero in ogni caso dovute al dipendente, in quanto maturate durante il c.d. periodo di attesa, allorché egli era (pur sempre) formalmente in servizio.
La circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta, in concreto, soltanto nel 2023 non elide, infatti, l’efficacia del provvedimento di perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto, D.Lgs. 66/2010, con conseguente cessazione dal servizio permanente, nella specie avente decorrenza economica dal 02.08.2021.
Per effetto di quest’ultimo, infatti, si verifica l’immediata cessazione del militare dal servizio attivo e la risoluzione del rapporto di impiego con l’amministrazione militare, con conseguente perdita del diritto al trattamento economico.
4.3. Né in senso contrario può assumere rilievo l’affidamento invocato dal ricorrente in ordine alla spettanza delle somme percepite: secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c.: il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli uffici pubblici … In tali ipotesi l'interesse pubblico è “in re ipsa” e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500)” (Cons. Stato, sez. III, n. 2903 del 2014).
5. Alla luce delle suddette, dirimenti considerazioni, il ricorso, previo assorbimento dell’ultimo motivo di doglianza, deve essere respinto.
6. La natura della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.