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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa n. 873/2024 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NU
attore
CONTRO
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
convenuta contumace
***********
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. premetteva di aver Parte_1
acquistato dalla sig.ra , venditrice professionista, una Fiat Tipo SW, per Parte_2
il prezzo di € 12.300,00, dopo aver risposto all'annuncio di vendita, pubblicato sul sito
"subito.it", contenente l'indicazione del chilometraggio dell'autovettura, di Km 46.000; premetteva ancora l'attore che nell'agosto del 2023 aveva dato in permuta la predetta auto alla Auto1 in cambio di altro veicolo, ed aveva pagato alla stessa Controparte_1
società la differenza di € 3.300,00; poco tempo dopo, l' lo Parte_3
contattava per informarlo che, a seguito di verifiche, era emerso che il contachilometri dell'auto ceduta in permuta era stato manomesso e che i chilometri in esso indicati erano inferiori di circa 100.000 Km, rispetto a quelli effettivamente percorsi dall'autovettura; conseguentemente la stessa società invitava l'attore a prendere in riconsegna la Fiat Tipo previa risoluzione del contratto di permuta. Successivamente
l'attore, avendo constatato dallo storico dei tagliandi che l'autovettura acquistata da aveva percorso 142.300 km, tentava di contattare l'intermediario della Parte_2
venditrice, senza ottenere alcun riscontro;
pertanto, in data 19.09.2023 inoltrava alla stessa venditrice raccomandata con avviso di ricevimento, comunicandole la risoluzione del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 135 bis lett. c e dell' art. 135 quater del codice del consumo ed invitandola alla restituzione del prezzo versato;
stante il mancato riscontro, avviava la procedura di negoziazione, conclusasi con esito negativo. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, l'attore chiedeva che fosse dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 135 bis e dell' art. 135 quater del codice del consumo, il contratto di compravendita dell'autoveicolo oggetto di causa;
in subordine, che fosse dichiarato risolto ex art. 2033 c.c. per vendita di aliud pro alio e, per l' effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di € 12,300,00 ed al risarcimento del danno per l'importo di € 660 per il passaggio di proprietà dell'autovettura ed € 50 per l'annullamento della permuta stipulata con con condanna anche al Parte_3
pagamento delle spese e competenze da distarsi a favore del procuratore costituito.
Con ordinanza del 22.10.2024, in accoglimento della richiesta formulata dall'attore, veniva ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Subito.it s.r.l., l'esibizione della documentazione concernente l'annuncio pubblicato sul proprio sito web nel giugno 2023, relativo all'auto oggetto di causa;
l'ordine veniva reiterato con ordinanza del 18.02.2025, stante l'incompletezza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dalla Subito.it s.r.l., ma veniva disatteso. Con ordinanza del 03.07.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 19.11.2025, sostituita, con decreto del 04.11.2025, da trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. Il Giudice, lette le note in trattazione scritta depositate dall'attore, ha emesso la presente sentenza
***********
Nel caso in esame l'attore afferma che la manomissione del chilometraggio dell'auto di seconda mano acquistata dalla convenuta, integra un vizio grave, a causa del quale lo stesso bene non presenta le qualità garantite in sede di acquisto;
chiede, pertanto, che sia accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di vendita dello stesso veicolo, così come comunicata alla convenuta in data 19.09.2023, in forza di quanto previsto dall'art. 135 bis lett. c, del codice del consumo, per il quale “il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita , ai sensi dell'art. 135 quater, nel caso in cui il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita”; l'art. 135 quater 2 comma, richiamato dalla predetta norma dispone che “ il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore, contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita” ; le predette norme a tutela dei consumatori, sono applicabili al caso in esame in quanto la convenuta riveste la qualifica di rivenditore professionale di auto usate, per come si evince dalla copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo allegato in atti, in cui si specifica che l'operazione negoziale è stata effettuata in conformità all'art. 56 comma 6 d.lvo 446/1997, norma che disciplina il trasferimento di proprietà di autoveicoli da parte di operatori professionali destinati alla rivendita, consentendo l'esenzione dell'imposta Provinciale di
Trascrizione.
