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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 270 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato SCIMEMI CALOGERO VALERIO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. VIZZINI PIETRO CP_1
- Appellato - All'udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 16/07/2021 innanzi al Tribunale di Palermo,
[...]
conveniva in giudizio la deducendo di avere CP_1 Parte_1 svolto, dall'1.1.2015 al 20.12.2019, mansioni superiori a quelle del proprio livello di inquadramento contrattuale, specificamente sussumibili nella qualifica Q1 del CCNL di settore, osservando un orario di lavoro che andava, tutti i giorni della settimana, dalle ore 7,00 alle 23,00; chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 132.403,67 a titolo di differenze retributive spettanti per i suddetti titoli. Con la sentenza n. 944/2023 del 20.03.2023 il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando che la ricorrente aveva diritto ad essere inquadrata dal 1.01.2015 nella categoria Q1 del CCNL applicato al rapporto e condannando, per l'effetto, la società convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive dall'1.01.2015 al 20.12.2019, liquidate in complessivi € 25.957,16, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.1.2023, oltre rivalutazione
1 monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo;
ha, inoltre, dichiarato “che la ricorrente dal 1.01.2015 e sino al 20.12.2019 era reperibile tutti i giorni dell'anno, per l'intero arco della giornata, e che ha di fatto svolto attività lavorativa in reperibilità per almeno 100 ore, di cui metà in giornate festive” condannando “la società convenuta a corrisponderle, quale indennità determinata in via equitativa, la somma complessiva di € 40.000,00 netti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo”; ha infine condannato la convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi € 10.000,00, oltre oneri di legge. Esaminate le declaratorie contrattuali di tutti i livelli contrattuali via via riconosciuti alla ricorrente nel periodo dal 16.03.2011 all'attualità (“è stata assunta il 16.3.2011 con le mansioni di “operatrice call center”, inquadrata al livello C2 del CCNL, dal 1.4.2016 le è stato attribuito il livello C1, dal 1.7.2016 il livello B3 con mansioni di
“impiegata”, dal 1.2.2017 il livello A2 e, infine, dal 1.1.2018, il livello A1”), nonché di quello (Q1) chiesto dalla stessa, si è in particolare soffermato nel delineare i tratti distintivi tra il livello A1 e quello Q1, individuandoli, per un verso, nella unicità ovvero pluralità dei servizi cui tali mansioni devono riferirsi (eterogenei e di particolare rilevanza solo per i lavoratori appartenenti all'area Quadri), e nell'ampiezza della discrezionalità <poich di contro alla generica e discrezionalit con cui il livello a1 gestisce un servizio q1 fornito decisionale ampie responsabilit gestionali>>; ha, ancora, osservato che è propria del solo lavoratore appartenente all'area dei Quadri l'attività di “ricerca e della definizione di progetti (…) per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”. Ha dato, dunque, atto degli esiti della prova testimoniale, sottolineando, in particolare, come dalla stessa era emerso che la ricorrente “gestiva gli agenti in modo integrale, decideva le modifiche delle tariffe, che veniva effettuato in relazione alla alta o bassa stagione aumentando o riducendo le tariffe, anche in relazione ai competitor in modo da fare entrare il massimo numero possibile di prenotazioni, autorizzava lo spostamento delle auto tra le sedi in caso di mancanza presso una di esse… si occupava anche di acquisto materiale per l'ufficio, trasferimenti, rapporti con l'Ufficio determinazione delle tariffe, determinazione dello CP_2 stop sale per alcuni uffici o categorie di vetture. …. Si occupava delle cd. previsioni, che altro non sono che il monitoraggio da cui poi conseguiva la comunicazione di stop-sale…. la ricorrente era responsabile del controllo della tempestività del rientro delle auto, cui eventualmente sopperiva con il trasferimento di altre per il soddisfacimento dei contratti stipulati e delle prenotazioni… la
