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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
, con l'Avv. Claudia Portesi C.F._1
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'Avv. Patrizia Concari C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: All'udienza del 04.03.2025 i legali delle parti davano atto della pendenza del giudizio di separazione (RG 12795/2021) in cui sono stati già incaricati i Servizi Sociali che devono depositare una relazione entro il 30.4.2025, quindi, chiedevano che nelle more della prosecuzione del monitoraggio venisse pronunciata sentenza parziale sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in PONTEVICO in data 14/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso comune (atto n° 4, parte I, serie
A, anno 2014) e con sentenza non definitiva n° 751/2023 del 03.04.2023 il Tribunale di
Brescia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 04.03.2025 è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
, con l'Avv. Claudia Portesi C.F._1
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'Avv. Patrizia Concari C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: All'udienza del 04.03.2025 i legali delle parti davano atto della pendenza del giudizio di separazione (RG 12795/2021) in cui sono stati già incaricati i Servizi Sociali che devono depositare una relazione entro il 30.4.2025, quindi, chiedevano che nelle more della prosecuzione del monitoraggio venisse pronunciata sentenza parziale sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in PONTEVICO in data 14/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso comune (atto n° 4, parte I, serie
A, anno 2014) e con sentenza non definitiva n° 751/2023 del 03.04.2023 il Tribunale di
Brescia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 04.03.2025 è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti
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