Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 10/06/2025, n. 11386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11386 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02085/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Iezzi , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MA) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare –
- del provvedimento n. 4652 del 23/11/2023 - notificato in data 1/12/2023 - di diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad (codice pratica 20230009084);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’attuale ricorrente, di nazionalità pakistana - beneficiario di Nulla Osta nominativo del competente SUI e quale richiedente il necessario visto d’ingresso per lavoro subordinato - veniva comunicato ex art. 10 - bis L 241/1990 dall’ Ambasciata d'Italia a Islamabad il Preavviso di rigetto n.2927 del 10/8/2023. Nel quale si rappresenta che “ dall’intervista sono emersi dubbi sulle motivazioni, una conoscenza approssimativa della situazione che lo attende in Italia, e sembrerebbe un caso di ricongiungimento familiare”.
La competente Sede Diplomatica adottava, quindi, il provvedimento n. 4652 del 23/11/2023 – notificato al destinatario il 1/12/2023 - di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato, così motivato: “Il richiedente visto desidera solo raggiungere la sorella e il cognato in Italia, per questo motivo ha ottenuto il nulla osta ma non sa nulla del lavoro”.
Con ricorso – ritualmente proposto il 27/2/2024 – l’interessato impugnava, previa tutela cautelare, il formale diniego del 23/11/2023.
Si costituiva in resistenza – in data 28/2/ 2024 – il MA , a mezzo della difesa erariale.
L’ Avvocatura Generale dello Stato, preliminarmente, eccepisce la nullità della procura alle liti e – nel merito – il rigetto del ricorso.
Avendo parte ricorrente rinunciato all’istanza cautelare, all’udienza camerale del 20/3/2024, la causa veniva cancellata dal relativo ruolo.
All’udienza di merito del 3/6/2025 – sulla base degli scritti difensivi - la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va - in primo luogo - esaminata l’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale, incentrata sulla nullità della procura alle liti .
Invero, la relativa eccezione viene superata dal fatto che la procura – come documenta il deposito del 14/3/2024 – è attualmente munita della prescritta legalizzazione nelle forme di rito.
Il gravame è incentrato, in sintesi, sui seguenti motivi: Difetto d’istruttoria e di motivazione.
Travisamento dei fatti.
Secondo la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad, la gravata decisione negativa del 23/11/2023 si fonda su quanto dichiarato dallo stesso istante nell’ intervista consolare menzionata nel Preavviso di rigetto del 10/8/2023, che corroborerebbe tanto il cd. rischio migratorio quanto il sospetto circa l’effettivo del richiedente intento di ricongiungimento con la sorella e il cognato, che sarebbe dissimulato nel motivo di prestare lavoro – in forma subordinata – in Italia.
In proposito, il ricorrente nega di aver formulato dichiarazioni idonee a suffragare quanto erroneamente ravvisato dalla competente Sede Diplomatica , rappresentando che - del resto – nessun verbale di colloquio consolare gli è stato mai rilasciato.
Le censure sono fondate .
Le risultanze in atti confermano le deduzioni del ricorrente.
L’ Ambasciata - con l’impugnato diniego del 23/11/2023– si è limitata, infatti, ad operare una sorta di apodittica conferma del precedente Preavviso di rigetto n. 2927 del 10/8/2023 , peraltro basato su un colloquio che non risulta neanche verbalizzato. Con conseguente elusione dell’art. 3, comma 3 (Motivazione del provvedimento) L 241/1990 : “ Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa , insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.
In effetti, non risulta verbalizzata nelle forme di rito – a norma degli artt. 2699 e 2700 cc – non essendo stata depositata in giudizio, la cd. intervista consolare, che riveste, ai fini dell’istruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 dell’11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza ”.
Tanto più che l’impugnato diniego di visto si fonda - con tutta evidenza - sul colloquio consolare , che avrebbe corroborato quelle incertezze sulla finalità del soggiorno in Italia nutrite dalla competente Rappresentanza Diplomatica .
Ma si tratta di una giustificazione solo apparente, poichè quod non est in actis non est in mundo.
Attese le evidenti carenze dell’istruttoria e della motivazione, il Collegio non riscontra – allo stato degli atti - elementi idonei che documentino quei ragionevoli dubbi sulla documentazione prodotta e sulle motivazioni dell’interessato, ravvisati, invece, dall’ Ambasciata.
In conclusione, il ricorso va accolto e - per l’effetto - annullato il provvedimento n. 4652 del 23/11/2023. Né – in sede di riedizione del potere – la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MA e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 4652 del 23/11/2023 di diniego del visto per lavoro subordinato.
Liquida le spese processuali - a carico del MA e a favore del ricorrente – in € 1.500 (Millecinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.