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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7557/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Riccardina
Falcetta, presso il cui studio in Andria, alla via Arcamone n. 4, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data 5 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. e successive proroghe.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 14.10.2023, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 014202390110788 01/000, notificata il
4.09.2023, limitatamente all'avviso di addebito n.
31420150000940427000, dell'importo di € 12.671,76, relativo a contributi da modello DM 10 dovuti nell'anno 2014.
A sostegno del ricorso, ha dedotto: che, in seguito alla notifica dell'intimazione, e dopo richiesta di accesso agli atti del 10.10.2023,
l' comunicava che l'avviso di addebito era stato notificato per CP_1 compiuta giacenza il 3.12.2019; che dalla relata risulta che la notifica
è stata effettuata presso un indirizzo errato (via Tota 5 invece di via
Cavallotti).
Ciò posto, ha dedotto la nullità dell'avviso impugnato per omessa valida notifica con conseguente inefficacia dello stesso, la nullità per omessa sottoscrizione del ruolo in violazione dell'art. 12 c. 4 D.P.R.
602/73, e in ogni caso la prescrizione quinquennale, dovendosi ritenere notificato l'avviso solo nel 2023 con l'intimazione impugnata.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale annulli o dichiari illegittimo o inefficace l'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 10.04.2024, preso atto della notifica del ricorso all' perfezionatasi il 7.03.2024 e della mancata costituzione CP_1 dell' , era dichiarata la contumacia di quest'ultimo. CP_1
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'opposizione è tempestiva e ammissibile: l'intimazione di pagamento impugnata, infatti, risulta notificata il 4.09.2023 e il ricorso è stato depositato il 14.10.2023 nel termine di 40 giorni.
In ogni caso, va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento con specifico e limitato riferimento al credito di cui all'avviso di addebito n. n.
31420150000940427000, prospettando che quest'ultimo non le
2 sarebbe mai stato notificato validamente e comunque deducendo l'insussistenza del credito con esso azionato in quanto prescritto;
si tratta, quindi, di un'azione di accertamento negativa del credito che, come tale, non soggiace ai termini delle opposizioni esecutive. Così, in particolare, con specifico riferimento ai crediti di natura previdenziale quali quelli impugnati in questa sede, Corte di Cassazione, sentenza n. 15392/2015: “In materia di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, qualora l'iscrizione ipotecaria sia stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica della cartella, la domanda non ha natura di opposizione all'esecuzione ma ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, sicché la relativa decisione è soggetta, ex art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del
1999, ad appello e non a ricorso per cassazione che, ove proposto, è inammissibile.” (cfr., in termini analoghi, Cass. n. 18208/14, n.
21043/13 e n. 23891/12). Il principio è affermato anche in materia di crediti tributari, a conferma del fatto che si tratta di un orientamento consolidato che si basa sulla natura della domanda proposta (cfr.
Cass. n. 25745/15).
Inoltre, in questi termini si è espressa anche la Suprema Corte in più recenti decisioni (cfr. Cass. n. 3990/2020), affermando l'ammissibilità della impugnazione della cartella proposta per far valere, in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione maturata successivamente, dovendo dunque essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (cfr., tra le altre, Cass., Sez.
V n. 418/2018, Cass., Sez.VI, n. 2301/2018). Ancora più recentemente, con la sentenza n. 15604/2020 i Giudici di Legittimità hanno ribadito il principio secondo cui l'interesse ad agire postula un giudizio di merito (in quanto deve essere valutato alla stregua della
3 prospettazione operata dalla parte e la sua è sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponde al vero) riconoscendo che l'interesse ad agire possa derivare dal fatto che l' abbia contestato in giudizio l'avvenuta CP_1 prescrizione del credito.
Applicando tali principi al caso di specie non vi è dubbio, come emerge dall'esame complessivo del ricorso, che il ricorrente abbia inteso proporre un'azione di accertamento negativo del credito, dalla cui insussistenza fa quindi derivare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in relazione a essi e che comunque abbia inteso proporre ricorso in conseguenza della notifica dell'intimazione di pagamento, rispetto alla quale risulta comunque tempestiva.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Come correttamente osservato da parte ricorrente, infatti, nel caso di specie trova applicazione la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto -legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”
Ne consegue, quindi, che non trattandosi di crediti per contributi pensionistici ma per contributi dovuti da modello DM 10 il termine di prescrizione è quinquennale.
4 Né è possibile applicare il termine di prescrizione decennale;
ai fini della conversione del termine da breve in ordinario occorre, infatti, che intervenga un titolo ulteriore e diverso, come ad esempio quello giudiziale, che si sostituisca all'originaria fonte del credito e ne muti la natura e quindi la durata;
così, tra le altre, Corte di Cassazione n.
8380/13 e n. 12263/07.
Nel caso di specie non è intervenuta alcuna pronuncia giudiziale in relazione ai crediti di cui all'avviso impugnato, con la conseguenza che il termine continua ad essere quinquennale.
Quanto alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, deve l è rimasto contumace e nulla ha quindi Controparte_2 CP_1 depositato sul punto.
Per quanto concerne poi la notifica dell'avviso di addebito, che si sarebbe perfezionata il 3.12.2019, parte ricorrente ha depositato copia della relativa relata acquisita in seguito a istanza di accesso presentata all'Istituto.
Dall'esame della suddetta relata risulta che l'avviso sarebbe stato notificato il 3.12.2019 con restituzione al mittente per compiuta giacenza;
l'indirizzo presso il quale l'atto risulta notificato per compiuta giacenza è via Tota n. 5 (Andria), laddove, invece, come risulta dagli atti di causa (documento d'identità, intestazione della sentenza), la ricorrente risulta residente in [...], indirizzo peraltro coincidente con quello indicato nell'intimazione di pagamento impugnata, e presso il quale è stata notificata quest'ultima; ciò a conferma, quindi, della non riferibilità dell'indirizzo cui è stato notificato l'avviso di addebito alla ricorrente, tant'è che l'atto è stato poi restituito al mittente per compiuta giacenza. Ciò comprova, quindi, che non vi è prova della valida notifica dell'avviso di addebito impugnato unitamente all'intimazione indicata innanzi né, quindi, di atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale che è quindi maturata alla data del
4.09.2023, trattandosi di contributi dovuti per l'anno 2014.
5 Alla luce di ciò, l'opposizione va accolta e l'intimazione di pagamento n. 014202390110788 01/000, notificata il 4.09.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 31420150000940427000, dell'importo di €
12.671,76, va annullata con riferimento a tale credito per intervenuta prescrizione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto anche della mancata costituzione dell' che non ha imposto la CP_1 necessità di attività difensiva in replica. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Riccardina Falcetta che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7557/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 014202390110788 01/000, notificata il 4.09.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 31420150000940427000, dell'importo di € 12.671,76,2;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in €
1.865,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Riccardina Falcetta.
Trani, 5.02.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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