A supporto delle proprie domande, l'attore produce documentazione attestante l'avvenuto acquisto dell'auto dalla convenuta ( cfr. all. 1 all'atto di citazione); produce, inoltre, la comunicazione con la quale la motiva la richiesta di Parte_3
risoluzione del contratto di permuta stipulato con l'attore ed avente ad oggetto lo stesso veicolo, in ragione dell'accertato chilometraggio effettivo di Km 142.300,00, notevolmente superiore rispetto ai Km 49.745,00 risultanti nel contachilometri al momento della consegna dell'auto in permuta;
la manomissione del chilometraggio è, inoltre, confermata dall'attestazione dei tagliandi dell'auto, prodotta dall'attore.
In corso di giudizio l'ordine di esibizione dell'annuncio pubblicato sul sito “subito.it”, formulato ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Subito.it s.r.l., che gestisce il predetto sito,
è stato disatteso, in quanto la stessa società ha esibito solo la riproduzione del testo descrittivo dell'auto, che non indica il chilometraggio, mentre avrebbe dovuto esibire il contenuto integrale dell'annuncio stesso, come richiesto con ordinanza del 22.10.2024; non è stato, quindi, possibile verificare documentalmente se l'annuncio originale contenesse l'indicazione di Km 46.000. Tuttavia, anche in assenza della suddetta prova documentale, la preesistenza della manomissione del contachilometri deve comunque, desumersi, ex art. 116 c.p.c., dal mancato riscontro, da parte della venditrice, alla comunicazione del 19.09.2023, con la quale l'attore, contestando espressamente la manomissione del chilometraggio, ha dichiarato risolto il contratto di vendita dell'auto, in forza di quanto previsto ex art. 135 bis lett. c e 135 quater del codice del consumo;
tale condotta omissiva della convenuta, valutata congiuntamente alla documentazione prodotta dall'attore attestante l'avvenuta manomissione, tenuto conto anche della contumacia, costituisce valida prova della presenza del suddetto vizio al momento dell' acquisto da parte dell'attore. La manomissione del chilometraggio, anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione, richiamata dall'attore ( Cass. civ. II sez. , ordinanza n.12606/22) integra di per sé un grave vizio di cui all'art. 135 bis lett.c del codice del consumo, rispetto al quale non è prospettabile un intervento riparatore del venditore, ma solo una richiesta di riduzione del prezzo o, in alternativa, di risoluzione ex art. 135 quater, come avvenuto nel caso in esame. Accertata la preesistenza del vizio rispetto all'acquisto e la sua gravità, nonché la formalizzazione della dichiarazione di risoluzione, ex art. 135 quater, 2 comma, del codice del consumo, da parte dell'attore, in quanto prodotta in atti, devono essere accolte le domande attoree di declaratoria di risoluzione del contatto di vendita stipulato tra le parti contendenti e di restituzione del prezzo di acquisto;
fondata è anche la domanda di risarcimento del danno, nella misura delle spese affrontate dall'attore, di € 660,00 per il passaggio di proprietà dell'autovettura e di € 50,00 per risoluzione della successiva permuta stipulata con " Parte_3
, in quanto documentate in atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto
[...]
parte convenuta va condannata a rifondere le spese di lite del giudizio, in favore dell'attore, che si liquidano ex D.M n.55/2014, come modificato dal D.M n.147/2022, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, con I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre alla rifusione delle spese per € 279,00
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , attore, contro Parte_1 Parte_2
convenuta, così provvede:
[...]
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di vendita stipulato tra le parti, avente ad oggetto una Fiat Tipo SW, immatricolata nell'anno
2020, targata GB114HG;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione del prezzo di vendita di
€ 12.300,00, in favore dell'attore, contestualmente alla restituzione della suddetta autovettura da parte dell'attore;
3) condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, per l'importo complessivo di € 710,00, per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del giudizio, liquidate d'ufficio in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, con I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese vive pari ad € 279,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito .
