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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 587/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 31/01/2025,
da e ,con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. CASONATO DIEGO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 07.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 587/2025 :
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. in ROMANIA il 23/10/1983, e C.F._1 Parte_2
(CF: , n. in ROMANIA il 21/05/1988, che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio il 07.05.2011 a FOSSANO (CN), atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida in via condivisa i figli Persona_1 Persona_2
e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Della
Chiesa, n. 6 – 31043 Fontanelle (TV);
- il padre potrà tenere con sé i figli secondo il piano genitoriale allegato che così si riassume:
a. a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera,
nonché il mercoledì sera durante la settimana,
b. durante le Festività natalizie o il giorno di Natale o quello di
Capodanno; c. durante le Festività pasquali o il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta;
d. durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni continuativi, da comunicare alla madre dei minori con un preavviso di almeno due mesi;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo Pt_1
di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di €
700,00 mensili, da versare alla sig.ra mediante bonifico Pt_2
bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo previsto dal
Tribunale di Treviso;
- il Sig. provvederà al pagamento del canone mensile di Pt_1
locazione, pari ad € 500,00, della casa coniugale sita in Via Della
Chiesa, n. 6 – 31043 Fontanelle (TV).”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di FOSSANO (CN)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi