Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriela Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7367/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Maria Giustiniano;
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Daniela Marò;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.06.2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo con il 12/09/2014, trascritto al numero 41, parte 2, serie A - Controparte_1
2. In data 3.01.2025 si è costituita in giudizio la resistente.
3. Deve darsi atto che all'udienza del 4.02.2025 il Giudice Delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“Tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle risultanze della documentazione versata in atti, formula la seguente proposta conciliativa, con la previsione della conferma integrale delle condizioni stabilite nell'ambito della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Trapani”; all'esito della predetta proposta le parti raggiugevano l'accordo per la pronuncia di divorzio secondo il rito congiunto dichiarando che “non intendono riconciliarsi, accettano la proposta conciliativa e chiedono soltanto che, a parziale modifica di quanto già stabilito, sia previsto che il padre la domenica riporterà i figli a casa della madre alle 19.00, anziché alle 18.00”.
4. Con le note depositate il 6.02.2025 ha confermato Parte_1 di aderire alla proposta conciliativa del Giudice formulata all'udienza del 4 febbraio 2025, che prevede la conferma integrale delle condizioni stabilite nell'ambito della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di
Trapani, con la sola modifica relativa al regime dei diritto di visita del padre.
5. Con successive note di trattazione scritta, depositate il 27.02.2025, anche ha confermato di aderire integralmente alla proposta Controparte_1 conciliativa formulata dal Giudice durante l'udienza del 4 febbraio 2025, la quale prevede la conferma delle condizioni stabilite nell'ambito della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Trapani, con la sola modifica relativa al regime dei diritto di visita del padre.
6. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 22-23.04.2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
7. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio accettando la proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del 4.02.2025 che prevede la conferma integrale delle condizioni stabilite nell'ambito della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Trapani con la sola seguente modifica: “la domenica il padre riporterà i figli a casa della madre alle 19.00, anziché alle
18.00”.
8. Tali condizioni, che qui si intendono integralmente richiamate, non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
9. In considerazione dell'esito della lite va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 12/09/2014, da , Parte_1 nato a [...] il [...] e da nata a [...] il Controparte_1
06/12/1989, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al numero 41, parte 2, serie A - anno 2014 alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6.03.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.