2 ricorrente autorizzava il pagamento dei trasferimenti, l'acquisto di accessori per l'auto…. si occupava anche delle decisioni relative al cd. lead time, il tempo necessario prima che una prenotazione potesse essere confermata direttamente invece di divenire a richiesta con necessità conferma da parte di un operatore… si occupava anche della soluzione di problemi più complessi determinati da mancanza di carta di credito, erroneo inserimento di dati, vettura consegnata con difetti o altro. La ricorrente si occupava e aveva il potere anche di decidere di dare gratis una vettura a particolari soggetti, colleghi o autorità… La ricorrente aveva il potere di chiedere l'applicazione di penali ai mandatari in caso di inosservanza delle procedure o anche di autorizzare l'ufficio fatturazione a incassare o anche ad abbuonare contratti di clienti che presentassero problemi vari. La ricorrente si occupava della gestione di tutto quanto detto nel periodo delle sue ferie o nei festivi, operando da remoto, ed era quindi sempre reperibile”; ed ancora che “Tra l'altro la ricorrente disponeva le ferie del personale e faceva i colloqui preselettivi per le assunzioni”, e svolgeva mansioni di “assistente del Presidente”. Ha, dunque, ritenuto tali mansioni riconducibili alla figura del Quadro, siccome caratterizzate da “un potere di discrezionalità decisionale vera a propria, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché di funzioni di guida, coordinamento e controllo dei servizi, eterogenei tra di loro, a tal fine dando direttive a quasi tutto il personale dell'azienda, che tramite lei sola si rapportava con la Presidenza”. Per l'effetto ha ritenuto dovute le correlate differenze retributive, senza considerare l'elemento premio corrisposto alla ricorrente nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, in esse non riassorbibile in quanto motivato da altra e distinta ragione, ravvisata nel particolare impegno profuso e nei risultati raggiunti. Ha poi rigettato la domanda di compensi per lavoro straordinario ritenendo non raggiunta la prova di prestazioni eccedenti l'orario normale;
nondimeno, in relazione alla continua reperibilità assicurata dalla – così come riferito dai testi
- anche durante le ferie o le festività, ha ritenuto dovesse esserle riconosciuto un indennizzo connesso alla maggior gravosità della prestazione, equitativamente quantificandolo, in assenza di specifici parametri di matrice negoziale direttamente applicabili, in € 40.000,00. Avverso questa sentenza ha interposto appello la con Parte_1 ricorso depositato il 31.03.2023. Lamenta, in primo luogo, l'erronea valutazione dei fatti allegati dalla ricorrente e dell'esito dell'istruttoria, rimarcando come le mansioni svolte dalla ricorrente, peraltro occasionalmente, erano perfettamente sussumibili nei livelli contrattuali riconosciutile, da ultimo in quello A1, caratterizzato da funzioni direttive di notevole ampiezza che la stessa aveva di fatto svolto;
ha sottolineato l'inattendibilità dei testi e (dalla stessa denunciati per falsa Tes_1 Tes_2
3 testimonianza); ha contestato, in ogni caso, il quantum a tale titolo liquidato, censurando i conteggi elaborati dal CTU, riportandosi, in merito, alle osservazioni esposte dal proprio ctp nella relazione depositata nel giudizio di primo grado, concernenti segnatamente la rilevanza dell'elemento “premio” già riconosciuto alla ricorrente. In secondo luogo, censura la sentenza gravata per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui ha liquidato, in via equitativa, un compenso per la reperibilità asseritamente garantita dall'appellata, in difetto di allegazioni e di una specifica domanda in tal senso. Torna, infine, ex art. 346 c.p.c., a contestare lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario, chiedendo altresì condannarsi la ricorrente alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, oltre accessori.
