TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 30793/2024 introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c. e promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (C.F.
) con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_3
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione VII penale, nel procedimento R.G.P.M. 24748/18 – R.G. Dib. 3504/2023 in data 07.06.2024, depositato in cancelleria in data 11.06.2024, con comunicazione al ricorrente in data
12.06.2024.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice come da verbale d'udienza del
26.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di n. 3 colli contenenti articoli sequestrati, nella specie n. 62 capi di abbigliamento, ritenendone errata la quantificazione nella somma di € 127,03 operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VII penale, per aver quest'ultimo apportato, pur partendo dai valori dalle Tabelle dell'Agenzia del Demanio, applicate quali usi, una ulteriore riduzione non giustificata sull'importo e determinato l'importo con pagina 1 di 6 riferimento a parametri errati in relazione al volume in metri cubi delle merci per le aree coperte o scoperte, chiedendone così la liquidazione nella somma di € 587,70 oltre Iva.
A tal fine ha dedotto che: - in data 19.06.2018 la riceveva in custodia della Parte_1 merce in sequestro;
- le merci sequestrate consistevano in n. 3 colli, contenenti n. 62 capi di abbigliamento, pari a 0,3 metri cubi, custodite sino alla data del 23.04.2024; - in data 7.6.2024, su istanza del custode veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VII penale, il decreto di liquidazione della somma di € 127,03, oltre Iva. La ritenendone errato il Parte_1 calcolo, ha proposto opposizione rilevando: l'erronea applicazione dei criteri di determinazione del compenso al custode applicati dal Giudice;
- la violazione del disposto di cui al d.m. 265 del 2 settembre 2006 e dell'art. 58 comma 2 del Testo Unico spese di Giustizia;
- che le merci sono state custodite in area coperta e chiusa.
Si è costituito in giudizio il , contestando integralmente gli assunti del Controparte_1 ricorrente e chiedendo di rigettare l'avverso ricorso ed in subordine di applicare in sede di liquidazione le riduzioni percentuali previste dal DM 265/2006, in via ulteriormente gradata di ridurre il quantum liquidato all'importo di ritenuto di giustizia.
Ha sostenuto l'inapplicabilità delle tabelle dell'Agenzia del Demanio al caso di specie ed ha comunque chiesto eventualmente l'applicazione delle riduzioni di cui al D.M. 265/2006.
In via preliminare, quanto all'integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che il procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro di beni, custoditi dal ricorrente, è stato definito con l'assoluzione dell'imputato, con la conseguenza che nel presente procedimento sono stati evocati tutti i soggetti interessati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dal , deve anzitutto Controparte_1 valutarsi la sua ammissibilità, in quanto la medesima costituisce nella sostanza impugnazione incidentale del provvedimento di liquidazione.
Rilevato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data 12.06.2024, come risulta dalla produzione documentale in atti, e che la memoria di costituzione nell'interesse del è CP_1 stata depositata in data 11.10.2024, non può ritenersi la tempestività dell'impugnazione proposta da parte resistente. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13784 del 2022), dal momento che l'interesse alla proposizione dell'impugnazione non può ritenersi sorto per effetto della proposizione della impugnazione principale (cfr. in ordine ai presupposti di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle pagina 2 di 6 cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico”). Nella specie il ha inteso contestare l'applicazione dei criteri fissati dalle tabelle CP_1 dell'Agenzia del Demanio, con la conseguenza che rispetto tale doglianza non è in alcun modo collegata con quella fatta valere dalla parte ricorrente, che invece attiene all'applicazione della riduzione.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di impugnazione incidentale avanzata dal Controparte_1
è da ritenersi inammissibile.
[...]
Per quanto concerne il merito della questione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R.
115/2002. Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non pagina 3 di 6 ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Ciò premesso, venendo alla risoluzione del caso in esame, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi. Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, in quanto ha depositato una pluralità di precedenti giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall'Agenzia del Demanio, per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del
D.P.R. 115/2006, in taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di Controparte_2 sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe pagina 4 di 6 dell'Agenzia del Demanio e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 19.06.2018 sono state affidate in custodia alla n.3 colli contenenti n. 62 capi di abbigliamento, Parte_1 come da verbale di consegna ed affidamento redatto dalla Guardia di Finanza;
che le merci sequestrate sono rimaste in custodia in un luogo coperto e chiuso sino alla data del 23.04.2024. La ha chiesto la liquidazione degli oneri di custodia per un importo pari ad € 587,70 Parte_1 oltre Iva, come da istanza allegata in atti.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di € 127,03, operata con il decreto opposto.
Nel ricorso di opposizione la ha chiesto la liquidazione dell'importo giornaliero Parte_1 così calcolato: dal 19.06.2018 al 18.07.2018: € 1,82* 0,30 mc di merce* 30 giorni: 16,38; dal
19.07.2018 al 17.08.2018: € 1,20* 0,30 mc di merce * 30 giorni: € 10,80; dal 18.08.2018 al
23.04.2024: € 0,90* 0,30 mc di merce * 2076 giorni: € 560,52; per un importo complessivo di € 587,70.
Non si ritiene di applicare l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 3 DM. 265/06, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall'Agenzia del Demanio proprio sulla base della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. dunque, tali valori sono applicati quali usi;
d. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza il decreto impugnato va revocato e va disposta la liquidazione dell'importo di €
587,70. oltre iva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri i cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 24748/18 – R.G. Dib. Parte_1
3504/2023 nella somma di € 587,70 oltre iva;
- dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale-domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente;
- condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Roma l'11.4.2025
Il Giudice
dott.Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 30793/2024 introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c. e promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (C.F.
) con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_3
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione VII penale, nel procedimento R.G.P.M. 24748/18 – R.G. Dib. 3504/2023 in data 07.06.2024, depositato in cancelleria in data 11.06.2024, con comunicazione al ricorrente in data
12.06.2024.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice come da verbale d'udienza del
26.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di n. 3 colli contenenti articoli sequestrati, nella specie n. 62 capi di abbigliamento, ritenendone errata la quantificazione nella somma di € 127,03 operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VII penale, per aver quest'ultimo apportato, pur partendo dai valori dalle Tabelle dell'Agenzia del Demanio, applicate quali usi, una ulteriore riduzione non giustificata sull'importo e determinato l'importo con pagina 1 di 6 riferimento a parametri errati in relazione al volume in metri cubi delle merci per le aree coperte o scoperte, chiedendone così la liquidazione nella somma di € 587,70 oltre Iva.
A tal fine ha dedotto che: - in data 19.06.2018 la riceveva in custodia della Parte_1 merce in sequestro;
- le merci sequestrate consistevano in n. 3 colli, contenenti n. 62 capi di abbigliamento, pari a 0,3 metri cubi, custodite sino alla data del 23.04.2024; - in data 7.6.2024, su istanza del custode veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione VII penale, il decreto di liquidazione della somma di € 127,03, oltre Iva. La ritenendone errato il Parte_1 calcolo, ha proposto opposizione rilevando: l'erronea applicazione dei criteri di determinazione del compenso al custode applicati dal Giudice;
- la violazione del disposto di cui al d.m. 265 del 2 settembre 2006 e dell'art. 58 comma 2 del Testo Unico spese di Giustizia;
- che le merci sono state custodite in area coperta e chiusa.
Si è costituito in giudizio il , contestando integralmente gli assunti del Controparte_1 ricorrente e chiedendo di rigettare l'avverso ricorso ed in subordine di applicare in sede di liquidazione le riduzioni percentuali previste dal DM 265/2006, in via ulteriormente gradata di ridurre il quantum liquidato all'importo di ritenuto di giustizia.
Ha sostenuto l'inapplicabilità delle tabelle dell'Agenzia del Demanio al caso di specie ed ha comunque chiesto eventualmente l'applicazione delle riduzioni di cui al D.M. 265/2006.
In via preliminare, quanto all'integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che il procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro di beni, custoditi dal ricorrente, è stato definito con l'assoluzione dell'imputato, con la conseguenza che nel presente procedimento sono stati evocati tutti i soggetti interessati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dal , deve anzitutto Controparte_1 valutarsi la sua ammissibilità, in quanto la medesima costituisce nella sostanza impugnazione incidentale del provvedimento di liquidazione.
Rilevato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data 12.06.2024, come risulta dalla produzione documentale in atti, e che la memoria di costituzione nell'interesse del è CP_1 stata depositata in data 11.10.2024, non può ritenersi la tempestività dell'impugnazione proposta da parte resistente. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13784 del 2022), dal momento che l'interesse alla proposizione dell'impugnazione non può ritenersi sorto per effetto della proposizione della impugnazione principale (cfr. in ordine ai presupposti di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle pagina 2 di 6 cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico”). Nella specie il ha inteso contestare l'applicazione dei criteri fissati dalle tabelle CP_1 dell'Agenzia del Demanio, con la conseguenza che rispetto tale doglianza non è in alcun modo collegata con quella fatta valere dalla parte ricorrente, che invece attiene all'applicazione della riduzione.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di impugnazione incidentale avanzata dal Controparte_1
è da ritenersi inammissibile.
[...]
Per quanto concerne il merito della questione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R.
115/2002. Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non pagina 3 di 6 ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Ciò premesso, venendo alla risoluzione del caso in esame, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi. Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, in quanto ha depositato una pluralità di precedenti giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall'Agenzia del Demanio, per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del
D.P.R. 115/2006, in taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di Controparte_2 sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe pagina 4 di 6 dell'Agenzia del Demanio e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 19.06.2018 sono state affidate in custodia alla n.3 colli contenenti n. 62 capi di abbigliamento, Parte_1 come da verbale di consegna ed affidamento redatto dalla Guardia di Finanza;
che le merci sequestrate sono rimaste in custodia in un luogo coperto e chiuso sino alla data del 23.04.2024. La ha chiesto la liquidazione degli oneri di custodia per un importo pari ad € 587,70 Parte_1 oltre Iva, come da istanza allegata in atti.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di € 127,03, operata con il decreto opposto.
Nel ricorso di opposizione la ha chiesto la liquidazione dell'importo giornaliero Parte_1 così calcolato: dal 19.06.2018 al 18.07.2018: € 1,82* 0,30 mc di merce* 30 giorni: 16,38; dal
19.07.2018 al 17.08.2018: € 1,20* 0,30 mc di merce * 30 giorni: € 10,80; dal 18.08.2018 al
23.04.2024: € 0,90* 0,30 mc di merce * 2076 giorni: € 560,52; per un importo complessivo di € 587,70.
Non si ritiene di applicare l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 3 DM. 265/06, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall'Agenzia del Demanio proprio sulla base della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. dunque, tali valori sono applicati quali usi;
d. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza il decreto impugnato va revocato e va disposta la liquidazione dell'importo di €
587,70. oltre iva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri i cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 24748/18 – R.G. Dib. Parte_1
3504/2023 nella somma di € 587,70 oltre iva;
- dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale-domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente;
- condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Roma l'11.4.2025
Il Giudice
dott.Valeria Belli
pagina 6 di 6