Così deciso in Reggio Calabria, in data 19.11.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa n. 873/2024 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NU
attore
CONTRO
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
convenuta contumace
***********
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. premetteva di aver Parte_1
acquistato dalla sig.ra , venditrice professionista, una Fiat Tipo SW, per Parte_2
il prezzo di € 12.300,00, dopo aver risposto all'annuncio di vendita, pubblicato sul sito
"subito.it", contenente l'indicazione del chilometraggio dell'autovettura, di Km 46.000; premetteva ancora l'attore che nell'agosto del 2023 aveva dato in permuta la predetta auto alla Auto1 in cambio di altro veicolo, ed aveva pagato alla stessa Controparte_1
società la differenza di € 3.300,00; poco tempo dopo, l' lo Parte_3
contattava per informarlo che, a seguito di verifiche, era emerso che il contachilometri dell'auto ceduta in permuta era stato manomesso e che i chilometri in esso indicati erano inferiori di circa 100.000 Km, rispetto a quelli effettivamente percorsi dall'autovettura; conseguentemente la stessa società invitava l'attore a prendere in riconsegna la Fiat Tipo previa risoluzione del contratto di permuta. Successivamente
l'attore, avendo constatato dallo storico dei tagliandi che l'autovettura acquistata da aveva percorso 142.300 km, tentava di contattare l'intermediario della Parte_2
venditrice, senza ottenere alcun riscontro;
pertanto, in data 19.09.2023 inoltrava alla stessa venditrice raccomandata con avviso di ricevimento, comunicandole la risoluzione del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 135 bis lett. c e dell' art. 135 quater del codice del consumo ed invitandola alla restituzione del prezzo versato;
stante il mancato riscontro, avviava la procedura di negoziazione, conclusasi con esito negativo. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, l'attore chiedeva che fosse dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 135 bis e dell' art. 135 quater del codice del consumo, il contratto di compravendita dell'autoveicolo oggetto di causa;
in subordine, che fosse dichiarato risolto ex art. 2033 c.c. per vendita di aliud pro alio e, per l' effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di € 12,300,00 ed al risarcimento del danno per l'importo di € 660 per il passaggio di proprietà dell'autovettura ed € 50 per l'annullamento della permuta stipulata con con condanna anche al Parte_3
pagamento delle spese e competenze da distarsi a favore del procuratore costituito.
Con ordinanza del 22.10.2024, in accoglimento della richiesta formulata dall'attore, veniva ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Subito.it s.r.l., l'esibizione della documentazione concernente l'annuncio pubblicato sul proprio sito web nel giugno 2023, relativo all'auto oggetto di causa;
l'ordine veniva reiterato con ordinanza del 18.02.2025, stante l'incompletezza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dalla Subito.it s.r.l., ma veniva disatteso. Con ordinanza del 03.07.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 19.11.2025, sostituita, con decreto del 04.11.2025, da trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. Il Giudice, lette le note in trattazione scritta depositate dall'attore, ha emesso la presente sentenza
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Nel caso in esame l'attore afferma che la manomissione del chilometraggio dell'auto di seconda mano acquistata dalla convenuta, integra un vizio grave, a causa del quale lo stesso bene non presenta le qualità garantite in sede di acquisto;
chiede, pertanto, che sia accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di vendita dello stesso veicolo, così come comunicata alla convenuta in data 19.09.2023, in forza di quanto previsto dall'art. 135 bis lett. c, del codice del consumo, per il quale “il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita , ai sensi dell'art. 135 quater, nel caso in cui il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita”; l'art. 135 quater 2 comma, richiamato dalla predetta norma dispone che “ il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore, contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita” ; le predette norme a tutela dei consumatori, sono applicabili al caso in esame in quanto la convenuta riveste la qualifica di rivenditore professionale di auto usate, per come si evince dalla copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo allegato in atti, in cui si specifica che l'operazione negoziale è stata effettuata in conformità all'art. 56 comma 6 d.lvo 446/1997, norma che disciplina il trasferimento di proprietà di autoveicoli da parte di operatori professionali destinati alla rivendita, consentendo l'esenzione dell'imposta Provinciale di
Trascrizione.
