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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3376/2022
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALMA GIOVANNI e presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to CASABURI RAFFAELE con il quale elettivamente domicilia in PIAZZA RENATO CASALBORE, n. 25, SALERNO Resistente NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to MELOGRANI MARIA con la quale elettivamente domicilia in Galleria Trieste n. 5, PADOVA. Resistente NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv.to LEMBO LAURA con la quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico. Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo, depositato in data 14/6/2022, e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071/76/2019/00003998000 in relazione agli atti ad essa collegati indicati nell'atto introduttivo (nn. 071/2005/03569930/83, 071/2006/00859769/18, 071/2006/02747436/64, 071/2007/00087159/35, 071/2007/00712963/42, 071/2007/00842937/02, 071/2007/01100471/19, 071/2007/01982092/00, 071/2007/02131585/42, 071/2008/02208063/57, 7120080140024133000, 071/2009/01945689/19, 071/2014/01025525/05, 071/2015/00830172/28, 071/2015/01542728/18, 071/2017/00605527/37, 071/2017/01220655/63). Si costituivano i resistenti indicati in epigrafe deducendo come in atti. In via pregiudiziale, si deve rilevare che dalla documentazione prodotta emerge che vengono contestati in questa sede dei crediti relativi all' ed all' CP_2
, nessun problema ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla CP_3 competenza del presente giudice. In via preliminare appare pacifico fra le parti che siano state annullati gli atti nn. 07120050356993083000, 07120060085976918000, 07120060274743664000, 07120070008715935000, 07120070071296342000, 07120070084293702000, 07120070110047119000, 07120070213158542000, 07120080140024133000, 07120080220806357000, 07120090194568919000, e l'atto n. 07120070198209200000 risulta essere annullato in maniera parziale. In relazione a questi atti deve quindi senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Sotto questo profilo, l'annullamento in autotutela appare essere avvenuto per effetto di ius superveniens e, quindi, certamente, nessun addebito può essere fatto sotto questo profilo agli enti impositori ed all'Agenzia delle Entrate. Quindi per effetto della cessazione della materia del contendere risultano ancora oggetto di controversia gli atti n° 07120170060552737000, 07120170122065563000, 071200701982092000000, nella parte in cui non
2 risulta annullato, 07120140102552505000, 071/2015/01542728/18, e 07120150083017228000. Appare opportuno premettere che, a prescindere da alcune imprecisioni contenute nel ricorso (sotto questo profilo, non sempre le parti del presente giudizio hanno contribuito, in massimo grado, a fare completa chiarezza), appare sostanzialmente pacifico che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071/76/2019/00003998000 sia stata ritualmente notificata. Appare opportuno premettere che non possono essere valutate le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla produzione in copia ove non siano sufficientemente specifiche (cfr. anche Cass. 23321/04, Cass.10855/2010 e Cass. 5461/2006). Orbene, con riferimento all' eccezione relativa alla validità delle notifiche eseguite, contenuta nell'atto introduttivo, concernente l'utilizzo di una pec per la spedizione delle predette notifiche che non sarebbe inclusa nei relativi registri, la stessa, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce, non determina, di per sé, una nullità della notifica (cfr. anche Corte Giustizia Trib. II grado Perugia, n. 375/2023 secondo la quale :“ In tema di notifica degli atti tributari, l'utilizzo di un indirizzo non registrato nei pubblici registri Reginde, Ini-Pec e Ipa da parte del mittente non comporta in via automatica la nullità della notifica della pretesa, in applicazione del generale principio della presunzione di riferibilità della notifica all'Ufficio tributario, essendo necessario che il contribuente destinatario della notifica comprovi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa ne siano conseguiti.”). Conseguentemente risulta valida la notifica dell'atto n°07120150154272818000 che non può più essere contestato in questa sede. Analogamente risulta valida la notifica dell'atto 07120150083017228000, che appare eseguita in mani proprie. Analogamente in relazione agli atti 07120170060552737000 e 07120170122065563000 risulta una rituale notifica essendo prodotte le cartoline A/R. Nessun ulteriore rilievo può essere fatto in relazione a questi atti impugnati, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Infatti, fra l'altro, appare ammissibile la motivazione per relationem (cfr. anche Cass. 18469/2014:” In tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati.”). Il ricorso deve quindi essere rigettato in relazione a questi atti.
3 Con riferimento agli altri vizi delle notifiche le censure contenute nell'atto introduttivo (che parla in generale di notifiche omesse o invalide) non appaiono del tutto specifiche. Tuttavia, pur riconoscendo la controversia della questione, che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese, si deve ritenere che, avendo all'esito della produzione delle predette notifiche, l'odierno ricorrente specificato le sue censure, ricada pur sempre sui resistenti l'onere di provare la validità della notifica degli atti impugnati. Orbene, in base alla documentazione prodotta in atti, non emerge una prova sufficiente della validità della notifica in relazione all'atto 071200701982092000000. Infatti, con riferimento a questo atto, manca una prova completa ed idonea della spedizione e ricezione di entrambe le raccomandate, non essendo avvenuta la notifica a mani proprie. Analogamente con riferimento all'atto 07120140102552505000 non risulta provato, completamente ed in modo idoneo, l'espletamento di tutte le formalità ex art. 143 c.p.c. La domanda deve quindi essere accolta in relazione ai predetti atti (per i quali non deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere). L'eccezione di prescrizione non appare essere stata formulata in modo specifico ed idoneo e, comunque, non appare fondata in relazione agli atti per i quali il ricorso non viene accolto, considerati i successivi atti interruttivi. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza e la novità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla parte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071/76/2019/00003998000 che si riferisce agli atti annullati nn° 07120050356993083000, 07120060085976918000, 07120060274743664000, 07120070008715935000, 07120070071296342000, 07120070084293702000,
07120070110047119000, 07120070213158542000, 07120080140024133000, 07120080220806357000, 07120090194568919000, ed alla parte della cartella n. 07120070198209200000 che risulta essere stata annullata;
2) revoca la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071/76/2019/00003998000 nella parte in cui si riferisce agli atti n°
4 071200701982092000000, nella parte in cui non risulta già annullato, e 07120140102552505000;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite;
5) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 21/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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