si è costituita con memoria depositata il 17.02.2025, resistendo CP_1 al gravame. All'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Il primo motivo è infondato. Come noto, il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
4 - descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Più precisamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925). Tanto premesso, e ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio completo di tutte le deduzioni necessarie a delineare con esattezza i contorni della domanda proposta, appare opportuno qui di seguito riportare i tratti caratteristici delle declaratorie contrattuali di riferimento, secondo il CCNL Autorimesse e Autonoleggi pacificamente applicato al rapporto. Ebbene: Appartengono al Livello Q1 i “Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e ampie responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e complessità. Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. Appartengono, invece al Livello A1 “i lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e controllano il lavoro di una o più unità operative e/o più unità organizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali. Profilo
5 Lavoratore in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica, che gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e discrezionalità, gestendo e/o coordinando i propri collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Responsabile di Unità Operative Responsabile di Unità Organizzative Specialist Professional” La differenza fondamentale tra le due figure professionali risiede, come già rilevato dal primo giudice non solo nella unità ovvero pluralità dei servizi affidati, ma soprattutto nel grado e nell'ampiezza dell'autonomia e discrezionalità che connota l'azione delle due figure: in particolare, l'autonomia del Quadro è di tipo decisionale ed ha ad oggetto la ricerca e la definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali;
progetti che, proprio per la loro rilevanza, coinvolgono più settori tra loro connessi. Ciò ha delle ovvie ricadute sul tipo di professionalità richiesta al;
Pt_2 data la complessità e l'importanza dell'attività progettuale che gli compete, è infatti propria del una “elevata professionalità di tipo specialistico” ed una “approfondita Pt_2 conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati”. All'attività propriamente progettuale di sviluppo e attuazione degli obiettivi aziendali si aggiunge, poi, la piena responsabilità del rispetto ai risultati Pt_2 attesi, sicché di tali progetti lo stesso deve non solo verificare la fattibilità concreta ma altresì garantirne uno “specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione”. La descritta attività decisionale e propulsiva in vista del perseguimento degli obiettivi aziendali è del tutto estranea alla figura del lavoratore con funzioni direttive descritto al livello A1, il quale, sebbene anch'egli “in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica”, deve tuttavia limitarsi a gestire il servizio affidatogli con un'
“autonomia e discrezionalità” che, pur nella sua indubbia ampiezza, non si estende al potere decisionale sulle scelte aziendali, che deve soltanto attuare “gestendo e/o coordinando i propri collaboratori”. Ebbene, dalle deposizioni testimoniali, riportate nella sentenza impugnata è emerso lo svolgimento, da parte della , di un coacervo di mansioni che restituiscono un quadro del tutto sussumibile nel Livello Q1.
ex agente della dal 2006 al 2017, ha tra l'altro Persona_1 Parte_1 dichiarato: “Dal 2016 la ricorrente gestiva gli agenti in modo integrale, decideva le modifiche delle tariffe, che veniva effettuato in relazione alla alta o bassa stagione aumentando o riducendo le