A supporto delle proprie domande, l'attore produce documentazione attestante l'avvenuto acquisto dell'auto dalla convenuta ( cfr. all. 1 all'atto di citazione); produce, inoltre, la comunicazione con la quale la motiva la richiesta di Parte_3
risoluzione del contratto di permuta stipulato con l'attore ed avente ad oggetto lo stesso veicolo, in ragione dell'accertato chilometraggio effettivo di Km 142.300,00, notevolmente superiore rispetto ai Km 49.745,00 risultanti nel contachilometri al momento della consegna dell'auto in permuta;
la manomissione del chilometraggio è, inoltre, confermata dall'attestazione dei tagliandi dell'auto, prodotta dall'attore.
In corso di giudizio l'ordine di esibizione dell'annuncio pubblicato sul sito “subito.it”, formulato ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Subito.it s.r.l., che gestisce il predetto sito,
è stato disatteso, in quanto la stessa società ha esibito solo la riproduzione del testo descrittivo dell'auto, che non indica il chilometraggio, mentre avrebbe dovuto esibire il contenuto integrale dell'annuncio stesso, come richiesto con ordinanza del 22.10.2024; non è stato, quindi, possibile verificare documentalmente se l'annuncio originale contenesse l'indicazione di Km 46.000. Tuttavia, anche in assenza della suddetta prova documentale, la preesistenza della manomissione del contachilometri deve comunque, desumersi, ex art. 116 c.p.c., dal mancato riscontro, da parte della venditrice, alla comunicazione del 19.09.2023, con la quale l'attore, contestando espressamente la manomissione del chilometraggio, ha dichiarato risolto il contratto di vendita dell'auto, in forza di quanto previsto ex art. 135 bis lett. c e 135 quater del codice del consumo;
tale condotta omissiva della convenuta, valutata congiuntamente alla documentazione prodotta dall'attore attestante l'avvenuta manomissione, tenuto conto anche della contumacia, costituisce valida prova della presenza del suddetto vizio al momento dell' acquisto da parte dell'attore. La manomissione del chilometraggio, anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione, richiamata dall'attore ( Cass. civ. II sez. , ordinanza n.12606/22) integra di per sé un grave vizio di cui all'art. 135 bis lett.c del codice del consumo, rispetto al quale non è prospettabile un intervento riparatore del venditore, ma solo una richiesta di riduzione del prezzo o, in alternativa, di risoluzione ex art. 135 quater, come avvenuto nel caso in esame. Accertata la preesistenza del vizio rispetto all'acquisto e la sua gravità, nonché la formalizzazione della dichiarazione di risoluzione, ex art. 135 quater, 2 comma, del codice del consumo, da parte dell'attore, in quanto prodotta in atti, devono essere accolte le domande attoree di declaratoria di risoluzione del contatto di vendita stipulato tra le parti contendenti e di restituzione del prezzo di acquisto;
fondata è anche la domanda di risarcimento del danno, nella misura delle spese affrontate dall'attore, di € 660,00 per il passaggio di proprietà dell'autovettura e di € 50,00 per risoluzione della successiva permuta stipulata con " Parte_3
, in quanto documentate in atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto
[...]
parte convenuta va condannata a rifondere le spese di lite del giudizio, in favore dell'attore, che si liquidano ex D.M n.55/2014, come modificato dal D.M n.147/2022, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, con I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre alla rifusione delle spese per € 279,00
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , attore, contro Parte_1 Parte_2
convenuta, così provvede:
[...]
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di vendita stipulato tra le parti, avente ad oggetto una Fiat Tipo SW, immatricolata nell'anno
2020, targata GB114HG;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione del prezzo di vendita di
€ 12.300,00, in favore dell'attore, contestualmente alla restituzione della suddetta autovettura da parte dell'attore;
3) condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, per l'importo complessivo di € 710,00, per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del giudizio, liquidate d'ufficio in € 2.540,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, con I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese vive pari ad € 279,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito .
Così deciso in Reggio Calabria, in data 19.11.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci