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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8793 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6561/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 6561/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Il 18/11/2025, alle ore 11.54, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno è comparso;
per parte resistente l'Avv. LUIGI ALESSANDRELLO;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 6561/2025 promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Freguglia n. 2, con l'Avv. PAOLO PIZZOCRI
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(P. IVA , elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti Venosta n. 7, CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. LUIGI ALESSANDRELLO
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in opposizione: “Dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate”
Parte resistente opposta: “Dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
a proposto opposizione ex art. 615 c. p. c. al preavviso di rilascio ex art.
[...]
608 c. p. c. (notificato da il 23/1/2025), chiedendo la sospensione ex art. 624 c. p. c. CP_1 dell'ordinanza di rilascio n. 10915/2024 (RG n. 39869/2024) del 20/11/2024 relativa all'immobile sito in Milano, via Imbonati n. 71, lamentando l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (inviati su casella di posta elettronica non attiva da due anni) e la nullità della convalida di sfratto (per mancata conversione del rito a seguito della eccepita falsità della
2 sottoscrizione dei garanti).
Con ordinanza del 25/2/2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio n. 10915/2024 (RG n. 39869/2024) e fissava l'udienza del 24/6/2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 24/6/2025, le parti concordemente dichiaravano che l'immobile sito in Milano, via Imbonati n. 71, era stato rilasciato il 31/5/2025.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'ordinanza di rilascio 10915/2024 (RG n. 39869/2024), costituendo circostanza pacifica e non contestata che l'immobile sito in Milano, via Imbonati n. 71, è stato rilasciato dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Poiché sulle spese non è intervenuto un accordo, occorre liquidarle. La residua condanna alle spese processuali deve essere risolta alla stregua del principio della c. d. “soccombenza virtuale” e dunque con una pronuncia che, partendo da un'indagine necessariamente sommaria, si fonda su una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda.
Nel caso in esame – come già osservato nell'ordinanza del 25/2/2025 – l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la notifica del titolo esecutivo e del precetto risulta attivo (come da certificazione INI PEC del 24/2/2025, doc. 2 di parte opposta) e l'eventuale falsità delle sottoscrizioni dei garanti (obbligati in via accessoria) non incide sulla validità del contratto di locazione e sulla morosità della società (obbligata principale), il cui importo (€ Controparte_2
82.000) determina l'alterazione del sinallagma contrattuale e la risoluzione della locazione.
Alla luce delle superiori considerazioni appare probabile che l'opposizione non potesse trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 6561/2025, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di rilascio n. 10915/2024 (RG n. 39869/2024);
2) condanna l pagamento in Parte_1 favore di delle spese processuali che liquida in € 3.400 (euro tremila CP_1 quattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18/11/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
3
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 6561/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Il 18/11/2025, alle ore 11.54, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno è comparso;
per parte resistente l'Avv. LUIGI ALESSANDRELLO;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 6561/2025 promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Freguglia n. 2, con l'Avv. PAOLO PIZZOCRI
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(P. IVA , elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti Venosta n. 7, CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. LUIGI ALESSANDRELLO
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in opposizione: “Dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate”
Parte resistente opposta: “Dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
a proposto opposizione ex art. 615 c. p. c. al preavviso di rilascio ex art.
[...]
608 c. p. c. (notificato da il 23/1/2025), chiedendo la sospensione ex art. 624 c. p. c. CP_1 dell'ordinanza di rilascio n. 10915/2024 (RG n. 39869/2024) del 20/11/2024 relativa all'immobile sito in Milano, via Imbonati n. 71, lamentando l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (inviati su casella di posta elettronica non attiva da due anni) e la nullità della convalida di sfratto (per mancata conversione del rito a seguito della eccepita falsità della
2 sottoscrizione dei garanti).
Con ordinanza del 25/2/2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio n. 10915/2024 (RG n. 39869/2024) e fissava l'udienza del 24/6/2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 24/6/2025, le parti concordemente dichiaravano che l'immobile sito in Milano, via Imbonati n. 71, era stato rilasciato il 31/5/2025.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'ordinanza di rilascio 10915/2024 (RG n. 39869/2024), costituendo circostanza pacifica e non contestata che l'immobile sito in Milano, via Imbonati n. 71, è stato rilasciato dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Poiché sulle spese non è intervenuto un accordo, occorre liquidarle. La residua condanna alle spese processuali deve essere risolta alla stregua del principio della c. d. “soccombenza virtuale” e dunque con una pronuncia che, partendo da un'indagine necessariamente sommaria, si fonda su una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda.
Nel caso in esame – come già osservato nell'ordinanza del 25/2/2025 – l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la notifica del titolo esecutivo e del precetto risulta attivo (come da certificazione INI PEC del 24/2/2025, doc. 2 di parte opposta) e l'eventuale falsità delle sottoscrizioni dei garanti (obbligati in via accessoria) non incide sulla validità del contratto di locazione e sulla morosità della società (obbligata principale), il cui importo (€ Controparte_2
82.000) determina l'alterazione del sinallagma contrattuale e la risoluzione della locazione.
Alla luce delle superiori considerazioni appare probabile che l'opposizione non potesse trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 6561/2025, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di rilascio n. 10915/2024 (RG n. 39869/2024);
2) condanna l pagamento in Parte_1 favore di delle spese processuali che liquida in € 3.400 (euro tremila CP_1 quattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18/11/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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