6 tariffe, anche in relazione ai competitor in modo da fare entrare il massimo numero possibile di prenotazioni, autorizzava lo spostamento delle auto tra le sedi in caso di mancanza presso una di esse, tanto che noi inserivamo a computer e comunicavamo in allegato alla fattura che inviavamo all'Amministrazione della società “trasferimento autorizzato sig. . La ricorrente costituiva il nostro filo diretto con il Presidente della Società e si occupava di tutto quanto necessario alla gestione degli agenti ed anche alla trasmissione delle nostre richieste al Presidente. ….oltre a ciò, si occupava anche di acquisto materiale per l'ufficio, trasferimenti, rapporti con l' Controparte_3 determinazione delle tariffe, determinazione dello stop sale per alcuni uffici o categorie di vetture. Si occupava delle cd. previsioni, che altro non sono che il monitoraggio da cui poi conseguiva la comunicazione di stop-sale; questo monitoraggio veniva fatto quotidianamente e determinava sia la comunicazione di stop sale, sia l'autorizzazione al trasporto delle vetture da un ufficio all'altro, la disposizione dell'utilizzo di una bisarca (mezzo per il trasporto delle auto) di quali dimensioni e per quali spostamenti. Per accertare il fabbisogno la ricorrente doveva valutare il numero di contratti distribuito sui vari uffici sulla base delle prenotazioni e i rientri previsti per scadenza contratti già conclusi. Per quanto ne so era sempre la ricorrente che decideva autonomamente su tutto quanto detto e in particolare dei cambi tariffari, spostamento vetture e loro redistribuzione sul territorio. La ricorrente svolgeva mansioni di responsabile della flotta, nel senso che gestiva come detto tutti i trasferimenti delle vetture e controllava le operazione di buy back, anche perché la ritardata restituzione alla casa madre del mezzo comportava il pagamento di penali, sicché la ricorrente era responsabile del controllo della tempestività del rientro delle auto, cui eventualmente sopperiva con il trasferimento di altre per il soddisfacimento dei contratti stipulati e delle prenotazioni….La ricorrente si occupava anche di decidere e comunicare la necessità di incaricare i cd. “volanti” autisti che si occupavano del trasporto diretto di vetture, nelle ipotesi in cui non si potesse effettuare con le bisarche, ad esempio perché non vi erano posti (ogni bisarca trasporta al massimo 9 auto). La ricorrente per una migliore gestione aveva creato delle chat di whatsapp, una nord una centro e una sud e una solo per gli agenti, tramite le quali dava le direttive a tutti sul territorio nazionale e noi potevamo fare nostre richieste o anche confrontarci fra i diversi uffici. …La ricorrente autorizzava il pagamento dei trasferimenti, l'acquisto di accessori per l'auto come i babysit, ecc…. La ricorrente si occupava anche delle decisioni relative al cd. lead time, il tempo necessario prima che una prenotazione potesse essere confermata direttamente invece di divenire a richiesta con necessità conferma da parte di un operatore, a decidere le modifiche di questo tempo era la ricorrente. Mi pare che nel periodo estivo o meglio in alta stagione le prenotazioni dovevano essere prepagate ed era la ricorrente a decidere il periodo in cui questo dovesse avvenite, in relazione all'esigenza di conoscere con esattezza il numero e le caratteristiche delle vetture necessarie in ciascuna sede. Ricordo che fu la ricorrente a inviare una mail in cui comunicava che in un certo periodo non potevamo più inserire prenotazioni che non fossero prepagate. La ricorrente decideva anche, sulla base della stagione e dei prezzi praticati dai
7 competitors le tariffe e i prezzi dei servizi accessori venduti al banco. Come detto la ricorrente si occupava anche della gestione delle multe e ricordo che la ricorrente inviò una mail in cui invitava tutti a espletare con urgenza tutte le richieste in arrivo dalla in relazione alle CP_4 multe e alle penali da addebitare ai clienti. La aveva anche il potere di decidere se non applicare una penale al cliente, ad esempio in relazione a un malfunzionamento del sistema o ad altre ragioni per cui la condotta non fosse addebitabile al cliente (omonimia o altro). La ricorrente si occupava anche della soluzione di problemi più complessi determinati da mancanza di carta di credito, erroneo inserimento di dati, vettura consegnata con difetti o altro. La ricorrente si occupava e aveva il potere anche di decidere di dare gratis una vettura a particolari soggetti, colleghi o autorità. Ricordo che in questo caso sulla prenotazione c'era una nota in cui risultava “OK ZITO”. La ricorrente, come accennato, aveva il potere di chiedere l'applicazione di penali ai mandatari in caso di inosservanza delle procedure o anche di autorizzare l'ufficio fatturazione a incassare o anche ad abbuonare contratti di clienti che presentassero problemi vari. La ricorrente si occupava della gestione di tutto quanto detto nel periodo delle sue ferie o nei festivi, operando da remoto, ed era quindi sempre reperibile.”
, dipendente della in qualità di responsabile Testimone_3 Parte_1 dell'Ufficio Fatturazione dal 1981 al 13.09.2021, ha riferito: “Dal 2016 la ricorrente è stata responsabile delle tariffe ed ha anche ideato un programma per la modifica automatica delle tariffe sulla base di alcuni parametri sintetizzati in una percentuale, relativa a ciascun ufficio, al variare della quale automaticamente variava la tariffa. Naturalmente i parametri erano costituiti dalla bassa o alta stagione, dalla richiesta di prenotazioni, dalle tariffe dei competitors ecc. La ricorrente autorizzava anche l'acquisto di accessori per l'auto come i babysit, le catene ecc., nonché di materiali necessari ai vari Uffici. La era il nostro punto di riferimento nell'azienda, noi facevamo a lei le nostre richieste e lei poi ci concedeva ferie o un acconto sullo stipendio in particolari circostanze. Io per esempio ho avuto un aumento grazie all'intervento della ricorrente, che sapeva il nostro reale impegno che era superiore a quello contrattuale, in particolare con la concessione di un bonus.” Anche la TE , anch'ella dipendente della dal Tes_4 Parte_1
24.04.2014, ha dichiarato che la ricorrente “nel tempo ebbe diversi incarichi, da ultimo era assistente del Presidente.” Come tale “si occupava del settore operativo, del commerciale, insomma un po' di tutto…. anche di fare da tramite tra il Presidente e gli altri dipendenti.
….Tra l'altro la ricorrente disponeva le ferie del personale e faceva i colloqui preselettivi per le assunzioni”.
altro dipendente della dal 2002, ha Testimone_5 Parte_1 dichiarato: “Ricordo che dal 2014 la ricorrente divenne assistente della Direzione Commerciale e il direttore commerciale era , che era sempre lui sinché la ricorrente rimase Persona_2 lì, non ricordo quando.”
8 , dipendente della convenuta dal Testimone_6 Parte_1 gennaio 2015 dal febbraio 2018, ha riferito che “la ricorrente si occupava del commerciale e delle tariffe e poi era assistente del Presidente” nulla sapendo riferire circa le concrete mansioni dalla stessa svolte, salvo che la stessa aveva anche il compito “di concordare con me, che vi ero addetto, lo spostamento delle vetture necessarie per il noleggio da una stazione all'altra sul territorio nazionale, anche mediante l'utilizzo delle bisarche”. La sostanziale concordanza di tutte le deposizioni riportate, l'intrinseca coerenza ed il carattere altamente particolareggiato e circostanziato di ciascuna di esse fuga ogni ragionevole dubbio in ordine alla loro attendibilità, rispetto alla cui contestazione l'appellante non ha fornito alcun argomento convincente. Tali dichiarazioni appaiono, inoltre, confermate dalla copiosa documentazione prodotta dalla , in particolare dalle numerosissime mail comprovanti l'esercizio, da parte della dipendente, di tutti i compiti ampiamente descritti dai testimoni. Pare dunque evidente alla Corte che l'ampio potere decisionale e l'esplicazione di compiti organizzativi e gestionali in merito a diversi e variegati settori dell'attività di impresa (in tema di gestione delle tariffe, della dislocazione delle autovetture tra le diverse stazioni, delle correlate scelte logistiche, dell'applicazione o meno di penali, della gestione delle prenotazioni e dei resi, degli acquisti di accessori), svolti ad un livello apicale, direttamente a supporto del Presidente, in piena autonomia ed in vista del perseguimento degli obiettivi di maggior redditività ed efficienza dell'attività di impresa, rivelino senz'altro i tratti caratteristici del Quadro, così come descritto nel CCNL di riferimento. In merito, dunque, al riconoscimento del relativo inquadramento, per il periodo dedotto in ricorso, e delle correlate differenze retributive, la sentenza di primo grado va confermata. Non può, infatti, essere accolta neppure la censura concernente il quantum degli emolumenti spettanti a tale titolo, con cui l'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto che l'elemento “premio”, riconosciuto alla sin dal 2018, andasse “in ogni caso aggiunto alla retribuzione come dovuta in relazione al livello contrattuale del quale la ricorrente ha in concreto svolto le mansioni”. Tale statuizione appare, invece, condivisibile in quanto i compensi premiali di che trattasi hanno costituito un trattamento di miglior favore rispetto alla retribuzione tabellare, spontaneamente elargiti dal datore di lavoro a motivo dell'
“abnegazione nei confronti della Ns. azienda, considerata la determinazione e professionalità da Lei mostrato nell'espletare le Sue mansioni” (v. lettera del 5 febbraio 2018); mantenendo, dunque, una distinta causale - si ripete - di tipo squisitamente premiale, essi non
9 possono essere assorbiti nel maggior trattamento retributivo oggi riconosciuto in virtù dello svolgimento di mansioni sussumibili in una categoria superiore. Venendo al secondo motivo, lo stesso si rivela fondato. Con il ricorso di primo grado la aveva dedotto di aver “osservato il seguente orario: dalle ore 7,00 alle 22,00 distribuito su sette giorni la settimana (in pratica, la Sig.ra doveva essere sempre reperibile per gestire, in autonomia, qualsiasi urgenza/necessità”…. “Il suddetto ruolo (Supervisor) implicava, per la ricorrente, la gestione in totale autonomia, (anche durante il fine settimana e nei giorni festivi) di tutte le problematiche e le emergenze che riguardavano il predetto ufficio”… L'estrema importanza e rilevanza della posizione ricoperta dalla Sig.ra all'interno della società convenuta è dimostrata anche dal fatto che la stessa svolgeva le di lei mansioni anche durante il periodo di fruizione delle ferie nel senso che quando si trovava in vacanza con la propria famiglia, la ricorrente si occupava di gestire “da remoto” alcune problematiche aziendali ed essere, quindi, sempre reperibile”; in relazione a tali deduzioni rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che la ricorrente a decorrere dal mese dal gennaio 2015 e sino al 20.12.2019 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio ha osservato un orario di lavoro andante dalle ore 7,00 alle ore 23,00 dal lunedì alla domenica senza avere percepito il relativo trattamento retributivo”. È di tutta evidenza che la domanda azionata in giudizio - trovando la propria causa petendi nell'asserito svolgimento di prestazioni che, secondo la prospettazione della lavoratrice, sarebbero state espletate oltre l'orario normale di lavoro e che, in quanto tali, avrebbero a suo dire meritato un'adeguata retribuzione - vada interpretata come domanda di riconoscimento di compensi per lavoro straordinario. Come noto, il lavoro straordinario è concettualmente distinto dalla
“reperibilità”, che costituisce una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistente nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa;
sicché la domanda concernente il lavoro straordinario, che presuppone il concreto svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'orario normale di lavoro, non comprende né può confondersi con quella, del tutto diversa nei presupposti fattuali e nelle eventuali conseguenze retributive, diretta all'accertamento di una prestazione di mera reperibilità. Pertanto, pur essendo emerso dalla prova per testi che ella si rendeva disponibile a rispondere prontamente a tutte le problematiche che di volta in volta
10 necessitassero di una sua decisione in virtù del ruolo apicale dalla stessa rivestito all'interno della compagine aziendale, in difetto di una domanda diretta all'accertamento di una prestazione di pronta “reperibilità” (alla quale, peraltro, non è stato neppure allegato che la stessa fosse obbligata in virtù di specifici accordi contrattuali), la statuizione di condanna al pagamento di un'indennità a tale titolo appare viziata da ultrapetizione e va, dunque, riformata. Non essendo stato interposto appello avverso la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento di compensi per lavoro straordinario, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della in favore Parte_1 dell'appellata va pertanto limitata alle sole differenze retributive dipendenti dallo svolgimento di mansioni di , già liquidate nella misura di € 25.957,16, oltre Pt_2 accessori, come indicati nella sentenza gravata;
nulla si dispone in ordine alla domanda di restituzione di quanto asseritamente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, non avendo l'appellante documentato tale pagamento. La parziale soccombenza suggerisce l'opportunità di compensare per metà le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ponendole per il resto a carico della Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 944/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo il 20.03.2023, riduce la statuizione di condanna all'importo di € 25.957,16, oltre accessori come liquidati nella sentenza di primo grado. Condanna l'appellante a rifondere a metà delle spese CP_1 processuali che liquida per compensi in € 2.500,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, dichiarandole per il resto compensate tra le parti. Palermo, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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